Clausole flessibili ed elastiche. Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono pattuire per iscritto clausole flessibili ed elastiche. Ai fini della presente disciplina si intende per: Il patto può essere sottoscritto anche contestualmente alla stipula del contratto di lavoro. Nel patto scritto devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano l'applicazione delle clausole flessibili o elastiche, la data di stipulazione, le modalità della prestazione a fronte delle quali il datore di lavoro può variare detta collocazione, rispetto a quella inizialmente concordata con il lavoratore. Dovrà altresì essere indicata la possibilità per il lavoratore di richiedere l'eliminazione o la modifica delle clausole elastiche o flessibili qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo Art. .... (Revoca del consenso prestato alla clausola flessibile o elastica). L'esercizio, da parte del datore di lavoro del potere di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) o di variarne in aumento la durata (clausola elastica), è subordinato ad un preavviso al lavoratore di almeno due giorni lavorativi. Lo svolgimento delle ore lavorative richieste in regime di clausola flessibile, comportano a favore del lavoratore il diritto ad una maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 15%, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 111, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Lo svolgimento delle ore lavorative richieste in regime di clausola elastica, comportano a favore del lavoratore il diritto alla maggiorazione prevista per il lavoro supplementare dall'art. 46 (Lavoro supplementare) del c.c.n.l..
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Clausole flessibili ed elastiche. Le Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale le parti stipulanti il presente c.c.n.l. potranno concordare le modalità della prestazione del contratto lavoro part-time per quanto concerne l'apposizione delle clausole elastiche e flessibili previste nel D.Lgs. n. 61/2000, e successive modifiche, nel rispetto dei principi generali qui di lavoro a tempo parziale possono pattuire per iscritto seguito indicati. In attesa della regolamentazione delle clausole elastiche e/o flessibili ai sensi del comma precedente, ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia di clausole flessibili ed e/o elastiche, si applicano le seguenti disposizioni. Ai fini della presente disciplina si intende per: Il patto può essere sottoscritto anche contestualmente alla stipula L'accordo del contratto di lavorolavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto. Nel patto scritto Nell'accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano l'applicazione all'applicazione delle clausole flessibili od elastiche. Il termine di preavviso per l'esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche, la data elastiche è di stipulazione, le modalità della prestazione a fronte delle quali il datore almeno due giorni. Le parti del contratto di lavoro può variare detta collocazione, rispetto a quella inizialmente concordata con il lavoratoretempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. Dovrà altresì essere indicata la possibilità per il lavoratore di richiedere l'eliminazione o la modifica delle clausole elastiche o flessibili qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo Art. .... (Revoca del consenso prestato alla clausola flessibile o elastica). L'esercizio, da parte del datore di lavoro del potere di variare la La collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Le ore di variarne lavoro ordinarie, richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell'1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto di cui all'art. 195. Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata. Le ore di lavoro a seguito dell'applicazione delle clausole elastiche che determinino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la durata (clausola elasticaquota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 195, del c.c.n.l. secondo le modalità previste dall'art. 198 a), è subordinato ad un preavviso al lavoratore di almeno due giorni lavorativi. Lo svolgimento delle ore lavorative richieste in regime di clausola flessibile, comportano a favore del lavoratore il diritto ad una e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 1536,5% (35% + 1,5%, ) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 111195. Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione di fatto di cui all'art. 195, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell'applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto. In alternativa alle maggiorazioni dell'1,5% previste dai commi 6 e differiti8 del presente articolo, a fronte dell'applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un'indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili. Lo svolgimento delle ore lavorative richieste in regime di clausola elastica, comportano a favore L'eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l'adozione di provvedimenti disciplinari. L'atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto alla maggiorazione prevista per del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro supplementare dall'arta tempo parziale, almeno nei seguenti casi: - esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico; - comprovata instaurazione di altra attività lavorativa; - esigenze personali di cui all'art. 46 (Lavoro supplementare) 157, del c.c.n.l..., debitamente comprovate. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese. A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche. Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.
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Clausole flessibili ed elastiche. Le Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale le parti stipulati il presente C.C.N.L. potranno concordare le modalità della prestazione del contratto lavoro part time per quanto concerne l'apposizione delle clausole elastiche e flessibili previste nel D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche, nel rispetto dei principi generali qui di lavoro a tempo parziale possono pattuire per iscritto seguito indicati. In attesa della regolamentazione delle clausole elastiche e/o flessibili ai sensi del comma precedente, ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia di clausole flessibili ed e/o elastiche, si applicano le seguenti disposizioni. Ai fini della presente disciplina si intende per: Il patto può essere sottoscritto anche contestualmente alla stipula L'accordo del contratto di lavorolavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto. Nel patto scritto Nell'accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano l'applicazione all'applicazione delle clausole flessibili od elastiche. Il termine di preavviso per l'esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche, la data elastiche è di stipulazione, le modalità della prestazione a fronte delle quali il datore almeno due giorni. Le Parti del contratto di lavoro può variare detta collocazione, rispetto a quella inizialmente concordata con il lavoratoretempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. Dovrà altresì essere indicata la possibilità per il lavoratore di richiedere l'eliminazione o la modifica delle clausole elastiche o flessibili qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo Art. .... (Revoca del consenso prestato alla clausola flessibile o elastica). L'esercizio, da parte del datore di lavoro del potere di variare la La collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Le ore di variarne lavoro ordinarie, richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell'1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto di cui all'art. 195. Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata. Le ore di lavoro a seguito dell'applicazione delle clausole elastiche che determino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la durata (clausola elasticaquota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 195 del C.C.N.L. secondo le modalità previste dall'art. 198 a), è subordinato ad un preavviso al lavoratore di almeno due giorni lavorativi. Lo svolgimento delle ore lavorative richieste in regime di clausola flessibile, comportano a favore del lavoratore il diritto ad una e la maggiorazione forfettariamente forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 1536,5% (35% + 1,5%, ) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 111195. Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione di fatto di cui all'art. 195 ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell'applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto. In alternativa alle maggiorazioni dell'1,5% previste dai commi 6 e 8 del presente articolo, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differitia fronte dell'applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un'indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili. Lo svolgimento delle ore lavorative richieste in regime di clausola elastica, comportano a favore L'eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l'adozione di provvedimenti disciplinari. L'atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto alla maggiorazione prevista per del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro supplementare dall'arta tempo parziale, almeno nei seguenti casi: - esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico; - comprovata instaurazione di altra attività lavorativa; - esigenze personali di cui all'art. 46 (Lavoro supplementare) 157 del c.c.n.l..C.C.N.L., debitamente comprovate. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese. A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche. Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.
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Clausole flessibili ed elastiche. Le Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale le parti stipulati il presente c.c.n.l. potranno concordare le modalità della prestazione del contratto lavoro part-time per quanto concerne l'apposizione delle clausole elastiche e flessibili previste nel D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche, nel rispetto dei principi generali qui di lavoro a tempo parziale possono pattuire per iscritto seguito indicati. In attesa della regolamentazione delle clausole elastiche e/o flessibili ai sensi del comma precedente, ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia di clausole flessibili ed e/o elastiche, si applicano le seguenti disposizioni. Ai fini della presente disciplina si intende per: Il patto può essere sottoscritto anche contestualmente alla stipula L'accordo del contratto di lavorolavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto. Nel patto scritto Nell'accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano l'applicazione all'applicazione delle clausole flessibili o od elastiche, la data di stipulazione, le modalità della prestazione a fronte delle quali il datore . Le parti del contratto di lavoro può variare detta collocazione, rispetto a quella inizialmente concordata con il lavoratoretempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. Dovrà altresì essere indicata la possibilità per il lavoratore di richiedere l'eliminazione o la modifica delle clausole elastiche o flessibili qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo Art. .... (Revoca del consenso prestato alla clausola flessibile o elastica). L'esercizio, da parte del datore di lavoro del potere di variare la La collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Il termine di variarne in aumento la durata (clausola elastica), preavviso è subordinato ad un preavviso al lavoratore di almeno due giorni lavorativigiorni. Lo svolgimento Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell'1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto di cui all'art. 115, Seconda parte. Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa concordata. Le ore di lavoro a seguito dell'applicazione delle ore lavorative richieste in regime clausole elastiche che determino un incremento definitivo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di clausola flessibilefatto di cui all'art. 115, comportano a favore Seconda parte del lavoratore il diritto ad una c.c.n.l. secondo le modalità previste dall'art. 118 a, Seconda parte e la maggiorazione forfettariamente forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 1536,5% (35% + 1,5%, ) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 111115, comprensiva dell'incidenza della Seconda parte. Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione sugli istituti retributivi indiretti di fatto di cui all'art. 115, Seconda parte ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell'applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto. In alternativa alle maggiorazioni dell'1,5% previste dai commi 6 e differiti8 del presente articolo, a fronte dell'applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un'indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili. Lo svolgimento delle ore lavorative richieste in regime di clausola elastica, comportano a favore L'eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, nè l'adozione di provvedimenti disciplinari. L'atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto alla maggiorazione prevista per del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro supplementare dall'arta tempo parziale, almeno nei seguenti casi: - esigenze di tutela della salute o certificate dal servizio sanitario pubblico; - comprovata instaurazione di altra attività lavorativa; - esigenze personali di cui all'art. 46 (Lavoro supplementare) 78, Seconda parte del c.c.n.l..., debitamente comprovate. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese. A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche. Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.
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Clausole flessibili ed elastiche. Le Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale le parti stipulati il presente C.C.N.L. potranno concordare le modalità della prestazione del contratto lavoro part time per quanto concerne l'apposizione delle clausole elastiche e flessibili previste dalle vigenti disposizioni di lavoro a tempo parziale possono pattuire per iscritto legge e successive modifiche, nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati. In attesa della regolamentazione delle clausole elastiche e/o flessibili ai sensi del comma precedente, ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di contrattazione, nei territori e y nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia di clausole flessibili ed e/o elastiche, si applicano le seguenti disposizioni. Ai fini della presente disciplina si intende per: Il patto può essere sottoscritto anche contestualmente alla stipula L'accordo del contratto di lavorolavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto. Nel patto scritto Nell'accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano l'applicazione all'applicazione delle clausole flessibili od elastiche. Il termine di preavviso per l'esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche, la data elastiche è di stipulazione, le modalità della prestazione a fronte delle quali il datore almeno due giorni. Le Parti del contratto di lavoro può variare detta collocazione, rispetto a quella inizialmente concordata con il lavoratoretempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. Dovrà altresì essere indicata la possibilità per il lavoratore di richiedere l'eliminazione o la modifica delle clausole elastiche o flessibili qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo Art. .... (Revoca del consenso prestato alla clausola flessibile o elastica). L'esercizio, da parte del datore di lavoro del potere di variare la La collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Le ore di variarne lavoro ordinarie, richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell'1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto di cui all'art. 208. Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata. Le ore di lavoro a seguito dell'applicazione delle clausole elastiche che determino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la durata (clausola elasticaquota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 208 del C.C.N.L. secondo le modalità previste dall'art. 211 a), è subordinato ad un preavviso al lavoratore di almeno due giorni lavorativi. Lo svolgimento delle ore lavorative richieste in regime di clausola flessibile, comportano a favore del lavoratore il diritto ad una e la maggiorazione forfettariamente forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 1536,5% (35%+1,5%, ) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 111208. Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione di fatto di cui all'art. 208 ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell'applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto. In alternativa alle maggiorazioni dell'1,5% previste dai commi 8 e 10 del presente articolo, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differitia fronte dell'applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un'indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili. Lo svolgimento delle ore lavorative richieste in regime di clausola elastica, comportano a favore L'eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l'adozione di provvedimenti disciplinari. L'atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto alla maggiorazione prevista per del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro supplementare dall'arta tempo parziale, almeno nei seguenti casi: - esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico; - comprovata instaurazione di altra attività lavorativa; - esigenze personali di cui all'art. 46 (Lavoro supplementare) 169 del c.c.n.l..C.C.N.L., debitamente comprovate. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese. A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche. Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.
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Clausole flessibili ed elastiche. Le Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale le parti stipulanti il presente C.C.N.L. potranno concordare le modalità della prestazione del contratto lavoro part-time per quanto concerne l'apposizione delle clausole elastiche e flessibili previste nel D.Lgs. n. 61/2000, e successive modifiche, nel rispetto dei principi generali qui di lavoro a tempo parziale possono pattuire per iscritto seguito indicati. In attesa della regolamentazione delle clausole elastiche e/o flessibili ai sensi del comma precedente, ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia di clausole flessibili ed e/o elastiche, si applicano le seguenti disposizioni. Ai fini della presente disciplina si intende per: Il patto può essere sottoscritto anche contestualmente alla stipula L'accordo del contratto di lavorolavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto. Nel patto scritto Nell'accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano l'applicazione all'applicazione delle clausole flessibili od elastiche. Il termine di preavviso per l'esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche, la data elastiche è di stipulazione, le modalità della prestazione a fronte delle quali il datore almeno due giorni. Le parti del contratto di lavoro può variare detta collocazione, rispetto a quella inizialmente concordata con il lavoratoretempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. Dovrà altresì essere indicata la possibilità per il lavoratore di richiedere l'eliminazione o la modifica delle clausole elastiche o flessibili qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo Art. .... (Revoca del consenso prestato alla clausola flessibile o elastica). L'esercizio, da parte del datore di lavoro del potere di variare la La collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Le ore di variarne lavoro ordinarie, richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell'1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto di cui all'art. 195. Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata. Le ore di lavoro a seguito dell'applicazione delle clausole elastiche che determinino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la durata (clausola elasticaquota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 195, del C.C.N.L. secondo le modalità previste dall'art. 198 a), è subordinato ad un preavviso al lavoratore di almeno due giorni lavorativi. Lo svolgimento delle ore lavorative richieste in regime di clausola flessibile, comportano a favore del lavoratore il diritto ad una e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 1536,5% (35% + 1,5%, ) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 111195. Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione di fatto di cui all'art. 195, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell'applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto. In alternativa alle maggiorazioni dell'1,5% previste dai commi 6 e differiti8 del presente articolo, a fronte dell'applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un'indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili. Lo svolgimento delle ore lavorative richieste in regime di clausola elastica, comportano a favore L'eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l'adozione di provvedimenti disciplinari. L'atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto alla maggiorazione prevista per del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro supplementare dall'arta tempo parziale, almeno nei seguenti casi: - esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico; - comprovata instaurazione di altra attività lavorativa; - esigenze personali di cui all'art. 46 (Lavoro supplementare) 157, del c.c.n.l..C.C.N.L., debitamente comprovate. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese. A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche. Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.
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