Clientela professionale Clausole campione

Clientela professionale. Un cliente professionale è un cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume. La clientela professionale viene distinta in: 2.1.1 Clienti professionali di diritto a) I soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali: - enti creditizi; - imprese di investimento; - altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati; - imprese di assicurazione; - organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi; - fondi pensione e società di gestione di tali fondi; - i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci; - singoli membri di borsa; - altri investitori istituzionali. b) Le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: - totale di bilancio: Euro 20.000.000; - fatturato netto: Euro 40.000.000; - fondi propri: Euro 2.000.000. c) i governi nazionali e regionali, compresi gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico a livello nazionale o regionale, le banche centrali, le istituzioni internazionali e sovranazionali come la Banca mondiale, l’FMI, la BCE, la BEI e altre organizzazioni internazionali analoghe; d) altri investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre transazioni finanziarie. e) I soggetti e gli Enti classificabili come professionali sulla base di quanto previsto da Ministero dell’Economia e delle Finanze con apposita regolamentazione.
Clientela professionale. Ai sensi dell’Allegato 3 del Regolamento Intermediari, «un cliente professionale è un cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume.» Rientrano di diritto nella categoria dei Clienti professionali: - i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali: • banche; • imprese di investimento; • altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati; • imprese di assicurazione; • organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi; • fondi pensione e società di gestione di tali fondi; • i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci; • soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals); • altri investitori istituzionali; • agenti di cambio; - le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: • totale di bilancio: 20.000.000 EUR, • fatturato netto: 40.000.000 EUR, • fondi propri: 2.000.000 EUR. - gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie. - i clienti professionali pubblici come definiti ai sensi dell’art. 6 comma 2 sexies del TUF, dal Ministero dell’economia e delle Finanze. Per la clientela riportata nell’elenco delle Controparti qualificate, di cui al punto 5.1.1., l’eventuale classificazione nella categoria dei clienti professionali rileva esclusivamente in relazione ai servizi di gestione di portafogli e consulenza.