FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME CONTRATTUALI
BANCA POPOLARE DEL LAZIO Soc. Coop. per azioni
Sede sociale e Direzione Generale Xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, 0 00000 XXXXXXXX (Xxxx)
Iscr. Registro Imprese di Roma al n. 04781291002
Iscritta al n. 5237 dell’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia
FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME CONTRATTUALI
SU SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
Il presente documento (il “Fascicolo Informativo”), rivolto ai clienti o potenziali clienti della BANCA POPOLARE DEL LAZIO
S.C.p.A. (di seguito anche la “Banca”), è redatto ai sensi della direttiva UE 2014/65 (“MiFID II”) e del nuovo Regolamento UE 600/2014 (“MiFIR”).
Il Fascicolo Informativo è composto di due distinte parti:
1) la prima contiene informazioni sulla Banca e i servizi di investimento da questa offerti, nonché sulla natura e sui rischi dei prodotti e degli strumenti finanziari trattati;
2) la seconda contiene le norme contrattuali applicabili al rapporto Banca – Cliente nella prestazione dei servizi di investimento di:
a. negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti; ricezione e trasmissione di ordini;
b. collocamento;
c. gestione di portafogli;
d. consulenza
e del servizio accessorio di deposito a custodia ed amministrazione.
Al fine di pervenire ad una ragionevole comprensione della natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumento finanziario cui è interessato, nonché dei rischi ai medesimi connessi, ed ottenere adeguate informazioni circa i termini e i contenuti dei relativi contratti, il Cliente è tenuto a prendere attenta visione del presente fascicolo e delle informazioni in esso contenute.
FASCICOLO INFORMATIVO – Ver. 11 – Gennaio 2019
(Pagina volutamente lasciata in bianco)
INDICE
PARTE I – INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA 5
SEZIONE A – INFORMAZIONI RELATIVE ALLA BANCA E AI SERVIZI DI INVESTIMENTO E ACCESSORI PRESTATI 7
1. Informazioni di carattere generale 7
1.1. Dati identificativi e contatti 7
1.2. Metodi di comunicazione 7
1.5. Ricorso a consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede 8
1.6. Informazioni e rendicontazione alla clientela 8
1.7. Sistema di indennizzo degli investitori 9
1.8. Sintesi della politica di gestione dei conflitti di interesse 9
3. Informazioni sugli strumenti finanziari 11
3.1. Natura degli strumenti finanziari non derivati Errore. Il segnalibro non è definito.
3.1.3. Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) 13
3.2. I rischi degli investimenti in strumenti finanziari non derivati 14
3.2.1. La volatilità del prezzo 14
3.2.2. Xxxxxxx connesso ai poteri e agli strumenti attribuiti alle autorità preposte alle risoluzioni delle crisi bancarie ed in particolare allo strumento del “Bail In” 15
3.2.4. Identificazione dei titoli complessi (Comunicazione Consob n.0097996 del 22/12/2014) 16
3.2.5. Prodotti finanziari illiquidi (Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009) 17
3.2.7. Gli altri fattori fonte di rischi generali 17
3.3. La natura degli strumenti finanziari derivati 17
3.4. La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati 19
3.4.2. Rischi delle opzioni 19
3.4.3. Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni 20
3.5. Natura e rischi di altri prodotti e strumenti finanziari 20
3.5.1. Prodotti assicurativi - finanziari 20
3.5.2. Obbligazioni strutturate 21
3.5.3. Certificati di deposito 22
3.5.4. • Depositi strutturati 22
4. Informazioni sul servizio di gestione di portafogli 22
4.1. Criteri e frequenza di valutazione degli strumenti finanziari nelle gestioni di portafoglio 22
4.2. Deleghe di gestione nelle gestioni di portafoglio 23
4.3. Parametro di riferimento e livello di rischio nelle gestioni di portafoglio 23
4.4. Tipi di strumenti finanziari, operazioni e limiti nelle gestioni di portafoglio 23
5. Politica di classificazione della clientela 23
5.1. Criteri per la classificazione della clientela 23
5.1.1. Controparti qualificate 23
5.1.2. Clientela professionale 24
5.1.3. Clientela al dettaglio 24
5.2. Differenze di trattamento in relazione alla classificazione 24
5.2.1. Obblighi di comportamento della Banca nei confronti del cliente al dettaglio 24
5.2.2. Obblighi di comportamento della Banca nei confronti del cliente professionale 25
5.2.3. Obblighi di comportamento della Banca nei confronti delle controparti qualificate 25
5.3. Attribuzione della classificazione 25
5.4. Gestione delle richieste di variazione di classificazione 25
5.4.1. Variazione della classificazione da cliente al dettaglio a cliente professionale 25
5.4.2. Variazione da controparte qualificata a cliente professionale o a cliente al dettaglio 26
5.4.3. Variazione da cliente professionale a cliente al dettaglio 26
5.5. Adempimenti della clientela professionale 26
PARTE II – NORME CONTRATTUALI 28
CONTRATTO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI 40
PARTE I –
INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA
INTRODUZIONE ALLA XXXXX XX
COS’È LA MIFID II
La direttiva 2014/65/UE (“MiFID II”), congiuntamente al Regolamento UE 600/2014 (“MiFIR”) definisce regole uniformi per i mercati e gli operatori dei paesi dell’Unione Europea, che disciplinano i servizi di investimento prestati dagli intermediari ai clienti, i mercati regolamentati e le diverse sedi di negoziazione degli strumenti finanziari.
La XxXXX XX persegue gli stessi obiettivi della direttiva 2004/39/CE (c.d. XxXXX), volti a:
- proteggere gli investitori, con particolare attenzione alla tutela del piccolo risparmiatore;
- creare un mercato unico europeo dei servizi finanziari;
- rafforzare l’integrità, l’efficienza e la trasparenza dei mercati;
- stimolare la concorrenza:
o permettendo gli scambi di strumenti finanziari su più mercati;
o garantendo regole e condizioni di negoziazione più uniformi nei vari paesi dell’Unione. Le regole definite sono numerose e interessano:
- i rapporti con la clientela;
- gli intermediari: obblighi di best execution degli ordini dei clienti, obblighi di trasparenza pre e post trading, obblighi di segnalazione all’autorità competente delle operazioni effettuate, obblighi di product governance, disciplina dei conflitti di interesse, dei costi e degli incentivi, requisiti organizzativi proporzionali alle caratteristiche dell’intermediario;
- i mercati finanziari e le diverse sedi di esecuzione degli ordini: una disciplina più organica dei mercati regolamentati, nonché dei sistemi multilaterali di negoziazione (c.d. MTF) e degli internalizzatori sistematici.
Con specifico riferimento all’area dei rapporti con la clientela, la XxXXX XX prevede:
- un sistema di classificazione della clientela;
- la valutazione di adeguatezza/appropriatezza;
- un regime di “execution only” più circoscritto;
- obblighi informativi e contrattuali.
CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA:
Le misure destinate a proteggere la clientela devono essere adeguate e proporzionate alle caratteristiche di ciascun cliente.
Il principio di graduazione della tutela previsto dalla XxXXX XX impone, infatti, di calibrare il livello di tutela sulla base delle caratteristiche del cliente con cui si interagisce, obbligando la Banca ad agire nel migliore interesse della clientela.
La classificazione degli investitori è quindi un aspetto centrale e preliminare alla prestazione di qualsiasi servizio di investimento, in quanto da essa dipendono:
- il livello di protezione riconosciuto al cliente;
- gli obblighi che devono essere assolti dalla Banca;
- le modalità attraverso cui gli stessi obblighi devono essere adempiuti.
La normativa prevede la classificazione dei clienti in tre diverse categorie:
- clienti al dettaglio: sono i soggetti in possesso di minor esperienza e competenza in materia di investimenti, cui la normativa garantisce il livello più elevato di tutela;
- clienti professionali: sono coloro che possiedono adeguata esperienza, conoscenza e competenza necessarie per assumere in modo consapevole e autonomo le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che assumono. I clienti professionali necessitano quindi di un livello di protezione intermedio;
- controparti qualificate: sono le imprese di investimento, banche, assicurazioni, OICR, ecc. che non necessitano di sostanziale tutela. La politica di classificazione della clientela adottata dalla Banca è illustrata nel successivo capitolo 5 della SEZIONE A.
VALUTAZIONE DELL’APPROPRIATEZZA E DELL’ADEGUATEZZA:
Secondo la MiFID le regole di tutela del cliente devono essere applicate in modo proporzionato alle caratteristiche e ai rischi propri dei diversi servizi di investimento prestati dall’intermediario.
Il principio di proporzionalità degli obblighi ai servizi prestati impone all’intermediario di riservare al cliente una maggiore tutela nell’ambito dei servizi in cui le decisioni di investimento sono assunte direttamente dall’intermediario (gestioni di portafogli), ovvero nei casi in cui vi è un elevato grado di affidamento da parte del cliente sulle raccomandazioni personalizzate fornite dall’intermediario (ad esempio nel caso in cui quest’ultimo presti al cliente il servizio di consulenza in materia di investimenti).
La MiFID prevede due tipi di valutazione da parte dell’intermediario:
- valutazione di adeguatezza;
- valutazione di appropriatezza.
L’intermediario quando presta il servizio di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti è tenuto ad effettuare obbligatoriamente la valutazione di adeguatezza.
L’operazione e/o il servizio di investimento richiesto sarà considerato adeguato se a) corrisponde agli obiettivi del cliente, tenendo conto della sua tolleranza al rischio, b) sia di natura tale per cui il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi, tenendo conto della sua situazione finanziaria nonché capacità di sostenere le perdite e c) il cliente possieda il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi inerenti all’operazione.
A tutela del cliente, la normativa prevede che l’intermediario non possa procedere all’attivazione di un servizio di investimento o comunque dare corso ad un’operazione quando gli stessi risultino, alla luce dei parametri sopra esposti, “non adeguati”.
La valutazione di appropriatezza si applica quando gli intermediari prestano servizi di investimento di ricezione e trasmissione ordini, negoziazione in conto proprio, esecuzione di ordini e assunzione a fermo e/o collocamento, nonché qualora il servizio di investimento è offerto insieme a un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto o come condizione per l’ottenimento di tale accordo o pacchetto.
Un’operazione di investimento può ritenersi appropriata quando il cliente ha il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta.
Proprio per valutare ed accertare l’appropriatezza e/o l’adeguatezza, secondo criteri condivisi e trasparenti, la Banca Popolare del Lazio ha predisposto un questionario informativo che il cliente compila con l’aiuto del personale addetto.
Il cliente può richiedere la mera esecuzione di ordini (execution only) come modalità di svolgimento dei servizi di esecuzione di ordini e di ricezione e trasmissione di ordini, rinunciando alla valutazione, da parte della Banca, circa l’appropriatezza dell’operazione.
INFORMATIVA E TRASPARENZA
In tema di obblighi informativi e contratti la XxXXX XX definisce le informazioni e gli elementi appropriati che gli intermediari devono fornire ai clienti, affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento prestato, il tipo di strumento finanziario interessato e i rischi ad essi connessi.
Le informazioni rese devono consentire al cliente di assumere le proprie decisioni in materia di investimento in modo consapevole.
Tali informazioni sono fornite dalla Banca in formato durevole e standardizzato nelle SEZIONI A e B del presente documento e si riferiscono:
- all’intermediario e ai servizi prestati (SEZIONE A, capitoli 1e 4);
- alla sintesi della politica di gestione dei conflitti di interesse (SEZIONE A, capitolo1);
- ai dispositivi di salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela (SEZIONE A, capitolo 2);
- agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento (SEZIONE A, capitolo 3);
- alla politica di esecuzione e di trasmissione degli ordini impartiti dai clienti (SEZIONE B).
SEZIONE A – INFORMAZIONI RELATIVE ALLA BANCA E AI SERVIZI DI INVESTIMENTO E ACCESSORI PRESTATI
1. Informazioni di carattere generale
La BANCA è tenuta a fornire ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile e tramite supporto durevole, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni si riferiscono:
a) all'impresa di investimento e ai relativi servizi;
b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento;
c) alle sedi di esecuzione, e
d) ai costi ed oneri connessi.
La presente sezione ha l’obiettivo di fornire al cliente o potenziale cliente al dettaglio, ai sensi degli artt. 44 – 52 del regolamento delegato UE 565/2017 (di seguito il “Regolamento Delegato”), informazioni generali sulla BANCA e sui servizi di investimento e accessori dalla medesima prestati.
1.1. Dati identificativi e contatti
Banca Popolare del Lazio Società Cooperativa per Azioni
Sede Legale e Amministrativa in Velletri 00049 (RM) – Xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, 0 Xxx. 00/000000 Fax. 06/0000000
Indirizzo telematico xxx.xxxxxxx.xx
Codice Fiscale e Partita IVA 04781291002 Codice A.B.I. 5104-5
Banca iscritta al n. 5237 dell’Albo delle Banche Autorizzate dalla Banca d’Italia Numero iscrizione Registro Imprese di Roma: 04781291002
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Le comunicazioni tra la Banca ed il cliente sono svolte nella lingua italiana.
La Banca inoltre utilizza come supporto durevole standard quello cartaceo e, per fornire informativa non indirizzata personalmente al cliente, il proprio sito internet xxx.xxxxxxx.xx, nonché supporti cartacei presenti in filiale.
Con riferimento alle modalità di conferimento degli ordini, la Banca prevede le seguenti modalità:
- Conferimento per iscritto.
- Conferimento tramite Trading on line: il cliente, nell’ambito di un contratto di negoziazione già concluso con la Banca, ha la possibilità di effettuare in via telematica operazioni di compravendita di strumenti finanziari attraverso un sistema di interconnessione ai mercati.
All'atto del ricevimento degli ordini presso la propria sede o dipendenza, la Banca rilascia al cliente un’attestazione cartacea contenente il nome del cliente stesso, l'ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell'ordine e le eventuali istruzioni accessorie (il rilascio di tale attestazione non è obbligatorio).
Gli eventuali reclami possono essere presentati per iscritto, dal cliente o potenziale cliente della Banca, all’indirizzo:
Banca Popolare del Lazio Ufficio Reclami
Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 00049 – Velletri (RM)
Ovvero ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:
indirizzo mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx
La Banca tratterà i reclami ricevuti in modo sollecito; l'esito finale del reclamo, contenente le determinazioni, verrà comunicato per iscritto all'investitore entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
Qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all’Ufficio Xxxxxxx (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca), il cliente può rivolgersi:
- se la controversia non supera il valore di Euro 100.000,00 ed ha ad oggetto profili attinenti al servizio di cui alla successiva Sezione V, all’Arbitro Bancario Finanziario, utilizzando la modulistica disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o presso la Banca. In tal caso, il termine di cui sopra è ridotto a 30 giorni;
- all'Arbitro per le controversie Finanziarie istituito con delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016. Il diritto di ricorrere all'Arbitro ha per oggetto controversie fra investitori e intermediari relativamente alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il “TUF”). Non rientrano nell'ambito di operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a € 500.000,00. Per maggiori informazioni consultare il sito xxx.xxx.xxxxxx.xx.
- al Conciliatore Bancario Finanziario, per l’attivazione di un procedimento di mediazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), utilizzando la modulistica disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
La Banca d’Italia con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxx, 00, sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xx– ha autorizzato, ai sensi del TUF, la Banca Popolare del Lazio allo svolgimento dei seguenti servizi e attività di investimento:
- Negoziazione in conto proprio consiste nella contrattazione ai fini della conclusione di operazioni riguardanti uno o più strumenti finanziari nelle quali la Banca impegna capitale proprio.
- Esecuzione di ordini per conto dei clienti (già negoziazione in conto terzi): si intende la conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi dalla Banca al momento della loro emissione.
- Assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile o senza impegno irrevocabile: consiste nella distribuzione agli investitori di strumenti finanziari. Il collocamento può prevedere che la banca si assuma il rischio del mancato collocamento degli strumenti finanziari, secondo due diverse modalità:
• si assume l’impegno di acquisire, al termine dell’offerta, gli strumenti finanziari non collocati (c.d. collocamento con assunzione di garanzia);
• acquisisce immediatamente gli strumenti finanziari oggetto del collocamento, assumendo conseguentemente l’impegno di offrirli a terzi (c.d. collocamento con assunzione a fermo).
Il presente servizio consiste anche in un’attività di assistenza del cliente successiva al collocamento iniziale (c.d. post vendita). L’attività distributiva della Banca comprende, oltre che strumenti finanziari, anche prodotti finanziari emessi da Banche e da imprese di assicurazione, nonché servizi di investimento propri e di terzi.
- Gestione di portafogli: consiste nella gestione su base discrezionale ed individualizzata di portafogli di investimenti che includono uno o più strumenti finanziari nell’ambito di un mandato conferito dal cliente.
- Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari: consiste nell’attività svolta dalla Banca che, in seguito ad un ordine impartito dal cliente, non esegue direttamente tale ordine, ma lo trasmette ad un soggetto negoziatore, preventivamente selezionato, per la successiva esecuzione nelle relative sedi. Tale servizio comprende anche la mediazione, ossia l’attività che consiste nel mettere in contatto due o più investitori per la conclusione tra di loro di un’operazione.
Ai sensi dell’art. 19, comma 8 del D.Lgs.17 settembre 2007, n. 164, la Banca è inoltre autorizzata, a far data dal 1 novembre 2007, alla prestazione del servizio di:
- Consulenza in materia di investimenti. Tale servizio consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o su iniziativa della Banca, riguardo ad una o più operazioni relative a strumenti finanziari. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle sue caratteristiche. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione. La Banca presta il servizio di consulenza in materia di investimenti su base non indipendente: i) in regime di abbinamento sistematico ai servizi di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione di ordini e assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile o senza impegno irrevocabile, quando gli stessi non siano prestati mediante tecniche di comunicazione a distanza, ovvero ii) nelle forme della “consulenza avanzata”, previa sottoscrizione, da parte del cliente, di apposito contratto.
1.5. Ricorso a consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede
La Banca opera anche per il tramite di agenti collegati, di cui all’art. 29 della MiFID II, regolarmente iscritti nell’apposito albo unico dei consulenti finanziari.
1.6. Informazioni e rendicontazione alla clientela
La Banca fornisce all’investitore i rendiconti dell’attività svolta nei tempi e nei modi richiesti dalla normativa.
Nella prestazione dei servizi che esulano dalla gestione del portafogli, la Banca fornisce prontamente al cliente su supporto durevole le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine.
La Banca invia/consegna al cliente, su supporto durevole, un avviso che conferma l’esecuzione dell’ordine quanto prima, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. L’avviso contiene tutte le informazioni previste nell’art. 59 (4) del Regolamento Delegato laddove applicabili e, se pertinente, quanto previsto dalle norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di segnalazione adottate conformemente all'art. 26 MIFIR. L’avviso non è inviato/fornito quando la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un’altra conferma che deve essere prontamente inviata al cliente da un’altra persona.
La Banca fornirà al cliente, su sua richiesta, informazioni circa lo stato del suo ordine.
In caso di ordini per un cliente relativi a quote o azioni di OICR che sono eseguiti periodicamente, la Banca fornisce al cliente, almeno ogni sei mesi, le informazioni sotto riportate riguardo a tali operazioni].
Si applicano i requisiti applicabili alle comunicazioni ai clienti al dettaglio e professionali, tranne nel caso in cui la Banca stipuli con le controparti qualificate accordi per stabilire i contenuti e la tempistica delle comunicazioni.
La Banca che detiene strumenti finanziari o fondi di clienti invia a ciascun cliente per il quale detiene strumenti finanziari o fondi, con cadenza almeno trimestrale, un rendiconto di tali strumenti finanziari o fondi su un supporto durevole, a meno che un tale rendiconto sia già stato fornito in altri rendiconti periodici. Su richiesta del cliente, la Banca fornisce il rendiconto con una frequenza maggiore a costo di mercato.
Il rendiconto delle attività dei clienti include le informazioni seguenti:
a) i dettagli di tutti gli strumenti finanziari o fondi detenuti dalla Banca per il cliente alla fine del periodo oggetto del rendiconto;
b) la misura in cui eventuali strumenti finanziari o fondi della clientela sono stati oggetto di operazioni di finanziamento tramite titoli;
c) l'entità di eventuali benefici maturati dal cliente in virtù della partecipazione ad operazioni di finanziamento tramite titoli e la base sulla quale tali benefici sono stati maturati;
d) una chiara indicazione delle attività o dei fondi soggetti alle disposizioni della MIFID II e relative misure di esecuzione e di quelli non soggetti, quali quelli soggetti a un contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà;
e) una chiara indicazione di quali attività siano interessate da alcune peculiarità presenti nel loro stato di proprietà, per esempio in virtù di un diritto di garanzia;
f) il valore di mercato o, qualora questo non sia disponibile, il valore stimato degli strumenti finanziari inclusi nel rendiconto, con una chiara indicazione della probabilità che l'assenza di un prezzo di mercato sia indicativa di una mancanza di liquidità. La valutazione del valore stimato è effettuata della Banca con la massima diligenza possibile.
Nei casi in cui il portafoglio di un cliente include i proventi di una o più operazioni non regolate, le informazioni di cui alla lettera a) possono essere basate sulla data di negoziazione o sulla data di regolamento, purché la stessa base sia applicata coerentemente a tutte le informazioni di questo tipo contenute nel rendiconto.
Per quanto attiene al servizio di gestione di portafogli, la Banca invia al cliente, a cadenza trimestrale su supporto durevole, rendiconti periodici dell’attività svolta. L’avviso contiene tutte le informazioni previste dall’art. 60 (2) del Regolamento Delegato.
Qualora il cliente abbia scelto di essere informato, volta per volta, sulle operazioni eseguite, la rendicontazione periodica avrà cadenza annuale (trimestrale nel caso di portafogli interessati da operazioni su strumenti finanziari che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), o dell’allegato I, sezione C, punti 4 a 11, della direttiva XxXXX XX), mentre la trasmissione delle informazioni sulle singole operazioni eseguite avverrà su supporto durevole al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma, salvo che una conferma contenente le stesse informazioni non debba essere prontamente inviata al cliente da un altro soggetto.
Il rendiconto periodico sulle attività del cliente non è fornito quando l'impresa di investimento dà ai clienti accesso a un sistema online, che si configura come supporto durevole, dove il cliente può accedere facilmente a rendiconti aggiornati suoi strumenti finanziari o fondi.
Qualora la Banca gestisca un portafoglio autorizzato a ricorrere all’effetto leva, ovverosia con leva finanziaria superiore ad uno, la rendicontazione avrà cadenza mensile. La Banca è tenuta ad informare prontamente e per iscritto il cliente nel caso in cui il valore complessivo del portafoglio, valutato all'inizio di qualsiasi periodo oggetto della comunicazione, subisce un deprezzamento del 10 % e successivamente di multipli del 10 %. L’invio della comunicazione è effettuata al più tardi entro la fine del giorno lavorativo in cui tale soglia è superata o, qualora essa venga superata in un giorno non lavorativo, del giorno lavorativo successivo.
Qualora la Banca detenga un conto di un cliente al dettaglio che include posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali informa il cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10 % e successivamente di multipli del 10 %. L’invio della comunicazione è effettuata strumento per strumento, se non diversamente concordato con il cliente, e non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.
Nello svolgimento del servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, la Banca invia rendiconti periodici a cadenza trimestrale con evidenza degli strumenti finanziari posseduti basati sulla data di regolamento.
1.7. Sistema di indennizzo degli investitori
La Banca è aderente al Fondo Nazionale di Garanzia istituito dall’art. 15 della L. 2 gennaio 1991 n. 1, dotato di personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale e riconosciuto come “sistema di indennizzo” dall’art. 62, comma 1, del D.lgs. 415/1996. Il Fondo Nazionale di Garanzia è stato istituito per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività, in conseguenza dello svolgimento delle attività di intermediazione in valori mobiliari. L’organizzazione e il funzionamento del Fondo Nazionale di Garanzia sono disciplinati dal proprio Statuto e informazioni di dettaglio sulle modalità di copertura dello stesso possono essere reperite nel sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/
Sono esclusi dall’indennizzo del Fondo i crediti delle seguenti categorie di soggetti:
a) banche, società di intermediazione mobiliare, imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, società di gestione del risparmio, società di gestione UE, società fiduciarie, agenti di cambio, soggetti di cui al Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, imprese di assicurazione;
b) enti sopranazionali, amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali;
c) società appartenenti allo stesso gruppo della Banca, quale definito dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del TUF;
d) soci che detengono, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, almeno il 5 (cinque) per cento del capitale della Banca, anche per le operazioni di investimento effettuate per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente;
e) amministratori, dirigenti e sindaci della Banca o di altre società del gruppo di appartenenza della Banca, in carica negli ultimi due esercizi, anche per le operazioni di investimento effettuate per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente;
f) soci della società di revisione che hanno certificato, negli ultimi due esercizi, il bilancio della Banca o di altre società del gruppo di appartenenza della Banca, anche per le operazioni di investimento effettuate per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente;
g) investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna per i reati previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale;
h) investitori che abbiano concorso a determinare l’insolvenza della Banca, come accertato dagli organi della procedura concorsuale;
i) coniuge e parenti fino al quarto grado degli agenti di cambio e dei soggetti indicati alle lettere d), e), f), g) e h).
Il Fondo indennizza gli investitori, entro il limite di importo di euro 20.000 previsto dall’art. 0 xxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx 14 novembre 1997,
n. 485, per i crediti, derivanti dalla mancata restituzione integrale o parziale del denaro e/o degli strumenti finanziari o del loro controvalore, vantati
- per la prestazione dei servizi e attività di investimento, nonché del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, quando accessori alle operazioni di investimento - nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo, nei casi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o concordato preventivo dei soggetti medesimi. L’indennizzo del Fondo si commisura, per ciascun investitore, all’importo complessivo dei crediti ammessi allo stato passivo, diminuito dell’importo degli eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale.
Le modalità e le condizioni dell'intervento del Fondo nonché la procedura di presentazione delle istanze sono disciplinate nel Regolamento operativo del Fondo.
La Banca è aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi di cui al D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 30, con il quale è stata recepita la direttiva 2014/49/UE (DGSD - deposit guarantee scheme directive). Il Fondo è un consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d’Italia, il cui scopo è quello di garantire i depositanti delle Banche consorziate. Queste ultime si impegnano a fornire le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento delle finalità del Fondo. L’organizzazione e il funzionamento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi sono disciplinati dal proprio Statuto e Regolamento che possono essere consultati sul sito internet xxxx://xxx.xxxx.xx
1.8. Sintesi della politica di gestione dei conflitti di interesse
Per l’identificazione delle potenziali situazioni in conflitto di interesse, la Banca ha considerato da un lato la natura, le dimensioni e la complessità della propria operatività nell’ambito dei servizi di investimento prestati alla clientela, dall’altro gli interessi del cliente nella prestazione dei servizi offerti dalla Banca allo stesso.
La Banca ha provveduto ad identificare preventivamente i soggetti rilevanti nell’ambito dei servizi di investimento e ad identificare le situazioni di conflitto di interessi che potrebbero manifestarsi.
In conseguenza dell’analisi svolta, per la gestione dei conflitti di interesse la Banca considera da un lato la natura e la rilevanza dei conflitti di interesse rilevati, dall’altro la propria organizzazione intesa come insieme di risorse, funzioni e deleghe di potere. Le soluzioni adottate dalla Banca per la gestione dei conflitti assicurano che i soggetti rilevanti impegnati in attività relative alle situazioni in conflitto di interesse, svolgano tali attività con un grado di indipendenza appropriato.
In tale contesto sono state adottate le seguenti misure al fine di gestire ovvero mitigare le conseguenze pregiudizievoli per il cliente derivanti dalle potenziali situazioni di conflitto di interesse:
- procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti;
- la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli dell'impresa;
- l'eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività;
- misure miranti a impedire o a limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge i servizi di investimento o servizi accessori o le attività di investimento;
- misure miranti a impedire o a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi di investimento o servizi accessori o attività di investimento distinti, quando tale partecipazione può nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.
Il documento completo sulle politiche di gestione dei conflitti d’interesse è disponibile presso la Direzione Generale e il sito internet e presso tutte le filiali della Banca, alle quali il cliente può rivolgersi per chiedere ulteriori informazioni e/o chiarimenti in merito alla predetta politica.
La Banca, conformemente alla normativa, ha istituito il “registro dei conflitti di interesse” nel quale sono riportati, in ordine cronologico rispetto alla loro identificazione, i conflitti di interesse pregiudizievoli di ledere gli interessi del cliente, nell’ambito dei servizi di investimento o accessori o di attività di investimento.
In particolare in tale registro si riportano:
- i servizi di investimento o accessori interessati dal conflitto;
- la fonte da cui è sorto il conflitto;
- la natura del conflitto;
- la data in cui lo si è rilevato.
La tenuta del predetto registro è affidata alla Funzione di Conformità, che provvederà ad aggiornarlo coerentemente alla frequenza con la quale la Banca provvede alla individuazione di nuove situazioni di potenziale conflitto di interessi.
La Banca informa il cliente dell’esistenza dei seguenti conflitti di interesse che, per loro natura e per il contesto in cui gli stessi si manifestano, non possono essere eliminati:
- Negoziazione per conto proprio/collocamento/ricezione e trasmissione obbligazioni di nostra emissione;
- Assunzione a fermo e/o collocamento con garanzia di azioni/obbligazioni/prodotti finanziari assicurativi emessi da terzi e non rientranti nel perimetro della consulenza;
- Assunzione a fermo e/o collocamento con o senza garanzia di azioni/obbligazioni/prodotti finanziari assicurativi emessi da terzi finanziati e/o partecipati e non rientranti nel perimetro della consulenza.
Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate dall’impresa di investimento a norma dell’articolo 16, paragrafo 3 della Direttiva 2014/65/UE, per impedire conflitti di interesse lesivi degli interessi della propria clientela non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, l’impresa di investimento informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi
In particolare, la comunicazione comprende una descrizione specifica dei conflitti di interesse che insorgono nella prestazione di servizi di investimento e/o di servizi accessori, tenendo in considerazione la natura del cliente al quale è diretta. La descrizione spiega in modo sufficientemente dettagliato la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse, nonché i rischi che si generano per il cliente in conseguenza dei conflitti di interesse e le azioni intraprese per attenuarli, in modo tale da consentire al cliente di prendere una decisione informata in relazione al servizio di investimento o al servizio accessorio nel cui contesto insorgono i conflitti di interesse.
2. Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela
Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari dei singoli clienti detenuti dalla Banca costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell’intermediario o nell’interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell’eventuale sub-depositario o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.
I fondi detenuti dalla Banca seguono la disciplina del deposito bancario e pertanto, ai sensi dell’art. 1834 c.c., la Banca ne acquista la proprietà, salvo il diritto del cliente depositante di richiederne la restituzione.
La Banca non può utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti a qualsiasi titolo detenuti, salvo consenso scritto di questi ultimi.
Presso la Banca sono istituite e conservate apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e del denaro dei clienti detenuto.
Alla Banca è consentito di depositare gli strumenti finanziari da essa detenuti per conto dei clienti su uno o più conti aperti presso terzi, purché essa eserciti tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella scelta, nella designazione e nel riesame periodico di tali terzi, nonché delle disposizioni per la detenzione e la custodia degli strumenti finanziari. In particolare, la Banca tiene conto della competenza e della reputazione dei terzi sul mercato nonché di ogni requisito giuridico in materia di detenzione degli strumenti finanziari che potrebbe ledere i diritti dei clienti.
Quando la Banca intende depositare gli strumenti finanziari dei clienti presso terzi, essa deve selezionare solo terzi in una giurisdizione in cui la custodia di strumenti finanziari per conto di un altro soggetto sia soggetta a regolamentazione e vigilanza specifica e che i terzi siano soggetti a detta regolamentazione e vigilanza specifica. È vietato, quindi, depositare strumenti finanziari detenuti per conto dei clienti presso un terzo in un paese terzo che non regolamenti la detenzione e la custodia di strumenti finanziari per conto di un'altra persona, a meno che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) la natura degli strumenti finanziari o dei servizi di investimento connessi a detti strumenti finanziari impone che essi siano depositati presso un terzo in tale paese terzo;
b) se gli strumenti finanziari sono detenuti per conto di un cliente professionale, quest'ultimo richiede all'impresa per iscritto di depositarli presso un terzo in tale paese terzo.
Gli obblighi di cui sopra si applicano anche ove i terzi abbiano delegato una delle loro funzioni riguardanti la detenzione e la custodia degli strumenti finanziari ad altri terzi.
La Banca può subdepositare senza indugio i fondi dei clienti, al momento della loro ricezione, in uno o più conti aperti presso una qualsiasi delle seguenti entità:
a) una banca centrale;
b) un ente creditizio autorizzato a norma della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
c) una banca autorizzata in un paese terzo;
d) un fondo del mercato monetario riconosciuto (previo consenso esplicito del cliente).
Per «fondo del mercato monetario riconosciuto» si intende un OICVM o un organismo di investimento collettivo che è soggetto a vigilanza e, se applicabile, autorizzato da un'autorità a norma del diritto nazionale di uno Stato membro e che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) il suo obiettivo di investimento principale deve essere quello di mantenere il valore patrimoniale netto dell'impresa costante al valore nominale (al netto degli utili) o al valore del capitale iniziale degli investitori maggiorato degli utili;
b) ai fini del raggiungimento di tale obiettivo di investimento principale deve investire esclusivamente in strumenti del mercato monetario di elevata qualità con una durata o una durata residua non superiore a 397 giorni o aggiustamenti periodici del rendimento coerenti con tale durata e con una durata media ponderata di 60 giorni. Può altresì raggiungere tale obiettivo investendo a titolo accessorio in depositi presso enti creditizi;
c) deve assicurare liquidità tramite regolamento il giorno stesso o quello successivo.
Ai fini della lettera b), gli strumenti del mercato monetario sono considerati di elevata qualità se la società di gestione/investimento svolge una propria valutazione documentata della loro qualità creditizia che consente di considerarli di elevata qualità. Laddove una o più agenzie di rating del credito registrate e vigilate dall'ESMA abbiano fornito un rating del credito dello strumento, la valutazione interna della società di gestione/investimento dovrebbe tener conto, tra l'altro, di tali rating.
La Banca, laddove non subdepositi i fondi dei clienti presso una banca centrale, esercita tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella scelta, nella designazione e nel riesame periodico dell'ente creditizio, della banca o del fondo del mercato monetario presso i quali depositano tali fondi, nonché delle disposizioni per la detenzione degli stessi, e considerino la necessità di diversificazione di questi fondi come parte della loro dovuta diligenza.
La Banca che subdeposita i fondi dei clienti presso un ente creditizio, una banca o un fondo del mercato monetario appartenente al suo gruppo (o una combinazione di tali entità) limita tali fondi in modo che non superino il 20% di tutti i fondi. La Banca può non rispettare tale limite ove sia in grado di dimostrare che, in considerazione della natura, della portata e della complessità della sua attività, come pure della sicurezza offerta dai soggetti del suo gruppo, e considerato in ogni caso il saldo minimo dei fondi del cliente detenuto dalla Banca, il requisito del 20% non è proporzionato.
In caso di sub-deposito degli strumenti finanziari di pertinenza del cliente, la Banca accende conti ad essa intestati presso ciascun sub-depositario, rubricati “in conto terzi” (c.d. “conto omnibus”). Tali conti sono tenuti distinti da quelli eventualmente accesi della Banca stessa presso il medesimo sub-depositario, nonché dai conti di proprietà del sub-depositario. La Banca mantiene evidenze degli strumenti finanziari di pertinenza di ciascun cliente depositati presso i sub-depositari, e riporta in ciascun conto di deposito di ogni cliente la denominazione del sub-depositario.
La Banca ha selezionato i depositari e sub-depositari indicati al documento denominato: “Elenco dei depositari e subdepositari presso i quali sono depositati/subdepositati gli strumenti finanziari di pertinenza della clientela”. Qualora i fondi del cliente fossero depositato presso un fondo del mercato monetario riconosciuto, la Banca acquisisce specifico consenso.
La Banca è tenuta a:
a) conservare le registrazioni e mantenere i conti in modo tale da poter distinguere in qualsiasi momento e senza indugio le attività detenute per conto di un cliente da quelle detenute per conto di altri clienti e dalle attività di proprietà della Banca;
b) mantenere le registrazioni e i conti secondo modalità che ne garantiscano l'esattezza ed in particolare la corrispondenza con gli strumenti finanziari e con i fondi detenuti per conto dei clienti e consentano di utilizzarli come traccia di audit;
c) effettuare con regolarità riconciliazioni delle registrazioni e dei conti interni con le registrazioni e i conti degli eventuali terzi dai quali sono detenute le attività;
d) adottare le misure necessarie per garantire che gli eventuali strumenti finanziari dei clienti depositati presso terzi siano identificabili separatamente dagli strumenti finanziari appartenenti alla Banca e dagli strumenti finanziari appartenenti a tali terzi, tramite conti intestati diversamente nei registri dei terzi, o altre misure equivalenti che assicurino lo stesso livello di protezione;
e) adottare le misure necessarie per garantire che i fondi dei clienti depositati presso una banca centrale, un ente creditizio o una banca autorizzata in un paese terzo o un fondo del mercato monetario riconosciuto siano detenuti su un conto o su conti identificati separatamente dai conti utilizzati per detenere i fondi appartenenti alla Banca;
f) introdurre idonee disposizioni organizzative volte a minimizzare il rischio di perdita o di diminuzione del valore degli attivi dei clienti, o dei diritti ad essi legati, in seguito ad abuso degli attivi, frode, cattiva gestione, errori contabili o negligenza.
A fronte degli strumenti finanziari o dei fondi dei clienti non sono ammessi diritti di garanzia, privilegi o diritti di compensazione che consentono a terzi di cedere strumenti finanziari o fondi dei clienti al fine di recuperare debiti non riguardanti i clienti o la prestazione di servizi ai clienti, salvo i casi previsti dal diritto vigente di un paese terzo nel quale sono detenuti i fondi o gli strumenti finanziari dei clienti.
La Banca che ha l'obbligo di concludere accordi che creano diritti di garanzia, privilegi o diritti di compensazione dovrà comunicarlo ai clienti indicando i rischi associati a detti accordi.
Laddove sugli strumenti finanziari o sui fondi dei clienti conceda diritti di garanzia, privilegi o diritti di compensazione o sia informata della loro concessione, la Banca li registra nei contratti dei clienti e negli stessi conti della Banca per chiarire la proprietà degli attivi da parte dei clienti, ad esempio in caso di insolvenza.
Alla Banca è fatto divieto di concludere accordi per operazioni di finanziamento tramite titoli in relazione a strumenti finanziari da essa detenuti per conto di un cliente o di utilizzare in altro modo tali strumenti finanziari per proprio conto o per conto di un'altra persona o di un altro cliente della Banca, a meno che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) il cliente deve aver dato il proprio consenso preliminare esplicito all'uso degli strumenti alle condizioni specificate, attestato per iscritto dalla sua firma o con metodo equivalente, e
b) gli strumenti finanziari di tale cliente devono poter essere utilizzati unicamente alle condizioni specificate, alle quali il cliente ha dato il suo consenso.
Alla Banca è fatto divieto di concludere accordi per operazioni di finanziamento tramite titoli in relazione a strumenti finanziari detenuti per conto di un cliente in un conto omnibus mantenuto da un terzo o di utilizzare in altro modo gli strumenti finanziari detenuti in tale tipo di conto per proprio conto o per conto di un altro cliente, a meno che, in aggiunta alle condizioni di cui sopra, ogni cliente i cui strumenti finanziari sono detenuti nel conto omnibus abbia dato il suo consenso preliminare esplicito.
Le registrazioni della Banca contengono i dati relativi al cliente che ha impartito le istruzioni sull'utilizzo degli strumenti finanziari e al numero di strumenti finanziari utilizzati appartenenti ad ogni cliente che abbia dato il suo consenso, in modo da permettere una corretta ripartizione di eventuali perdite.
Al fine del pagamento o del rimborso delle commissioni e spese previste in relazione ai diversi servizi di investimento, il Cliente autorizza la Banca ad addebitare ogni somma dovuta sul conto del Cliente. Nel caso in cui la liquidità presente sul conto del Cliente non sia sufficiente al pagamento delle commissioni e delle spese maturate, o delle imposte ed oneri fiscali, il Cliente conferisce alla Banca il mandato a vendere le eventuali disponibilità ulteriori di strumenti finanziari a prezzo di mercato ed il conseguente diritto di trattenere la somma necessaria per l’adempimento delle obbligazioni del Cliente. Prima di eseguire il mandato a vendere gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente, la Banca avvertirà il Cliente del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 8 giorni per adempiere alle proprie obbligazioni.
3. Informazioni sugli strumenti finanziari
La Banca vuole fornire ai clienti o potenziali clienti, tenendo conto della loro classificazione, le informazioni relative alla natura ed ai rischi degli strumenti finanziari e dei prodotti offerti nell’ambito dei servizi di investimento.
L’investitore deve concludere un’operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.
Il presente capitolo descrive le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, il funzionamento e i risultati dello stesso in varie condizioni di mercato, sia positive che negative, e i rischi propri a tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni informate.
Si evidenzia che l'elencazione di seguito riportata può essere suscettibile di modifiche ed inoltre non rappresenta una descrizione puntuale di tutti i rischi e di tutti gli altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in specifici strumenti finanziari ed i servizi di gestione di portafogli, ma ha comunque la finalità di fornire una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari, tenendo conto, in particolare, della classificazione del cliente come cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata. Tale descrizione spiega le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, il funzionamento e i risultati dello strumento finanziario in varie condizioni di mercato, sia positive che negative, e i rischi propri a tale tipo di strumento.
3.1. Titoli di capitale
Acquistando titoli di capitale in euro o in valuta estera (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) si diviene soci della società emittente, partecipando al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire eventuali dividendi sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo.
In particolare, le azioni attribuiscono al possessore specifici diritti: diritti amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnativa delle delibere assembleari, diritto di recesso, diritto di opzione) e diritti economico-patrimoniali (diritto al dividendo, diritto di rimborso).
Le principali tipologie di azioni garantiscono il diritto di voto, ossia il diritto di partecipare ai fatti societari e alla formazione della volontà assembleare.
Alcune categorie di azioni si differenziano per la diversa regolamentazione dei diritti economico-patrimoniali ad essa associati. Le principali categorie speciali di azioni, diverse dalle azioni ordinarie, sono:
- le azioni privilegiate a cui è attribuita una quota maggiorata di utili rispetto a quella di competenza delle azioni ordinarie, o a cui è attribuita una priorità temporale nella distribuzione egli utili rispetto alle azioni ordinarie;
- le azioni di risparmio, che costituiscono azioni prive del diritto di voto, dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale.
- Clientela: i titoli di capitale possono essere destinati alla clientela al dettaglio (c.d. retail) della Banca, subordinatamente alla valutazione dell’adeguatezza rispetto al profilo dell’investitore.
3.1.1. Titoli di debito
Acquistando titoli di debito in euro o in valuta estera (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni) si diviene finanziatori delle società o degli enti che li hanno emessi. I titoli di debito si differenziano dai titoli di capitale perché, mentre questi ultimi assicurano al loro titolare il diritto di partecipazione alla gestione della società e un dividendo che è subordinato all’esistenza di utili, le prime attribuiscono al titolare solo un diritto di credito che deve essere comunque soddisfatto alla scadenza prevista, a prescindere dai risultati dell’esercizio sociale.
Nelle obbligazioni tradizionali, il sottoscrittore del titolo versa all'emittente una somma di denaro che produce interessi e, ad una scadenza prefissata, viene restituita. Gli interessi possono essere corrisposti periodicamente, durante la vita del titolo, ovvero alla scadenza (zero coupon) e la misura può essere fissa (obbligazioni a tasso fisso), variabile in relazione all'andamento di tassi di mercato (obbligazioni a tasso variabile) o con un tasso prefissato in aumento o diminuzione nel tempo (obbligazioni step-up o step-down).
Di seguito si descrivono alcune categorie particolari di obbligazioni:
- Obbligazioni corporate. Nelle obbligazioni corporate l'emittente, ossia il debitore, è rappresentato da una società commerciale di diritto privato.
- Obbligazioni sopranazionali. Sono obbligazioni emesse da istituzioni ed entità internazionali, tra cui i principali emittenti sono la Banca Mondiale (World Bank), la Inter–American Development Bank (IADB) e la Banca Europea degli investimenti (BEI).
- Obbligazioni governative. Sono titoli del debito pubblico, ossia i titoli di debito emessi da un governo per finanziare il fabbisogno statale. Di seguito si riporta una descrizione dei principali titoli di debito pubblico emessi dallo Stato italiano:
• Buoni ordinari del Tesoro: sono titoli obbligazionari zero coupon a breve termine. Sono emessi con scadenze uguali o inferiori all’anno e sono ammessi alla quotazione sui mercati regolamentati.
• Certificati del Tesoro zero coupon: sono titoli con durata all’emissione di 24 mesi, soggetti a riaperture che possono ridurne la durata originaria. La remunerazione è interamente determinata dallo scarto di emissione, pari alla differenza tra il valore nominale ed il prezzo corrisposto.
• Certificati di Credito del Tesoro: sono titoli emessi a tasso variabile con la durata di 7 anni. Gli interessi vengono corrisposti con cedole posticipate semestrali indicizzate al rendimento dei Buoni Ordinari del Tesoro; sulla remunerazione incide anche lo scarto d'emissione, dato dalla differenza tra il valore nominale ed il prezzo pagato.
• Buoni del Tesoro Poliennali: sono titoli emessi a medio-lungo termine, con una cedola fissa pagata semestralmente.
• Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all’inflazione europea: sono titoli emessi in cui sia il capitale rimborsato a scadenza, sia le cedole pagate semestralmente sono rivalutati sulla base dell’inflazione dell’area Euro, misurata dall’Indice Armonizzato dei prezzi al Consumo (IAPC) con esclusione del tabacco.
- Obbligazioni convertibili. Le obbligazioni convertibili offrono al sottoscrittore la facoltà di rimanere creditore della società emittente (e quindi di conservare lo stato di obbligazionista), o di convertire le obbligazioni in azioni della società emittente o di altra società, diventando così azionista della società;
- Obbligazioni ibride. Solitamente le caratteristiche ricorrenti riguardano:
• Subordinazione: il titolo ha una seniority superiore solo agli strumenti di capitale ed è subordinato a tutte le altre emissioni obbligazionarie della società. Questo significa che in caso di fallimento i possessori di questi strumenti verranno rimborsati solo se tutti gli altri obbligazionisti avranno già ricevuto ciò che spettava loro, ma prima degli azionisti.
• Durata: solitamente è molto elevata, ultradecennale ed in alcuni casi può coincidere con la vita dell’azienda; in tal caso si tratta di obbligazioni perpetue e sono estremamente simili alle azioni.
• Clausola call: l’emittente ha la possibilità di rimborsare in anticipo il prestito. Solitamente se non viene esercitato questo diritto è previsto un aumento della cedola (clausola step up).
• Interest deferral: l’emittente può rinviare il pagamento di una o più cedole al verificarsi di determinati accadimenti. Questi possono riguardare la mancanza di distribuzione di dividendi da parte della società, oppure risultati di esercizio negativi. I pagamenti sospesi possono in taluni casi essere onorati grazie ai proventi derivanti dal collocamento di nuove azioni o di nuovi ibridi anche simili a quelli già sul mercato. Talune emissioni danno addirittura la possibilità di saltare completamente il pagamento di una cedola se i conti della società non sono buoni. Tale peculiarità – in particolare la dipendenza della cedola dai risultati economici delle aziende emittenti e la
perpetuità – avvicinano molto gli ibridi a titoli di capitale (azioni). Le differenze sono comunque sostanziali non potendo i sottoscrittori di titoli ibridi partecipare alla distribuzione degli utili e non potendo avere alcun controllo sulle politiche dell’azienda, né alcun diritto di voto in assemblea.
- Clientela: i titoli di debito possono essere destinati alla clientela al dettaglio (c.d. retail) della Banca, subordinatamente alla valutazione dell’adeguatezza rispetto al profilo dell’investitore.
3.1.2. Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)
Per organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) si intendono i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV).
Gli OICR si dividono in OICR armonizzati e OICR non armonizzati. Per OICR armonizzati si intendono i fondi comuni di investimento e SICAV conformi alla direttiva comunitaria n. 85/611/CEE e successive modifiche. Con l’emanazione della suddetta disciplina comunitaria si è inteso prevedere una serie di requisiti minimi relativi alle procedure di autorizzazione, al controllo, alla struttura, alle attività ed alle informazioni ai quali un OICR deve uniformarsi. Il rispetto di tali requisiti di armonizzazione minimi consente, infatti, alla SGR o alle SICAV di offrire in un altro paese membro dell’Unione Europea rispettivamente le quote di propri fondi comuni e le proprie azioni in regime di libera commercializzazione, essendo assoggettate al controllo da parte dell’autorità di vigilanza del proprio paese di origine.
Per fondi non armonizzati si intende, invece, una particolare categoria di fondi comuni di investimento caratterizzati da una maggiore libertà di investimento del patrimonio raccolto rispetto ai fondi armonizzati. Ad essi, infatti, non vengono applicati i vincoli e le limitazioni previste dalla normativa comunitaria per i fondi armonizzati. I fondi speculativi, per loro natura, sono fondi non armonizzati.
- Fondi comuni di investimento. Per fondo comune di investimento si intende il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti. Il patrimonio del fondo, sia esso aperto o chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni. Per fondo aperto si intende quel fondo i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi momento, il rimborso delle quote, secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo. Per fondo chiuso si intende quel fondo il cui diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate. Ogni fondo si caratterizza per avere una composizione del portafoglio predefinita in termini di classi di beni. Sotto questo profilo, i fondi si dividono in fondi mobiliari, fondi che investono in quote di OICR (Fondi di fondi) e fondi immobiliari. Alla categoria dei fondi mobiliari appartengono diverse categorie di fondi:
• azionari,
• bilanciati,
• obbligazionari;
• liquidità,
• flessibili,
• ecc.
I fondi immobiliari sono invece i fondi comuni che investono in immobili. I fondi comuni di investimento sono istituiti e gestiti dalle società di gestione del risparmio (SGR). Le SGR gestiscono il patrimonio affidato alla medesima dai risparmiatori. L’attività di gestione si svolge mediante operazioni di acquisto e di vendita e mediante ogni altro atto di amministrazione che sia ritenuto opportuno o utile per incrementare il valore del fondo ed eventualmente distribuirne i proventi ai partecipanti.
- Società di investimento a capitale variabile. Le Società di investimento a capitale variabile (SICAV) raccolgono capitali tra i risparmiatori e li investono nei mercati finanziari. Si differenziano dai fondi comuni d'investimento principalmente per il fatto che il sottoscrittore non acquista quote di partecipazione, ma azioni della società di investimento costituita. Le SICAV sono spesso uno strumento multicomparto, che ripartisce il proprio patrimonio in diverse classi (comparti di investimento) a cui è possibile aderire singolarmente. Una volta aderito ad un comparto si ha la possibilità di trasferire il proprio investimento convertendo le azioni di un comparto in quelle di un altro. Oltre alla natura giuridica differente dei fondi comuni d'investimento, la loro peculiarità consiste nell'elevata specializzazione dei singoli comparti su diverse aree di mercato e/o settori in grado di soddisfare tutte le esigenze d'investimento.
- Exchange Traded Funds (ETF). Gli Exchange Traded Funds (sigla ETF, letteralmente "fondi indicizzati quotati") sono una particolare categoria di fondi o Sicav, caratterizzati dall’essere negoziati in borsa e dall’avere come unico obiettivo d’investimento quello di replicare l’indice al quale si riferiscono (benchmark) attraverso una gestione totalmente passiva. Gli ETF replicano infatti, la composizione di un indice di mercato (geografico, settoriale, azionario o obbligazionario) e di conseguenza anche il suo rendimento. Va considerato però che qualora la valuta di riferimento dell’indice sia differente da quella di negoziazione, il rendimento dell’ETF potrà divergere da quello del benchmark per effetto della svalutazione/rivalutazione di tale valuta nei confronti di quella di negoziazione. I dividendi o gli interessi che l’ETF incassa a fronte delle azioni detenute nel proprio patrimonio (nonché i proventi del loro reinvestimento) possono essere distribuiti periodicamente agli investitori o capitalizzati stabilmente nel patrimonio dell’ETF stesso. In entrambi i casi il solo beneficiario è l’investitore.
- ETF Strutturati. Gli ETF strutturati sono degli OICR, cioè dei fondi o delle Sicav, negoziabili in tempo reale come delle azioni e gestiti con tecniche volte a perseguire rendimenti che non sono solo in funzione dell’andamento dell’indice benchmark, ma che possono essere volte:
• alla protezione del valore del portafoglio pur partecipando agli eventuali rialzi dell’indice di riferimento (ETF a protezione o flessibili);
• a partecipare in maniera più che proporzionale all’andamento di un indice (ETF a leva);
• a partecipare inversamente ai movimenti dell’indice di riferimento (ETF short con o senza leva);
• alla realizzazione di strategie di investimento più complesse.
- Exchange traded commodities (ETC). Gli ETC sono titoli senza scadenza emessi da una società veicolo a fronte dell’investimento diretto dell’emittente in materie prime o in contratti derivati su materie prime. Il prezzo degli ETC è quindi legato direttamente o indirettamente all’andamento del sottostante, esattamente come il prezzo degli ETF è legato al valore dell’indice a cui fanno riferimento.
In caso di ETC legati al prezzo di contratti futures sulla materia prima, il risparmiatore ha accesso ad un rendimento assoluto che comprende tre diverse componenti:
• rendimento spot: è quello derivante dall’oscillazione del prezzo del future della materia prima sottostante;
• rendimento legato al rolling (che può essere negativo o positivo): è il rendimento associato all’attività di sostituzione dei contratti future in scadenza che consente di mantenere la posizione sul sottostante; tale rendimento sarà negativo (riporto) quando il contratto in scadenza ha un prezzo maggiore di quello successivo, positivo (deporto) nel caso opposto;
• rendimento del collaterale: è l’interesse che si ottiene dall’investimento del collaterale (l’acquisto di un future non richiede infatti alcun investimento se non il mantenimento di un margine che però è anch’esso remunerato);
Va inoltre considerato che gran parte delle materie prime sono trattate in dollari. Il valore dell’investimento sarà quindi influenzato positivamente o negativamente dall’andamento del tasso EUR/USD.
- Clientela: gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) possono essere destinati a destinati alla clientela al dettaglio (c.d. retail) della Banca, subordinatamente alla valutazione dell’adeguatezza rispetto al profilo dell’investitore.
3.2. I rischi degli investimenti in strumenti finanziari non derivati
Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario, oltre a considerare le caratteristiche dello strumento finanziario, tenere presenti i seguenti elementi:
- la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
- la sua liquidità;
- la divisa in cui è denominato;
- gli altri fattori fonte di rischi generali.
3.2.1. La volatilità del prezzo
Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.
Occorre distinguere innanzi tutto tra titoli di capitale (ed in particolare le azioni) e titoli di debito (tra cui obbligazioni).
A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.
Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.
- Rischio specifico e rischio generico. Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio generico, per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato, si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato. Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.
- Rischio emittente. Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità dell'emittente, tanto maggiore è il tasso d'interesse che lo stesso dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza. Inoltre, al fine di valutare la rischiosità di uno strumento finanziario si può tener presente il rating, ossia il giudizio assegnato da un'agenzia specializzata indipendente, espresso da un codice alfanumerico, riguardante il merito di credito di una società emittente titoli o di una particolare emissione di titoli. Il rating fornisce un'informazione sul grado di rischio degli emittenti, ossia sulla capacità di assolvere puntualmente ai propri impegni di pagamento. L'assegnazione di un rating agevola anche gli emittenti nel processo di pricing e di collocamento dei titoli emessi. Le agenzie di rating assegnano un punteggio (il rating, appunto) sulla base di una graduatoria (o scala di valutazione). Il giudizio può anche differire in funzione dell'agenzia che ha condotto la valutazione. Nel fornire il proprio giudizio le agenzie di rating si basano su un’analisi dettagliata della situazione finanziaria della società da valutare e sull’analisi del settore di appartenenza della stessa. Il giudizio di rating è sottoposto a periodiche revisioni al fine di cogliere eventuali cambiamenti del profilo di rischio. Di norma, quanto maggiore è il rating di una società, tanto minore è il rischio per l’investitore di non vedersi remunerato il proprio credito e quindi tanto minore è il tasso di interesse pagato dall’emittente. Di seguito si riporta una tabella con le scale di rating delle due principali agenzie specializzate (Standard &Poor’s e Moody’s).
• Titoli Investment grade:
S & P | Moody’s | Descrizione |
AAA AA + | Aaa Aa1 | È il rating più alto. Indica che la capacità di rimborso dell’emittente è estremamente garantita. |
AA AA- A+ | Aa2 Aa3 A1 | Obbligazione più suscettibile alle condizioni di mercato. La capacità di rimborso dell’emittente è comunque ben garantita. |
A A- BBB+ | A2 A3 Baa1 | Affidabilità creditizia comunque buona, ma, a fronte di particolari condizioni di mercato, l’emittente potrebbe avere qualche difficoltà in più a rimborsare. |
XXX XXX- | Xxx0 Xxx0 | Emittente in grado di provvedere al rimborso, ma con potenziali problemi di solvibilità a fronte di condizioni economiche avverse. |
• Titoli Speculative grade:
S & P | Moody’s | Descrizione |
BB+ BB BB- B+ | Ba1 Ba2 Ba3 B1 | Titoli con significative caratteristiche speculative. Sono titoli maggiormente esposti alle fluttuazioni del mercato. Emittente in grado di rimborsare a fronte di condizioni economiche stabili. |
B B- | B2 B3 | Particolare incertezza sul rimborso del capitale a scadenza: titoli molto speculativi. |
CCC+ CCC CCC- | Caa | Titoli molto rischiosi, in quanto le caratteristiche patrimoniali dell’emittente non garantiscono nel medio / lungo periodo una sicura capacità di rimborso. |
CC | Ca | Possibilità di insolvenza del debitore: titoli molto rischiosi. |
C | C | Probabilità minima di rimborso a scadenza. |
D | Emittente in stato di insolvenza. |
- Xxxxxxx xxxxx. Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza. Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxx x xxxxx xxxxx), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. È dunque importante per l'investitore verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.
Con le Direttive 2014/49/UE (Deposit Guarantee Schemes Directive) del 16 aprile 2014 e 2014/59/UE Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD) del 15 maggio 2014 e con l’istituzione del Meccanismo di Risoluzione Unico (Regolamento UE n. 806/2014 del 15 luglio 2014), il legislatore europeo ha introdotto modifiche significative alla disciplina delle crisi bancarie, con l’obiettivo di superare le inefficienze nelle procedure di gestione dei dissesti bancari, di rafforzare il mercato unico, la stabilità sistemica e ridurre i costi per i contribuenti. Il processo di recepimento a livello nazionale della Direttiva si è concluso lo scorso 16 novembre con i Decreti Legislativi 180/2015 e 181/2015.
Le disposizioni potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione.
La BRRD introduce il principio in base al quale i costi della crisi dovranno ricadere in primo luogo su azionisti e creditori della banca.
In caso di dissesto, l’autorità dovrà valutare se attivare l’ordinaria procedura d’insolvenza – nel nostro ordinamento bancario la liquidazione coatta amministrativa – o se invece l’interesse pubblico richieda l’avvio di una speciale procedura di risoluzione, preservando le funzioni aziendali dell’intermediario e tutelando la clientela bancaria. Nell’ambito della risoluzione è possibile utilizzare più strumenti per superare la crisi, in particolare:
(i) vendita dell’attività di impresa senza il preventivo consenso degli azionisti;
(ii) cessione ad un “ente-ponte” delle attività, diritti o passività della banca in crisi;
(iii) separazione delle attività, vale a dire cessione delle attività, diritti o passività della banca in crisi, a favore di una o più società veicolo;
(iv) bail-in.
Lo strumento del bail-in potrà essere applicato dalle Autorità sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa.
Il bail in è lo strumento di risoluzione che consente alle Autorità di ridurre il valore delle azioni e di alcune tipologie di debiti della banca e di convertire tali debiti in azioni, permettendo di reperire le risorse per intervenire presso gli stessi finanziatori della banca.
Le perdite vengono trasferite tenendo conto della seguente gerarchia:
▪ agli azionisti;
▪ ai detentori di titoli di debito subordinato;
▪ ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito;
▪ infine ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente euro 100.000,00.
Pertanto, con l’applicazione dello strumento del bail-in, i sottoscrittori potranno subire la svalutazione degli strumenti finanziari posseduti, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché la conversione in titoli di capitale delle obbligazioni, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente.
La Banca Popolare del Lazio aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD).
Il FITD ha lo scopo di garantire i depositanti delle banche consorziate fino ad un limite di importo stabilito in 100.000 euro per effetto del Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 di recepimento nell’ordinamento italiano della Direttiva 2014/49/UE.
La tutela offerta dal FITD è per depositante e si applica ad ogni banca aderente al fondo, quindi anche nel caso di rapporto cointestato la garanzia di 100.000 euro è per ciascun depositante, sommando alla quota detenuta nel rapporto cointestato anche altri depositi intestati al medesimo soggetto. Sono ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi acquisiti dalla banca con obbligo di restituzione, in euro e in valuta, sotto forma di depositi o sotto altra forma. Rientrano quindi nella garanzia del FITD i conti correnti, i depositi nominativi (anche vincolati), gli assegni circolari, i certificati di deposito nominativi.
Ai fini della valutazione del complessivo rischio cui è esposta una banca la stessa è tenuta ad effettuare, trimestralmente, un’autovalutazione dell’adeguatezza del proprio patrimonio che si basa sui seguenti indicatori:
a) Rapporto tra il Capitale Primario di Classe 1 (Common Equity Tier1-CET1) e le attività di rischio ponderate (CET1 Capital Ratio),
b) Rapporto tra il Capitale di Classe 1 (Tier 1 Capital Ratio) e le attività di rischio ponderate (CET1 Capital Ratio);
c) Rapporto tra i Fondi propri (Total Capital Ratio) e le attività di rischio ponderate;
d) Capitale interno complessivo in rapporto ai Capitale complessivo (almeno annualmente).
Tali rapporti per la Banca Popolare del Lazio si attestano su valori ampiamente al di sopra dei limiti stabiliti dalla normativa in vigore, evidenziando un elevato livello di patrimonializzazione.
Informazioni più dettagliate sull’adeguatezza patrimoniale della Banca e sui relativi indici di solvibilità/solidità sono disponibili nel documento “Informativa al Pubblico” (c.d. Pillar 3) e sui bilanci annuali certificati dalla società di revisione e approvati dall’assemblea dei soci, pubblicati sul sito internet della Banca xxx.xxxxxxx.xx, Sezione Banca.
La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili e maggiormente rappresentativi dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.
Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi. La condizione di liquidità, presunta ma non assicurata di diritto dalla quotazione del titolo in mercati regolamentati o in MTF, potrebbe essere garantita anche dall’impegno dello stesso intermediario al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti con quelli che hanno condotto al pricing del prodotto nel mercato primario.
3.2.4. Identificazione dei titoli complessi (Comunicazione Consob n.0097996 del 22/12/2014)
In relazione all’argomento dei titoli complessi ed alle raccomandazioni formulate dalla Commissione per tutelare maggiormente gli interessi della clientela retail, la Banca definisce le seguenti linee di indirizzo alle quali dovranno conformarsi le procedure operative.
Preliminarmente, la Banca effettua una adeguata due diligence su tutti i prodotti complessi che intende inserire nella gamma di offerta, sottoponendo il nuovo strumento finanziario da collocare alla clientela all’iter di valutazione previsto nel Regolamento Delegato del processo di approvazione degli investimenti in nuovi prodotti e servizi, documento questo che permette analisi e pareri di natura diversa (legale, contrattuale, organizzativa, di compliance e sulla gestione dei rischi) prima di sottoporre il prodotto alle determinazioni degli Organi Superiori.
Proprio nell’ottica di innalzare il livello di tutela a favore della clientela retail nei confronti degli strumenti complessi, sin dalle fasi di progettazione e sviluppo di un prodotto finanziario e preliminarmente alla fase di commercializzazione, la Banca tiene in piena considerazione le esigenze, le caratteristiche socio-economiche e la propensione al rischio dei propri clienti (target).
Per quanto concerne, poi, le dodici tipologie di prodotti a complessità elevata, identificati da Consob e di seguito elencati:
i. Prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività (ad esempio Asset Backed Securities);
ii. Prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell’emittente, sia prevista la conversione
in azioni o la decurtazione del valore nominale (ad esempio Contingent Convertible Notes, prodotti finanziari qualificabili come
additional tier 1 ai sensi dell’art. 52 del Regolamento UE n. 575/2013 (c.d. “CRR”));
iii. Prodotti finanziari credit linked (esposti ad un rischio di credito di soggetti terzi);
iv. Strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF, non negoziati in trading venues, con finalità diverse da quelle di copertura;
v. Prodotti finanziari strutturati, non negoziati in trading venues¸il cui pay-off non rende certa l’integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente;
vi. Strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF diversi da quelli di cui al punto iv;
vii. Prodotti finanziari con pay-off legati ad indici che non rispettano gli Orientamenti ESMA del 18 dicembre 2012 relativi agli ETF;
viii. Obbligazioni perpetue;
ix. OICR c.d. alternative;
x. Prodotti finanziari strutturati, negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l’integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente;
xi. Prodotti finanziari con leva maggiore di 1;
xii. UCITS di cui all’art. 36 del Regolamento UE n. 583/2010 nonché polizze di ramo III o V con analoghe caratteristiche,
la Banca Popolare del Lazio, proprio in relazione alla elevata complessità dei prodotti raggruppati nei primi cinque punti in elenco, si attiene alle indicazioni Consob che ne sconsigliano l’offerta alla clientela retail, in quanto strumenti concepiti per altre tipologie di clientela.
Pertanto, la Banca si astiene dal consigliare e/o distribuire alla clientela retail, con riferimento a qualsiasi modalità di offerta del prodotto, incluso il canale on-line, anche implementando appositi presidi informatici, gli strumenti complessi rientranti nelle prime cinque categorie in elenco e dalla stessa Autorità sconsigliate per il segmento predetto di clientela, oltre alle obbligazioni perpetue di cui al punto viii).
Le restanti categorie potranno essere collocate/commercializzate presso la clientela retail, previa valutazione dell’intero portafoglio del cliente. Per la clientela che sottoscrive strumenti finanziari complessi, la Banca comunque non baserà le proprie valutazioni sulle sole informazioni dichiarate dall'investitore, ma andrà a svolgere specifiche verifiche indirette tese ad appurare le dichiarazioni fornite dallo stesso (esperienza, conoscenza, propensione al rischio, orizzonte temporale), a valutare e monitorare la dimensione del patrimonio del cliente, evitare in ogni caso la concentrazione di asset costituiti da strumenti complessi, tramite verifica preventiva e continua del superamento delle soglie di concentrazione definite.
Qualora uno specifico prodotto complesso non dovesse soddisfare pienamente le esigenze della clientela, ovvero, qualora le informazioni ad esso riferibili (in termini di caratteristiche e rischiosità) non siano tali da consentire un'adeguata informativa ai clienti, la Banca si impegna a non collocare il prodotto e si asterrà dal fornire consigli in merito allo stesso.
La Banca si impegna, infine, a fornire alla clientela, sia in fase di mercato primario, sia per la negoziazione in conto proprio, chiara disclosure sui costi, rischi ed ogni altro elemento utile a consentire scelte consapevoli di investimento, tramite predisposizione di specifiche schede prodotto.
Qualora dall’attività di monitoraggio si rilevasse la presenza nei portafogli di alcuni clienti di titoli complessi a particolare rischiosità o rientranti nelle categorie che la Banca ha deciso di non commercializzare/negoziare, si provvederà ad informare i clienti interessati individuando insieme a loro le soluzioni più adeguate per mitigare i rischi emergenti dall’investimento in titoli complessi, ovvero proponendo l’eventuale smobilizzo.
- Clientela: i titoli complessi possono essere destinati alla clientela al dettaglio (c.d. retail) della Banca, subordinatamente alla valutazione dell’adeguatezza rispetto al profilo dell’investitore.
3.2.5. Prodotti finanziari illiquidi (Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009)
I prodotti illiquidi sono particolari prodotti finanziari per i quali non sono disponibili, anche per intrinseche connotazioni di diritto o di fatto, mercati di scambio caratterizzati da adeguati livelli di liquidità e di trasparenza che possano fornire pronti ed oggettivi parametri di riferimento e che, pertanto, determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita.
In data 2 marzo 2009, la CONSOB ha emanato la Comunicazione n. 9019104 (la versione integrale di detta comunicazione è disponibile sul sito xxx.xxxxxx.xx), che fornisce, avuto riguardo al principio del miglior interesse del cliente, la specificazione delle regole di condotta che il distributore deve seguire in sede di trattazione di prodotti finanziari illiquidi, nonché delle cautele proprie del caso in cui questo aspetto si abbini a profili di complessità dei prodotti stessi.
La condizione di liquidità, presunta ma non assicurata di diritto dalla quotazione del titolo in mercati regolamentati o in MTF, potrebbe essere garantita anche dall'impegno dello stesso intermediario al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti con quelli che hanno condotto al pricing del prodotto nel mercato primario.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, nel seguito si farà espresso riferimento alle obbligazioni bancarie, alle polizze assicurative ed ai derivati negoziati over the counter, che per ragioni di diritto o di fatto si connotano come prodotti con specifico "rischio di liquidità", determinato dall'impossibilità giuridica o dalla limitazione fattuale al disinvestimento.
- Clientela: i prodotti finanziari illiquidi possono essere destinati alla clientela al dettaglio (c.d. retail) della Banca, subordinatamente alla valutazione dell’adeguatezza rispetto al profilo dell’investitore.]
Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l’euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (Euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.
L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.
3.2.7. Gli altri fattori fonte di rischi generali
- Commissioni e oneri. Prima di avviare l’operatività, l’investitore deve prendere visione delle informazioni al riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all’intermediario. L’investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate, mentre si aggiungeranno alle perdite subite.
- Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni extracomunitarie. Le operazioni eseguite su mercati aventi sede in paesi extracomunitari incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezione agli investitori. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite.
- Operazioni eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.
3.3. La natura degli strumenti finanziari derivati
Tali strumenti finanziari sono collegati all’andamento del valore di un’attività ovvero al verificarsi di un evento osservabile oggettivamente. L’attività e/o l’evento che costituisce il cosiddetto “sottostante” può essere di qualsiasi natura o genere.
La relazione che lega il valore del derivato al sottostante determina il risultato finanziario netto del derivato. Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati principalmente per tre finalità:
- ridurre il rischio finanziario di una o più attività (finalità di copertura);
- assumere esposizioni al rischio su una o più attività al fine di conseguire un profitto (finalità speculativa);
- conseguire un profitto attraverso transazioni combinate sul derivato e sul sottostante tali da cogliere eventuali differenze di valorizzazione (finalità di arbitraggio).
I derivati si distinguono inoltre in:
- derivati negoziati su mercati regolamentati;
- derivati negoziati su mercati non regolamentati, cosiddetto “over the counter” (OTC).
- Clientela: gli strumenti finanziari derivati possono essere destinati a alla clientela al dettaglio (c.d. retail) della Banca, subordinatamente alla valutazione dell’adeguatezza rispetto al profilo dell’investitore.]
Il diritto di opzione rappresenta la facoltà, attribuita ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili, di sottoscrivere in sede di aumento di capitale o di emissione di un nuovo prestito obbligazionario convertibile, un numero di titoli proporzionale alle azioni già possedute o potenzialmente detenibili in base al rapporto di conversione relativo alle obbligazioni convertibili ancora in essere.
Un contratto a termine è un accordo tra due soggetti per la consegna di una determinata quantità di un certo sottostante ad un prezzo (prezzo di consegna) e ad una data prefissati. Il sottostante può essere di vario tipo:
- attività finanziarie (azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc.);
- merci (petrolio, oro, grano, ecc.).
L’acquirente del contratto a termine (vale a dire colui che si impegna alla scadenza a corrispondere il prezzo di consegna per ricevere il sottostante) apre una posizione lunga (long position), mentre il venditore (vale a dire colui che si impegna alla scadenza a consegnare il sottostante per ricevere il prezzo di consegna) apre una posizione corta (short position).
Le variazioni del valore del sottostante determinano il profilo di rischio/rendimento di un contratto a termine, che può essere così riassunto:
- per l’acquirente del contratto, cioè colui che deve comprare un certo bene ad una certa data e ad un prezzo già fissato nel contratto, il rischio è rappresentato dal deprezzamento del bene. In questo caso, infatti, egli sarebbe comunque costretto a pagare il prezzo già fissato nel contratto per un bene il cui valore di mercato è minore del prezzo da pagare: se l’acquirente non fosse vincolato dal contratto, potrebbe più vantaggiosamente acquistare il bene sul mercato ad un prezzo minore. Per la ragione opposta, in caso di apprezzamento del sottostante, egli maturerà un guadagno, in quanto acquisterà ad un certo prezzo ciò che vale di più.
- per il venditore del contratto, cioè colui che deve vendere un certo bene ad una certa data e ad un prezzo già fissato nel contratto, il rischio è rappresentato dall’apprezzamento del bene. L’impegno contrattuale, infatti, lo costringe a vendere il bene ad un prezzo inferiore a quello che realizzerebbe sul mercato. Conseguirà invece un guadagno in caso di deprezzamento del sottostante, in quanto, grazie al contratto stipulato, venderà il bene ad un prezzo superiore a quello di mercato.
L’esecuzione del contratto alla scadenza può realizzarsi con:
- l’effettiva consegna del bene sottostante da parte del venditore all’acquirente, dietro pagamento del prezzo di consegna: in questo caso si parla di consegna fisica (physical delivery);
- il pagamento del differenziale in denaro (cash settlement) tra il prezzo corrente del sottostante, al momento della scadenza, ed il prezzo di consegna indicato nel contratto. Tale differenza, se positiva, sarà dovuta dal venditore all’acquirente del contratto e viceversa se negativa.
Le principali tipologie di contratti a termine sono i contratti forward ed i contratti futures.
- Contratti forward. I contratti forward si caratterizzano per il fatto di essere stipulati fuori dai mercati regolamentati. Per comprendere il funzionamento di questo strumento è utile analizzare i flussi di cassa che ne derivano, ovvero i pagamenti che vengono scambiati fra le due parti durante tutta la vita del contratto. Nel contratto forward, gli unici flussi di cassa si manifestano alla scadenza, quando l’acquirente riceve il bene sottostante in cambio del prezzo concordato nel contratto ovvero la differenza fra il prezzo di mercato dell’attività alla scadenza ed il prezzo di consegna indicato nel contratto che, se positiva, sarà dovuta dal venditore all’acquirente e viceversa se negativa. Non sono previsti, invece, flussi di cassa intermedi durante la vita del contratto, sebbene in questo periodo il prezzo a termine del bene sottostante sia soggetto a modifiche in funzione, essenzialmente, dell’andamento del relativo prezzo corrente di mercato. Di norma, non sono previsti flussi di cassa neanche alla data di stipula, considerato che, come tutti i contratti a termine, sono generalmente strutturati in modo da rendere equivalenti le due prestazioni.
- Contratti futures. I contratti futures si differenziano dai forward per essere standardizzati e negoziati sui mercati regolamentati. Il loro prezzo risulta, come tutti i titoli quotati, dalle negoziazioni ed è che detto “future price”. Il “future price” corrisponde al prezzo di consegna dei contratti forward ma, essendo quotato nel continuo, sarà il risultato dell’incontro delle proposte di acquisto e di vendita. Viene di norma indicato in “punti indice”. In relazione all’attività sottostante, il contratto future assume diverse denominazioni: commodity future, se è una merce, financial future se è un’attività finanziaria. Ulteriore elemento distintivo rispetto ai forward, connesso alla loro negoziazione in mercati regolamentati, è la presenza di una controparte unica per tutte le transazioni. Tale controparte (clearing house) ha il compito di assicurare il buon fine delle operazioni, la liquidazione (intesa come calcolo) e la corresponsione giornaliera dei profitti e delle perdite conseguiti dalle parti.
La traduzione letterale di swap, cioè scambio, identifica la sostanza del contratto: due parti si accordano per scambiare tra di loro flussi di pagamenti (anche detti flussi di cassa) a date certe. I pagamenti possono essere espressi nella stessa valuta o in valute differenti ed il loro ammontare è determinato in relazione ad un sottostante. Gli swap sono contratti non negoziati su mercati regolamentati (OTC).
Il sottostante può essere di vario tipo e influenzare notevolmente le caratteristiche del contratto che, nella prassi, può assumere svariate forme. La caratteristica essenziale delle operazioni di swap, cioè quella di scambiare dei flussi di cassa connessi ad un’attività sottostante, con altri flussi di cassa di diverso tipo, determina la creazione di nuove opportunità finanziarie altrimenti non conseguibili. Queste opportunità possono essere sfruttate in funzione delle finalità che l’operatore si pone: copertura, speculazione, arbitraggio.
Un’opzione è un contratto che attribuisce il diritto di comprare (opzione call) o vendere (opzione put) una data quantità di un bene (sottostante) ad un prezzo prefissato (strike price o prezzo di esercizio) entro una certa data (scadenza o maturità), nel qual caso si parla di opzione americana, o al raggiungimento della stessa, nel qual caso si parla di opzione europea.
Il bene sottostante al contratto di opzione può essere:
- un’attività finanziaria (azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc.);
- una merce (petrolio, oro, grano, ecc.);
- un evento di varia natura.
In ogni caso il sottostante deve essere scambiato su un mercato con quotazioni ufficiali o pubblicamente riconosciute ovvero, nel caso di evento, lo stesso deve essere oggettivamente riscontrabile.
Le due parti del contratto di opzione sono definite: compratore (c.d. xxxxxx) e venditore (c.d. writer) dell’opzione. Il compratore, dietro pagamento di una somma di denaro, detta premio, acquista il diritto di vendere o comprare l’attività sottostante. Il venditore percepisce il premio e, in cambio, è obbligato alla vendita o all’acquisto del bene sottostante su richiesta del compratore.
Secondo la terminologia usata dagli operatori, il compratore apre una posizione lunga (long position), mentre il venditore apre una posizione corta (short position). Nel momento in cui il compratore dell’opzione esercita il diritto, cioè decide di acquistare (call) o vendere (put), si verificano i seguenti scenari:
- nel caso di opzione call, il compratore dell’opzione riceverà dal venditore la differenza fra il prezzo corrente del sottostante (c.d. prezzo spot) ed il prezzo di esercizio ovvero gli verrà consegnato fisicamente il sottostante;
- nel caso di opzione put, il compratore dell’opzione riceverà la differenza tra il prezzo di esercizio ed il prezzo spot ovvero consegnerà fisicamente il sottostante.
La differenza fra prezzo spot e prezzo di esercizio, nel caso della call, e prezzo di esercizio e prezzo spot, nel caso della put, è comunemente detta “valore intrinseco dell’opzione”. Il valore intrinseco non può assumere valori negativi in quanto il compratore dell’opzione ha il diritto di acquistare o vendere; pertanto, nel caso in cui il prezzo corrente del sottostante, al momento dell’esercizio, fosse inferiore al prezzo di esercizio della call (o viceversa per la put), eviterà semplicemente di esercitare il diritto, con una perdita limitata alle somme pagate per il premio.
I warrant sono strumenti finanziari negoziabili che conferiscono al detentore il diritto di acquistare dall’emittente o di vendere a quest’ultimo titoli a reddito fisso o azioni secondo precise modalità.
I covered warrant sono strumenti finanziari derivati emessi da un intermediario finanziario, che conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare (covered warrant call) o vendere (covered warrant put) un'attività sottostante ad un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio o strike price) a una prefissata scadenza.
Nonostante le numerose analogie con le opzioni, i covered warrant si differenziano per alcuni particolari:
- sono rappresentati da un titolo, ossia sono cartolarizzati, mentre le opzioni sono contratti;
- possono essere emessi soltanto da istituzioni bancarie (in genere banche di investimento);
- sono negoziati su un mercato a pronti e non sul mercato dei derivati;
I certificates sono strumenti finanziari derivati negoziati sui mercati regolamentati che replicano, con o senza effetto leva, l’andamento dell’attività sottostante.
I certificates senza effetto leva, anche detti Investment certificates, costituiscono, sia in termini di capitale investito che in termini di rischio, un’alternativa all’investimento diretto nel sottostante.
In questa categoria sono ricompresi:
- i certificates che replicano semplicemente la performance del sottostante (detti comunemente benchmark) vantaggiosi in caso di attività sottostanti difficilmente raggiungibili da investitori privati (quali ad esempio indici, valute, future sul petrolio, oro e argento);
- i certificates che permettono, attraverso opzioni a carattere accessorio, la realizzazione di strategie di investimento più complesse (che mirano ad esempio alla protezione parziale o totale del capitale investito oppure all’ottenimento di performance migliori di quelle ottenute dal sottostante stesso in particolari condizioni di mercato).
I primi sono ricompresi nel segmento investment certificates classe “a” di SeDex, i secondi nel segmento investment certificates classe “b”. I certificates con leva finanziaria, detti anche leverage certificates, possono essere sia bull (rialzisti) che bear (ribassisti). I bull leverage certificates sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione rialzista sul sottostante impiegando solo una frazione del valore richiesto per l'acquisto dello stesso; acquistare un certificato con leva del tipo bull equivale, infatti, dal punto di vista finanziario, ad acquistare il sottostante e contestualmente accendere un finanziamento con l'emittente per un importo pari al valore dello strike price. Su questo ammontare l'investitore paga anticipatamente (oppure giorno per giorno, attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello strike) una quota di interessi. Questi strumenti si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di stop loss (o barriera), posto al di sopra o allo stesso livello dello strike, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente.
I bear leverage certificates sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione ribassista sul sottostante: acquistare un certificato con leva del tipo bear equivale finanziariamente a vendere il sottostante allo scoperto e contestualmente effettuare un deposito, presso l'emittente, pari ad un importo corrispondente allo strike price, per un periodo coincidente alla vita residua del certificato. Il deposito può essere sia fruttifero, e in tal caso gli interessi sono scontati sul prezzo del certificate, sia infruttifero. Questi strumenti, come i bull, si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di stop loss (o barriera), posto al di sotto o allo stesso livello dello strike, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente.
Mentre i certificates con leva si adattano maggiormente ad investitori con una buona preparazione tecnico-finanziaria che tendono ad avere una strategia di investimento altamente speculativa ed un orizzonte temporale mediamente di breve periodo, i certificates senza leva rispondono a logiche di investimento meno aggressive e più orientate al medio - lungo termine.
3.4. La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori. Gli strumenti finanziari derivati prevedono generalmente l’esposizione del patrimonio del cliente al rischio di perdite anche superiori al capitale inizialmente investito (c.d. “effetto leva”), nonché, a seconda del sottostante, l’esposizione al rischio di cambio (quando il sottostante è una valuta), al rischio di oscillazione dei tassi di interesse (quando il sottostante è, appunto, un tasso di interesse) o del valore di indici, merci o altri sottostanti. Nel caso degli strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati, a tali rischi si aggiunge quello dell'affidabilità della controparte dei diversi contratti derivati. I rischi sopra illustrati sono comuni anche agli strumenti finanziari complessi che hanno una componente in derivati (es.: obbligazioni strutturate).
Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.
- Effetto leva. Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il cosiddetto “effetto leva”. Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sull’ammontare del margine iniziale costituito: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore rimarrà debitore di ogni altra passività prodottasi.
- Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio. Talune tipologie di ordini, finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati, possono risultare inefficaci, in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard", potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".
Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).
- Acquisto di un'opzione. L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in
denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione, deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.
- Vendita di un'opzione. La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.
3.4.3. Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni
- Termini e condizioni contrattuali. L’investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell’organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.
- Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi. Condizioni particolari di illiquidità del mercato, nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero ad esempio venir meno quando un contratto future sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.
- Rischio di cambio. I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.
I contratti di swap comportano un elevato grado di rischio.
Prima di sottoscrivere un contratto, l’investitore deve essere sicuro di aver ben compreso, in quale modo e con quale rapidità, le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare e ricevere.
Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente poiché, nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore, lo stesso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.
Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.
Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.
Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in contropartita diretta del cliente (agire, cioè, in conto proprio).
Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio.
Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.
Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore.
Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.
3.5. Natura e rischi di altri prodotti e strumenti finanziari
3.5.1. Prodotti assicurativi - finanziari
Sono prodotti finanziari assicurativi i c.d. prodotti “IBIPs” (Insurance-based investment prodocuts), ai sensi della “Direttiva IDD” (Insurance Distribution Directive). Tra questi prodotti rientrano i prodotti assicurativi vita ramo I investimento, ramo III (polizze unit linked ed index linked), ramo V (contratti di capitalizzazione) e multiramo.
- Contratti assicurativi sulla durata della vita umana (Ramo I investimento). La compagnia assicuratrice, a fronte del versamento del premio, si impegna a versare un capitale o una rendita nel momento in cui si verifica un evento riguardante la vita dell’assicurato (esempio: il raggiungimento di un’età prefissata, il decesso, ecc.).
Sono prodotti assicurativi caratterizzati da una componente finanziaria in quanto il rendimento della polizza è collegato a una gestione separata.
La gestione separata è una particolare gestione finanziaria, appositamente creata dalla compagnia assicurativa, nella quale vengono investiti i capitali dei clienti che sottoscrivono una polizza vita tradizionale (Xxxx X).
Si tratta infatti di fondi creati appositamente dalle imprese di assicurazione, distinti da quelli dell’impresa stessa. Nel caso in cui quest’ultima fallisse, il capitale accantonato con la polizza è comunque garantito.
Sulla base del premi versati, la compagnia ti assicura al contraente di ricevere un determinato capitale a scadenza, di solito dato dalla rivalutazione ad un rendimento minimo garantito. La rivalutazione del capitale investito in questo tipo di polizze avviene sulla base del rendimento ottenuto dal risultato dell’attività di investimento della gestione separata.
- Polizze index linked (Ramo III). Le polizze index linked sono contratti di assicurazione sulla vita in cui il valore delle prestazioni è collegato all'andamento di un determinato indice o di un altro valore di riferimento. In questo tipo di contratto, l'indicizzazione serve ad adeguare, alle scadenze previste, il valore delle prestazioni assicurative, legando il rendimento della polizza a un indice finanziario o all’andamento di un altro valore di riferimento. I titoli sono individuati dalla compagnia di assicurazione tra quelli indicati come ammissibili ai sensi della relativa normativa.
È possibile classificare le polizze index linked in tre categorie:
• pure: il contratto non prevede né un rendimento minimo, né la restituzione del capitale. Di conseguenza il guadagno o la perdita sono legati alla fluttuazione dell'indice di riferimento;
• a capitale parzialmente garantito: il contratto prevede che anche in caso di andamento negativo dell'indice di riferimento all'assicurato spetti la parziale restituzione del capitale investito;
• a capitale garantito: il contratto prevede la restituzione del premio versato o investito. Nel caso delle index linked a rendimento minimo all'assicurato viene restituito il capitale maggiorato di un tasso di interesse fisso annuo.
- Polizze unit linked (Ramo III). Le assicurazioni unit linked sono contratti in cui il valore del capitale assicurato dipende dall’andamento del valore delle quote di OICR interni (appositamente costituiti dall’impresa di assicurazione) o esterni in cui vengono investiti i premi versati, dedotti i caricamenti, il costo per la copertura caso morte, le eventuali coperture accessorie e le commissioni di gestione.
Analogamente alle index linked anche le polizze unit linked possono essere classificate in diverse categorie:
• pure: in cui può verificarsi una perdita nel caso di deprezzamento delle quote del fondo;
• a capitale garantito: in cui si garantisce all'assicurato il rimborso del capitale investito eventualmente rivalutato di un determinato tasso di interesse.
- Polizza Mutiramo. Strumenti di risparmio che offrono, con un unico contratto, la massima flessibilità e la possibilità di diversificare il proprio investimento. Sono polizze di assicurazione sulla vita che consentono al contempo di investire in una tradizionale gestione separata ed in fondi assicurativi interni di tipo unit linked. Ne consegue che questa soluzione assicurativa permette di salvaguardare il capitale e di garantirsi un rendimento minimo attraverso la gestione separata e, al tempo stesso, di partecipare con i fondi assicurativi unit linked agli andamenti dei mercati finanziari, puntando sulle migliori performance di quest'ultimi. La particolare struttura dei prodotti multiramo consente, pertanto, di avere un portafoglio di investimento differenziato e coerente con il proprio profilo di rischio.
- Contratti di capitalizzazione (Xxxx X). La capitalizzazione è il contratto con il quale l’impresa di assicurazione si impegna a pagare una determinata somma di denaro dopo un certo numero di anni (non meno di cinque) a fronte del pagamento di premi unici o periodici. Ciò che caratterizza questi contratti è che le somme dovute dall’Assicuratore non dipendono dal verificarsi di eventi attinenti la vita dell’assicurato.
Con riferimento ai suddetti strumenti finanziari assicurativi occorre tener presente che il rendimento ottenibile da queste tipologie di prodotto è legato alle oscillazioni del valore delle quote del fondo, dell’indice o del titolo di riferimento a cui è legato il valore della polizza.
- Clientela: i prodotti assicurativi - finanziari possono essere destinati alla clientela al dettaglio (c.d. retail) della Banca, subordinatamente alla valutazione dell’adeguatezza rispetto al profilo dell’investitore.
3.5.2. Obbligazioni strutturate
I titoli strutturati sono titoli di debito costituiti da una componente obbligazionaria ed una o più componenti definite “derivative”, cioè contratti di acquisto e/o vendita di strumenti finanziari (indici, azioni, valute, ecc.)
Il rimborso e/o la remunerazione dell’obbligazione viene, infatti, indicizzata all’andamento dei prezzi di una delle seguenti attività finanziarie:
- azioni o panieri di azioni quotate in Borsa o in un altro stato;
- indici azionari o panieri di indici azionari;
- valute;
- quote o azioni di OICR;
- merci per le quali esiste un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate.
Le obbligazioni strutturate hanno come caratteristiche comuni modalità particolari di calcolo della cedola o del valore di rimborso, a volte particolarmente complesse.
Alla categoria delle strutturate appartengono varie tipologie di obbligazioni. Alcune di queste mantengono le caratteristiche tipiche delle obbligazioni classiche, e cioè la restituzione del capitale investito, presentando elementi di varia complessità per la determinazione degli interessi. Esempi di questo tipo sono le obbligazioni il cui rendimento, in quanto collegato ad eventi non conosciuti al momento dell'emissione, è incerto (ad esempio le obbligazioni reverse floater e quelle linked), ovvero quelle con cedole inizialmente determinate ma non costanti nel tempo (ad esempio, le cosiddette step down e step up). Altre obbligazioni strutturate, invece, presentano notevoli differenze rispetto al concetto tradizionale di obbligazione, poiché non garantiscono l’integrale restituzione del capitale. Costituisce questa, una caratteristica di assoluto rilievo per il risparmiatore, in quanto muta radicalmente il profilo di rischio dell'investimento.
Di seguito si riporta la descrizione delle principali tipologie di obbligazioni strutturate presenti sul mercato. Tutte le obbligazioni illustrate si caratterizzano per la presenza di elementi di varia complessità in relazione alla determinazione della cedola dovuta al sottoscrittore. Va pertanto posta una particolare attenzione alla struttura cedolare dell'obbligazione proposta.
- Obbligazioni reverse convertible. Sono strumenti finanziari che promettono al sottoscrittore una cedola particolarmente elevata. Comportano però il rischio per l'investitore di ricevere alla scadenza, in luogo del capitale inizialmente versato, un numero di azioni il cui controvalore è inferiore all'investimento originario. Pertanto chi acquista una reverse convertible confida che il valore dell'azione sottostante rimanga immutato o che aumenti. In linea teorica il capitale investito può azzerarsi, ferma restando la percezione della cedola, nel caso limite in cui il valore dell'azione sottostante si annulli alla scadenza o ad altra data prevista nel regolamento di emissione.
- Obbligazioni linked. Il rendimento è collegato all'andamento di determinati prodotti finanziari o reali, quali azioni o panieri di azioni (equity linked), indici (index linked), tassi di cambio (forex linked), merci (commodities linked), fondi comuni di investimento (funds linked) o altro. Il tasso di interesse corrisposto è generalmente inferiore a quello di mercato, mentre alla scadenza viene garantito il rimborso alla pari del prestito. Il risparmiatore ha però il vantaggio di poter ottenere un premio commisurato all'andamento del prodotto finanziario sottostante.
- Obbligazioni Callable. Si tratta di obbligazioni munite di una clausola che attribuisce all'emittente la facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito. L'opzione che l'emittente si riserva ha evidentemente un valore che dovrebbe essere riconosciuto all’investitore attraverso un rendimento cedolare superiore a quello corrente di mercato.
I titoli strutturati, anche se presentano tutte le caratteristiche ed i rischi propri di un titolo di debito, durante la loro vita possono evidenziare oscillazioni del prezzo maggiori dei titoli di debito non strutturati, con rischi di perdite accentuate in caso di smobilizzo prima della scadenza.
A scadenza poi il rischio principale è rappresentato dal rendimento che può essere superiore, ma anche inferiore, rispetto ai titoli di debito non strutturati.
In generale, le obbligazioni strutturate sono strumenti complessi e necessitano di una completa comprensione del loro funzionamento.
- Clientela: le obbligazioni strutturate possono essere destinate alla clientela al dettaglio (c.d. retail) della Banca, subordinatamente alla valutazione dell’adeguatezza rispetto al profilo dell’investitore.
3.5.3. Certificati di deposito
Sono depositi vincolati mediante i quali la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle alla scadenza del termine pattuito. Il certificato, rappresentativo del rapporto, può essere nominativo o al portatore.
Per i certificati di deposito nominativi il rimborso viene effettuato all’intestatario o da chi sia stato da questi espressamente delegato; per i certificati di deposito al portatore il rimborso viene effettuato a qualsiasi possessore del titolo.
I rischi connessi ai certificati di deposito possono essere individuati in:
- rischio di tasso: in caso di oscillazione dei tassi di mercato, può variare il controvalore della cedola in corso e di tutte le cedole previste dal piano per i certificati di deposito a tasso variabile, mentre tutte le cedole dei certificati a tasso fisso rimangono costanti;
- rischio di liquidità: legato all'impossibilità per l’investitore di liquidare parzialmente o totalmente l’investimento prima della scadenza stabilita;
- rischio di controparte: rappresentato dalla possibilità che l’emittente non sia in grado di fare fronte alle obbligazioni assunte relativamente al pagamento delle cedole e/o del capitale.
- Clientela: i certificati di deposito possono essere destinati alla clientela al dettaglio (c.d. retail) della Banca, subordinatamente alla valutazione dell’adeguatezza rispetto al profilo dell’investitore.
Si tratta di depositi il cui capitale è rimborsabile alla pari solo in base a una determinata garanzia o a un determinato accordo fornito dall’ente creditizio o da un terzo, che sono pienamente rimborsabili alla scadenza in base a termini secondo i quali qualsiasi interesse o premio sarà rimborsato (o è a rischio) secondo una formula comprendente fattori quali:
un indice o una combinazione di indici, eccetto i depositi a tasso variabile il cui rendimento è direttamente legato a un tasso di interesse quale l’Euribor o il Libor;
uno strumento finanziario o una combinazione degli strumenti finanziari;
una merce o combinazione di merci o di altri beni infungibili, materiali o immateriali, o un tasso di cambio o una combinazione di tassi di cambio.
Con riferimento ai suddetti strumenti finanziari occorre tener presente che il rendimento ottenibile da queste tipologie di prodotto è legato alle oscillazioni del valore delle quote del fondo, dell’indice o del titolo di riferimento a cui è legato il valore del deposito.
- Clientela: i depositi strutturati possono essere destinati alla clientela al dettaglio (c.d. retail) della Banca, subordinatamente alla valutazione dell’adeguatezza rispetto al profilo dell’investitore.
4. Informazioni sul servizio di gestione di portafogli
Il servizio di gestione di portafogli consente al cliente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni.
L'investitore, con le modalità pre-concordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore.
La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore.
L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e sono riportati in un apposito allegato al contratto di gestione di portafogli.
La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni.
L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione.
L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.
Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, nonché della sua capacità di sostenere le perdite, agli obiettivi d'investimento, tenendo conto della sua tolleranza al rischio, ed all'esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo
– Clientela: il servizio di gestione di portafogli può essere destinato alla clientela al dettaglio (c.d. retail) della Banca, subordinatamente alla valutazione dell’adeguatezza rispetto al profilo dell’investitore.
4.1. Criteri e frequenza di valutazione degli strumenti finanziari nelle gestioni di portafoglio
La valorizzazione degli strumenti finanziari, inseriti in una Gestione di Portafogli individuale, è effettuata quotidianamente secondo i seguenti criteri:
- per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati di Stati appartenenti all’OCSE istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle Autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede, il prezzo è quello ivi rilevato nell’ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento. Nel caso di strumenti finanziari negoziati presso più mercati, il prezzo da prendere a riferimento è quello del mercato su cui i titoli risultano maggiormente trattati;
- per le quote e le azioni emesse da organismi di investimento collettivo il valore coincide con l’ultima valorizzazione rilevata nel periodo di riferimento;
Per gli strumenti finanziari denominati in valuta estera il prezzo, individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati, è espresso in euro applicando i cambi rilevati dalla BCE nello stesso giorno di chiusura del rendiconto. Per i titoli espressi in valute diverse da quelle di conto valutario, il controvalore è determinato arbitrando sui cambi accertati in mercati aventi rilevanza e significatività internazionale.
4.2. Deleghe di gestione nelle gestioni di portafoglio
La Banca può, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto dalle Linee di Gestione, delegare a soggetti terzi autorizzati alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento l'esecuzione dell'incarico conferitole.
In ogni caso, la delega non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità della Banca, che resta soggetta alle disposizioni normative che disciplinano il servizio di gestione di portafogli anche con riferimento alle operazioni compiute dall'intermediario delegato.
La delega potrà riguardare l’intero portafoglio conferito in gestione oppure soltanto determinati settori, mercati di investimento o categorie di strumenti finanziari tra quelli in cui può essere investito il patrimonio dell’Investitore.
La delega deve essere formulata in modo tale da assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di conflitto di interessi, sia con riferimento alla Banca che all'intermediario delegato.
Ogni eventuale delega avrà una durata determinata, potrà essere revocata con effetto immediato dalla Banca e, in ogni caso, non implicherà alcun esonero o limitazione di responsabilità da parte della medesima.
La Banca comunica prontamente per iscritto all'Investitore gli estremi identificativi dell'intermediario delegato, prima dell'inizio dell'operatività di quest'ultimo, nonché nel caso di successive variazioni.
4.3. Parametro di riferimento e livello di rischio nelle gestioni di portafoglio
L'investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione: a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dai limiti previsti per ciascuna categoria; b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.
Il parametro di riferimento (Benchmark) è un indice dell'andamento dei mercati di riferimento di ciascuna linea di gestione. Esso rappresenta un indicatore del livello medio di rischio che il Cliente accetta nel medio/lungo periodo.
Il Benchmark sarà confrontato con il rendimento della gestione al lordo delle commissioni iniziali e delle commissioni di gestione applicate dalla Banca.
Resta inteso che il parametro di riferimento rappresenta un mero elemento indicativo utile per la comparazione dei risultati della gestione, ma che non costituisce un indicatore di risultati futuri e che non vi è alcun obbligo da parte della Banca di ottenere risultati in linea con quelli prodotti dal parametro di riferimento stesso. La Banca dunque è esonerata da ogni responsabilità qualora il risultato della gestione si discosti, anche in misura rilevante, dal parametro di riferimento.
Il profilo di rischio di una linea di gestione è espresso in termini di volatilità media e massima, che la linea può assumere.
La volatilità misura la variazione del prezzo di uno strumento finanziario. Quanto più alta è la volatilità di uno strumento finanziario, tanto maggiore sarà l’aspettativa di alti guadagni, ma anche la probabilità di subire elevate perdite.
La volatilità delle linee di gestione è riassunta in apposita tabella contenuta nel documento “Informazioni sul Servizio di Gestione di Portafogli”, consegnato al Cliente unitamente al presente Fascicolo Informativo.
Nell'ambito del servizio di gestione patrimoniale vengono effettuate dall'intermediario per conto del cliente operazioni su strumenti finanziari. È quindi opportuno che l'investitore prenda conoscenza di quanto riportato al riguardo nelle parti relative alla descrizione della natura e dei rischi degli strumenti finanziari del presente documento.
4.4. Tipi di strumenti finanziari, operazioni e limiti nelle gestioni di portafoglio
Le categorie e le valute di denominazione degli strumenti finanziari che possono essere inclusi nelle gestioni di portafoglio, la misura massima della leva finanziaria utilizzabile dal gestore e gli eventuali limiti di investimento specifici propri di ciascuna linea sono riportati nel documento “Informazioni sul Servizio di Gestione di Portafogli”, consegnato al Cliente unitamente al presente Fascicolo Informativo.
Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito.
5. Politica di classificazione della clientela
Il TUF, in conformità alle vigenti disposizioni comunitarie in materia di mercati di strumenti finanziari, prevede la classificazione dei clienti nelle tre seguenti categorie, cui corrisponde uno specifico livello di protezione e tutela:
- controparti qualificate;
- clienti professionali;
- clienti al dettaglio.
Il presente capitolo definisce:
a) i criteri per la classificazione della clientela adottati dalla Banca;
b) le modalità di comunicazione ai clienti della classificazione attribuita;
c) le modalità di gestione delle richieste di variazione della classificazione assegnata.
5.1. Criteri per la classificazione della clientela
5.1.1. Controparti qualificate
Sono controparti qualificate, ai sensi dell’art. 6, comma 2 quater del TUF:
- le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazioni, gli OICR, le SGR, le società di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli artt. 106, 107 e 113 del testo unico bancario, le società di cui all’art. 18 del testo unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;
- le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci;
- le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purché esse siano garantite da membri che aderiscono all’organismo di compensazione di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono all’organismo di compensazione di tali mercati;
- le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d’Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2004/39/CE e alle relative misure di esecuzione;
- le categorie corrispondenti a quelle dei numeri precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all’Unione Europea.
Sono altresì controparti qualificate le imprese di cui all’Allegato n. 3, parte I, punti (1) e (2) del Regolamento Intermediari, nonché le imprese che siano qualificate come tali, ai sensi dell’art. 24, paragrafo 3, della Direttiva n. 2004/39/CE, dall’ordinamento dello Stato comunitario in cui hanno sede o che siano sottoposte a identiche condizioni e requisiti nello Stato extracomunitario in cui hanno sede. La Banca deve richiedere a tali controparti la conferma esplicita, in via generale o in relazione alle singole operazioni, che esse accettano di essere trattate come controparti qualificate.
L’attribuzione della qualifica di “controparte qualificata” rileva esclusivamente nella prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori direttamente connessi alle operazioni di:
- negoziazione per conto proprio,
- esecuzione di ordini per conto dei clienti,
- ricezione/trasmissione di ordini.
Per gli altri servizi di investimento, i clienti di cui al presente paragrafo sono considerati come Professionali, come specificato nel par. 5.1.2..
5.1.2. Clientela professionale
Ai sensi dell’Allegato 3 del Regolamento Intermediari, «un cliente professionale è un cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume.»
Rientrano di diritto nella categoria dei Clienti professionali:
- i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:
• banche;
• imprese di investimento;
• altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
• imprese di assicurazione;
• organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
• fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
• i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
• soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
• altri investitori istituzionali;
• agenti di cambio;
- le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
• totale di bilancio: 20.000.000 EUR,
• fatturato netto: 40.000.000 EUR,
• fondi propri: 2.000.000 EUR.
- gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.
- i clienti professionali pubblici come definiti ai sensi dell’art. 6 comma 2 sexies del TUF, dal Ministero dell’economia e delle Finanze.
Per la clientela riportata nell’elenco delle Controparti qualificate, di cui al punto 5.1.1., l’eventuale classificazione nella categoria dei clienti professionali rileva esclusivamente in relazione ai servizi di gestione di portafogli e consulenza.
La categoria dei clienti al dettaglio comprende tutti i soggetti diversi dalle controparti qualificate e dai clienti professionali.
5.2. Differenze di trattamento in relazione alla classificazione
Le Banche, ai sensi della XxXXX XX, nella prestazione dei servizi di investimento devono rispettare una serie di obblighi, tra cui, obblighi di trasparenza in generale, di esecuzione alle migliori condizioni possibili (c.d. Best Execution), di corretta gestione degli ordini e di valutazione dell’appropriatezza e, se del caso, dell’adeguatezza delle operazioni/servizi di investimento.
Come dettagliato nei paragrafi sotto riportati, tali regole di comportamento, in funzione della classificazione sopra illustrata, risultano:
- applicate integralmente nei rapporti con clienti al dettaglio;
- parzialmente applicate nei rapporti con clienti professionali;
- completamente disapplicate nei rapporti con controparti qualificate.
- la disciplina dei contratti in base alla quale per i servizi diversi dalla consulenza in materia di investimento, occorre formulare un contratto in forma scritta in cui vengono fissati i diritti e gli obblighi dell’impresa e del cliente;
- la disciplina sull’adeguatezza in base alla quale la Banca, nell’ambito del servizio di consulenza in materia di investimento o di gestione di portafoglio, valuta che la specifica operazione consigliata o realizzata soddisfi i seguenti criteri: a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente, tenendo conto della sua tolleranza al rischio; b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento, tenendo conto della sua situazione finanziaria nonché capacità di sostenere le perdite; d) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all’operazione o alla gestione di portafoglio;
- la disciplina sull’appropriatezza in base alla quale la Banca, nell’ambito del servizio di negoziazione per conto proprio o di esecuzione degli ordini per conto dei clienti o di collocamento o di ricezione o trasmissione di ordini, verifica che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta;
- la disciplina della mera esecuzione in base alla quale la Banca può prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione di ordini, senza che sia necessario ottenere le informazioni dal cliente e verificare l’appropriatezza dello strumento o il servizio di investimento, nei limiti previsti dalla normativa (cosiddetta execution only);
- la disciplina della best execution in base alla quale la Banca adotta tutte le misure ragionevoli e mette in atto tutti i meccanismi efficaci per ottenere, allorché esegue/trasmette gli ordini, il miglior risultato possibile per il cliente;
- la disciplina sulla gestione degli ordini in base alla quale la Banca, che tratta ordini per conto dei clienti, adotta e applica misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente di tali ordini rispetto ad altri ordini di clienti e agli interessi di negoziazione della stessa Banca;
- la completa disciplina sulla rendicontazione in base alla quale la Banca fornisce al cliente la rendicontazione dei servizi prestati, comprendendo i costi delle operazioni e dei servizi prestati al cliente stesso;
- la disciplina sugli incentivi in base alla quale la Banca valuta l’ammissibilità e la congruità dei compensi, commissioni o prestazioni non monetarie in relazione al servizio offerto.
5.2.2. Obblighi di comportamento della Banca nei confronti del cliente professionale
La classificazione come cliente professionale comporta la riduzione di alcuni obblighi della Banca che diminuiscono la tutela del cliente. In particolare alla clientela professionale non vengono fornite le informazioni relative:
- alla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela;
- ai costi e agli oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento;
- alle eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini. Inoltre, il trasferimento alla clientela professionale comporta:
- la mancata applicazione della disciplina dei contratti in base alla quale per i servizi diversi dalla consulenza in materia di investimento, occorre formulare un contratto in forma scritta in cui vengono fissati i diritti e gli obblighi dell’impresa e del cliente;
- la mancata applicazione, nell’ambito della disciplina dell’adeguatezza, dell’obbligo della Banca di valutare che la specifica operazione consigliata o realizzata sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all’operazione o alla gestione di portafoglio;
- la mancata applicazione della disciplina sull’appropriatezza in base alla quale la Banca, nell’ambito del servizio di negoziazione per conto proprio o di esecuzione degli ordini per conto dei clienti o di collocamento o di ricezione o trasmissione di ordini, verifica che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta;
- la riduzione del grado di dettaglio informativo con riferimento alla rendicontazione;
- la riduzione del grado di dettaglio informativo con riferimento alla strategia di esecuzione/trasmissione degli ordini.
5.2.3. Obblighi di comportamento della Banca nei confronti delle controparti qualificate
Nei confronti delle controparti qualificate, la Banca non è tenuta ad osservare le tutele previste a beneficio dei clienti al dettaglio e dei clienti professionali; in particolare non è tenuta ad osservare gli obblighi di best execution, le regole generali di condotta nella prestazione dei servizi di investimento, tra cui le norme relative all’appropriatezza e le regole sulla gestione degli ordini.
5.3. Attribuzione della classificazione
Il processo di classificazione iniziale della clientela è posto in essere al momento del primo contatto con un nuovo cliente e prima dell’inizio della prestazione di un qualsiasi servizio di investimento o accessorio.
La Banca, salva diversa specifica richiesta proveniente dal cliente, classifica tutta la propria clientela nella categoria dei “clienti al dettaglio” e procede a comunicare per iscritto al cliente la classificazione attribuitagli.
5.4. Gestione delle richieste di variazione di classificazione
La Banca può decidere, di propria iniziativa, di trattare come cliente professionale o cliente al dettaglio un cliente che potrebbe essere altrimenti classificato come controparte qualificata, ovvero trattare come cliente al dettaglio un cliente che è considerato professionale di diritto.
È, in ogni caso, facoltà del Cliente richiedere, per la generalità dei servizi prestati in suo favore, la variazione della classificazione attribuitagli dalla Banca.
La variazione della classificazione, può riguardare, in linea potenziale, un singolo prodotto/strumento finanziario, la prestazione di un singolo servizio di investimento o di una operazione, o ancora interessare la classificazione in toto.
L’accettazione delle richieste di modifica della classificazione/protezione, con riferimento sia alle richieste di minore protezione, sia a quelle di maggiore protezione è rimessa alla valutazione discrezionale della Banca.
La modifica della classificazione/protezione, pertanto, è subordinata:
- al rispetto delle procedure descritte nei paragrafi che seguono;
- al consenso della Banca.
5.4.1. Variazione della classificazione da cliente al dettaglio a cliente professionale
L’accoglimento della richiesta di modifica della classificazione è subordinato alla valutazione da parte della Banca della competenza, dell’esperienza e delle conoscenze del cliente, in modo tale da poter ragionevolmente ritenere che il cliente stesso sia in grado di adottare le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.
La procedura è la seguente:
- il Cliente al dettaglio consegna alla Banca la richiesta scritta di essere trattato come cliente professionale;
- la Banca comunica per iscritto al cliente che la nuova classificazione come cliente professionale, qualora valutata positivamente, implica la perdita di alcune protezioni;
- il Cliente dichiara per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere stato informato dalla Banca delle conseguenze derivanti dalla modifica della classificazione;
- la Banca valuta l’esperienza e la conoscenza del cliente stesso facendo ricorso, se del caso, al test di competenza applicato ai dirigenti e agli amministratori dei soggetti autorizzati a norma delle direttive nel settore finanziario; per persone giuridiche di piccole dimensioni, la persona fisica oggetto di valutazione è la persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto. Nel processo di valutazione viene accertata la sussistenza di almeno due dei seguenti requisiti:
• il Cliente ha svolto operazioni di dimensioni significative nel/nei mercati di riferimento con una frequenza media di 10 operazioni a trimestre nei quattro trimestri precedenti,
• il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante e gli strumenti finanziari, supera € 500.000,
• il Cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presuppone la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.
- nel caso di valutazione positiva, la Banca tratta come cliente professionale il cliente inizialmente classificato come cliente al dettaglio, dandone adeguata informazione al cliente stesso;
- se la Banca ritiene invece che il cliente non sia in possesso dei requisiti richiesti, rifiuta di concedere la variazione della classificazione.
5.4.2. Variazione da controparte qualificata a cliente professionale o a cliente al dettaglio
Un cliente classificato come controparte qualificata può chiedere, anche per i servizi di negoziazione, esecuzione, ricezione e trasmissione ordini, di essere trattato come un cliente i cui rapporti con l’impresa sono soggetti alla maggior tutela prevista dalla normativa.
La controparte qualificata, nel compilare la richiesta di variazione, può specificare la classificazione richiesta; in particolare può indicare di voler essere trattata come:
- Cliente al dettaglio
- Cliente professionale
Nel caso in cui la controparte qualificata non specifichi la classificazione richiesta, la Banca tratta tale richiesta come variazione da controparte qualificata a cliente professionale.
La procedura è la seguente:
- il cliente consegna alla Banca la richiesta scritta di essere trattato come cliente professionale o come cliente al dettaglio o di voler maggior tutela, senza specificare la classificazione;
- nel caso di accettazione della richiesta, la Banca sottopone al cliente il contratto di negoziazione, esecuzione, ricezione ordini, per la relativa sottoscrizione;
- in caso di non accettazione della richiesta, la banca non concede la variazione della classificazione.
5.4.3. Variazione da cliente professionale a cliente al dettaglio
Il cliente professionale può richiedere un livello più elevato di protezione.
La procedura è la seguente
- il cliente consegna alla Banca la richiesta scritta di essere trattato come cliente al dettaglio;
- nel caso accettazione della richiesta, la Banca tratta come cliente al dettaglio il cliente inizialmente classificato come cliente professionale, dandone adeguata informazione al cliente stesso;
- nel caso di non accettazione della richiesta, la Banca non concede la variazione della classificazione.
5.5. Adempimenti della clientela professionale
Il cliente è tenuto ad informare la Banca di tutte le circostanze che possono comportare una significativa modifica della classificazione assegnatagli.
SEZIONE B – QUESTIONARIO SULLA CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI, SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA E SUGLI OBIETTIVI DI INVESTIMENTO
Al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o al potenziale cliente, la Banca richiede informazioni in merito:
a) alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di servizio di investimento e di strumento o strumenti finanziari;
b) alla situazione finanziaria, ivi inclusa la capacità di sopportare le perdite;
c) agli obiettivi di investimento e alla sua tolleranza al rischio.
Tali informazioni dovranno essere fornite dai clienti attraverso la compilazione di un apposito questionario.
Il questionario dovrà essere compilato dal singolo investitore prima di richiedere un eventuale servizio di investimento, ovvero ogni qualvolta siano variate le informazioni precedentemente fornite.
PARTE II –
NORME CONTRATTUALI
CONTRATTO RELATIVO AI SERVIZI DI: I) NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI E RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI; II) ASSUNZIONE A FERMO E/O COLLOCAMENTO SULLA BASE DI UN IMPEGNO IRREVOCABILE O SENZA IMPEGNO IRREVOCABILE; (III) CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI; E IV) DEPOSITO A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI
SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI
1. Oggetto del Contratto
1.1 Il presente Contratto ha ad oggetto la prestazione, da parte della Banca:
a) dei servizi di investimento di cui all’art. 1, comma 5, lettere a), b) ed e) del TUF, e più precisamente del servizio di negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari – a tale ultimo riguardo precisandosi che tale servizio comprende anche l’attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori rendendo così possibile la conclusione di un’operazione fra loro (mediazione);
b) dei servizi di investimento di assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile o senza impegno irrevocabile di cui all’art. 1, comma 5, lettere c) e c-bis), del TUF. Nella prestazione del Servizio la Banca si attiene alle presenti norme ed alle disposizioni ed alla documentazione d’offerta predisposta dall’emittente o dall’offerente degli strumenti e prodotti finanziari, anche al fine di assicurare l’uniformità delle procedure di riparto ed il rispetto delle disposizioni in materia;
c) del servizio accessorio di deposito a custodia e/o amministrazione di strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 6 del TUF. Ove il servizio attenga a strumenti finanziari dematerializzati, esso si espleta, in regime di gestione accentrata, attraverso appositi conti.
1.2 È facoltà dell’Investitore richiedere per iscritto alla Banca, con le modalità di cui al successivo articolo 6, che siano esclusi dal presente Contratto uno o più dei citati servizi.
2. Conclusione del Contratto ed esecuzione dell’incarico
2.1 Il presente Contratto si perfeziona con la restituzione all’Investitore di copia dell’apposito modulo di conferimento dell’incarico, debitamente sottoscritto per accettazione dalla Banca.
2.2 Da tale data decorre qualunque eventuale termine di sospensione dell’efficacia.
2.3 L’Investitore può procedere, mediante la sottoscrizione della modulistica appositamente predisposta dalla Banca, all’attivazione di uno o più dei servizi oggetto del presente Contratto.
2.4 Il Cliente si impegna a fornire alla Banca le informazioni che quest’ultima dovesse richiedere al fine di aprire e gestire il rapporto (ed i relativi obblighi di segnalazione previsti dalla normativa) ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, informazioni relative al Codice Identificativo LEI (Legal Entity Identifier), laddove si tratti di un Cliente persona giuridica.
3. Rischi delle operazioni
3.1 L’Investitore, ferme restando le indicazioni specifiche sui singoli rischi legati agli investimenti in strumenti finanziari elencate nel Fascicolo Informativo e nella documentazione d’offerta predisposta dall’offerente o dall’emittente dello strumento o del prodotto finanziario, essendo consapevole che ogni operazione di cui al presente Contratto è compiuta per suo conto, a sue spese ed a suo rischio, si dichiara pienamente informato, ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari, di quanto segue:
a) in finanza il rischio non è eliminabile; i servizi di cui al presente Contratto non comportano e non possono comportare pertanto alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti e maturano a carico dell’Investitore gli oneri fiscali connessi con le operazioni compiute e con gli strumenti finanziari acquistati e sottoscritti;
b) con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di OICR, tali investimenti possono comportare il rischio di non essere facilmente liquidabili e l’eventuale carenza di informazioni appropriate può rendere difficile accertarne agevolmente il valore corrente;
c) con riferimento agli ordini di vendita allo scoperto di strumenti finanziari a diffusione limitata, la ricopertura dell’operazione può risultare difficoltosa, temporaneamente impossibile e dare luogo ad oneri aggiuntivi.
4. Conflitti di interesse
4.1 La Banca si è dotata di apposite procedure per identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse, anche in relazione alla posizione dei propri dirigenti, dipendenti, consulenti finanziari e altre persone direttamente o indirettamente connesse, che potrebbero insorgere con l’Investitore o tra l’Investitore e altri clienti della Banca nella prestazione dei servizi di investimento o accessori o di una combinazione di tali servizi. Tali procedure, sinteticamente descritte nel Fascicolo Informativo:
a) individuano, in riferimento ai servizi di investimento prestati dalla Banca, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi che possa incidere negativamente sugli interessi di uno o più clienti;
b) definiscono le procedure seguite e le misure adottate dalla Banca al fine di evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi di uno o più clienti.
4.2 Qualora le misure adottate dalla Banca e descritte nel Fascicolo Informativo non fossero sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dell’Investitore sia evitato, la Banca informa chiaramente l’Investitore, prima di agire per suo conto, della natura e/o delle fonti del conflitto nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi, affinché il medesimo possa assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.
4.3 Ai fini dell’identificazione dei conflitti di interesse e dell’informativa di cui al comma precedente, la Banca verifica se, a seguito della prestazione di servizi, essa o un soggetto avente con essa un legame di controllo, diretto o indiretto: a) possa realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno dell’Investitore; b) sia portatore di un interesse nel risultato del servizio prestato all’Investitore distinto da quello dell’Investitore medesimo; c) abbia un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi dall’Investitore; d) svolga la medesima attività dell’Investitore; oppure e) riceva o possa ricevere da una persona diversa dall’Investitore, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.
4.4 La Banca informerà, secondo le modalità indicate nel presente Contratto, prontamente l’Investitore di ogni variazione rilevante della strategia di gestione dei conflitti di interesse.
5. Commissioni, spese ed altri oneri
5.1 Il compenso che l’Investitore sarà tenuto a corrispondere alla Banca per la prestazione dei servizi di cui al presente contratto è dettagliatamente specificato nell’Informativa sui costi ed oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento ovvero nel documento di sintesi consegnato all’Investitore in sede di apertura del deposito a custodia ed amministrazione nel quale sono depositati o confluiranno i titoli oggetto delle operazioni disposte dall’Investitore.
5.2 In aggiunta alle commissioni per le operazioni di sottoscrizione in sede di collocamento e/o distribuzione di strumenti o prodotti finanziari previste nella relativa documentazione d’offerta, l’Investitore sarà tenuto a corrispondere le commissioni e le spese documentate eventualmente pagate dalla Banca ad altro intermediario di cui lo stesso si sia avvalso. L’Investitore sarà altresì tenuto al pagamento o rimborso alla Banca di ogni imposta, tassa
o spesa derivante dallo svolgimento dei servizi di cui al presente contratto e dalla esecuzione di ordini dell’Investitore, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, spese postali, spese per l’assolvimento dell’imposta di bollo e della tassa sui contratti di borsa, spese sostenute per la partecipazione della Banca ad assemblee di volta in volta autorizzata dall’Investitore, le spese elencate nel documento di sintesi consegnato all’Investitore in sede di apertura del deposito a custodia ed amministrazione nel quale sono depositati o confluiranno i titoli oggetto delle operazioni disposte dall’Investitore, le spese sostenute per la custodia e il sub-deposito di somme di denaro e/o degli strumenti finanziari dell’Investitore. L’Investitore ha facoltà di richiedere la documentazione relativa alle spese e agli oneri addebitati.
5.3 Sono altresì a carico dell’investitore le spese che la Banca avesse a sostenere in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati su titoli, anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
5.4 La Banca può, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, versare o percepire compensi o commissioni ovvero fornire o ricevere prestazioni non monetarie (“incentivi”) da terzi o da chi agisca per conto dei medesimi. Al riguardo, l’investitore dichiara di essere stato preventivamente informato in modo completo, accurato e comprensibile circa l’esistenza, la natura e l’importo di tali compensi, commissioni o prestazioni o – qualora tale importo non possa essere accertato – circa il metodo di calcolo di tale importo.
5.5 La Banca che distribuisce quote di organismi di investimento collettivo o PRIIP informa il Cliente degli altri costi ed oneri associati relativi al prodotto che potrebbero non essere stati inclusi nel KIID degli OICVM o nel KID dei PRIIP, così come dei costi e oneri relativi alla sua prestazione di servizi di investimento con riguardo allo strumento finanziario in questione.
5.6 La Banca è sin d’ora autorizzata ad addebitare ogni somma dovuta in relazione al pagamento dei compensi, delle commissioni, delle spese e degli oneri di cui al presente articolo sul conto tenuto dall’Investitore presso la Banca, che sin d'ora l'Investitore costituisce in garanzia di tutte le pretese creditorie di cui la Banca risulti titolare ai sensi del presente Contratto. Qualora la liquidità presente non dovesse essere sufficiente al pagamento delle commissioni e spese maturate, o delle imposte ed oneri fiscali, la Banca è sin d’ora espressamente autorizzata, anche ai sensi degli artt. 2761, commi 2 e 3, e 2756, commi 2 e 3, cod. civ., a liquidare, in tutto o in parte, gli strumenti finanziari di pertinenza dell’Investitore e gli altri beni dell’Investitore in deposito presso la Banca, per soddisfarsi sulle somme risultanti dalla liquidazione. Le disposizioni del presente comma non si applicano ove le somme dovute dall’Investitore siano dallo stesso pagate nel termine di 8 (otto) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata
A.R. con cui ha avuto comunicazione del proposito della Banca di procedere a tale liquidazione.
6. Durata, recesso e risoluzione del Contratto
6.1 Il presente Contratto è a tempo indeterminato. Ciascuna parte può recedere dal presente Contratto senza obbligo di corrispondere alcuna penalità, previo preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, mediante lettera raccomandata A.R. ovvero a mezzo comunicazione consegnata direttamente alla filiale presso la quale è incardinato il rapporto. Il recesso è efficace dal momento in cui la parte non recedente ne riceve comunicazione, decorso il termine di preavviso. Resta impregiudicato il compimento delle operazioni anteriori alla data di ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile salvo, in ogni caso, l’obbligo dell’Investitore di rimborsare alla Banca le spese derivanti dall’esecuzione delle operazioni ancora in corso e a far fronte ai relativi impegni in sede di regolamento.
6.2 La Banca ha facoltà di recedere dal presente Contratto senza preavviso, dandone comunicazione scritta all’Investitore, in presenza di una giusta causa di recesso. Il recesso è efficace dal momento in cui l'Investitore riceve tale comunicazione. In particolare, a titolo meramente esemplificativo, devono considerarsi giuste cause di recesso le seguenti situazioni:
a) l’Investitore non metta a disposizione le somme richieste per il versamento dei margini di garanzia relativi alle operazioni di cui al presente Contratto;
b) l’Investitore sia inadempiente all’obbligo di pagare somme dovute in base al presente Contratto o ad altro contratto o in base a contratti per operazioni analoghe o in base a contratti di finanziamento di qualunque tipo da esso stipulati o in base a garanzie prestate a terzi;
c) qualora l’Investitore, ai sensi dell’art. 1186 del cod. civ., decada o possa essere dichiarato decaduto dal beneficio del termine con riferimento ad essi;
d) al prodursi di eventi che, salva la prestazione di idonea garanzia, incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica dell’Investitore in modo tale che sia evidente che vi è pericolo per il conseguimento della controprestazione, ivi inclusi, nell’ipotesi in cui l’Investitore sia una persona giuridica, l’assoggettamento a liquidazione o il verificarsi di una causa di scioglimento della società;
e) qualora i beni dell’Investitore siano sottoposti a procedure esecutive di qualsiasi tipo, l’Investitore sia divenuto insolvente o nei suoi confronti sia stata depositata istanza di fallimento;
f) qualora l’Investitore abbia operato cessioni di beni ai creditori o abbia proposto ai creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei crediti;
g) qualora un mutamento di norme o dell’interpretazione di esse dovesse in qualsiasi modo incidere sugli obblighi discendenti dal Contratto così da modificare sostanzialmente gli effetti economici risultanti dall’applicazione delle norme vigenti alla stipulazione del Contratto, sempre che le parti non addivengano ad una soluzione che permetta di ovviare agli effetti di tale modifica.
6.3 Nel caso di operatività in strumenti finanziari derivati, la Banca potrà risolvere il presente accordo, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione scritta inviata all’Investitore, in caso di inadempimento da parte del medesimo anche ad uno solo degli obblighi derivanti dal presente Contratto.
6.4 Il presente Contratto si intenderà, inoltre, automaticamente risolto all’atto della sottoposizione dell’Investitore a fallimento o ad altra procedura concorsuale avente analogo effetto.
6.5 In ogni caso di scioglimento del presente Contratto, la Banca, se lo riterrà opportuno, potrà sospendere l’esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell’adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto dell’Investitore, senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.
7. Modifiche al Contratto
7.1 Alla Banca è riconosciuta la facoltà di modificare in qualsiasi momento le condizioni, anche economiche, che regolano i servizi di cui alle Sezioni II, III, IV del presente Contratto, previa comunicazione all’Investitore mediante lettera semplice, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni. Entro tale termine, l’Investitore ha diritto di esercitare per iscritto il diritto di recedere, senza che gli vengano addebitate spese di alcun genere e senza aggravi a suo carico, dal rapporto. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, l’Investitore ha diritto all’applicazione delle condizioni in precedenza praticate.
7.2 La Banca si riserva, inoltre, la facoltà di modificare in qualsiasi momento, quando ricorra un giustificato motivo, le condizioni, anche economiche, che regolano il servizio di cui alla Sezione V del presente Contratto. In tali casi, la Banca comunica espressamente per iscritto all’Investitore le variazioni unilaterali apportate alle condizioni contrattuali secondo modalità contenenti, in modo evidenziato la formula “proposta di modifica unilaterale del contratto”, nel rispetto di un termine di preavviso minimo di 2 (due) mesi. Entro tale termine l’Investitore ha diritto di recedere senza spese e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. In caso contrario, la modifica si intende accettata.
7.3 A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano effettuate per giustificato motivo le variazioni, generalizzate o meno, connesse a modifiche dei prezzi, dei tassi, dei cambi o comunque delle condizioni di mercato o altri fatti o atti (es.: aumento degli oneri assicurativi e/o fiscali), suscettibili di rendere maggiormente onerosa la prestazione per la Banca, a modifiche legislative o regolamentari, a disposizioni di organi amministrativi o di vigilanza, a ragioni di sicurezza o di maggiore efficienza del Servizio, a mutamenti delle condizioni soggettive del cliente o della Banca.
7.5 Le parti convengono che le modificazioni della normativa di carattere primario e di quella di carattere regolamentare verranno automaticamente recepite nel presente Contratto. Le condizioni contrattuali interessate da tali modifiche si intenderanno abrogate e sostituite con la stessa data di decorrenza della disposizione di legge o di regolamento che ha provocato tale modificazione. Resta salvo il diritto di recesso dell’Investitore e della Banca.
8. Identificazione della clientela e di altri soggetti che entrano in rapporto con la Banca
8.1 All'atto della costituzione dei singoli rapporti, l’Investitore è tenuto a fornire alla Banca i dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo, in conformità alla normativa vigente anche in materia di antiriciclaggio.
8.2 Al fine di tutelare l’Investitore, la Banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo, l'idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, ecc.).
9. Deposito delle firme autorizzate
9.1 Le firme dell’Investitore e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati adoperare nei rapporti con la Banca sono depositate presso lo sportello ove il relativo rapporto è intrattenuto.
9.2 L’Investitore e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero – previo accordo fra le parti – nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica avanzata).
10. Poteri di rappresentanza
10.1 L’Investitore è tenuto ad indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando per iscritto eventuali limiti alle facoltà ai medesimi accordate.
10.2 Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione per mezzo di lettera raccomandata e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere, ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
10.3 Salvo disposizione contraria, l’autorizzazione a disporre del deposito, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.
11. Cointestazione del rapporto
11.1 Qualora il presente Contratto sia intestato a più persone lo stesso si considera a firme disgiunte, salva diversa pattuizione. Le facoltà disgiunte consentono a ciascun cointestatario, fatte comunque salve le eventuali diverse diposizioni previste nella documentazione d’offerta, di compiere operazioni anche separatamente, di esercitare i diritti connessi agli strumenti finanziari e di impartire, con piena liberazione della Banca nei confronti degli altri cointestatari, gli ordini di negoziazione aventi ad oggetto anche i titoli nominativi presenti nel deposito, comunque intestati. Il mandato potrà essere revocato anche da uno solo dei sottoscrittori con effetti nei confronti di tutti i cointestatari.
11.2 Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale ed indivisibile. L’adempimento da parte della Banca di un obbligo derivante dal presente Contratto nei confronti di uno dei cointestatari si intende avvenuto nei confronti di tutti gli altri.
11.3 Se non è stato indicato un rappresentante comune, tutte le comunicazioni e le notifiche possono essere effettuate dalla Banca all’indirizzo indicato nel presente Contratto, con pieno effetto anche nei confronti degli altri.
11.4 Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti i cointestatari. Non è consentito conferire deleghe, procure o incarichi relativi al presente Contratto ad amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori e consulenti finanziari della Banca e di società appartenenti ai rispettivi gruppi finanziari, e domiciliare la corrispondenza presso gli stessi. Tale divieto non si applica qualora l’Investitore sia parente, coniuge o affine sino al quarto grado del delegato, procuratore o incaricato.
11.5 La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà dovrà essere effettuata da tutti. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata per mezzo di lettera raccomandata, o telegramma oppure la comunicazione medesima sia stata presentata alla dipendenza presso la quale è intrattenuto il rapporto ed avranno effetto decorsi 3 giorni lavorativi da quello del ricevimento, ciò anche quando dette revoche, modifiche o rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione e salvo che si provi che la Banca ne aveva ugualmente avuto effettiva conoscenza.
11.6 Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza avranno effetto anche se relative ad uno solo dei cointestatari e non saranno opponibili alla Banca finché questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
11.7 Nel caso in cui, rispetto ad ordini specifici di acquisto o di vendita o di esercizio di diritti connessi agli strumenti finanziari provenienti da uno dei cointestatari in assenza di un rappresentante comune, sia stata manifestata opposizione da parte anche di uno solo degli altri cointestatari con lettera raccomandata A.R. prima della loro esecuzione, la Banca li potrà eseguire solo se saranno approvati da parte di tutti i cointestatari in tempo utile per la loro corretta esecuzione. L’opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto tale comunicazione e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere.
11.8 In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire anche di uno solo dei cointestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre del rapporto. Lo acquistano, altresì, gli eredi del cointestatario, che saranno tenuti ad esercitarlo congiuntamente, nonché il legale rappresentante dell’incapace. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell’incapace le sia stata notificata opposizione con lettera raccomandata.
12. Invio di comunicazioni
12.1 Fatte salve le modalità di conferimento e revoca degli ordini, nonché della comunicazione dello stato degli ordini e dell’avvenuta esecuzione delle singole operazioni, l’invio di ogni comunicazione tra le parti ai sensi del presente contratto sarà effettuato via posta, all’indirizzo indicato nel presente Contratto o al diverso indirizzo comunicato successivamente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
12.2 L’invio della corrispondenza, delle eventuali notifiche o di ogni altra comunicazione o dichiarazione alla Banca è validamente effettuato dall’Investitore alla dipendenza/filiale presso la quale è radicato il rapporto.
13. Computo dei termini
13.1 Tutti i termini previsti nel presente Contratto si computano tenendo conto dei soli giorni feriali, escluso il sabato.
14. Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie
14.1 Per eventuali contestazioni che dovessero insorgere nell’esecuzione del presente Contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, l’Investitore può rivolgersi all’Ufficio Reclami della Banca. Qualora l’Ufficio Xxxxxxx non abbia fornito risposta nel termine di 90 giorni, la risposta non sia stata in tutto o in parte favorevole all’Investitore o non sia stata data attuazione all’accoglimento del reclamo, l’Investitore, può rivolgersi:
- se la controversia non supera il valore di Euro 100.000,00 ed ha ad oggetto profili attinenti al servizio di cui alla successiva Sezione V, all’Arbitro Bancario Finanziario, utilizzando la modulistica disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o presso la Banca. In tal caso, il termine di cui al comma precedente è ridotto a 30 giorni. Per maggiori indicazioni il Cliente può consultare la “Guida Pratica - Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti”, resa disponibile presso tutte le Dipendenze della Banca e sul sito internet della Banca;
- all'Arbitro per le controversie Finanziarie istituito con delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016. Il diritto di ricorrere all'Arbitro ha per oggetto controversie fra investitori e intermediari relativamente alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a € 500.000,00. Per maggiori informazioni consultare il sito xxx.xxx.xxxxxx.xx;
- al Conciliatore Bancario Finanziario, per l’attivazione di un procedimento di mediazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), utilizzando la modulistica disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. L’esito della procedura di conciliazione e arbitrato non pregiudica, in nessun caso, il diritto di azione dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria.
14.2 Nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, qualora l’Investitore non rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all’interpretazione e all’esecuzione del presente Contratto sarà di esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria di Velletri.
14.3 Se il Cliente è un “consumatore” ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo, per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Contratto è competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione il Cliente ha la residenza o il domicilio elettivo.
15. Legge applicabile
15.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
SEZIONE II
DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI E RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI
16. Caratteristiche dei servizi di investimento
16.1 La Banca svolge le attività riguardanti i servizi di negoziazione per conto proprio, di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari ai sensi del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione. Con la sottoscrizione del presente Contratto l’Investitore acconsente a che la Banca sia espressamente autorizzata ad agire, a propria discrezione, in nome e per conto dell’Investitore o in nome proprio e per conto dell’Investitore ai sensi dell’art. 21, comma 2, del TUF.
16.2 Le caratteristiche dei servizi sono le seguenti:
a) negoziazione: compravendita di strumenti finanziari, nella quale la Banca può agire in contropartita diretta dell’Investitore (c.d. negoziazione per conto proprio), o la conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dell’Investitore, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi da un’impresa di investimento o da una banca al momento della loro emissione (c.d. esecuzione di ordini per conto dei clienti);
b) ricezione e trasmissione di ordini: raccolta delle disposizioni dell’Investitore e loro trasmissione ai soggetti autorizzati alla negoziazione. Tale servizio include anche l’attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori rendendo così possibile la conclusione di un’operazione fra loro (mediazione).
16.3 In connessione con il servizio di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione ordini su strumenti finanziari di cui alla presente Sezione II, la Banca presta all’Investitore anche il servizio di consulenza in materia di investimenti, come disciplinato dalla successiva Sezione IV del presente Contratto, quando lo stesso non sia prestato mediante tecniche di comunicazione a distanza.
17. Conferimento degli ordini
17.1 Gli ordini potranno essere conferiti per iscritto o via internet attraverso il sistema di trading on line.
17.2 All’atto del ricevimento degli ordini, la Banca o il consulente rilasciano all’Investitore una attestazione cartacea contenente il nome dell’Investitore, l’ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell’ordine e le eventuali istruzioni accessorie.
17.3 Previa attivazione del relativo servizio da parte dell’Investitore, gli ordini possono essere inoltre impartiti telefonicamente.
17.4 In relazione a ciascun ordine iniziale ricevuto dal Cliente e in relazione a ciascuna decisione iniziale di negoziazione presa, la Banca registra immediatamente e tiene a disposizione dell'autorità competente i dati richiesti dalla normativa applicabile, nella misura in cui siano applicabili all'ordine o alla decisione di negoziazione in questione.
17.5 Immediatamente dopo avere ricevuto l'ordine del Cliente o avere preso una decisione di negoziazione, la Banca registra e tiene a disposizione dell'autorità competente, nella misura applicabile all'ordine o alla decisione di negoziazione in questione, i dati dell’ordine previsti dalla normativa.
17.6 Il Cliente prende atto che la Banca, nel momento in cui conclude, per conto del Cliente, operazioni in azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi negoziati in una sede di negoziazione, nonché obbligazioni, prodotti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati negoziati in una sede di negoziazione, è tenuta a rendere pubblici il volume e il prezzo delle operazioni e il momento nel quale sono state concluse. Tali informazioni sono pubblicate tramite un dispositivo di pubblicazione autorizzato;
17.7 Il Cliente prende atto che la Banca tiene a disposizione dell’autorità competente, per cinque anni, i dati riguardanti tutti gli ordini e tutte le operazioni su strumenti finanziari che ha concluso per conto proprio o per conto del Cliente. Per le operazioni effettuate per conto del Cliente, questi dati contengono tutte le informazioni e i dettagli relativi all’identità del Cliente nonché le informazioni prescritte dalla normativa in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
17.8 Il Cliente prende altresì atto che la Banca comunica in modo completo e accurato i dettagli delle seguenti operazioni all’autorità competente il più rapidamente possibile, e al più tardi entro la fine del giorno lavorativo seguente:
a) operazioni relativi agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione;
b) operazioni relativi agli strumenti finanziari il cui sottostante è uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione; e
c) operazioni relativi agli strumenti finanziari il cui sottostante è un indice o un paniere composto da strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione.
L’obbligo si applica alle operazioni relative agli strumenti finanziari di cui sopra indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano effettuate in una sede di negoziazione o meno.
17.9 Le comunicazioni di cui sopra comprendono, tra l’altro, i nomi e gli identificativi degli strumenti acquistati o venduti, il quantitativo, le date e le ore di esecuzione, i prezzi delle operazioni nonché un elemento di identificazione del Cliente, che laddove lo stesso sia una persona giuridica, coincide con il LEI (Legal Entity Identifier).
17.10 La Banca è responsabile della completezza, dell’esattezza e della tempestiva trasmissione delle comunicazioni all’autorità competente. Il Cliente prende atto che la Banca potrà effettuare anche mediante un meccanismo di segnalazione autorizzato (ARM - approved reporting mechanism) che agisce per suo conto o una sede di negoziazione.
17.11 In relazione alla ricezione, trasmissione ed esecuzione degli ordini del Cliente impartiti mediante conversazioni telefoniche o comunicazioni elettroniche:
a) le conversazioni e comunicazioni sono registrate;
b) una copia della registrazione delle conversazioni e comunicazioni con il Cliente rimane disponibile, su richiesta, per un periodo di cinque anni.
17.12 La Banca registra su un supporto durevole tutte le informazioni pertinenti relative a conversazioni «frontali» con il Cliente. Le informazioni registrate comprendono almeno i seguenti elementi:
a) data e ora degli incontri;
b) luogo di svolgimento degli incontri;
c) identità dei partecipanti;
d) promotore degli incontri;
e) informazioni pertinenti sull'ordine del cliente, inclusi prezzo, volume, tipo di ordine e data della trasmissione o esecuzione.
17.13 La Banca si riserva la facoltà di richiedere all’Investitore conferma scritta, anche via fax, delle disposizioni impartite telefonicamente. In tal caso, la Banca invierà, anche via fax, all’Investitore una conferma di avvenuta ricezione contenente gli elementi dell’ordine impartito. Qualora l’Investitore non ne contesti il contenuto con le modalità ed entro il termine indicato nella comunicazione medesima, la Banca considererà l’ordine confermato ad ogni effetto.
17.14 La Banca non sarà, in ogni caso, responsabile per l’improprio, indebito o fraudolento utilizzo di tali mezzi di comunicazione ad opera di soggetti terzi non autorizzati, comunque avvenuto, qualora tale improprio, indebito o fraudolento utilizzo non sia conosciuto o comunque conoscibile da parte della Banca con l’ordinaria diligenza.
17.15 Qualora gli ordini vengano impartiti attraverso consulenti finanziari, gli stessi, ai fini dell’esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest’ultima. È fatto divieto di consegnare ai consulenti finanziari denaro, strumenti finanziari e titoli di credito al portatore, per lo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto. Possono essere consegnati titoli di credito ai consulenti finanziari esclusivamente nelle forme e con le modalità previste nella normativa vigente. Nel caso in cui l’Investitore, in violazione delle prescrizioni di cui al presente comma, abbia consegnato denaro contante o strumenti finanziari o titoli al portatore, la Banca non risponde dei disguidi eventualmente conseguenti, ivi compresi ritardi, smarrimenti o sottrazioni.
17.16 In ogni caso l’Investitore si impegna ad impartire gli ordini in modo chiaro e non equivoco.
17.17 Una volta impartite, le istruzioni dell’Investitore possono essere revocate, con le modalità di cui sopra, solo se non ancora eseguite. La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta al comportamento dell’Investitore inadempiente agli obblighi a lui derivanti dal presente contratto. Gli obblighi di cui ai commi precedenti del presente articolo si applicano anche alle revoche degli ordini disposte dall’Investitore.
17.18 Gli ordini e le revoche potranno essere impartiti dall’Investitore direttamente o per il tramite delle persone dallo stesso indicate mediante compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo di conferimento delega che la Banca metterà a disposizione su richiesta dell’Investitore. Qualsiasi variazione a tale elenco dovrà essere apportata esclusivamente per iscritto e avrà effetto dal giorno successivo al suo ricevimento da parte della Banca.
L’Investitore manleva sin d’ora la Banca da ogni responsabilità od onere derivante da ordini impropriamente o indebitamente conferiti dalle persone indicate nell’elenco di cui al presente comma.
17.19 Nel caso di utilizzo della modalità trading on-line per il conferimento degli ordini, l’Investitore dichiara di conoscere e di accettare le modalità di funzionamento del relativo software così come descritte nell’apposito contratto dal medesimo sottoscritto ai fini dell’abilitazione alla relativa operatività.
18. Negoziazione per conto proprio ed esecuzione di ordini per conto dei clienti
18.1 La Banca cura l’esecuzione degli ordini ricevuti rispettando la priorità temporale di ricezione, compatibilmente con la natura degli ordini stessi e con le modalità di funzionamento del mercato di esecuzione ed in conformità alla strategia di esecuzione di cui al Fascicolo Informativo, come tempo per tempo aggiornata dalla Banca e comunicata all’Investitore.
18.2 Nel caso in cui gli ordini siano eseguiti dalla Banca in conto proprio, e cioè in contropartita diretta con l’Investitore, la Banca comunica allo stesso, all’atto della ricezione dell’ordine, il prezzo al quale è disposta a comprare o a vendere gli strumenti finanziari ed esegue la negoziazione contestualmente all’assenso dell’Investitore; il prezzo pattuito si intende al lordo delle commissioni.
18.3 Qualora l’ordine di negoziazione sia eseguito dalla Banca per conto terzi, ferma restando l’applicazione delle commissioni e delle spese di cui al Fascicolo Informativo, il prezzo praticato all’Investitore è esclusivamente quello ricevuto o pagato dalla Banca.
19. Ricezione e trasmissione di ordini
19.1 Gli ordini impartiti alla Banca che devono essere eseguiti da altro intermediario devono essere da questa trasmessi tempestivamente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento, nonché agli intermediari comunitari ed extracomunitari autorizzati nei Paesi di origine alla prestazione dei servizi di negoziazione o collocamento, nell’ordine in cui sono stati ricevuti ed in conformità alla strategia di trasmissione di cui al Fascicolo Informativo, come tempo per tempo aggiornata dalla Banca e comunicata all’Investitore.
19.2 Nel caso di ordini relativi ad operazioni di collocamento, la Banca trasmette detti ordini agli intermediari collocatori a condizione che:
a) sia assicurata la consegna all’Investitore della documentazione informativa prescritta dalla disciplina applicabile in materia di sollecitazione all’investimento;
b) siano adottate procedure che assicurino il rispetto da parte dell’intermediario collocatore dei criteri di riparto previsti per l’offerta.
19.3 Nello svolgimento del servizio di mediazione, la Banca mette in contatto l’Investitore con uno o più investitori per la conclusione di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari. Nell’esecuzione dell’incarico la Banca comunicherà all’Investitore le circostanze ad essa note relative alle caratteristiche dell’operazione.
19.4 L’Investitore riconosce alla Banca le commissioni applicate al servizio di mediazione indipendentemente dall’effettiva conclusione dell’operazione.
19.5 La Banca è espressamente autorizzata dall’Investitore a percepire commissioni anche dagli altri investitori coinvolti nella prospettata operazione, nei termini liberamente stabiliti dalla Banca con ciascuno di tali investitori.
19.6 Il Cliente prende atto che la Banca, nel momento in cui trasmette ordini aventi per oggetto operazioni in strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione, il cui sottostante è uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione o il cui sottostante è un indice o un paniere composto da strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione, include nella trasmissione di un determinato ordine i dettagli di tali operazioni all’autorità competente il più rapidamente possibile, e al più tardi entro la fine del giorno lavorativo seguente. Le segnalazioni comprendono, tra l’altro, i nomi e gli identificativi degli strumenti acquistati o venduti, il quantitativo, le date e le ore di esecuzione, i prezzi delle operazioni nonché un elemento di identificazione del Cliente. In alternativa, invece di includere le informazioni di cui sopra al momento di trasmettere gli ordini, la Banca può scegliere di segnalare l’ordine trasmesso, se è stato eseguito, come un’operazione; in tal caso, la Banca dichiara, nella segnalazione dell’operazione, che questa riguarda un ordine trasmesso.
19.7 Le comunicazioni di cui sopra comprendono, tra l’altro, i nomi e gli identificativi degli strumenti acquistati o venduti, il quantitativo, le date e le ore di esecuzione, i prezzi delle operazioni nonché un elemento di identificazione del Cliente, che laddove lo stesso sia una persona giuridica, coincide con il LEI (Legal Entity Identifier).
19.8 Il Cliente prende atto che la Banca potrà effettuare anche mediante un meccanismo di segnalazione autorizzato (ARM - approved reporting mechanism) che agisce per suo conto o una sede di negoziazione.
20. Concessione di finanziamenti
20.1 Previa sottoscrizione di separato accordo, la Banca può concedere all’Investitore finanziamenti per l’effettuazione di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari in conformità al presente Contratto. Tale accordo disciplina le tipologie di finanziamento e le caratteristiche degli stessi. Ai fini del presente articolo configura concessione di finanziamenti anche l’effettuazione di operazioni di pronti contro termine, di riporto, di prestito titoli e di ogni altra analoga operazione finalizzata all’acquisizione da parte dell’Investitore, a titolo di provvista, di somme di denaro o strumenti finanziari contro pagamento di un interesse ed il cui ricavato sia destinato all’esecuzione di operazioni relative a strumenti finanziari nelle quali interviene la Banca.
20.2 L’Investitore prende atto che i costi e gli oneri connessi alla concessione di finanziamenti dal medesimo eventualmente richiesti in relazione allo svolgimento di operazioni regolate dal presente Contratto sono dettagliatamente specificati nell’Informativa sui costi ed oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento ovvero nel documento di sintesi consegnato all’Investitore in sede di apertura del deposito a custodia ed amministrazione nel quale sono depositati o confluiranno i titoli oggetto delle operazioni disposte dall’Investitore.
21. Misure per l’esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente - Valutazione di appropriatezza – Altre norme applicabili a tutti i servizi di investimento prestati
21.1 Nella prestazione dei servizi d’investimento di cui al presente Contratto, la Banca cura che gli ordini siano eseguiti alle migliori condizioni possibili con riferimento al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura delle operazioni disposte dall’Investitore e a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della relativa esecuzione ed in conformità alle strategie di esecuzione e di trasmissione di cui al Fascicolo Informativo, come tempo per tempo aggiornate dalla Banca e comunicate all’Investitore.
21.2 Ai fini di cui sopra, la Banca avrà riguardo al corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione, che includono tutte le spese sostenute dall’Investitore direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione e il regolamento dell'operazione e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine. Gli altri fattori di valutazione della qualità dell'esecuzione, quali il prezzo pagato o ricevuto, i costi e gli oneri indiretti, la rapidità e la probabilità di esecuzione e regolamento, le dimensioni, la natura dell'ordine, nonché qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione, potranno avere precedenza rispetto alla considerazione immediata del corrispettivo totale soltanto a condizione che essi servano a fornire il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per l’Investitore. Nel determinare l'importanza relativa di tali fattori, ferme restando le specificazioni contenute nella strategia di esecuzione, la Banca terrà conto delle caratteristiche dell’Investitore (compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale), dell'ordine (incluso quando l’ordine include operazioni di finanziamento tramite titoli), degli strumenti finanziari che sono oggetto di tale ordine e delle sedi di esecuzione (mercato regolamentato, MTF, OTF, internalizzatore sistematico, market maker o altro fornitore di liquidità o un’entità che svolge in un Paese terzo una funzione simile a quelle svolte da una qualsiasi delle entità predette) alle quali tale ordine può essere diretto.
21.3 La Banca informa prontamente l’Investitore di ogni modifica rilevante nelle strategie di esecuzione e di trasmissione adottate e fornisce all’Investitore, dietro sua specifica richiesta, eventuali chiarimenti sul rispetto dei principi di best execution con riferimento a singole operazioni.
21.4 L’Investitore, all’atto della sottoscrizione del Contratto, esprime in via generale il suo esplicito consenso all'esecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione. Resta inteso che in difetto di tale consenso, trattandosi di negoziazione per conto proprio, l’ordine dovrà intendersi invalido e sarà respinto; negli altri casi, la Banca darà legittimamente esecuzione all’ordine nella sede di esecuzione che, in ragione della strategia di esecuzione comunicata all’Investitore, permette di ottenere il miglior risultato possibile nonostante il mancato consenso.
21.5 La Banca è tenuta, in caso di difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini impartiti e non appena venga a conoscenza di tali circostanze, ad informarne prontamente l’Investitore medesimo.
21.6 Nell’esecuzione degli ordini impartiti dall’Investitore, la Banca si attiene alle istruzioni da questi impartite, senza alcuna discrezionalità nella scelta dell’oggetto e della tipologia degli investimenti. Al riguardo, l’Investitore dichiara di essere a conoscenza e prendere atto che la Banca è tenuta ad attenersi alle istruzioni impartite dall’Investitore anche qualora le medesime possano pregiudicare, limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni, le misure previste nelle strategie di esecuzione e trasmissione di cui al Fascicolo Informativo.
21.7 È facoltà della Banca, in presenza di un giustificato motivo, non trasmettere e/o non eseguire l’ordine, dando immediata comunicazione all’Investitore delle motivazioni per cui non è stato possibile procedere.
21.8 A seguito di ragionevole richiesta del Cliente, la Banca fornisce informazioni sulle entità alle quali gli ordini sono trasmessi o presso le quali sono collocati a fini di esecuzione.
21.9 Fatta salva la richiesta della “mera esecuzione o ricezione di ordini”, la Banca si asterrà dall’effettuare le operazioni se l’ordine impartito dall’Investitore risulti non appropriato con riferimento alla conoscenza ed esperienza dell’Investitore nel settore d’investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio richiesto, dandone comunicazione immediata ed esponendo le ragioni per cui ritiene l’esecuzione non appropriata rispetto alle caratteristiche dell’Investitore. Ai fini di cui sopra, in caso di rapporti cointestati, ogni cointestatario fornisce informazioni necessarie per la valutazione di appropriatezza, in suo nome e per suo conto e prende atto che la Banca condurrà la valutazione di appropriatezza assumendo a riferimento il profilo del cointestatario ordinante, ovvero, in assenza o in caso di ordini impartiti dal delegato, le eventuali informazioni rilasciate dagli altri cointestatari. Se l’Investitore richiede comunque l’esecuzione delle operazioni, la Banca le eseguirà sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. L’Investitore prende atto che l’eventuale rifiuto di fornire le informazioni richieste ai fini del presente articolo ovvero il mancato aggiornamento delle medesime comporteranno l’impossibilità per la Banca di determinare se il servizio o lo strumento sia appropriato per l’Investitore medesimo. Rimane salvo il diritto della Banca di recedere dal Contratto per giusta causa ai sensi dell’art. 1727 del codice civile.
21.10 La Banca non è responsabile della mancata ricezione, trasmissione o esecuzione degli ordini dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento del mercato, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. In tali casi, la Banca informerà immediatamente l’Investitore dell’impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che l’Investitore non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell’operatività.
21.11 Con riferimento ai titoli nominativi, la Banca è autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1723, comma 2, cod. civ., ad apporvi la girata in nome e per conto dell’Investitore. La Banca potrà, nei termini e nei casi previsti dalla vigente normativa, aggregare l’ordine dell’Investitore con gli ordini di altri clienti della Banca o con gli ordini della Banca stessa. Tale aggregazione potrà generare un pregiudizio o un vantaggio per l’Investitore. Ove la Banca abbia aggregato le operazioni dell’Investitore con una o più operazioni in proprio o di altri clienti, la successiva assegnazione avverrà, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa, nel rispetto del principio del miglior risultato per l’Investitore e comunque senza pregiudizio a suo carico. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati dell’Investitore con operazioni in conto proprio, la Banca assegnerà le operazioni eseguite con priorità all’Investitore. Anche in quest’ultimo caso, le operazioni eseguite potranno tuttavia essere assegnate proporzionalmente alla Banca ove senza l’aggregazione sarebbe risultato impossibile, secondo la ragionevole determinazione della Banca, eseguire l’ordine dell’Investitore a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stato possibile eseguirlo affatto. Rimane fermo il divieto di compensare ordini di segno opposto.
21.12 La Banca può eseguire l'ordine del Cliente o un'operazione per conto proprio in aggregazione con l'ordine di un altro cliente, laddove tale aggregazione sia effettuata secondo la strategia di assegnazione degli ordini della Banca e non vada nel complesso a discapito di uno dei clienti i cui ordini sono aggregati. Il Cliente è comunque informato del fatto che l'effetto dell'aggregazione può andare a suo discapito in relazione ad un particolare ordine.
21.13 Quando la Banca aggrega un ordine con uno o più ordini di altri clienti e l'ordine aggregato è eseguito parzialmente, assegna le negoziazioni connesse conformemente con la sua strategia di assegnazione degli ordini.
21.14 La Banca che ha aggregato operazioni per conto proprio con uno o più ordini di clienti non assegna le negoziazioni connesse in un modo pregiudizievole per il Cliente. Quando la Banca aggrega un ordine del cliente con un'operazione per conto proprio e l'ordine aggregato è eseguito parzialmente, assegna le negoziazioni connesse prima al Cliente che a sé stessa, salvo che, senza l'aggregazione, non sarebbe stata in grado di eseguire l'ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stata in grado di eseguirlo affatto, nel qual caso può assegnare l'operazione per conto proprio proporzionalmente, conformemente alla sua strategia di assegnazione degli ordini.
21.15 Gli ordini del Cliente con limite di prezzo, in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o negoziate in una sede di negoziazione che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, sono pubblicati dalla Banca immediatamente in un modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato, a meno che il Cliente fornisca esplicitamente istruzioni diverse.
22. Versamento della provvista e dei margini di garanzia – Comunicazione delle perdite
22.1 L’Investitore prende atto che la Banca potrà in ogni momento e in relazione a qualsiasi operazione da eseguire richiedere il versamento della provvista (denaro e/o strumenti finanziari) necessaria al regolamento di tale operazione o dei margini calcolati sulla stessa, ove previsti. Il Fascicolo Informativo specifica le ipotesi di versamento dei margini di garanzia, le modalità di determinazione del loro calcolo e del loro versamento. I margini verranno versati a titolo di pegno irregolare a favore della Banca, ai sensi dell’art. 1851 cod. civ., a garanzia delle obbligazioni in capo all’Investitore relative al regolamento dell’operazione interessata e comunque connesse alla chiusura, anche anticipata, di tale operazione.
22.2 Al fine del versamento della provvista e dei margini, l’Investitore espressamente autorizza la Banca ad addebitare ogni somma dovuta sul conto denaro tenuto dall’Investitore presso la Banca. Nel caso in cui le somme addebitabili sul conto denaro dell’Investitore siano insufficienti, l’Investitore pagherà immediatamente la differenza mediante assegno bancario, assegno circolare, bonifico o trasferimento di titoli di Stato o garantiti dalla Stato secondo le disponibilità dell’Investitore e le indicazioni della Banca.
22.3 Le Parti concordano che il mancato o insufficiente versamento tempestivo della provvista o dei margini richiesti costituirà un giustificato motivo di rifiuto di esecuzione dell’operazione, senza limiti per il rimedio del recesso per giusta causa e/o della risoluzione di diritto di cui all’art.6 e fatto salvo il risarcimento del danno.
22.4 La Banca potrà altresì procedere, in tutto o in parte, alla chiusura delle operazioni già avviate, nello stato in cui si trovano, e coprire ogni perdita o danno risultante dalla suddetta chiusura, utilizzando le somme di denaro e gli strumenti finanziari precedentemente trasferiti dall’Investitore alla Banca a titolo di provvista o a titolo di margini in pegno irregolare. Per far fronte all’eventuale insufficienza di provvista o margini di garanzia, l’Investitore conferisce fin da ora alla Banca il mandato a vendere le eventuali disponibilità ulteriori di strumenti finanziari a prezzo di mercato ed il conseguente diritto di trattenere la somma necessaria per l’adempimento delle obbligazioni dell’Investitore di cui al presente articolo. Prima di eseguire il mandato a vendere gli strumenti finanziari di pertinenza dell’Investitore, la Banca avvertirà l’Investitore del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 8 (otto) giorni per adempiere le proprie obbligazioni.
22.5 La Banca, nel momento in cui detiene un conto del Cliente che include posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali informa il Cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. La comunicazione è effettuata strumento per strumento, se non diversamente concordato con il Cliente, e non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.
23. Rendicontazioni periodiche
23.1 In relazione alla prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto, la Banca invia prontamente all’Investitore, per ogni operazione, una nota contenente le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine.
23.2 Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui al comma che precede la Banca invia all’Investitore prontamente, e comunque al più tardi entro il giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione, un avviso su supporto durevole che conferma l’avvenuta esecuzione dell’ordine e contenente almeno le seguenti informazioni:
a) l’identificativo dell’intermediario che effettua la comunicazione;
b) il nominativo o altro elemento di designazione dell’Investitore;
c) il giorno di negoziazione;
d) l’orario di negoziazione;
e) la tipologia dell’ordine (ordine con limite di prezzo, ordine al prezzo di mercato o altro tipo specifico di ordine);
f) l’identificativo della sede di esecuzione;
g) l’identificativo dello strumento finanziario oggetto dell’ordine;
h) l’indicatore acquisto/vendita;
i) la natura dell’ordine, ove non si tratti di acquisto/vendita;
j) il quantitativo;
k) il prezzo unitario o, se l’ordine è eseguito in tranche, il prezzo di ciascuna tranche;
l) il corrispettivo totale;
m) la somma totale delle commissioni e delle spese applicate e su richiesta dell’investitore la scomposizione delle medesime in singole voci, se pertinente, l'importo di qualsiasi maggiorazione o riduzione applicata qualora l'operazione sia stata eseguita durante una negoziazione per conto proprio;
n) il tasso di cambio ottenuto, quando l’operazione comporta una conversione in valuta;
o) le responsabilità dell’Investitore in relazione al regolamento dell’operazione, ivi inclusi, ove non già comunicati all’Investitore medesimo, il termine per il pagamento o la consegna nonché i dettagli del conto a tal fine rilevanti;
p) se la controparte dell’Investitore è la stessa Banca o altra impresa del medesimo Gruppo o un altro Investitore, salvo che l’ordine non sia stato eseguito tramite un sistema che realizza una negoziazione anonima.
Ai fini della lettera k), quando l'ordine è eseguito in tranche, la Banca può fornire all’Investitore informazioni sul prezzo di ciascuna tranche o sul prezzo medio. Qualora sia fornito il prezzo medio, la Banca informa il cliente, su sua richiesta, del prezzo di ciascuna tranche.
Qualora la Banca riceva la conferma dell’esecuzione da altro soggetto, l’avviso è inviato all’Investitore al più tardi il giorno lavorativo successivo a quello in cui la Banca abbia ricevuto tale conferma dal terzo. In ogni caso, le disposizioni del presente comma non si applicano quando la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un’altra conferma che deve essere prontamente inviata da un soggetto diverso.
23.3 In caso di ordini relativi a quote o azioni di OICR che vengono eseguiti periodicamente, la Banca fornisce all’Investitore le informazioni di cui al comma precedente su base semestrale.
23.4 Resta comunque impregiudicata la facoltà per l’Investitore di richiedere alla Banca informazioni circa lo stato degli ordini impartiti.
23.5 La documentazione si intende approvata, salvo il caso di errore manifesto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data dell’invio senza che l’Investitore abbia fatto pervenire alla Banca, a mezzo Raccomandata A.R., motivato reclamo scritto.
23.6 Su richiesta scritta dell’Investitore e dietro rimborso delle spese effettivamente sostenute, la Banca mette a sua disposizione sollecitamente i documenti e le registrazioni comunque in suo possesso che lo riguardano.
24. Conto denaro e deposito titoli
24.1 Le somme di denaro e gli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di cui al presente Contratto saranno immessi in un deposito amministrato presso la Banca disciplinato dalla Sezione V del presente Contratto. Tali strumenti potranno essere, nei limiti previsti dalla vigente normativa, trasferiti o ritirati dall’Investitore medesimo, in tutto o in parte, senza addebito di alcuna penalità.
SEZIONE III
DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSUNZIONE A FERMO E/O COLLOCAMENTO SULLA BASE DI UN IMPEGNO IRREVOCABILE NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE E DI COLLOCAMENTO SENZA IMPEGNO IRREVOCABILE NEI CONFRONTI DELL’EMITTENTE
25. Caratteristiche del servizio – Informativa precontrattuale
25.1 La Banca raccoglie le disposizioni dell’Investitore aventi ad oggetto la sottoscrizione o l’acquisto di strumenti finanziari dalla medesima collocati, secondo le disposizioni dettate dall’emittente o dall’offerente e nel rispetto di quanto previsto dal TUF e dai relativi regolamenti di attuazione. Fatta salva diversa pattuizione, la Banca è espressamente autorizzata dall’Investitore ad agire, a propria discrezione, in nome e per conto dell’Investitore o in nome proprio e per conto dell’Investitore ai sensi dell’art. 21, comma 2, del TUF.
25.2 La Banca consegna preventivamente all’Investitore, ovvero mette a disposizione per la visione e memorizzazione su supporto durevole in caso di operazione disposta tramite canale telematico, la documentazione d’offerta prescritta dalla normativa tempo per tempo vigente, comprensiva del relativo Modulo di Sottoscrizione. Tale documentazione sarà, di volta in volta, quella che la Banca avrà ricevuto dagli emittenti/offerenti, ovvero che sarà stata concordata con gli stessi.
25.3 In particolare, con riferimento al collocamento dei PRIIPs (vale a dire, un “prodotto di investimento al dettaglio pre-assembleato” – definito come un investimento nel quale, indipendentemente dalla sua forma giuridica, l’importo dovuto all’Investitore al dettaglio è soggetto a fluttuazioni a causa dell’esposizione ai valori di riferimento o al rendimento di uno o più attivi che non siano direttamente acquistati dall’Investitore al dettaglio – o un prodotto di investimento assicurativo), la Banca fornisce gratuitamente all’Investitore al dettaglio (o alla persona alla quale è stato attribuito il potere per iscritto di prendere decisioni di investimento per conto dell’Investitore) il documento contenente le informazioni chiave (KID) in tempo utile prima che l’Investitore al dettaglio sia vincolato da qualsiasi contratto o offerta relativa al PRIIP.
25.4 L’Investitore è informato ed accetta che, in deroga al paragrafo precedente, la Banca gli fornisca il KID dopo la conclusione di un’operazione, senza indebiti ritardi, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) l'Investitore al dettaglio decida, di propria iniziativa, di mettersi in contatto con la Banca e di concludere l'operazione utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza;
b) la consegna del KID a norma del paragrafo precedente non sia possibile.
L’Investitore è chiaramente informato che, nel caso in cui la consegna del KID a norma del paragrafo precedente non sia possibile, può rimandare l'operazione per ricevere e leggere il KID prima di concludere l'operazione.
25.5 Il KID è fornito all’Investitore in una delle seguenti forme:
a) su supporto cartaceo, salvo richiesta diversa da parte dell'Investitore;
b) su un supporto durevole non cartaceo; o
c) tramite un sito internet.
25.6 Il Cliente è informato che può richiedere gratuitamente una copia cartacea del KID.
25.7 Ove previsto nel relativo accordo di distribuzione con l’emittente o l’offerente dei Prodotti finanziari, la Banca potrà prestare i servizi oggetto del presente Contratto mediante offerta fuori sede e/o mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai termini ed alle condizioni di cui alla vigente normativa di settore.
25.8 In connessione con il servizio di collocamento, la Banca presta all’Investitore anche il servizio di consulenza in materia di investimenti, come disciplinato dalla successiva Sezione IV del presente Contratto. Nel caso in cui il servizio di collocamento sia prestato mediante tecniche di comunicazione a distanza, la Banca non procede alla prestazione del servizio di consulenza.
26 Conferimento degli ordini
26.1 L’ordine di sottoscrizione può essere impartito dall’Investitore alla Banca tramite l’apposito Modulo di Sottoscrizione fornito dall’emittente o offerente degli strumenti e prodotti finanziari, i cui contenuti sono stati comunicati all’Investitore tramite l’apposita modulistica fornita allo stesso.
26.2 Gli ordini, compatibilmente con quanto previsto nella documentazione d’offerta predisposta e fornita dall’emittente o dall’offerente potranno essere conferiti per iscritto o via internet attraverso il sistema di trading on line.
26.3 All’atto del ricevimento degli ordini, la Banca o il consulente rilasciano all’Investitore una attestazione cartacea contenente il nome dell’Investitore, l’ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell’ordine e le eventuali istruzioni accessorie.
26.4 Previa attivazione del relativo servizio da parte dell’Investitore, gli ordini possono essere inoltre impartiti telefonicamente. L’Investitore si dichiara informato del fatto che la Banca registra le relative conversazioni telefoniche e che tali registrazioni formano piena prova degli ordini impartiti. La Banca si riserva la facoltà di richiedere all’Investitore conferma scritta, anche via fax, delle disposizioni impartite telefonicamente. In tal caso, la Banca invierà, anche via fax, all’Investitore una conferma di avvenuta ricezione contenente gli elementi dell’ordine impartito. Qualora l’Investitore non ne contesti il contenuto con le modalità ed entro il termine indicato nella comunicazione medesima, la Banca considererà l’ordine confermato ad ogni effetto.
26.5 La Banca non sarà, in ogni caso, responsabile per l’improprio, indebito o fraudolento utilizzo di tali mezzi di comunicazione ad opera di soggetti terzi non autorizzati, comunque avvenuto, qualora tale improprio, indebito o fraudolento utilizzo non sia conosciuto o comunque conoscibile da parte della Banca con l’ordinaria diligenza.
26.6 Qualora gli ordini vengano impartiti attraverso consulenti finanziari, gli stessi, ai fini dell’esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest’ultima. È fatto divieto di consegnare ai consulenti finanziari denaro, strumenti finanziari e titoli di credito al portatore, per lo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto. Possono essere consegnati titoli di credito ai consulenti finanziari esclusivamente nelle forme e con le modalità previste nella normativa vigente. Nel caso in cui l’Investitore, in violazione delle prescrizioni di cui al presente comma, abbia consegnato denaro contante o strumenti finanziari o titoli al portatore, la Banca non risponde dei disguidi eventualmente conseguenti, ivi compresi ritardi, smarrimenti o sottrazioni.
26.7 In ogni caso l’Investitore si impegna ad impartire gli ordini in modo chiaro e non equivoco.
26.8 Una volta impartite, le istruzioni dell’Investitore possono essere revocate, con le modalità di cui sopra, solo se non ancora eseguite. La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta al comportamento dell’Investitore inadempiente agli obblighi a lui derivanti dal presente contratto. Gli obblighi di cui ai commi precedenti del presente articolo si applicano anche alle revoche degli ordini disposte dall’Investitore.
26.9 Gli ordini e le revoche potranno essere impartiti dall’Investitore direttamente o per il tramite delle persone dallo stesso indicate mediante compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo di conferimento delega che la Banca metterà a disposizione su richiesta dell’Investitore. Qualsiasi variazione a tale elenco dovrà essere apportata esclusivamente per iscritto e avrà effetto dal giorno successivo al suo ricevimento da parte della Banca. L’Investitore manleva sin d’ora la Banca da ogni responsabilità od onere derivante da ordini impropriamente o indebitamente conferiti dalle persone indicate nell’elenco di cui al presente comma.
26.10 Nel caso di utilizzo della modalità trading on-line per il conferimento degli ordini, l’Investitore dichiara di conoscere e di accettare le modalità di funzionamento del relativo software così come descritte nell’apposito contratto dal medesimo sottoscritto ai fini dell’abilitazione alla relativa operatività.
27 Esecuzione degli ordini
27.1 L’esecuzione degli ordini impartiti dall’Investitore avviene nei termini e secondo le modalità previsti dai relativi documenti di offerta ed al prezzo ivi indicato. La Banca provvederà a trasmettere gli ordini ricevuti all’emittente o all’offerente secondo le modalità e la tempistica da questi indicate, rispettando la priorità temporale di ricezione, compatibilmente con la natura degli ordini stessi e con le modalità di funzionamento del mercato di esecuzione ed in conformità a quanto previsto nelle strategie di esecuzione e trasmissione degli ordini di cui al Fascicolo Informativo, come tempo per tempo aggiornate dalla Banca e comunicate all’Investitore.
27.2 La Banca è tenuta, in caso di difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini impartiti dall’Investitore e non appena venga a conoscenza di tali circostanze, ad informarne prontamente l’Investitore.
27.3 È facoltà della Banca, in presenza di un giustificato motivo, non dare esecuzione all’ordine conferito, dandone immediata comunicazione all’Investitore.
27.4 La Banca non sarà responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento del mercato, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione alcuna, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. In tali casi la Banca informerà immediatamente il Cliente dell’impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività.
27.5 Per quanto concerne il collocamento di quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, la Banca si impegna a proporre al Cliente un ampio set di prodotti differenziati per tipologia di investimenti e riferibili a diverse società prodotto (per esempio, nel caso di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, diverse Società di Gestione), ciò al fine di consentire un adeguato e costante confronto tra diverse offerte.
27.6 La Banca presterà, inoltre, nella fase precedente il collocamento e/o nella fase post-vendita, assistenza al Cliente, rendendosi disponibile, con il proprio personale di filiale, a fornire, a titolo esemplificativo, tutte le informazioni aggiornate sull’investimento proposto e/o concluso (asset allocation, rendimento, benchmark, ecc.) ed assistenza per consentire l’eventuale diversa allocazione dell’investimento stesso.
28 Valutazione di appropriatezza
28.1 Nella prestazione del servizio di collocamento, la Banca verifica che l'Investitore abbia la conoscenza ed esperienza necessari per comprendere i rischi che gli investimenti comportano. Tale valutazione è prestata tenendo conto delle specifiche conoscenze ed esperienze dell'Investitore in materia di investimenti.
28.2 La Banca si asterrà dunque dal dare corso all’operazione se l’ordine impartito dall’Investitore risulti non appropriato con riferimento alla conoscenza ed esperienza dell’Investitore nel settore d’investimento rilevante per il tipo di strumento richiesto, dandone comunicazione immediata ed esponendo le ragioni per cui ritiene l’esecuzione non appropriata rispetto alle caratteristiche dell’Investitore. Ai fini di cui sopra, in caso di rapporti cointestati, ogni cointestatario fornisce informazioni necessarie per la valutazione di appropriatezza, in suo nome e per suo conto e prende atto che la Banca condurrà la valutazione di appropriatezza assumendo a riferimento il profilo del cointestatario ordinante, ovvero, in assenza o in caso di ordini impartiti dal delegato, le eventuali informazioni rilasciate dagli altri cointestatari. Se l’Investitore richiede comunque l’esecuzione delle operazioni, la Banca le eseguirà sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. L’Investitore prende atto che l’eventuale rifiuto di fornire le informazioni richieste ai fini del presente articolo comporterà l’impossibilità per la Banca di determinare se lo strumento sia appropriato per l’Investitore medesimo. Rimane salvo il diritto di recesso della Banca ai sensi dell’art. 1727 del codice civile.
29 Concessione di finanziamenti
29.1 Previa sottoscrizione di separato accordo, la Banca può concedere all’Investitore finanziamenti per l’effettuazione di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari in conformità al presente Contratto. Tale accordo disciplina le tipologie di finanziamento e le caratteristiche degli stessi. Ai fini del presente articolo configura concessione di finanziamenti anche l’effettuazione di operazioni di pronti contro termine, di riporto, di prestito titoli e di ogni altra analoga operazione finalizzata all’acquisizione da parte dell’Investitore, a titolo di provvista, di somme di denaro o strumenti finanziari contro pagamento di un interesse ed il cui ricavato sia destinato all’esecuzione di operazioni relative a strumenti finanziari nelle quali interviene la Banca.
29.2 L’Investitore prende atto che i costi e gli oneri connessi alla concessione di finanziamenti dal medesimo eventualmente richiesti in relazione allo svolgimento di operazioni regolate dal presente Contratto sono dettagliatamente specificati nell’Informativa sui costi ed oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento ovvero nel documento di sintesi consegnato all’Investitore in sede di apertura del deposito a custodia ed amministrazione nel quale sono depositati o confluiranno i titoli oggetto delle operazioni disposte dall’Investitore.
30 Versamento della provvista e dei margini di garanzia
30.1 L’Investitore prende atto che la Banca potrà in ogni momento e in relazione a qualsiasi operazione da eseguire richiedere il versamento della provvista (denaro e/o strumenti finanziari) necessaria al regolamento di tale operazione o dei margini calcolati sulla stessa, ove previsti. Il Fascicolo Informativo specifica le ipotesi di versamento dei margini di garanzia, le modalità di determinazione del loro calcolo e del loro versamento. I margini verranno versati a titolo di pegno irregolare a favore della Banca, ai sensi dell’art. 1851 cod. civ., a garanzia delle obbligazioni in capo all’Investitore relative al regolamento dell’operazione interessata e comunque connesse alla chiusura, anche anticipata, di tale operazione.
30.2 Al fine del versamento della provvista e dei margini, l’Investitore espressamente autorizza la Banca ad addebitare ogni somma dovuta sul conto denaro tenuto dall’Investitore presso la Banca. Nel caso in cui le somme addebitabili sul conto denaro dell’Investitore siano insufficienti, l’Investitore pagherà immediatamente la differenza mediante assegno bancario, assegno circolare, bonifico o trasferimento di titoli di Stato o garantiti dalla Stato secondo le disponibilità dell’Investitore e le indicazioni della Banca.
30.3 Le Parti concordano che il mancato o insufficiente versamento tempestivo della provvista o dei margini richiesti costituirà un giustificato motivo di rifiuto di esecuzione dell’operazione, senza limiti per il rimedio del recesso per giusta causa e/o della risoluzione di diritto di cui all’art.6 e fatto salvo il risarcimento del danno.
30.4 La Banca potrà altresì procedere, in tutto o in parte, alla chiusura delle operazioni già avviate, nello stato in cui si trovano, e coprire ogni perdita o danno risultante dalla suddetta chiusura, utilizzando le somme di denaro e gli strumenti finanziari precedentemente trasferiti dall’Investitore alla Banca a titolo di provvista o a titolo di margini in pegno irregolare. Per far fronte all’eventuale insufficienza di provvista o margini di garanzia, l’Investitore conferisce fin da ora alla Banca il mandato a vendere le eventuali disponibilità ulteriori di strumenti finanziari a prezzo di mercato ed il conseguente diritto di trattenere la somma necessaria per l’adempimento delle obbligazioni dell’Investitore di cui al presente articolo. Prima di eseguire il mandato a vendere gli strumenti finanziari di pertinenza dell’Investitore, la Banca avvertirà l’Investitore del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 8 (otto) giorni per adempiere alle proprie obbligazioni.
31 Rendicontazioni periodiche
31.1 In relazione alla prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto, la Banca invia prontamente all’Investitore, per ogni operazione, una nota contenente le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine.
31.2 Salvo il caso in cui l’Investitore abbia diritto a ricevere analoga conferma dell’esecuzione da un diverso soggetto, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui al comma che precede la Banca invia all’Investitore prontamente, e comunque al più tardi entro il giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione, un avviso su supporto durevole che conferma l’avvenuta esecuzione dell’ordine e contenente almeno le seguenti informazioni, ove pertinenti:
a) l’identificativo dell’intermediario che effettua la comunicazione;
b) il nominativo o altro elemento di designazione dell’Investitore;
c) il giorno di negoziazione;
d) l’orario di negoziazione;
e) la tipologia dell’ordine;
f) l’identificativo della sede di esecuzione;
g) l’identificativo dello strumento finanziario oggetto dell’ordine;
h) l’indicatore acquisto/vendita;
i) la natura dell’ordine, ove non si tratti di acquisto/vendita;
j) il quantitativo;
k) il prezzo unitario;
l) il corrispettivo totale;
m) la somma totale delle commissioni e delle spese applicate e, su richiesta dell’investitore la scomposizione delle medesime in singole voci, se pertinente, l'importo di qualsiasi maggiorazione o riduzione applicata qualora l'operazione sia stata eseguita durante una negoziazione per conto proprio;
n) il tasso di cambio ottenuto, quando l’operazione comporta una conversione in valuta;
o) le responsabilità dell’Investitore in relazione al regolamento dell’operazione, ivi inclusi, ove non già comunicati all’Investitore medesimo, il termine per il pagamento o la consegna nonché i dettagli del conto a tal fine rilevanti;
p) se la controparte dell’Investitore è la stessa Banca o altra impresa del medesimo Gruppo o un altro Investitore, salvo che l’ordine non sia stato eseguito tramite un sistema che realizza una negoziazione anonima.
Ai fini della lettera k), quando l'ordine è eseguito in tranche, la Banca può fornire all’Investitore informazioni sul prezzo di ciascuna tranche o sul prezzo medio. Qualora sia fornito il prezzo medio, la Banca informa il cliente, su sua richiesta, del prezzo di ciascuna tranche.
Qualora la Banca riceva la conferma dell’esecuzione da altro soggetto, l’avviso è inviato all’Investitore al più tardi il giorno lavorativo successivo a quello in cui la Banca abbia ricevuto tale conferma dal terzo.
31.3 In caso di ordini relativi a quote o azioni di OICR che vengono eseguiti periodicamente, la Banca fornisce all’Investitore le informazioni di cui al comma precedente su base semestrale.
31.4 Resta comunque impregiudicata la facoltà per l’Investitore di richiedere alla Banca informazioni circa lo stato degli ordini impartiti.
31.5 La documentazione si intende approvata, salvo il caso di errore manifesto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data dell’invio senza che l’Investitore abbia fatto pervenire alla Banca, a mezzo Raccomandata A.R., motivato reclamo scritto.
31.6 Su richiesta scritta dell’Investitore e dietro rimborso delle spese effettivamente sostenute, la Banca mette a sua disposizione sollecitamente i documenti e le registrazioni comunque in suo possesso che lo riguardano.
32 Conto denaro e deposito titoli
32.1 Le somme di denaro e gli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di cui al presente Contratto saranno immessi in un deposito amministrato presso la Banca disciplinato dalla Sezione V del presente Contratto. Tali strumenti potranno essere, nei limiti previsti dalla vigente normativa, trasferiti o ritirati dall’Investitore medesimo, in tutto o in parte, senza addebito di alcuna penalità.
SEZIONE IV
DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
33 Caratteristiche del servizio di consulenza in materia di investimenti
33.1 La Banca presta il servizio di consulenza in materia di investimenti su base non indipendente ai sensi del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione.
33.2 Il servizio di consulenza in materia di investimenti consiste nella formulazione di raccomandazioni personalizzate all’Investitore, su sua richiesta o su iniziativa della Banca, riguardo a singole operazioni o serie di operazioni collegate aventi ad oggetto determinati strumenti e prodotti finanziari. Le raccomandazioni e i consigli di investimento si riferiscono ad operazioni di investimento adeguate tenendo conto delle specifiche conoscenze ed esperienze dell’Investitore in materia di investimenti in strumenti finanziari, riguardo al tipo specifico di investimento raccomandato, nonché della situazione finanziaria e della capacità di sostenere le perdite, degli obiettivi di investimento dell’Investitore e della sua tolleranza al rischio.
33.3 La Banca presta di propria iniziativa il servizio di consulenza in abbinamento:
a) al servizio di negoziazione per conto proprio e ricezione e trasmissione di ordini come regolato dalla precedente Sezione II, quando lo stesso abbia ad oggetto la sottoscrizione o l’acquisto di obbligazioni, con esclusione delle obbligazioni convertibili o cum warrant, e non sia prestato mediante tecniche di comunicazione a distanza;
b) al servizio di assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile o senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente come regolato dalla precedente Sezione III, quando lo stesso abbia ad oggetto la sottoscrizione o l’acquisto di: (i) obbligazioni, con esclusione delle obbligazioni convertibili o cum warrant, (ii) quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), inclusi gli exchange-traded fund (ETF), (iii) prodotti assicurativi – finanziari quali polizze vita ramo I investimento, ramo III (polizze unit linked ed index linked), ramo V (contratti di capitalizzazione) e multiramo; e non sia prestato mediante tecniche di comunicazione a distanza.
33.4 L’Investitore prende atto che:
a) le indicazioni fornite dalla Banca nell’espletamento del servizio di consulenza hanno natura di semplici consigli e/o raccomandazioni che l’Investitore resta libero di seguire o meno; ogni decisione di investimento/disinvestimento è di esclusiva competenza dell’Investitore che può decidere di darvi o meno esecuzione per il tramite della Banca; le conseguenti scelte operative sono effettuate dall’Investitore nella sua piena ed esclusiva autonomia decisionale ed a suo rischio;
b) il servizio di consulenza è svolto dalla Banca senza assumere alcuna obbligazione di risultato verso l’Investitore medesimo;
c) il servizio di consulenza non comporta, in ogni caso, alcuna garanzia per l’Investitore stesso di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati. L’effettiva esecuzione delle operazioni deriva da autonome decisioni dell’Investitore, che valuta i dati fornitigli e la convenienza dell’operazione consigliata, con piena conoscenza dei rischi che da essa derivano;
d) le indicazioni, i dati e/o le informazioni relativi sia ai mercati, sia ai prodotti e agli strumenti finanziari forniti dalla Banca nell’espletamento del servizio di consulenza non costituiscono necessariamente un indicatore delle future prospettive dell’investimento o disinvestimento consigliati;
e) le raccomandazioni, i dati e/o le informazioni fornite dalla Banca sono formulati sulla base delle indicazioni dei mercati finanziari esistenti nel momento in cui sono resi e che, considerata la rapidità con la quale le condizioni sui mercati finanziari mutano, tali indicazioni possono non essere più valide anche dopo breve tempo e comunque decorso il tempo tecnico per la loro esecuzione o il periodo di validità espressamente indicato nelle medesime;
f) la Banca non presta il servizio di consulenza in relazione a strumenti finanziari detenuti in portafoglio dall’Investitore e che pertanto ogni decisione dalla quale consegua l’esecuzione di operazioni di disinvestimento costituisce esclusiva prerogativa dell’Investitore medesimo, che mantiene in proposito piena discrezionalità.
34 Profilatura dell’Investitore
34.1 Nella prestazione del servizio di consulenza, la Banca, in conformità alle previsioni del successivo art.35, effettua la valutazione di adeguatezza in relazione a ciascuna operazione consigliata sulla base delle informazioni preventivamente ricevute dall’Investitore o comunque messe a sua disposizione da quest'ultimo.
34.2 A tal fine, l’Investitore è tenuto a fornire alla Banca le informazioni richieste, relative alla propria conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, alla propria situazione finanziaria nonché alla propria capacità di sostenere perdite, ai propri obiettivi di investimento e alla propria tolleranza al rischio, rispondendo a tutte le domande contenute nell’apposito questionario di profilatura. L’eventuale rifiuto da parte dell’Investitore di fornire, in
tutto o in parte, tali informazioni comporterà l’impossibilità per la Banca di prestare il servizio di consulenza e di determinare se il servizio medesimo sia o meno adeguato in considerazione delle informazioni ricevute dal cliente e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito.
34.3 L’Investitore prende atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni rese dal medesimo. In particolare, l’Investitore è responsabile della veridicità e correttezza delle Informazioni e si impegna altresì ad aggiornare e/o modificare, ove necessario, le informazioni contenute nel questionario di profilatura, fornendo alla Banca tutti i dati a tal fine necessari, nonché a comunicare con tempestività alla Banca qualsivoglia variazione delle informazioni che possa risultare rilevante e/o utile ai fini della prestazione del servizio di consulenza. Qualora l’Investitore non abbia provveduto ad aggiornare/modificare le menzionate informazioni, la Banca continuerà a fare affidamento sulle informazioni in proprio possesso laddove le stesse non risultino manifestamente superate, inesatte o incomplete e non sarà pertanto responsabile per il servizio di consulenza prestato sulla base di informazioni incomplete, inesatte o non aggiornate.
34.4 Nel caso in cui l’Investitore comunichi alla Banca eventuali variazioni delle informazioni, la Banca provvederà tempestivamente all'aggiornamento della posizione dell’Investitore nei tempi tecnici necessari. L’Investitore accetta che, fino al termine dell’aggiornamento, la Banca faccia riferimento, ai fini del presente articolo, alle precedenti Informazioni.
34.5 L’aggiornamento delle informazioni di cui ai commi precedenti potrà essere effettuato, attraverso le procedure rese disponibili dalla Banca a tale scopo, anche per il tramite di tecniche di comunicazione a distanza, ove l’Investitore vi acconsenta.
35 Valutazione di adeguatezza
35.1 La Banca non consiglia né raccomanda investimenti od operazioni che non siano adeguate per l’Investitore. La valutazione di adeguatezza è prestata tenendo conto delle informazioni fornite dall’investitore in conformità con quanto previsto dal precedente art.34.
35.2 Al fine di porre l’Investitore in condizione di mantenere la coerenza degli investimenti rispetto al suo profilo, la Banca effettua la valutazione di adeguatezza anche in relazione alle operazioni richieste dall’Investitore di sua iniziativa ed eseguite per il tramite della Banca.
35.3 L’Investitore prende atto che qualora la Banca valuti come “non adeguata” un’operazione richiesta ad iniziativa dell’Investitore medesimo, la Banca indicherà all’Investitore la non adeguatezza dell’operazione. In tal caso, l’Investitore può procedere alla conclusione dell’operazione soltanto ove questi confermi espressamente per iscritto il proprio intendimento di dare comunque corso all’operazione con indicazione che, a tal fine, non si avvarrà del servizio di consulenza da parte della Banca. In tal caso troverà applicazione quanto previsto all’art.21 della Sezione II o all’art. 28 della Sezione III del presente Contratto (“Valutazione di appropriatezza”) in relazione ai servizi rispettivamente disciplinati dalle sezioni medesime.
35.4 La Banca mantiene registrazioni delle valutazioni dell'adeguatezza condotte includendovi i seguenti elementi:
a) il risultato della valutazione dell'adeguatezza;
b) l'eventuale avviso dato al Cliente qualora il servizio di investimento o l'acquisto di uno strumento o prodotto fosse stato valutato come potenzialmente inadeguato per il Cliente, indicando se il Cliente ha chiesto di procedere con l'operazione nonostante l'avviso e, ove applicabile, se la Banca ha accettato la richiesta del Cliente di procedere con l'operazione;
c) l'eventuale avviso dato al Cliente qualora il Cliente non avesse fornito informazioni sufficienti a consentire alla Banca di effettuare la valutazione dell'adeguatezza, indicando se il Cliente ha chiesto di procedere con l'operazione nonostante l'avviso e, ove applicabile, se la Banca ha accettato la richiesta del Cliente di procedere con l'operazione.
35.5 La Banca presenta al Cliente una relazione che comprende una descrizione generale della consulenza prestata e del modo in cui la raccomandazione fornita sia idonea per il Cliente, inclusa una spiegazione di come risponda agli obiettivi e alle circostanze personali del Cliente in riferimento alla durata dell'investimento richiesta, alle conoscenze ed esperienze del Cliente e alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere perdite.
36 Rendicontazioni periodiche-Informativa precontrattuale
36.1 La Banca fornisce al Cliente su supporto durevole, prima di effettuare una transazione, una dichiarazione di adeguatezza che specifica la consulenza prestata e che indica perché corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente.
36.2 In particolare, con riferimento alla consulenza prestata su un PRIIP (vale a dire, un “prodotto di investimento al dettaglio pre-assembleato” – definito come un investimento nel quale, indipendentemente dalla sua forma giuridica, l’importo dovuto all’Investitore al dettaglio è soggetto a fluttuazioni a causa dell’esposizione ai valori di riferimento o al rendimento di uno o più attivi che non siano direttamente acquistati dall’Investitore al dettaglio – o un prodotto di investimento assicurativo), la Banca fornisce gratuitamente all’Investitore al dettaglio (o alla persona alla quale è stato attribuito il potere per iscritto di prendere decisioni di investimento per conto dell’Investitore) il documento contenente le informazioni chiave (KID) in tempo utile prima che l’Investitore al dettaglio sia vincolato da qualsiasi contratto o offerta relativa al PRIIP.
36.3 L’Investitore è informato ed accetta che, in deroga al paragrafo precedente, la Banca gli fornisca il KID dopo la conclusione di un’operazione, senza indebiti ritardi, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) l'Investitore al dettaglio decida, di propria iniziativa, di mettersi in contatto con la Banca e di concludere l'operazione utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza;
b) la consegna del KID a norma del paragrafo precedente non sia possibile.
L’Investitore è chiaramente informato che, nel caso in cui la consegna del KID a norma del paragrafo precedente non sia possibile, può rimandare l'operazione per ricevere e leggere il KID prima di concludere l'operazione.
36.4 Il KID è fornito all’Investitore in una delle seguenti forme:
a) su supporto cartaceo, salvo richiesta diversa da parte dell'Investitore;
b) su un supporto durevole non cartaceo; o
c) tramite un sito internet.
36.5 Il Cliente è informato che può richiedere gratuitamente una copia cartacea del KID.
36.6 La Banca trasmette inoltre all’Investitore, con periodicità semestrale, un rendiconto scritto relativo allo svolgimento del servizio di consulenza.
36.7 Tale rendiconto contiene il dettaglio di tutte le operazioni consigliate nell’ambito del semestre di riferimento, evidenziando, per ciascuna di esse, lo strumento finanziario oggetto della raccomandazione e la tipologia di operazione raccomandata.
SEZIONE V
DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI
37 Strumenti finanziari oggetto del deposito e modalità di immissione in deposito
37.1 Oggetto del deposito possono essere sia strumenti finanziari cartacei che strumenti finanziari dematerializzati ai sensi della Parte III, Titolo II del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e relativa normativa di attuazione.
37.2 Nel caso di immissione in deposito di strumenti finanziari cartacei, l’Investitore deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli.
37.3 Nel caso di strumenti finanziari dematerializzati, la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome dell’Investitore presso la Banca tiene luogo della materiale consegna dello strumento medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi potranno avvenire esclusivamente mediante apposite scritturazioni contabili regolate ai sensi e per gli effetti di cui alla vigente normativa, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea o di ritiro dei medesimi.
37.4 Salva diversa disposizione dell’Investitore, i proventi di pertinenza dell’Investitore derivanti dalle operazioni oggetto del presente Contratto sono versati sul rapporto d’appoggio menzionato in epigrafe al Contratto.
38 Custodia e amministrazione di strumenti finanziari
38.1 La Banca custodisce gli strumenti finanziari, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l’attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto dell’Investitore ed il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti agli strumenti finanziari stessi.
38.2 La Banca non può in nessun caso utilizzare le somme o gli strumenti dell’Investitore in assenza di apposito consenso scritto e ferma la possibilità di concedere finanziamento tramite titoli ove ciò sia necessario per il compimento dell'operazione.
38.3 In caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento di decimi, la Banca chiede in tempo utile istruzioni all’Investitore e provvede all’esecuzione dell’operazione solo a seguito di ordine scritto e ad avvenuto versamento dei fondi all’uopo occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione per conto dell’Investitore.
38.4 Per i titoli non quotati in mercati regolamentati o negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione che non siano generalmente conosciuti sulla piazza ove è costituito il deposito, l’Investitore è tenuto a dare tempestivamente alla Banca le dovute istruzioni, in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione.
38.5 In mancanza di istruzioni contrarie da conferire alla Banca entro 20 (venti) giorni dalla negoziazione “ex cedola” o “ex dividendo”, la Banca medesima cura l’incasso degli interessi o dei dividendi.
38.6 Per gli strumenti finanziari in regime di dematerializzazione trovano applicazione le disposizioni della Parte III, Titolo II del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
39 Diritti di voto
39.1 Il diritto di voto inerente ai titoli e gli strumenti finanziari in custodia non viene esercitato dalla Banca, salvo che l’Investitore abbia rilasciato alla medesima, in conformità alla normativa vigente, una delega per la partecipazione all’assemblea e la Banca abbia accettato l’incarico.
39.2 La rappresentanza per l’esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari di pertinenza dell’Investitore può essere conferita soltanto per assemblee già regolarmente convocate, utilizzando l’apposito modulo predisposto dalla Banca. Tale modulo, datato e sottoscritto, dovrà pervenire alla Banca almeno 15 (quindici) giorni prima di quello previsto per l’assemblea in prima convocazione. Entro tale termine l’Investitore deve fare altresì pervenire alla Banca le istruzioni per il deposito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge degli strumenti finanziari o, laddove previsto, delle certificazioni attestanti la partecipazione ad un sistema di gestione accentrata di strumenti finanziari. La delega per l’esercizio del diritto di voto è sempre revocabile con atto che deve pervenire al rappresentante almeno il giorno precedente quello previsto per l’assemblea.
39.3 La Banca esercita il diritto di voto secondo le istruzioni previste nel modulo di cui al precedente comma. In ogni caso, salvo diversa indicazione dell’Investitore, la Banca potrà esprimere, dandone immediata e motivata comunicazione all’Investitore, un voto difforme da quello indicato nel predetto modulo ove siano sopravvenuti fatti di particolare rilievo inerenti agli argomenti all’ordine del giorno, non noti al momento del conferimento della rappresentanza, tali da far ragionevolmente ritenere che l’Investitore, avendoli conosciuti, avrebbe votato in modo differente.
40 Trasferimento o ritiro degli strumenti finanziari
40.1 Fatte salve le vigenti previsioni in tema di strumenti finanziari in regime di dematerializzazione, per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei l’Investitore deve fare pervenire l’avviso alla Banca almeno 5 (cinque) giorni prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l’avviso deve essere rinnovato.
40.2 Il trasferimento o il ritiro degli strumenti finanziari non comporta l’addebito di alcuna penalità.
41 Custodia dei titoli
41.1 La Banca ha facoltà di custodire il deposito dei titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirlo dandone comunicazione all’Investitore. Se il trasferimento ha luogo nel proposito di evitare un pericolo imminente, la Banca reagisce a tutto rischio dell’Investitore.
41.2 Fermo quanto precede, la Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di pertinenza dell’Investitore, suddivise per tipologia di servizio e attività prestata al medesimo, indicando inoltre l’eventuale sub-depositario.
41.3 La Banca provvede, su base regolare e tenendo conto della frequenza e del volume delle transazioni giornaliere, alla riconciliazione delle proprie evidenze contabili con gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide di pertinenza dell’Investitore, nonché con le risultanze degli estratti conto emessi dagli eventuali sub-depositari.
41.4 La Banca non opera in nessun caso compensazioni tra le posizioni, sia in denaro che in titoli, dell’Investitore e quelle di altri clienti, né tra le posizioni, in denaro o in titoli, dell’Investitore e quelle proprie nei confronti di terze parti.
42 Sub-deposito dei titoli
42.1 Alla Banca è consentito di depositare gli strumenti finanziari da essa detenuti per conto dei clienti su uno o più conti aperti presso terzi, purché essa eserciti tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella scelta, nella designazione e nel riesame periodico di tali terzi, nonché delle disposizioni per la detenzione e la custodia degli strumenti finanziari. In particolare, la Banca tiene conto della competenza e della reputazione dei terzi sul mercato nonché di ogni requisito giuridico in materia di detenzione degli strumenti finanziari che potrebbe ledere i diritti dei clienti.
42.2 Quando la Banca intende depositare gli strumenti finanziari dei clienti presso terzi, essa deve selezionare solo terzi in una giurisdizione in cui la custodia di strumenti finanziari per conto di un altro soggetto sia soggetta a regolamentazione e vigilanza specifica e che i terzi siano soggetti a detta regolamentazione e vigilanza specifica. È vietato, quindi, depositare strumenti finanziari detenuti per conto dei clienti presso un terzo in un paese terzo che non regolamenti la detenzione e la custodia di strumenti finanziari per conto di un'altra persona, a meno che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) la natura degli strumenti finanziari o dei servizi di investimento connessi a detti strumenti finanziari impone che essi siano depositati presso un terzo in tale paese terzo;
b) se gli strumenti finanziari sono detenuti per conto di un cliente professionale, quest'ultimo richiede all'impresa per iscritto di depositarli presso un terzo in tale paese terzo.
42.3 Gli obblighi di cui sopra si applicano anche ove i terzi abbiano delegato una delle loro funzioni riguardanti la detenzione e la custodia degli strumenti finanziari ad altri terzi.
42.4 La Banca può subdepositare senza indugio i fondi dei clienti, al momento della loro ricezione, in uno o più conti aperti presso una qualsiasi delle seguenti entità:
a) una banca centrale;
b) un ente creditizio autorizzato a norma della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
c) una banca autorizzata in un paese terzo;
d) un fondo del mercato monetario riconosciuto (previo consenso esplicito del cliente).
42.5 Per «fondo del mercato monetario riconosciuto» si intende un OICVM o un organismo di investimento collettivo che è soggetto a vigilanza e, se applicabile, autorizzato da un'autorità a norma del diritto nazionale di uno Stato membro e che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) il suo obiettivo di investimento principale deve essere quello di mantenere il valore patrimoniale netto dell'impresa costante al valore nominale (al netto degli utili) o al valore del capitale iniziale degli investitori maggiorato degli utili;
b) ai fini del raggiungimento di tale obiettivo di investimento principale deve investire esclusivamente in strumenti del mercato monetario di elevata qualità con una durata o una durata residua non superiore a 397 giorni o aggiustamenti periodici del rendimento coerenti con tale durata e con una durata media ponderata di 60 giorni. Può altresì raggiungere tale obiettivo investendo a titolo accessorio in depositi presso enti creditizi;
c) deve assicurare liquidità tramite regolamento il giorno stesso o quello successivo.
42.6 Ai fini della lettera b), gli strumenti del mercato monetario sono considerati di elevata qualità se la società di gestione/investimento svolge una propria valutazione documentata della loro qualità creditizia che consente di considerarli di elevata qualità. Laddove una o più agenzie di rating del credito registrate e vigilate dall'ESMA abbiano fornito un rating del credito dello strumento, la valutazione interna della società di gestione/investimento dovrebbe tener conto, tra l'altro, di tali rating.
42.7 La Banca, laddove non subdepositi i fondi dei clienti presso una banca centrale, esercita tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella scelta, nella designazione e nel riesame periodico dell'ente creditizio, della banca o del fondo del mercato monetario presso i quali depositano tali fondi, nonché delle disposizioni per la detenzione degli stessi, e considerino la necessità di diversificazione di questi fondi come parte della loro dovuta diligenza.
42.8 La Banca che subdeposita i fondi dei clienti presso un ente creditizio, una banca o un fondo del mercato monetario appartenente al suo gruppo (o una combinazione di tali entità) limita tali fondi in modo che non superino il 20% di tutti i fondi. La Banca può non rispettare tale limite ove sia in grado di dimostrare che, in considerazione della natura, della portata e della complessità della sua attività, come pure della sicurezza offerta dai soggetti del suo gruppo, e considerato in ogni caso il saldo minimo dei fondi del cliente detenuto dalla Banca, il requisito del 20% non è proporzionato.
42.9 Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di strumenti finanziari dematerializzati, gli strumenti finanziari dell’Investitore depositati presso terzi sono rubricati presso i sub-depositari in conti intestati alla Banca, separati dai conti relativi agli strumenti finanziari di proprietà di quest’ultima, con espressa indicazione che trattasi di beni di terzi.
42.10 Qualora gli strumenti finanziari presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile – ferma restando la responsabilità in ordine alla regolarità dei titoli – la Banca è altresì autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte degli organismi sub-depositari. L’Investitore accetta sin d’ora di ricevere in restituzione altrettanti strumenti finanziari della stessa specie e qualità.
42.11 Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli sub-depositati ai sensi del presente articolo, la Banca rimane responsabile nei confronti dell’Investitore a norma del presente Contratto.
43 Separatezza patrimoniale
43.1 Gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide dell’Investitore a qualunque titolo detenuti dalla Banca, ivi compresi gli strumenti finanziari dematerializzati, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca medesima e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell’interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell’eventuale sub-depositario o nell’interesse degli stessi.
43.2 Su tali strumenti finanziari e disponibilità liquide non opera la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal sub-depositario nei confronti della Banca.
44 Comunicazioni periodiche
44.1 La Banca che detiene strumenti finanziari o fondi di clienti invia a ciascun cliente per il quale detiene strumenti finanziari o fondi, con cadenza almeno trimestrale, un rendiconto di tali strumenti finanziari o fondi su un supporto durevole, a meno che un tale rendiconto sia già stato fornito in altri rendiconti periodici. Su richiesta del cliente, la Banca fornisce il rendiconto con una frequenza maggiore a costo di mercato.. Il rendiconto contiene le seguenti informazioni:
a) i dettagli di tutti gli strumenti finanziari o dei fondi detenuti dalla Banca per conto dell’Investitore alla fine del periodo di riferimento;
b) in che misura eventuali strumenti finanziari o fondi dell’Investitore sono stati oggetto di operazioni di finanziamento tramite titoli;
c) l’entità di eventuali benefici maturati dall’Investitore in virtù della partecipazione ad operazioni di finanziamento tramite titoli e la base sulla quale tali benefici sono maturati;
d) una chiara indicazione delle attività o dei fondi soggetti alle disposizioni della XxXXX XX e relative misure di esecuzione e di quelli non soggetti, quali quelli soggetti a un contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà;
e) una chiara indicazione di quali attività siano interessate da alcune peculiarità presenti nel loro stato di proprietà, per esempio in virtù di un diritto di garanzia;
f) il valore di mercato o, qualora questo non sia disponibile, il valore stimato degli strumenti finanziari inclusi nel rendiconto, con una chiara indicazione della probabilità che l'assenza di un prezzo di mercato sia indicativa di una mancanza di liquidità. La valutazione del valore stimato è effettuata della Banca con la massima diligenza possibile
44.2 il valore di mercato o, qualora questo non sia disponibile, il valore stimato degli strumenti finanziari inclusi nel rendiconto, con una chiara indicazione della probabilità che l'assenza di un prezzo di mercato sia indicativa di una mancanza di liquidità. La valutazione del valore stimato è effettuata dalla Banca con la massima diligenza possibile. Nel caso di operazioni non regolate, le informazioni di cui alla lettera a) possono essere basate o sulla data di negoziazione o sulla data di regolamento, purché la stessa base sia applicata a tutte le informazioni di questo tipo contenute nel rendiconto.
44.3 La documentazione si intende approvata, salvo il caso di errore manifesto, trascorsi sessanta giorni dalla data dell’invio senza che l’Investitore abbia fatto pervenire alla Banca, a mezzo Raccomandata A.R., motivato reclamo scritto.
CONTRATTO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI
SEZIONE I
DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE
1 Conclusione del Contratto ed esecuzione dell’incarico
1.1 Il presente Contratto si conclude con la restituzione all’Investitore di copia dell’apposito modulo di conferimento dell’incarico, debitamente sottoscritto per accettazione dalla Banca.
1.2 Fatta salva l’eventuale sospensione dell’efficacia in caso di contratto concluso fuori dalla sede della Banca o dalle sue dipendenze, l’esecuzione dell’incarico inizierà allorché ricorrono i seguenti presupposti:
b) le disponibilità liquide e/o gli strumenti finanziari oggetto del conferimento iniziale di cui al punto precedente siano pervenuti nella piena disponibilità della Banca;
2 Conferimenti iniziali e successivi
2.1 Il conferimento minimo iniziale deve essere effettuato in un’unica soluzione e non può essere inferiore a quello prescritto nel documento “Informazioni sul Servizio di Gestione di Portafogli” in relazione alle caratteristiche della Linea di Gestione prescelta dall'Investitore, salva la facoltà della Banca di accettare un importo inferiore.
2.2 L'Investitore potrà effettuare in ogni momento conferimenti aggiuntivi, con le stesse modalità previste per il versamento minimo iniziale, purché di importo non inferiore a quello indicato, nella Linea di Gestione prescelta, per i versamenti successivi. In ogni caso l'istruzione dell'Investitore di versare disponibilità liquide e/o depositare strumenti finanziari sui conti indicati in epigrafe varrà come affidamento in gestione delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari in questione. Resta salva, in ogni caso, la facoltà per la Banca di rifiutare tali conferimenti aggiuntivi, comunicando prontamente per iscritto il proprio rifiuto all’Investitore.
2.3 Non sono ammessi conferimenti di strumenti finanziari di qualsiasi tipo, comprese quote di fondi comuni e Sicav, qualora non rientranti nella Linea di Gestione prescelta. Il conferimento di strumenti finanziari è in ogni caso subordinato alla preventiva accettazione da parte della Banca.
2.4 La valutazione iniziale del portafoglio in gestione e dei conferimenti successivi sarà effettuata, in base ai criteri dettati dalle vigenti disposizioni regolamentari emanate dalla Consob e nel rispetto di quanto previsto nella Parte I del Fascicolo Informativo:
a) entro il giorno in cui le disponibilità liquide affidate in gestione sono versate, accreditate o comunque pervenute nella piena disponibilità della Banca;
b) entro il quinto giorno successivo a quello in cui gli strumenti finanziari affidati in gestione sono depositati o trasferiti alla Banca.
Qualora trovi applicazione la facoltà di recesso di cui alla premessa sub l), tale data coinciderà con il settimo giorno lavorativo successivo alla sottoscrizione del presente Contratto, salvo che le somme di denaro e/o gli strumenti finanziari non pervengano alla Banca in data successiva, nel qual caso la data di riferimento sarà la data in cui tali somme e strumenti sono pervenuti nella disponibilità della Banca.
2.5 Le rimesse relative al conferimento iniziale e a quelli successivi saranno effettuate con le seguenti modalità:
- per le disponibilità liquide:
- mediante giroconto o bonifico bancario sul conto speciale di gestione identificato nel documento che riepiloga la “Linea di Gestione” prescelta dall’Investitore;
- per gli strumenti finanziari, nell’ipotesi in cui la Banca abbia consentito il loro conferimento:
- mediante deposito, ovvero ordine di trasferimento da altro intermediario, nel conto di deposito di strumenti finanziari in gestione acceso presso la Banca ed identificato in epigrafe, con facoltà per la Banca, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di strumenti finanziari dematerializzati, di sub-depositare gli strumenti finanziari presso altre banche e/o organismi di deposito centralizzato e altri depositari abilitati, italiani ed esteri, indicati nel rendiconto di gestione di cui al successivo art.13. Fatte sempre salve le disposizioni vigenti in materia di strumenti finanziari dematerializzati, presso i sub-depositari gli strumenti finanziari verranno immessi in appositi conti intestati alla Banca, con l'indicazione che trattasi di beni di terzi. La Banca tiene adeguata evidenza dei depositi effettuati in conti individuali intestati all’Investitore e provvede di volta in volta alla verifica della corrispondenza tra la consistenza complessiva degli strumenti finanziari di compendio dei conti individuali e le risultanze degli estratti conto emessi dai sub-depositari.
2.6 Le somme di denaro e gli strumenti finanziari oggetto del presente Contratto sono custoditi ed amministrati dalla Banca sulla base di apposito contratto sottoscritto dall’Investitore, dedicato/i esclusivamente al compimento delle operazioni connesse con la prestazione del servizio di gestione di cui al presente Contratto ed alle cui condizioni economiche e contrattuali le Parti fanno espresso rinvio. Sul citato conto di gestione, inoltre, vengono registrate tutte le scritture contabili concernenti i rapporti accesi col presente Contratto. La durata del conto di gestione coincide con quella del presente Contratto di gestione.
2.7 È fatto divieto all'Investitore di effettuare versamenti con modalità diverse da quelle sopra indicate, così come di consegnare a consulenti finanziari, o ad altri soggetti di cui la Banca comunque si avvalga, denaro contante o mezzi di pagamento al portatore o intestati o girati a favore dei consulenti finanziari stessi. È fatto altresì divieto all’Investitore di concedere a tali consulenti finanziari alcuna forma di compenso o di finanziamento, nonché procure o di conferire incarichi a disporre di somme o valori di propria pertinenza. In ipotesi di violazione della presente disposizione, l'Investitore si assume ogni responsabilità conseguente.
2.8 Fermo restando in capo alla Banca l'onere di provare, secondo quanto previsto dal sesto comma dell'art. 23 del TUF, di aver agito con la specifica diligenza richiesta, la Banca non risponderà dei disguidi imputabili ai soggetti per il cui tramite sono effettuati i trasferimenti di denaro, ivi compresi eventuali ritardi, smarrimenti e sottrazioni.
3 Separatezza patrimoniale
3.1 Costituiscono il patrimonio dell'Investitore affidato in gestione i conferimenti iniziali e successivi eseguiti ai sensi del precedente art.2, nonché le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari derivanti da operazioni di investimento e disinvestimento poste in essere, unitamente ai relativi diritti, proventi e frutti di qualunque genere comunque maturati, al netto dei prelievi effettuati.
3.2 Il patrimonio dell’Investitore detenuto dalla Banca costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della medesima e da quello degli altri clienti; su di esso non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dei sub-depositari o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi. Per i conti relativi agli strumenti finanziari che siano sub-depositati presso terzi, non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal sub-depositario nei confronti della Banca.
4 Rischi delle operazioni
4.1 L’Investitore, ferme restando le indicazioni specifiche sui singoli rischi legati agli investimenti in strumenti finanziari elencate nel Fascicolo Informativo, essendo consapevole che ogni operazione di gestione del patrimonio è compiuta per suo conto, a sue spese ed a suo rischio, si dichiara pienamente informato, ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari, dei rischi e delle utilità connesse alle operazioni che la Banca effettuerà.
4.2 L’Investitore prende atto che l’attività di gestione relativa agli strumenti individuati dal successivo art.6, non consente alcuna garanzia di mantenere invariato il valore del patrimonio affidato in gestione e si dichiara consapevole a) del rischio di perdita totale dell’investimento, e ciò in particolar modo nei casi in cui la leva finanziaria di cui al successivo art.5 sia superiore all’unità e b) che maturano a suo carico gli oneri fiscali connessi alle operazioni compiute ed agli strumenti finanziari dai quali il patrimonio potrà essere costituito.
4.3 L’Investitore si dichiara altresì informato relativamente ai rischi derivanti dalla volatilità del prezzo degli strumenti finanziari oggetto dell’attività di gestione come individuati dal successivo art.6, anche con riferimento agli eventuali limiti di liquidabilità degli stessi.
4.4 L’Investitore dichiara di essere a conoscenza della circostanza che, nell’ambito dell’attività di gestione potrà trovarsi in condizione di dover assumere impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, ulteriori rispetto al costo di acquisizione degli strumenti gestiti.
4.5 L’Investitore, consapevole dell’importanza che tali informazioni hanno al fine di assicurargli un’appropriata valutazione dell’operazione richiesta, informerà prontamente il mutamento del suo grado di esperienza e conoscenza nel settore degli investimenti finanziari. La Banca valuterà quindi se procedere al conseguente adeguamento del profilo di rischio dell’Investitore.
5 Modalità di gestione
5.1 La Banca, nell'espletamento dell'incarico di cui al presente Contratto, compatibilmente con le caratteristiche di gestione della linea di investimento prescelta, ha piena discrezionalità ed autonomia operativa e può compiere tutti gli atti relativi alla gestione. La Banca può dunque compiere, nell'ambito e nel rispetto delle caratteristiche della Linea di Gestione prescelta e delle Istruzioni Specifiche impartitele ai sensi del successivo art.10, tutti gli atti ritenuti necessari, utili od opportuni, in base alle particolari condizioni dei mercati, per la gestione del patrimonio di pertinenza dell'Investitore, senza necessità del preventivo assenso da parte dell'Investitore stesso. In particolare, la Banca, nell'ambito della linea di investimento prescelta dall’Investitore, può anche eseguire operazioni di sottoscrizione e rimborso di strumenti finanziari.
5.2 Nell'esecuzione del presente Contratto, la Banca dispone le operazioni sulla base delle strategie generali di investimento definite, tenendo conto delle informazioni sull’Investitore di cui dispone, e opera con la necessaria diligenza e professionalità al fine di contenere i costi a carico dell'Investitore e di ottenere dalla gestione del patrimonio dello stesso il miglior risultato possibile, anche in relazione al livello di rischio prescelto.
5.3 La Banca è autorizzata a fare uso, in relazione alle caratteristiche della gestione prescelta, della leva finanziaria nella misura massima indicata, per ciascuna Linea di Gestione, nel documento “Informazioni sul Servizio di Gestione di Portafogli” e riportata nel documento che riepiloga la “Linea di Gestione” prescelta dall’Investitore. Per “leva finanziaria” si intende il rapporto fra il controvalore di mercato delle posizioni nette in strumenti finanziari ed il controvalore del patrimonio affidato in gestione calcolato secondo i criteri previsti per i rendiconti trimestrali. Al fine della misurazione della stessa, le operazioni poste in essere e non ancora regolate contribuiscono alla determinazione del controvalore di mercato delle posizioni nette in strumenti finanziari in base alla data valuta ovvero alla data di regolamento delle stesse. La leva finanziaria è rappresentata da un numero uguale o maggiore all’unità.
5.4 L’Investitore si dichiara pienamente consapevole che l’utilizzo della leva finanziaria in misura superiore all’unità comporta un aumento della rischiosità della gestione patrimoniale e può provocare, in caso di risultati negativi di gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e pertanto l’Investitore può trovarsi in una situazione di debito nei confronti della Banca. L’Investitore prende atto che l’uso di una misura della leva finanziaria superiore all’unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che, pertanto, può trovarsi in una situazione di debito nei confronti della Banca. Nel caso di uso della leva finanziaria in misura superiore all’unità, nel documento “Informazioni sul Servizio di Gestione di Portafogli” e nel documento che riepiloga la “Linea di Gestione” prescelta dall’Investitore è riportato il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali la leva deve essere riportata ad uno.
5.5 Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, la Banca cura che le operazioni da essa disposte per conto dell'Investitore siano eseguite alle migliori condizioni possibili con riferimento al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura delle operazioni e a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della relativa esecuzione ed in conformità alle strategie di esecuzione e trasmissione di cui al Fascicolo Informativo, come tempo per tempo aggiornate dalla Banca e comunicate all’Investitore. L’Investitore, all’atto di sottoscrizione del Contratto, esprime in via generale il suo esplicito consenso all'esecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione. Resta inteso che in difetto di tale consenso, la Banca darà legittimamente esecuzione all’ordine nella sede di esecuzione che, in ragione della strategia di esecuzione comunicata all’Investitore, permette di ottenere il miglior risultato possibile nonostante il mancato consenso.
5.6 La Banca applica le misure più idonee a garantire la trattazione rapida, corretta ed efficiente delle operazioni svolte per conto dell’Investitore rispetto ad altre operazioni svolte per conto di clienti diversi e agli interessi propri della Banca stessa. A tale fine, la Banca: a) assicura che le operazioni svolte nell’ambito dell’attività di gestione per conto dell’Investitore siano prontamente e accuratamente registrate e assegnate; b) tratta le operazioni equivalenti dei clienti in successione e con prontezza, salvo che le caratteristiche delle stesse o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi dei clienti richiedano di procedere diversamente; c) informa l’Investitore relativamente a eventuali difficoltà che potrebbero influire sulla corretta gestione non appena venga a conoscenza di tali difficoltà. La Banca adotta, inoltre, tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli strumenti finanziari o le somme di denaro di pertinenza dell’Investitore siano prontamente e correttamente trasferiti sul conto di pertinenza dell’Investitore.
La Banca non può effettuare per conto dell’Investitore operazioni non adeguate. Qualora riceva dall’Investitore disposizioni relative ad operazioni non adeguate, la Banca provvede immediatamente ad informarlo di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere all’esecuzione delle medesime operazioni, nonché del fatto che è tenuta, ai sensi delle vigenti disposizioni, a non dare esecuzione alle disposizioni stesse.
A tali fini, in caso di rapporti cointestati, la Banca condurrà la valutazione di adeguatezza assumendo a riferimento il profilo del cointestatario indicato al momento dell’adesione al servizio.
5.8 La Banca è autorizzata ad adempiere agli eventuali obblighi di deposito di strumenti finanziari o di copertura previsti dalla vigente normativa per l'esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari. Ove, per l’entità degli investimenti da effettuare, l’adempimento in oggetto non risulti possibile, la Banca comunicherà all’Investitore che l’ordine potrà essere eseguito solo nel momento in cui il medesimo Investitore abbia messo a disposizione gli strumenti finanziari o le disponibilità liquide all’uopo necessari.
5.9 Nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 9 in tema di conflitti di interesse, l'Investitore autorizza la Banca ad avvalersi per l'esecuzione delle operazioni anche di proprie strutture di esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini.
5.10 Nell’esecuzione dell'incarico, la Banca è autorizzata in via generale, ai sensi dell'art. 1717, comma 2, c.c. e con gli effetti ivi previsti, a sostituire a sé i propri corrispondenti sui mercati esteri, per l'esecuzione di ordini sui mercati esteri, dandone comunicazione scritta all'Investitore nell'ambito della rendicontazione periodica.
5.11 La Banca è autorizzata ad intestare a nome dell'Intestatario gli strumenti finanziari nominativi acquistati o sottoscritti per conto dello stesso e ad apporvi la girata in nome e per conto dell'Intestatario e degli eventuali cointestatari, con pieno effetto liberatorio anche per l’ipotesi di cui all’art. 1395 del cod. civ.
6 Caratteristiche della gestione
6.1 L’Investitore sceglie una delle linee di investimento, le cui caratteristiche di gestione, entro le quali la Banca è tenuta ad operare, sono di seguito descritte. L’Investitore può altresì chiedere in ogni tempo, con la sottoscrizione di un atto integrativo del presente Contratto, di variare la linea di investimento prescelta o conferire, con le modalità di cui al sopra richiamato art.2, ulteriori disponibilità liquide e/o, laddove consentito, strumenti finanziari da gestire secondo una diversa Linea di Gestione. Salva diversa disposizione dell’Investitore, il mutamento della linea di gestione non comporta effetti novativi né dà luogo alla conclusione di un nuovo contratto. La Banca provvede ed è espressamente autorizzata ad effettuare tutte le operazioni di investimento e/o disinvestimento necessarie per adeguare, nei tempi tecnici necessari, la composizione del portafoglio alle caratteristiche della nuova linea di gestione prescelta. Di tali operazioni è data opportuna comunicazione all’Investitore secondo le modalità di cui al successivo art.18. La Banca, inoltre, per ogni variazione delle caratteristiche della gestione, potrà esigere un compenso nella misura indicata nell’Informativa sui costi ed oneri relativi al servizio di gestione.
6.2 Nel documento “Informazioni sul Servizio di Gestione di Portafogli” sono riportate:
- le tipologie di strumenti finanziari comuni a tutte le linee;
- le tipologie di operazioni;
- le diverse linee di investimento;
- l'importo minimo iniziale e successivo per ogni singola linea;
- la sintesi delle tipologie di OICR;
- il glossario;
- la misura massima della leva finanziaria;
- il parametro di riferimento della gestione per ogni singola linea.
6.3 Resta in ogni caso inteso che gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati soltanto per finalità di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute in gestione.
7 Parametro di riferimento della gestione (benchmark)
7.1 Al fine di consentire all’Investitore di comparare i risultati della gestione e il rendimento della Linea di Gestione prescelta (al lordo delle commissioni iniziali e delle commissioni di gestione applicate dalla Banca), il documento “Informazioni sul Servizio di Gestione di Portafogli” indica, per ciascuna Linea di Gestione, il parametro di riferimento adottato (definito anche "benchmark"). Tale parametro:
- rappresenta un indicatore del livello medio di rischio che l’Investitore accetta nel medio/lungo periodo;
- è coerente con gli obiettivi di investimento dell’Investitore e con le tipologie di strumenti finanziari inclusi nel portafoglio del medesimo, nonché con i rischi connessi alla Linea di Gestione prescelta;
- è costruito facendo riferimento ad indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo.
7.2 L'Investitore prende atto, e si dichiara informato, che, nell'esecuzione del presente Contratto, la Banca non ha alcun obbligo di raggiungere o superare il suddetto parametro di riferimento, essendo sin d'ora espressamente esonerata da ogni responsabilità, salvo che per i casi di dolo o colpa grave, qualora il rendimento della gestione risulti inferiore, anche in misura considerevole, a tale benchmark. Quest'ultimo non deve, infatti, ritenersi parametro di riferimento vincolante dei risultati dell'attività di gestione, né indicatore dei risultati attesi o promessi dalla Banca, rappresentando invece un elemento indicativo utile per il raffronto dei risultati ottenuti nell'attività di gestione dalla medesima Banca.
7.3 L'Investitore prende inoltre atto e si dichiara edotto della circostanza che:
- il benchmark può, anche in funzione delle specificità delle caratteristiche della gestione prescelta, non essere in grado di replicare o di riflettere specularmente l'andamento del patrimonio, il cui risultato potrà risultare differente rispetto al benchmark, a causa, tra l'altro, delle dimensioni del patrimonio gestito, delle Istruzioni Specifiche, nonché della diversa incidenza di oneri diretti e/o indiretti, quali, a titolo esemplificativo, oneri fiscali, spese e costi di transazione;
- in conseguenza delle specifiche disposizioni impartite dall’Investitore, il parametro di riferimento inizialmente prescelto può perdere in tutto o in parte di significatività. Analogo effetto può prodursi qualora l'Investitore richieda, nell'ambito dei limiti previsti dalla Linea di Gestione prescelta, modifiche alla composizione del patrimonio e al relativo bilanciamento;
- le caratteristiche dello stile di gestione delle Linee di Gestione “flessibili” non consentono l’individuazione di un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) sufficientemente rappresentativo dello stesso e coerente con i rischi connessi alla gestione. Pertanto, in relazione a tali Linee di Gestione, in luogo di un benchmark viene riportato un indicatore del livello di rischio del patrimonio gestito rappresentato dal cosiddetto “Valore a Rischio” (VaR), ovverosia dalla stima della massima perdita potenziale del portafoglio in un determinato arco temporale e con un livello di probabilità predefinito.
7.4 L’Investitore prende atto che la Banca è autorizzata a modificare il parametro di riferimento a proprio insindacabile giudizio ed ogni qualvolta lo ritenga necessario ai fini del corretto espletamento del servizio, dandone informativa all’Investitore mediante comunicazione scritta e con un preavviso di almeno 15 giorni. La decorrenza di variazione del parametro di riferimento coinciderà di norma con una delle date previste per la rendicontazione di cui al successivo art.23. L’Investitore prende atto ed accetta che per cause tecniche o di forza maggiore (irreperibilità dei valori degli indici, perdita di significatività, errate elaborazioni, ecc.), la decorrenza della variazione possa anche essere antecedente la data della suddetta comunicazione.
8 Comunicazioni in ordine ai risultati della gestione
8.1 Nel caso in cui il portafoglio gestito includa posizioni aperte scoperte su operazioni che possano determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, la Banca è tenuta ad informare l’Investitore qualora cui il valore complessivo del portafoglio, valutato all'inizio di qualsiasi periodo oggetto della comunicazione, subisce un deprezzamento del 10 % e successivamente di multipli del 10 %..
8.2 Qualora la Banca detenga un conto di un cliente al dettaglio che include posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali informa il cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10 % e successivamente di multipli del 10 %. L’invio della comunicazione è effettuata strumento per strumento, se non diversamente concordato con il cliente, e non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.
8.3 La comunicazione è resa per iscritto non più tardi della fine del giorno lavorativo in cui la soglia di cui al comma precedente è superata o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, della fine del giorno lavorativo successivo.
9 Conflitti di interesse
9.1 La Banca si è dotata di apposite procedure per identificare ed evitare i conflitti di interesse, anche in relazione alla posizione dei propri dirigenti, dipendenti, consulenti finanziari e altre persone direttamente o indirettamente connesse, che potrebbero insorgere con l’Investitore o tra l’Investitore e altri clienti della Banca nella prestazione dei servizi di investimento o accessori. Tali procedure, sinteticamente descritte nel Fascicolo Informativo:
a) individuano, in riferimento ai servizi di investimento prestati dalla Banca, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti;
b) definiscono le procedure seguite e le misure adottate dalla Banca al fine di gestire tali conflitti.
9.2 Qualora le misure adottate dalla Banca e descritte nel Fascicolo Informativo non fossero sufficienti per impedire conflitti di interesse lesivi degli interessi della propria clientela non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi. In particolare, la comunicazione comprende una descrizione specifica dei conflitti di interesse che insorgono nella prestazione di servizi di investimento e/o di servizi accessori, tenendo in considerazione la natura del cliente al quale è diretta. La descrizione spiega in modo sufficientemente dettagliato la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse, nonché i rischi che si generano per il cliente in conseguenza dei conflitti di interesse e le azioni intraprese per attenuarli, in modo tale da consentire al cliente di prendere una decisione informata in relazione al servizio di investimento o al servizio accessorio nel cui contesto insorgono i conflitti di interesse.
9.3 Ai fini dell’identificazione dei conflitti di interesse e dell’informativa di cui al comma precedente, la Banca verifica se, a seguito della prestazione di servizi, essa o un soggetto avente con essa un legame di controllo, diretto o indiretto: a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno dell’Investitore; b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato all’Investitore distinto da quello dell’Investitore medesimo; c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi dall’Investitore; d) svolgano la medesima attività dell’Investitore; oppure e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dall’Investitore, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.
9.4 La Banca informerà, secondo le modalità indicate nel presente Contratto, prontamente l’Investitore di ogni variazione rilevante della strategia di gestione dei conflitti di interesse.
10 Istruzioni Specifiche
10.1 Fatto salvo quanto previsto dal precedente art.5.7, l’Investitore ha facoltà di impartire, in ogni momento, alla Banca, istruzioni specifiche per l’esecuzione di particolari operazioni, ivi comprese quelle fuori dai mercati regolamentati, purché compatibili con le caratteristiche della gestione prescelta, dandone comunicazione per iscritto alla Banca. Al riguardo, l’Investitore dichiara di essere a conoscenza e prendere atto che la Banca è tenuta ad attenersi alle istruzioni impartite dall’Investitore anche qualora le medesime possano pregiudicare, limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni, le misure previste nella strategia di esecuzione di cui al Fascicolo Informativo.
10.2 A tal fine, il Cliente dichiara di aver letto e compreso quanto riportato nella Strategia di esecuzione e di essere pertanto consapevole che le istruzioni specifiche dallo stesso eventualmente impartite potrebbero impedire alla Banca di adottare tutte le misure da questa previste per ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli elementi di tali istruzioni.
10.3 Nel caso in cui il Cliente impartisca istruzioni specifiche riguardanti le modalità di esecuzione di un ordine, la Banca si atterrà a tali istruzioni, soddisfacendo in tal modo l’obbligo di adottare tutte le misure ragionevoli al fine di ottenere il migliore risultato possibile per il Cliente, in relazione a detto ordine ovvero a detto aspetto specifico dell’ordine stesso.
10.4 La Banca dà attuazione a tali istruzioni e/o ordini nei tempi tecnici necessari, salvo il diritto di discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote all’Investitore, e tali che non possano essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso avrebbe dato la sua approvazione.
10.5 Le istruzioni e/o gli ordini possono essere impartiti alla Banca dall’Investitore, per iscritto sia direttamente, sia per il tramite delle persone dallo stesso indicate attraverso la compilazione e la consegna, alla filiale ove è incardinato il rapporto, di apposito modulo predisposto dalla Banca. Qualsiasi variazione a tale elenco deve essere apportata esclusivamente per iscritto, a mezzo lettera raccomandata A.R., ed avrà effetto dal giorno successivo al suo ricevimento da parte della Banca. La Banca non sarà, in ogni caso, responsabile per l’improprio, indebito o fraudolento utilizzo di tali mezzi di
comunicazione ad opera di soggetti terzi non autorizzati, comunque avvenuto, qualora tale improprio, indebito o fraudolento utilizzo non sia conosciuto o comunque conoscibile da parte della Banca con l’ordinaria diligenza.
10.6 Qualora la Banca abbia ricevuto un ordine di esecuzione di una singola operazione presso la propria sede legale o una propria dipendenza, essa rilascia all’Investitore all’atto del ricevimento dell’ordine un’attestazione cartacea contenente il nome dell’Investitore, l’orario, qualora rilevante con riferimento alle modalità di esecuzione, la data di ricevimento dell’ordine, gli elementi essenziali dell’ordine stesso e le eventuali istruzioni accessorie.
10.7 Previa attivazione del servizio, gli ordini impartiti telefonicamente dall’Investitore sono registrati dalla Banca su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. L’Investitore si dichiara informato del fatto che la Banca registra le relative conversazioni telefoniche e che la registrazione effettuata su nastro magnetico o su altro supporto equivalente forma piena prova degli ordini impartiti. La Banca si riserva la facoltà di richiedere all’Investitore conferma scritta, anche via fax, delle disposizioni impartite telefonicamente. In tal caso, la Banca invierà, anche via fax, all’Investitore una conferma di avvenuta ricezione contenente gli elementi dell’istruzione e/o dell’ordine impartiti. Qualora l’Investitore non ne contesti il contenuto con le modalità ed entro il termine indicato nella comunicazione medesima, la Banca considererà l’istruzione e/o l’ordine confermati ad ogni effetto.
10.8 In ogni caso l’Investitore si impegna ad impartire gli ordini in modo chiaro ed inequivoco.
10.9 Una volta impartiti, gli ordini possono essere revocati, nel pieno rispetto delle modalità di cui ai commi precedenti, qualora non siano ancora stati eseguiti. La Banca non sarà responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta al comportamento dell’Investitore inadempiente agli obblighi di cui al presente Contratto.
10.10 Ove le istruzioni e/o gli ordini impartiti dall’Investitore risultino incompatibili con la Linea di Gestione prescelta, ovvero comportino lo scostamento dalle caratteristiche della stessa, la Banca, fermo restando il suo diritto di recesso per giusta causa ai sensi e per gli effetti dell’art. 1727 c.c. può subordinare l’esecuzione di tali istruzioni e/o ordini, laddove possibile, alla stipulazione di un nuovo contratto ovvero al passaggio ad un’altra Linea di Gestione cui si riferiscono le medesime istruzioni e/o ordini.
10.11 Nell’esecuzione delle Istruzioni Specifiche impartite dall’Investitore, la Banca è sollevata da qualsiasi responsabilità che dovesse ad essa derivare, nonché da qualsiasi onere, obbligo, danno o molestia dovessero eventualmente derivare all’Investitore dall’esecuzione delle istruzioni medesime. La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini e/o delle istruzioni impartiti dall’Investitore dovuta ad impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento del mercato, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. In tali casi la Banca informerà immediatamente l’Investitore dell'impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che l’Investitore li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività.
10.12 Resta salva la facoltà per la Banca di disporre in ogni momento degli strumenti finanziari acquistati su ordine dell’Investitore, se ritiene che il suo mancato intervento potrebbe essere contrario ad una diligente, corretta e prudente gestione del portafoglio di investimento.
10.13 Salvo apposite istruzioni ricevute per iscritto dall’Investitore, la Banca non è tenuta ad intraprendere o a partecipare ad azioni collettive eventualmente avviate a tutela dei diritti degli investitori, ovvero ad altre procedure analoghe.
11 Deleghe di gestione e aggregazione di operazioni
11.1 La Banca, nell’ottica di una più efficiente gestione dei patrimoni di pertinenza dei singoli investitori, può, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto dalle Linee di Gestione, delegare a soggetti terzi autorizzati alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento l'esecuzione dell'incarico conferitole ai sensi del presente Contratto. In ogni caso, la delega non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità della Banca, che resta soggetta alle disposizioni normative che disciplinano il servizio di gestione di portafogli anche con riferimento alle operazioni compiute dall'intermediario delegato.
11.2 Fatta salva eventuale diversa disposizione impartita dall’Investitore per iscritto, la delega potrà riguardare l’intero portafoglio conferito in gestione oppure soltanto determinati settori, mercati di investimento o categorie di strumenti finanziari tra quelli in cui può essere investito il patrimonio dell’Investitore.
11.3 La delega deve essere formulata in modo tale da assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di conflitto di interessi, sia con riferimento alla Banca che all'intermediario delegato.
11.4 Ove l'esecuzione delle operazioni non sia subordinata al preventivo assenso della Banca, l'intermediario delegato si atterrà, nella scelta degli investimenti, alle indicazioni impartite periodicamente dalla stessa Banca. In ogni caso, l'intermediario delegato terrà costantemente informata la Banca delle operazioni effettuate, per consentire alla medesima di ricostruire esattamente i patrimoni gestiti di pertinenza dei singoli investitori.
11.5 Ogni eventuale delega avrà una durata determinata, potrà essere revocata con effetto immediato dalla Banca e, in ogni caso, non implicherà alcun esonero o limitazione di responsabilità da parte della medesima Banca.
11.6 La Banca si impegna a comunicare prontamente per iscritto all'Investitore gli estremi identificativi dell'intermediario delegato, prima dell'inizio dell'operatività di quest'ultimo, nonché nel caso di successive variazioni.
11.7 Qualora sussistano nel caso specifico le condizioni previste dalla Regolamentazione CONSOB, la Banca potrà aggregare l’ordine del Cliente con gli ordini di altri clienti della Banca o con gli ordini della Banca stessa. Tale aggregazione potrà generare un pregiudizio o un vantaggio per il Cliente. Ove la Banca abbia aggregato le operazioni del Cliente con una o più operazioni in proprio o di altri clienti, la successiva assegnazione avverrà, secondo quanto stabilito dalla normativa CONSOB, nel rispetto del principio del miglior risultato per il Cliente e comunque senza pregiudizio a suo carico. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati del Cliente con operazioni in conto proprio, la Banca assegnerà le operazioni eseguite con priorità al Cliente.
11.8 Anche in quest’ultimo caso, le operazioni eseguite potranno tuttavia essere assegnate proporzionalmente alla Banca ove senza l’aggregazione sarebbe risultato impossibile, secondo la ragionevole determinazione della Banca, eseguire l’ordine del Cliente a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stato possibile eseguirlo affatto. Rimane fermo il divieto di compensare ordini di segno opposto.
11.9 La Banca può eseguire l'ordine del Cliente o un'operazione per conto proprio in aggregazione con l'ordine di un altro cliente, laddove tale aggregazione sia effettuata secondo la strategia di assegnazione degli ordini della Banca e non vada nel complesso a discapito di uno dei clienti i cui ordini sono aggregati. Il Cliente è comunque informato del fatto che l'effetto dell'aggregazione può andare a suo discapito in relazione ad un particolare ordine.
11.10 Quando la Banca aggrega un ordine con uno o più ordini di altri clienti e l'ordine aggregato è eseguito parzialmente, assegna le negoziazioni connesse conformemente con la sua strategia di assegnazione degli ordini.
11.11 La Banca che ha aggregato operazioni per conto proprio con uno o più ordini di clienti non assegna le negoziazioni connesse in un modo pregiudizievole per il Cliente. Quando la Banca aggrega un ordine del cliente con un'operazione per conto proprio e l'ordine aggregato è eseguito parzialmente, assegna le negoziazioni connesse prima al Cliente che a sé stessa, salvo che, senza l'aggregazione, non sarebbe stata in grado di eseguire l'ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stata in grado di eseguirlo affatto, nel qual caso può assegnare l'operazione per conto proprio proporzionalmente, conformemente alla sua strategia di assegnazione degli ordini.
11.12 Gli ordini del Cliente con limite di prezzo, in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o negoziate in una sede di negoziazione che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, sono pubblicati dalla Banca immediatamente in un modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato, a meno che il Cliente fornisca esplicitamente istruzioni diverse.
12 Commissioni, spese ed altri oneri
12.1 La Banca ha diritto al compenso per le attività di gestione, per la tenuta dei relativi conti correnti e depositi titoli, nonché al rimborso delle spese documentate, ivi compresi gli oneri fiscali derivanti dal contratto e/o dall'esecuzione dell'incarico e in ogni caso tali da rendere possibile la prestazione del servizio di cui al presente Contratto o che siano a tal fine necessari e comunque tali da non entrare in conflitto con il dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dell’Investitore.
12.2 La Banca potrà inoltre esigere dall’Investitore le commissioni di sottoscrizione.
12.3 L'ammontare delle commissioni e spese di cui ai commi precedenti è indicato nell’Informativa sui costi ed oneri connessi alla prestazione del servizio di gestione.
12.4 La commissione di gestione è calcolata trimestralmente sul valore dei beni in gestione, riferito all'ultimo giorno di borsa aperta del mese, con i criteri indicati nell’Informativa sui costi ed oneri connessi alla prestazione del servizio di gestione. Tale commissione è posticipata e addebitata sul conto corrente di gestione con cadenza trimestrale.
12.5 Oltre alle commissioni sopra indicate, l'investimento in strumenti finanziari emessi da Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (quote di fondi o Sicav) comporta l'applicazione, relativamente alla quota di patrimonio investita in detti strumenti finanziari, delle commissioni previste nei rispettivi regolamenti di gestione dei fondi/Sicav, a disposizione dei clienti presso la Banca.
12.6 Sul patrimonio in gestione maturano altresì a carico dell’Investitore gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
12.7 Il passaggio da una Linea di Gestione ad altra Linea di Gestione è equiparato, ai soli effetti dell’applicazione delle commissioni, all’ipotesi in cui il presente Contratto cessi di avere efficacia.
12.8 L’Investitore riconosce inoltre alla Banca il diritto al rimborso delle commissioni, ivi comprese le commissioni di negoziazione dovute agli intermediari negoziatori, anche nell’eventualità in cui le stesse siano state pagate ad altri intermediari di cui la Banca si sia avvalsa ai fini dell’esecuzione del presente Contratto. L’Investitore ha facoltà di richiedere la documentazione comprovante il pagamento di tali commissioni.
12.9 La Banca è autorizzata ad addebitare all'Investitore le spese e gli oneri occasionati dal rapporto e sostenuti dalla Banca nell’interesse dell’investitore ed in particolare:
- le spese sostenute per la partecipazione ad eventuali assemblee di volta in volta autorizzate dall’Investitore;
- le spese per l’invio di copia dei documenti e delle registrazioni di pertinenza dell'Investitore, nonché di ogni altro documento inviato su espressa richiesta dello stesso;
- l’importo dell'imposta di bollo e degli altri eventuali oneri fiscali derivanti dal presente Contratto e/o dall'esecuzione del medesimo. L’Investitore ha facoltà di richiedere la documentazione relativa alle spese e agli oneri addebitati.
12.10 La Banca può, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, versare o percepire compensi o commissioni ovvero fornire o ricevere prestazioni non monetarie (“incentivi”) da terzi o da chi agisca per conto dei medesimi. Al riguardo, l’investitore dichiara di essere stato preventivamente informato in modo completo, accurato e comprensibile circa l’esistenza, la natura e l’importo di tali compensi, commissioni o prestazioni o – qualora tale importo non possa essere accertato – circa il metodo di calcolo di tale importo.
12.11 La Banca è sin d’ora autorizzata a prelevare le somme necessarie al pagamento dei compensi, delle commissioni, delle spese e degli oneri di cui al presente articolo, dalle disponibilità liquide del patrimonio gestito, che sin d'ora l'Investitore costituisce in garanzia di tutte le pretese creditorie di cui la Banca risulti titolare ai sensi del presente Contratto. Qualora la liquidità presente non dovesse essere sufficiente al pagamento delle commissioni e spese maturate, o delle imposte ed oneri fiscali, la Banca è sin d’ora espressamente autorizzata, anche ai sensi degli artt. 2761, commi 2 e 3, e 2756, commi 2 e 3, cod. civ., a liquidare, in tutto o in parte, gli strumenti finanziari di pertinenza del portafoglio gestito e gli altri beni dell’Investitore in deposito presso la Banca, per soddisfarsi sulle somme risultanti dalla liquidazione. Le disposizioni del presente comma non si applicano ove le somme dovute dall’Investitore siano dallo stesso pagate nel termine di 8 (otto) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata A.R. con cui ha avuto comunicazione del proposito della Banca di procedere a tale liquidazione.
13 Rendicontazioni periodiche
13.1 La Banca invierà periodicamente all’Investitore, entro 20 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre solare, con le modalità di cui al precedente art.12, il rendiconto relativo al servizio di gestione.
13.2 Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui al comma che precede, fatte salve le previsioni di cui ai commi seguenti, il rendiconto periodico relativo al servizio di gestione, contiene le seguenti informazioni:
a) la denominazione della Banca;
b) il nome o altro elemento di designazione del conto dell’Investitore;
c) il resoconto del contenuto e della valutazione del portafoglio, compresi i dettagli relativi a ciascuno strumento finanziario detenuto, il suo valore di mercato o il suo valore equo (fair value) qualora il valore di mercato è indisponibile, e il saldo contante all’inizio e alla fine del periodo oggetto del rendiconto e il rendimento del portafoglio durante il periodo oggetto del rendiconto;
d) l’importo totale delle competenze e degli oneri applicati durante il periodo oggetto del rendiconto, con indicazione delle singole voci relative alle competenze di gestione totali e ai costi totali connessi all’esecuzione, nonché l’avvertenza che l’Investitore può richiedere una scomposizione in voci più dettagliata;
e) un raffronto del rendimento durante il periodo oggetto del rendiconto con il parametro di riferimento applicabile alla Linea di Gestione prescelta;
f) l’importo totale dei dividendi, degli interessi e degli altri pagamenti ricevuti durante il periodo oggetto del rendiconto in relazione al portafoglio dell’Investitore;
g) informazioni circa altri eventi societari che conferiscano diritti in relazione a strumenti finanziari detenuti nel portafoglio;
h) per ciascuna operazione eseguita durante il periodo, le seguenti informazioni:
i. il giorno di negoziazione;
ii. l’orario di negoziazione;
iii. la tipologia dell’ordine (ordine con limite di prezzo, ordine al prezzo di mercato o altro tipo specifico di ordine);
iv. l’identificativo della sede di esecuzione;
v. l’identificativo dello strumento finanziario oggetto dell’ordine;
vi. l’indicatore acquisto/vendita;
vii. la natura dell’ordine, ove non si tratti di acquisto/vendita;
viii. il quantitativo;
ix. il prezzo unitario o, se l’ordine è eseguito in tranche, il prezzo di ciascuna tranche;
x. il corrispettivo totale.
13.3 È facoltà dell’Investitore chiedere alla Banca – a mezzo modulo disponibile in filiale o raccomandata A.R. – di ricevere volta per volta le informazioni relative alle operazioni eseguite. In tal caso, La Banca invia all’Investitore prontamente, all’atto dell’esecuzione dell’operazione e comunque al più tardi entro il giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione, un avviso su supporto duraturo che conferma l’avvenuta esecuzione dell’ordine e dell’ordine e contenente, in aggiunta alle informazioni di cui alle lettere a), b) e h) del comma precedente, le seguenti informazioni:
a) la somma totale delle commissioni e delle spese applicate e, su richiesta dell’Investitore, la scomposizione delle medesime in singole voci;
b) le responsabilità dell’Investitore in relazione al regolamento dell’operazione, ivi inclusi, ove non già comunicati all’Investitore medesimo, il termine per il pagamento o la consegna nonché i dettagli del conto a tal fine rilevanti;
c) se la controparte dell’Investitore è la stessa Banca o altra impresa del medesimo Gruppo, salvo che l’ordine non sia stato eseguito tramite un sistema che realizza una negoziazione anonima.
Qualora la Banca riceva la conferma dell’esecuzione da altro soggetto, l’avviso è inviato all’Investitore al più tardi il giorno lavorativo successivo a quello in cui la Banca abbia ricevuto tale conferma dal terzo. In ogni caso, le disposizioni del presente comma non si applicano quando la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un’altra conferma che deve essere prontamente inviata all’Investitore da un soggetto diverso.
Nei casi disciplinati dal presente comma, il rendiconto periodico è fornito su base annuale, fatta eccezione nel caso di portafogli interessati da operazioni su strumenti finanziari che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), o dell’allegato I, sezione C, punti 4 a 11, della direttiva XxXXX XX, per i quali il rendiconto periodico è fornito su base trimestrale.
13.4 In ogni caso, qualora, in relazione alle caratteristiche della Linea di Gestione prescelta, il Contratto preveda l’utilizzo di una leva finanziaria superiore all’unità il rendiconto periodico relativo al servizio di gestione è trasmesso con cadenza mensile.
13.5 Il rendiconto relativo al servizio di gestione trasmesso all’Investitore ai sensi dei commi precedenti include le informazioni relative agli strumenti finanziari e ai fondi dell’Investitore detenute dalla Banca in esecuzione del presente Contratto. Il rendiconto include le seguenti informazioni:
a) i dettagli di tutti gli strumenti finanziari e dei fondi detenuti dalla Banca per l’Investitore alla fine del periodo oggetto del rendiconto;
b) in che misura eventuali strumenti finanziari o i fondi dell’Investitore sono stati oggetto di operazioni di finanziamento tramite titoli;
c) l’entità di eventuali benefici maturati dall’Investitore in virtù della partecipazione ad operazioni di finanziamento tramite titoli e la base sulla quale tali benefici sono stati maturati.
d) una chiara indicazione delle attività o dei fondi soggetti alle disposizioni della XxXXX XX e relative misure di esecuzione e di quelli non soggetti, quali quelli soggetti a un contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà;
e) una chiara indicazione di quali attività siano interessate da alcune peculiarità presenti nel loro stato di proprietà, per esempio in virtù di un diritto di garanzia;
f) il valore di mercato o, qualora questo non sia disponibile, il valore stimato degli strumenti finanziari inclusi nel rendiconto, con una chiara indicazione della probabilità che l'assenza di un prezzo di mercato sia indicativa di una mancanza di liquidità. La valutazione del valore stimato è effettuata dalla Banca con la massima diligenza possibile.
Nel caso di operazioni non regolate, le informazioni di cui alla lettera a) possono essere basate o sulla data di negoziazione o sulla data di regolamento, purché la stessa base sia applicata a tutte le informazioni di questo tipo contenute nel rendiconto.
13.6 Ciascun rendiconto deve intendersi tacitamente approvato qualora siano trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione dello stesso senza che sia stato trasmesso alla Banca da parte dell’Investitore reclamo scritto motivato. Il rendiconto si considera ricevuto dall’Investitore, salvo prova contraria, 5 (cinque) giorni dopo la relativa spedizione.
13.7 Su richiesta scritta dell’Investitore e dietro rimborso delle spese effettivamente sostenute, la Banca invia copia dei rendiconti arretrati e mette sollecitamente a disposizione del medesimo Investitore i documenti e le registrazioni comunque in suo possesso che lo riguardino. È facoltà dell’Investitore richiedere, in aggiunta ai documenti contenuti nel rendiconto, ulteriori situazioni od elaborati quali analisi dei risultati, dichiarazioni varie, composizioni del patrimonio di propria pertinenza, ecc. In tal caso la Banca avrà diritto ad un compenso, da quantificare in via preventiva caso per caso, per ogni singolo documento prodotto.
14 Restituzione del patrimonio e prelevamenti parziali
14.1 Fatte salve le vigenti previsioni in tema di strumenti finanziari in regime di dematerializzazione, l’Investitore può, in ogni momento, senza che ad esso sia addebitata alcuna penalità, disporre in tutto o in parte il trasferimento o il ritiro degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide costituenti il patrimonio affidato in gestione, tenuto conto delle operazioni disposte ma non eseguite. A tal fine, l’Investitore deve far pervenire apposita richiesta scritta alla Banca con un preavviso di almeno 15 giorni. La richiesta prende data dal momento in cui perviene alla Banca.
15 Durata, recesso e risoluzione del Contratto
15.1 Il presente Contratto è a tempo indeterminato. Ciascuna parte può recedere dal presente Contratto senza obbligo di corrispondere alcuna penalità, previo preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, comunicato mediante lettera raccomandata A.R. Il recesso è efficace dal momento in cui la parte non recedente ne riceve comunicazione, decorso il termine di preavviso. Resta impregiudicato il compimento delle operazioni anteriori alla data di ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile salvo, in ogni caso, l’obbligo dell’Investitore di rimborsare alla Banca le spese derivanti dall’esecuzione delle operazioni ancora in corso e a far fronte ai relativi impegni in sede di regolamento.
15.2 La Banca ha facoltà di recedere dal presente Contratto senza preavviso, dandone comunicazione scritta all’Investitore, in presenza di una giusta causa di recesso. Il recesso è efficace dal momento in cui l'Investitore riceve tale comunicazione. In particolare, a titolo meramente esemplificativo, devono considerarsi giuste cause di recesso le seguenti situazioni:
a) la circostanza che la consistenza del patrimonio dell'Investitore alla data del rendiconto periodico risulti, per effetto di prelievi o per altri motivi, inferiore al valore del conferimento iniziale così come individuato ai sensi dell’art.2 del presente Contratto, qualora tale consistenza non venga ricostituita entro la data di riferimento del rendiconto periodico successivo alla comunicazione, da parte della Banca, della avvenuta riduzione del patrimonio al di sotto del predetto limite;
b) l’Investitore non metta a disposizione le somme richieste per il versamento dei margini di garanzia relativi alle operazioni di cui al presente Contratto;
c) l’Investitore sia inadempiente all’obbligo di pagare somme dovute in base al presente Contratto o ad altro contratto o in base a contratti per operazioni analoghe o in base a contratti di finanziamento di qualunque tipo da esso stipulati o in base a garanzie prestate a terzi;
d) qualora l’Investitore, ai sensi dell’art. 1186 del cod. civ., decada o possa essere dichiarato decaduto dal beneficio del termine con riferimento ad essi;
e) al prodursi di eventi che, salva la prestazione di idonea garanzia, incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica dell’Investitore in modo tale che sia evidente che vi è pericolo per il conseguimento della controprestazione, ivi inclusi, nell’ipotesi in cui l’Investitore sia una persona giuridica, l’assoggettamento a liquidazione o il verificarsi di una causa di scioglimento della società;
f) qualora i beni dell’Investitore siano sottoposti a procedure esecutive di qualsiasi tipo, l’Investitore sia divenuto insolvente o nei suoi confronti sia stata depositata istanza di fallimento;
g) qualora l’Investitore abbia operato cessioni di beni ai creditori o abbia proposto ai creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei crediti;
h) qualora un mutamento di norme o dell’interpretazione di esse dovesse in qualsiasi modo incidere sugli obblighi discendenti dal Contratto così da modificare sostanzialmente gli effetti economici risultanti dall’applicazione delle norme vigenti alla stipulazione del Contratto, sempre che le parti non addivengano ad una soluzione che permetta di ovviare agli effetti di tale modifica.
15.3 In ogni caso di scioglimento del presente Contratto, la Banca non può compiere atti di gestione sul patrimonio gestito salvo che detti atti si rendano necessari al fine di assicurare la conservazione del patrimonio stesso. La Banca può altresì eseguire le operazioni già disposte dall'investitore e non ancora eseguite salvo che le stesse non siano già state revocate. La Banca avvierà inoltre le operazioni necessarie per la riconsegna del patrimonio all’Investitore – secondo le istruzioni dallo stesso impartite – entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal momento in cui il presente Contratto cessi di avere efficacia, previo soddisfacimento di tutti i diritti da essa vantati per commissioni maturate, spese ed oneri sostenuti, salvo la conclusione delle operazioni in corso e senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.
15.4 Nel caso di operatività in strumenti finanziari derivati, la Banca potrà risolvere il presente accordo, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione scritta inviata all’Investitore, in caso di inadempimento da parte del medesimo anche ad uno solo degli obblighi derivanti dal presente Contratto.
15.5 Il presente Contratto si intenderà, inoltre, automaticamente risolto all’atto della sottoposizione dell’Investitore a fallimento o ad altra procedura concorsuale avente analogo effetto.
15.6 All’atto dell’estinzione del rapporto, da qualunque causa determinata, la Banca provvederà:
a) ad inviare all’Investitore o ai suoi aventi causa o al suo legale rappresentante un rendiconto di fine rapporto, riferito al momento in cui il Contratto ha cessato di avere efficacia e redatto ai sensi del precedente art.23. Il rendiconto deve essere inviato entro 20 giorni dal momento in cui il Contratto ha cessato di avere efficacia;
b) a liquidare gli strumenti finanziari in gestione e a mettere a disposizione dell’Investitore le somme rivenienti, previa deduzione delle eventuali spese e competenze, dandone apposito avviso all’Investitore ed invitandolo a concordare le modalità per la relativa consegna.
16 Modifiche al Contratto
16.1 Alla Banca è riconosciuta la facoltà di modificare in qualsiasi momento, quando ricorra un giustificato motivo, le condizioni, anche economiche, che regolano il presente Contratto, previa comunicazione all’Investitore mediante lettera semplice, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione stessa da parte dell’Investitore. Le modifiche si intendono accettate dall’Investitore ove lo stesso non abbia esercitato per iscritto, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione di tale comunicazione, il diritto di recedere, senza che gli vengano addebitate spese di alcun genere e senza aggravi a suo carico, dal rapporto. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, l’Investitore ha diritto all’applicazione delle condizioni in precedenza praticate.
16.2 Le parti convengono che le modificazioni della normativa di carattere primario e di quella di carattere regolamentare verranno automaticamente recepite nel presente Contratto. Le condizioni contrattuali interessate da tali modifiche si intenderanno abrogate e sostituite con la stessa data di decorrenza della disposizione di legge o di regolamento che ha provocato tale modificazione. Resta salvo il diritto di recesso dell’Investitore e della Banca.
17 Cointestazione del rapporto
17.1 Qualora il presente Contratto sia intestato a più persone, ciascuna di esse singolarmente può disporre del patrimonio in gestione, recedere dal Contratto, ovvero richiedere la restituzione o il trasferimento dell’intero patrimonio gestito con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari.
17.2 Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale ed indivisibile. L’adempimento da parte della Banca di un obbligo derivante dal presente Contratto nei confronti di uno dei cointestatari si intende avvenuto nei confronti di tutti gli altri.
17.3 Se non è stato indicato un rappresentante comune, tutte le comunicazioni e le notifiche possono essere effettuate dalla Banca all’indirizzo indicato nel presente Contratto, con pieno effetto anche nei confronti degli altri.
17.4 Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti i cointestatari. Non è consentito conferire deleghe, procure o incarichi relativi al presente Contratto ad amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori e consulenti finanziari della Banca e di società appartenenti ai rispettivi gruppi finanziari, e domiciliare la corrispondenza presso gli stessi. Tale divieto non si applica qualora l’Investitore sia parente, coniuge o affine sino al quarto grado del delegato, procuratore o incaricato.
17.5 La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà dovrà essere effettuata da tutti. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, o telegramma oppure la
comunicazione medesima sia stata presentata alla dipendenza presso la quale è intrattenuto il rapporto ed avranno effetto decorsi 3 giorni lavorativi da quello del ricevimento, ciò anche quando dette revoche, modifiche o rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione e salvo che si provi che la Banca ne aveva ugualmente avuto effettiva conoscenza.
17.6 Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza avranno effetto anche se relative ad uno solo dei cointestatari e non saranno opponibili alla Banca finché questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
17.7 Nel caso in cui, rispetto ad ordini specifici di acquisto o di vendita o di esercizio di diritti connessi agli strumenti finanziari o di ritiro parziale del patrimonio gestito provenienti da uno dei cointestatari in assenza di un rappresentante comune, sia stata manifestata opposizione da parte anche di uno solo degli altri cointestatari con lettera raccomandata A.R. prima della loro esecuzione, ovvero in presenza di Istruzioni Specifiche divergenti da parte dei cointestatari, la Banca li potrà eseguire solo se saranno approvati da parte di tutti i cointestatari in tempo utile per la loro corretta esecuzione. L’opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto tale comunicazione e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere.
17.8 In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire anche di uno solo dei cointestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre del patrimonio gestito. Lo acquistano, altresì, gli eredi del cointestatario, che saranno tenuti ad esercitarlo congiuntamente, nonché il legale rappresentante dell’incapace. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell’incapace le sia stata notificata opposizione con lettera raccomandata.
18 Invio di comunicazioni
18.1 Fatte salve le modalità di conferimento e revoca degli ordini, nonché della comunicazione dello stato degli ordini e dell’avvenuta esecuzione delle singole operazioni, l’invio di ogni comunicazione tra le parti ai sensi del presente contratto sarà effettuata via posta, all’indirizzo indicato nel presente Contratto o al diverso indirizzo comunicato successivamente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
18.2 L’invio della corrispondenza, delle eventuali notifiche o di ogni altra comunicazione o dichiarazione alla Banca è validamente effettuato dall’Investitore alla dipendenza/filiale presso la quale è radicato il rapporto.
19 Computo dei termini
19.1 Tutti i termini previsti nel presente Contratto si computano tenendo conto dei soli giorni feriali, escluso il sabato.
20 Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie
20.1 Per eventuali contestazioni che dovessero insorgere nell’esecuzione del presente Contratto comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, l’Investitore può rivolgersi all’Ufficio Reclami della Banca. Qualora l’Ufficio Xxxxxxx non abbia fornito risposta nel termine di 90 giorni, la risposta non sia stata in tutto o in parte favorevole all’Investitore o non sia stata data attuazione all’accoglimento del reclamo, l’Investitore, può rivolgersi:
- all'Arbitro per le controversie Finanziarie istituito con delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016. Il diritto di ricorrere all'Arbitro ha per oggetto controversie fra investitori e intermediari relativamente alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a € 500.000,00. Per maggiori informazioni consultare il sito xxx.xxx.xxxxxx.xx.;
- al Conciliatore Bancario Finanziario, per l’attivazione di un procedimento di mediazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), utilizzando la modulistica disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. L’esito della procedura di conciliazione e arbitrato non pregiudica, in nessun caso, il diritto di azione dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria.
20.2 Nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, qualora l’Investitore non rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all’interpretazione e all’esecuzione del presente Contratto sarà di esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria di Velletri.
20.3 Se il Cliente è un “consumatore” ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo, per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Contratto è competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione il Cliente ha la residenza o il domicilio elettivo.
21 Legge applicabile
21.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
PER RICEVUTA:
Luogo e data | CDG e Firma dell’Investitore |
VISTO PER AUTENTICITÀ, IDENTIFICAZIONE E PER ACCETTAZIONE
(LUOGO) (DATA) (TIMBRO E FIRMA DELLA BANCA)
SPAZIO RISERVATO AI SOGGETTI INCARICATI DELLA DISTRIBUZIONE FUORI SEDE DEL SERVIZIO
Dichiaro sotto la mia personale responsabilità di aver identificato il/i suddetto/i soggetto/i cui si riferisce l’operazione di cui all’intestazione del presente modulo e di aver verificato la veridicità dei dati sopra riportati ad essi relativi.
………………………………………………………………………………….
Soggetto Incaricato
anche ai sensi della legislazione antiriciclaggio
…………….………………………………………………………… Firma del Consulente per l’autenticità della/e firme