Coefficienti aggiuntivi a disposizione delle regioni. Le regioni, con provvedimenti della giunta, allo scopo di rendere le tabelle aderenti alle esigenze di cui al secondo capoverso dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814 , come modificato dall'articolo 9 della presente legge, sono delegate a determinare coefficienti aggiuntivi fino ad un massimo di trenta punti, su richiesta motivata di almeno una commissione tecnica provinciale. Nella determinazione di tali coefficienti, che possono essere assegnati anche ad una sola commissione tecnica provinciale e per determinate zone agrarie, le regioni tengono conto, oltre che dei criteri di cui al citato articolo 3 della legge
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Samples: Contratti Agrari, Contratti Di Affitto Agrari
Coefficienti aggiuntivi a disposizione delle regioni. Le regioni, con provvedimenti provvedimento della giunta, allo scopo di rendere le tabelle aderenti alle esigenze di cui al secondo capoverso dell'articolo dell’articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814 n 814, come modificato dall'articolo dall’articolo 9 della presente legge, sono delegate a determinare coefficienti aggiuntivi fino ad un massimo di trenta punti, su richiesta motivata di almeno una commissione tecnica provinciale. Nella determinazione di tali coefficienti, che possono essere assegnati anche ad una sola commissione tecnica provinciale e per determinate zone agrarie, le regioni tengono conto, oltre che dei criteri di cui al citato articolo 3 della leggelegge 10 dicembre 1973, n. 814, di ogni altro elemento utile per determinare un equo ammontare del canone.
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Samples: Contratti Agrari
Coefficienti aggiuntivi a disposizione delle regioni. Le regioni, con provvedimenti della giunta, allo scopo di rendere le tabelle aderenti alle esigenze di cui al secondo capoverso dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814 , come modificato dall'articolo 9 della presente legge, sono delegate a determinare coefficienti aggiuntivi fino ad un massimo di trenta punti, su richiesta motivata di almeno una commissione tecnica provinciale. Nella determinazione di tali coefficienti, che possono essere assegnati anche ad una sola commissione tecnica provinciale e per determinate zone agrarie, le regioni tengono conto, oltre che dei criteri di cui al citato articolo 3 della leggelegge 10 dicembre 1973, n. 814 , di ogni altro elemento utile per determinare un equo ammontare del canone.
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Samples: Contratti Agrari
Coefficienti aggiuntivi a disposizione delle regioni. [Le regioni, con provvedimenti della giunta, allo scopo di rendere le tabelle aderenti alle esigenze di cui al secondo capoverso dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814 , come modificato dall'articolo 9 della presente legge, sono delegate a determinare coefficienti aggiuntivi fino ad un massimo di trenta punti, su richiesta motivata di almeno una commissione tecnica provinciale. Nella determinazione di tali coefficienti, che possono essere assegnati anche ad una sola commissione commis- sione tecnica provinciale e per determinate zone agrarie, le regioni tengono conto, oltre che dei criteri cri- xxxx di cui al citato articolo 3 della leggelegge 10 dicembre 1973, n. 814 , di ogni altro elemento utile per determinare un equo ammontare del canone].
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Samples: Contratti Agrari
Coefficienti aggiuntivi a disposizione delle regioni. Le regioni, con provvedimenti della giunta, allo scopo di rendere le tabelle aderenti alle esigenze di cui al secondo capoverso dell'articolo dell’articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814 814, come modificato dall'articolo dall’articolo 9 della presente legge, sono delegate a determinare coefficienti aggiuntivi fino ad un massimo di trenta punti, su richiesta motivata di almeno una commissione tecnica provinciale. Nella determinazione di tali coefficienti, che possono essere assegnati anche ad una sola commissione tecnica provinciale e per determinate zone agrarie, le regioni tengono conto, oltre che dei criteri di cui al citato articolo 3 della leggelegge 10 dicembre 1973, n. 814, di ogni altro elemento utile per determinare un equo ammontare del canone.
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Samples: Contratti Agrari
Coefficienti aggiuntivi a disposizione delle regioni. Le regioni, con provvedimenti provvedimento della giunta, allo scopo di rendere le tabelle aderenti alle esigenze di cui al secondo capoverso dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814 814, come modificato dall'articolo 9 della presente legge, sono delegate a determinare coefficienti aggiuntivi fino ad un massimo di trenta punti, su richiesta motivata di almeno una commissione tecnica provinciale. Nella determinazione di tali coefficienti, che possono essere assegnati anche ad una sola commissione tecnica provinciale e per determinate zone agrarie, le regioni tengono conto, oltre che dei criteri di cui al citato articolo 3 della legge.
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Samples: Norme Sui Contratti Agrari