Entrata in vigore. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli- cazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. L’articolo art. 9, comma 1, del decreto−legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha espressamente abrogato le tariffe professionali. È stata quindi abbandonata una disciplina dei compensi professionali non direttamente rapportata al mercato quanto, invece, alla predeterminazione amministrativa, aggiornabile, varata su proposta degli stessi Ordini professionali di riferimento, sia pure poi approvata dal Ministro competente. Il comma 2 dello stesso articolo appena menzionato stabilisce che «ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante». Si tratta peraltro di previsione che lascia intatta la specialità della disciplina dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice di cui al testo unico delle spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Il Consiglio di Stato, nel suo parere, suggerisce di specificare che l’organo giurisdizionale applica le disposizioni del presente decreto anche alle ipotesi di liquidazione d’ufficio «quando previsto dalla legge». La specifica risulta superflua posto che la modalità d’impulso della liquidazione, se officiosa o su domanda, non si riflette sull’ambito di applicazione oggettivo del regolamento, riferito appunto all’assenza di accordo sul compenso (art. 9 citato, commi 2 e 4, in combinato disposto). Seppure l’organo giurisdizionale liquiderà il compenso d’ufficio, sulla base di una disposizione normativa primaria, il decreto non potrà che applicarsi (salva diversa disposizione di legge) se non quando manchi l’accordo sul compenso medesimo tra professionista e soggetto tenuto al pagamento. Del resto, che nella norma regolamentare sia inclusa l’ipotesi di liquidazione d’ufficio è già reso evidente dalla sottolineatura che l’organo giurisdizionale applica il decreto quando «deve» liquidare il compenso. Si è quindi chiarito che la mancanza di accordo si riferisce, come logico, al compenso. Il comma 4 del citato art. 9 enuncia, inoltre...
Entrata in vigore. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore. Il presente Accordo entra in vigore 60 giorni dopo la firma delle Parti.
Entrata in vigore. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese seguente la data in cui le due Parti contraenti si sono reciprocamente notificate per via diplomatica l’adempimento delle condizioni costituzionali o delle altre condizioni legali richieste per l’entrata in vigore del presente Accordo.
Entrata in vigore. 1. Il presente Accordo entra in vigore trenta giorni dalla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti si comunicano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle proprie procedure interne previste a tal fine.
2. Il presente Accordo può essere modificato in qualsiasi momento, per iscritto, con il mutuo consenso delle Parti. Le modifiche entrano in vigore in conformità al comma 1 del presente Articolo. Le modifiche all'Allegato possono essere apportate con procedura semplificata attraverso uno Scambio di Note da attuarsi per le vie diplomatiche ed entrano in vigore alla data di ricezione della Nota di risposta.
3. Il presente Accordo è valido per un periodo di 5 (cinque) anni e si rinnova tacitamente per ulteriori periodi di 5 (cinque) anni salvo che, entro 6 (sei) mesi dalla scadenza, una delle Parti notifichi all'altra l'intenzione di voler recedere.
4. La risoluzione dell'Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti in relazione ai progetti avviati ai sensi del presente Accordo.
5. Il presente Accordo trova applicazione in conformità alle legislazioni italiana e serba, nonché al diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, agli obblighi derivanti dalla sua adesione all'Unione Europea. --
6. Il presente Accordo sostituisce ed abroga l'Accordo sulle Relazioni Cinematografiche tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, concluso a Roma il 20 gennaio 1968. /• • ,.l IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanio firmafu)!,P. sente Accordo. I ·· 1· • �.., prevarrà il testo inglese.
Entrata in vigore. 1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all’avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
Entrata in vigore. 1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione che lo approva.
Entrata in vigore. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Entrata in vigore. 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.