Commissioni di overperformance Clausole campione

Commissioni di overperformance. Non previste La Società incrementerà il patrimonio del Fondo di un importo pari alle utilità pattuite e ricevute dalle società di gestione degli OICR oggetto di investimento, secondo quanto riportato nel set informativo. Per la quantificazione di tali utilità si rinvia al rendiconto annuale del Fondo.
Commissioni di overperformance. Non previste
Commissioni di overperformance. 1. Le commissioni di overperformance sono applicate e determinate in coerenza con gli orientamenti europei in materia di commissioni di performance degli OICVM e delle relative disposizioni di attuazione dettate dalla Banca d’Italia.
Commissioni di overperformance. Art. 12 (Modifiche del regolamento)