CONTROLLO DELL’INSERIMENTO E DELLA TRASMISSIONE DEI DATI Clausole campione

CONTROLLO DELL’INSERIMENTO E DELLA TRASMISSIONE DEI DATI. Deve essere assicurato che si possa, a posteriori, verificare e stabilire quale informazione personale sia stata inserita o modificata, in quale momento e ad opera di quale persona all’interno di sistemi di trattamento automatizzati, ad esempio mediante accesso (principio del controllo dell’inserimento). A seconda del sistema in uso, deve essere assicurato che sia possibile verificare e determinare a quali uffici/siti le informazioni personali siano state trasmesse o trasferite utilizzando sistemi di trasmissione dati, o a quali uffici/siti queste possano essere trasmesse (principio del controllo di trasmissione).