Disposizioni finali Clausole campione

Disposizioni finali. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si applicano le disposizioni del "Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca su programmi di ricerca autofinanziati" indicato nelle premesse e disponibile al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx, nonché delle leggi vigenti in materia.
Disposizioni finali. Articolo 22
Disposizioni finali. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica il “Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” dell’Università degli Studi di Parma, inoltre le disposizioni legislative e regolamentari citate in premessa, nonché le leggi vigenti in materia. L’avviso di pubblicazione del presente bando è inoltrato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Xxxxx. L’Università si riserva il diritto di procedere alla revoca della procedura selettiva in parola, ovvero di non procedere all’assunzione del vincitore, qualora venissero meno le garanzie di carattere finanziario, o attinenti alla disponibilità di punto organico, a copertura del posto bandito ovvero, in relazione ai tempi della procedura, qualora non fosse consentita l’assunzione del vincitore nel rispetto della normativa attualmente vigente. Copia integrale del presente bando sarà resa pubblica sul sito Web istituzionale dell’Ateneo di Parma: xxxx://xxx.xxxxx.xx, alla Sezione Concorsi e mobilità e nell’Albo on-line, nonché sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca e su quello dell’Unione Europea. U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile Area Dirigenziale Personale e Organizzazione
Disposizioni finali. Tutti gli accordi, le singole autorizzazioni e le disposizioni speciali necessitano almeno dl una conferma per iscritto dell’Ente Fiera. Se sul modulo di ammissione è indicato che lo stesso è stato emesso dalla Fiera di Düsseldorf tramite computer, non è necessaria alcuna altra forma di conferma (Firma). Se l‘espositore è già registrato presso la Società Fieristica, come cliente della manifestazione e dispone di un account personale, e di una firma, gli ordini / offerte sono validi anche quando pervengono in Fiera, sotto forma elettronica. Tutti i diritti degli espositori nei confronti della Fiera - ad eccezione della responsabilità per dolo - cadono in prescrizione dopo sei mesi. Il termine di prescrizione si calcola a partire dalla fine del mese in cui cade l’ultimo giorno della manifestazione. Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto così come relative alla conclusione di questo contratto, si applica la legge della Repubblica Federale di Germania, ad esclusione del diritto d’acquisto delle Nazioni Unite (CISG) e del diritto di conflitti di leggi; fermo restando il diritto alla libera scelta della legge applicabile. Se l’espositore è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo di diritto pubblico, per tutte le controversie derivanti dal contratto o relative al contratto, viene designata la sede della società fieristica come foro competente ed anche foro competente internazionale. Ciò vale anche nel caso in cui l’espositore non abbia un foro generale nel paese e nel caso in cui l’espositore dopo la conclusione del contratto, trasferisce la propria sede, al di fuori dell’ambito di validità dello ZPO (Codice di procedura civile) o se la sua sede o la sua residenza abituale al momento della presentazione del ricorso è sconosciuta. Questo accordo sulla competenza del foro non si applica nel caso in cui la controversia riguarda diritti diversi da quelli patrimoniali, che sono stati assegnati ai tribunali di primo grado indipendentemente dal valore dell’oggetto di controversia o se la legge attribuisce alla controversia una competenza esclusiva. Nel caso in cui l’espositore perda la causa, la parte perdente dovrà sostenere le spese processuali e quelle della necessaria rappresentanza legale. La lingua contrattuale è il tedesco. Nel caso in cui verranno effettuate delle traduzioni del presente contratto, queste sono utilizzate esclusivamente a fini informativi, senza alcuna garanzia di correttezza; il contenuto del con...
Disposizioni finali. La tolleranza di una delle Parti di fronte all’inadempimento dell’altra Parte rispetto ad una delle previsioni del presente Accordo non potrà costituire o essere interpretata come tolleranza a successive violazioni contrattuali commesse dalla Parte medesima. L’invalidità ovvero l’inapplicabilità di una o più clausole del presente Accordo non comporterà l’invalidità o l’inapplicabilità delle altre clausole, le quali dovranno essere considerate efficaci. In tali ipotesi le Parti si impegnano a provvedere all’immediata sostituzione delle clausole invalide, inefficaci o inapplicabili. Ciascuna Parte potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione all’altra Parte, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni degli artt. 7, 8 e 9. <sigla controparte> potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione a ED, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.2. ED potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione al/alla <sigla controparte>, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.4, 7. La PEC che dovrà essere utilizzata dal/dalla <sigla controparte> per le comunicazioni a ED di cui al presente Accordo è: x-xxxxxxxxxxxxx@xxx.x-xxxxxxxxxxxxx.xx Per comunicazioni tecniche, <sigla controparte> potrà utilizzare la casella mail del Referente ED. La PEC che dovrà essere utilizzata da ED per comunicazioni al/alla <sigla controparte> di cui al presente Accordo è: <e-mail PEC controparte>. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti specificamente accettano le seguenti clausola: artt. 2 (oggetto e durata), 6 (esclusione di responsabilità di ED), 8 (riservatezza e tutela dei dati personali), 9 (foro esclusivo), 11 (Modello Organizzativo 231, Codice Etico e Piano tolleranza zero alla corruzione) e 13 (disposizioni finali). ED concede:
Disposizioni finali. Il cliente può decidere in qualsiasi momento di non utilizzare più il servizio Vodafone Wi-Fi disattivandolo gratuitamente dal pannello di controllo della Vodafone Station via web-browser o App. Vodafone si riserva il diritto di risolvere il presente Contratto in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo, inclusa la violazione di uno qualsiasi dei termini e condizioni. Inoltre Vodafone può sospendere o revocare l’accesso al servizio se ritiene che il cliente violi gli obblighi o lo spirito delle presenti TUS. Qualora Vodafone volesse porre fine a questo accordo, il cliente verrà avvisato tramite e-mail, all’indirizzo e-mail di registrazione. Questo accordo terminerà 30 (tren- ta) giorni dopo il ricevimento della comunicazione. Vodafone può decidere di modificare il presente Accordo in qualsiasi momento, compreso, senza alcuna pretesa di esaustività, anche all’aggiunta di nuove caratteristiche. Ogni cambiamento a questi TUS verrà anticipato un mese prima che entrino in vigore. Ove il Cliente non intenda accettare tali modifiche potrà esercitare il diritto di recesso gratuito come regolato dall’art. 2.5 delle Condizioni Generali di Contratto per i servizi di comunicazione elettronica. Le disposizioni del presente Accordo sono indipendenti l’una dall’altra. Di conseguenza, la nullità di una clausola dell’Accordo non comporterà la nullità dell’intero Accordo, a meno che tale clausola debba considerarsi sostanziale, cioè ove la stessa abbia un’importanza tale per cui le Parti (o la Parte a beneficio della quale la clausola è stata prevista) non avrebbero concluso l’Accordo se avessero avuto conoscenza dell’invalidità della stessa. L’accordo è regolato dalla legge Italiana. Qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazio- ne, esecuzione, adempimento, inadempimento o risoluzione dell’Accordo sarà devoluta al Foro di Milano. Al fine di garantire la privacy e la sicurezza dei dati degli utenti, i dati del cliente Vodafone e quelli degli altri utenti FON che usano la sua rete Wi-Fi, viaggeranno su due reti Wi-Fi logicamente distinte secondo gli standard di sicurezza. Vodafone informa, per quanto riguarda i propri clienti ai sensi della disciplina vigente sulla privacy, che i dati personali del cliente (numero di telefono, posizione geografica) necessari per l’utilizzo del servizio “Wi-Fi Vodafone” verranno trattati da Vodafone solo per rendere il servizio Vodafone Wi-Fi. Il Titolare del trattamento dei dati personali è Vodafone Italia S.p.A. co...
Disposizioni finali. (a) L’invalidità in tutto o in parte di singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita non inficia la validità delle restanti previsioni.
Disposizioni finali. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale Prestazionale, si rinvia a quanto previsto dalla restante documentazione di gara, dal Codice Civile, dal D. Lgs. 50/2016, e da tutte le altre norme comunitarie, statali e regionali che comunque abbiano attinenza con l’appalto in oggetto, siano esse in vigore all’atto dell’offerta, siano esse emanate nel corso dell’esecuzione del contratto. Al momento dell’avvio delle attività dovrà essere predisposto un programma di trasferimento delle scorte da dove esse si trovano, attualmente stoccate presso il magazzino economale X.X. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx. I costi del trasferimento e stoccaggio della merce dall’attuale magazzino al nuovo sono a carico della Ditta aggiudicataria. L’ AOU predisporrà un documento di carico sul mezzo che riporterà per ogni articolo, la quantità, il lotto e la scadenza. Il controllo delle scorte, all’atto del caricamento sui mezzi per il trasferimento al magazzino della Ditta Aggiudicataria, dovrà essere effettuato dal personale della medesima e con propri mezzi in presenza di un incaricato dell’AOU. Con la sottoscrizione dei documenti di trasferimento l’Aggiudicatario assume piena responsabilità sui prodotti trasferiti: il carico sul sistema informativo determina l’avvio delle attività di gestione da parte dell’Aggiudicatario e la decorrenza della corresponsione dell’importo aggiudicato per il servizio. In ogni caso, il periodo di trasferimento delle scorte non potrà durare più di 5 giorni lavorativi.
Disposizioni finali. 26.1. Qualsiasi modifica o integrazione al Contratto sarà valida solo se fatta ed approvata per iscritto dalle Parti.
Disposizioni finali. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicheranno le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.