CONVENZIONI LOCALI Clausole campione
CONVENZIONI LOCALI. A Obblighi delle Parti, corrispettivi e modalità di fatturazione e pagamento
1. Le convenzioni locali sono sottoscritte:
a. da una parte, dal Convenzionato che si impegna a mettere a disposizione del Convenzionante i rifiuti di □imballaggi in vetro relativi ad un definito bacino di raccolta aventi le caratteristiche qualitative precisate nell’Allegato 1, presso i luoghi e con le modalità definite nei successivi articoli; il Convenzionato si impegna inoltre a mettere in atto le raccomandazioni riportate nell’Allegato 2.
b. dall’altra parte, dal Convenzionante che si impegna a ritirare i rifiuti di imballaggi in vetro aventi le caratteristiche qualitative precisate nell’allegato, secondo le modalità indicate nei successivi articoli, riconoscendo al Convenzionato i corrispettivi indicati nella tabella stessa. □
2. Il Convenzionato ha l’obbligo di comunicare al Convenzionante, con le modalità indicate dal Convenzionante stesso, i dati e le informazioni relativi a:
a. la composizione del bacino di raccolta.
b. i sistemi e modalità di raccolta adottati;
c. le quantità previsionali di raccolta su base annua, paragonate a quelle dell’anno precedente risultanti dal MUD dei Comuni che compongono il bacino di raccolta;
3. Il Convenzionante per il ritiro, la presa in carico e la conseguente acquisizione della titolarità/disponibilità senza riserve dei rifiuti di imballaggi in vetro messi a disposizione del Convenzionato riconoscerà a quest’ultimo i corrispettivi previsti nell’Allegato 1, determinati in funzione delle caratteristiche qualitative dei rifiuti di imballaggi in vetro individuate seguendo le regole più oltre descritte.
4. Il corrispettivo da fatturare a carico del Convenzionante soggiacerà al regime IVA ordinario con aliquota agevolata del 10%, ai sensi dell’art. 127-sexdecies della tabella A parte III allegata al DPR 673/1972; il Convenzionato emetterà le fatture, relative ai quantitativi effettivamente ritirati, con cadenza mensile.
5. I pagamenti delle fatture saranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 90 giorni data fattura fine mese.
6. Il Convenzionato è tenuto a comunicare tempestivamente a CoReVe, secondo le modalità da quest’ultimo previste, ogni variazione dei dati e delle informazioni precisate al punto sopra 2. La mancata o non tempestiva comunicazione configura inadempimento contrattuale e determina automaticamente la sospensione dei pagamenti di cui al punto sopra 3, finché il Convenzionato non provvede all’aggiornamento dei dati e delle i...
