Common use of CONVENZIONI LOCALI Clause in Contracts

CONVENZIONI LOCALI. 1. Le Convenzioni disciplinano la cessione, da parte dei Convenzionati, dei rifiuti di imballaggio in vetro aventi le caratteristiche precisate successivamente e il ritiro, la presa in carico e la conseguente acquisizione della proprietà senza riserve degli stessi, da parte di CoReVe, che si impegna a riconoscere al Convenzionato i corrispettivi indicati in Allegato 1. 2. Le Convenzioni sono sottoscritte dal Convenzionato e da CoReVe che, per adempiere alle relative obbligazioni può avvalersi di una Società cui è attribuito un mandato con rappresentanza (di seguito, Mandatario). Il Mandatario è un soggetto aggiudicatario delle Aste di CoReVe, perciò incaricato dell’esecuzione della Convenzione locale. 3. Per le operazioni di gestione dei rifiuti previste dalle Convenzioni a carico di CoReVe, il Mandatario si avvale di aziende specializzate nel trasporto e nel trattamento del rottame di vetro, che siano in possesso dei mezzi e delle attrezzature adeguati, nonché di tutte le necessarie autorizzazioni e certificazioni di legge. 4. I Comuni possono sottoscrivere le Convenzioni direttamente o attraverso il proprio Gestore delegato o sub-delegato. Il Capitolo V (punto 4) della Parte Generale dell’Accordo Quadro disciplina il modello di delega da utilizzare e definisce la procedura per la sua validazione. 5. Sono oggetto delle Convenzioni esclusivamente i rifiuti di imballaggi in vetro rispondenti ai codici CER 15.01.07, 15.01.06 (quest’ultimo limitatamente al risultato della raccolta congiunta imballaggi in vetro e metallo) e il codice 19.12.05 (cioè rifiuti di imballaggio in vetro derivanti da trattamento meccanico dei rifiuti, la c.d. “preselezione”) o il rottame di vetro “pronto al forno”, rispondente ai requisiti di materia prima seconda (MPS) idonea alla rifusione in vetreria e che ha cessato di essere considerata un rifiuto ai sensi del Regolamento EoW, costituito all’origine da rifiuti di imballaggi di vetro rientranti nelle suddette classificazioni CER. I rifiuti vetrosi costituiti da frazioni merceologiche similari ma diversi da quelli di imballaggio, come sopra definiti, sono esclusi dal presente Allegato Tecnico. Quale eccezione a questa regola è accettato che non costituiscano frazione estranea i soli ritagli di lastra di vetro, purché non accoppiati o retinati. 6. Per quanto già riportato al punto precedente, esistono pertanto quattro tipologie di Convenzioni: 1. il Convenzionato conferisce il VM a CoReVe. 2. Al fine di evitare una eccessiva penalizzazione economica per i Convenzionati, nel rispetto dei limiti qualitativi minimi della fascia D, riportata in Allegato 1, riscontrati con le analisi merceologiche effettuate con le modalità previste in Allegato 2 e considerando gli imballaggi metallici frazione neutra (ovvero: gli imballaggi metallici non concorreranno alla formazione del parametro “Impurità totali”), al Convenzionato è riconosciuto il corrispettivo della fascia D, riportato in Allegato 1, per ogni tonnellata ritirata di VM. 3. Nel caso la qualità riscontrata con le analisi merceologiche, considerando gli imballaggi metallici frazione neutra, sia inferiore alla fascia D riportata in Allegato1, il materiale è considerato in fascia E o non conforme. 4. CoReVe mette all’asta il materiale tal quale messo a sua disposizione dal Convenzionato. È responsabilità e facoltà dell’impianto di trattamento individuato dall’aggiudicatario rendere gli imballaggi metallici selezionati dal VM eventualmente disponibili, x.xx centro di trattamento, a Ricrea e Cial. Il Convenzionato, nella compilazione della documentazione prevista dal modello di Convenzione locale attuativa del presente Allegato Tecnico, di cui al successivo art. 5.2, dovrà precisare che quanto conferito a CoReVe (o suo Mandatario) sarà derivante da raccolta congiunta di rifiuti di imballaggio in vetro e metallo (CER 15.01.06). Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, si fa riferimento a quanto riportato nei restanti articoli.

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Samples: Allegato Tecnico, Allegato Tecnico

CONVENZIONI LOCALI. A Obblighi delle Parti, corrispettivi e modalità di fatturazione e pagamento 1. Le Convenzioni disciplinano la cessioneconvenzioni locali sono sottoscritte: a. da una parte, da parte dei Convenzionati, dei dal Convenzionato che si impegna a mettere a disposizione del Convenzionante i rifiuti di imballaggio □imballaggi in vetro relativi ad un definito bacino di raccolta aventi le caratteristiche qualitative precisate nell’Allegato 1, presso i luoghi e con le modalità definite nei successivi articoli; il Convenzionato si impegna inoltre a mettere in atto le raccomandazioni riportate nell’Allegato 2. b. dall’altra parte, dal Convenzionante che si impegna a ritirare i rifiuti di imballaggi in vetro aventi le caratteristiche qualitative precisate successivamente nell’allegato, secondo le modalità indicate nei successivi articoli, riconoscendo al Convenzionato i corrispettivi indicati nella tabella stessa. □ 2. Il Convenzionato ha l’obbligo di comunicare al Convenzionante, con le modalità indicate dal Convenzionante stesso, i dati e le informazioni relativi a: a. la composizione del bacino di raccolta. b. i sistemi e modalità di raccolta adottati; c. le quantità previsionali di raccolta su base annua, paragonate a quelle dell’anno precedente risultanti dal MUD dei Comuni che compongono il bacino di raccolta; 3. Il Convenzionante per il ritiro, la presa in carico e la conseguente acquisizione della proprietà titolarità/disponibilità senza riserve degli stessi, da parte di CoReVe, che si impegna a riconoscere al Convenzionato i corrispettivi indicati in Allegato 1. 2. Le Convenzioni sono sottoscritte dal Convenzionato e da CoReVe che, per adempiere alle relative obbligazioni può avvalersi di una Società cui è attribuito un mandato con rappresentanza (di seguito, Mandatario). Il Mandatario è un soggetto aggiudicatario delle Aste di CoReVe, perciò incaricato dell’esecuzione della Convenzione locale. 3. Per le operazioni di gestione dei rifiuti previste dalle Convenzioni a carico di CoReVe, il Mandatario si avvale di aziende specializzate nel trasporto e nel trattamento del rottame di vetro, che siano in possesso dei mezzi e delle attrezzature adeguati, nonché di tutte le necessarie autorizzazioni e certificazioni di legge. 4. I Comuni possono sottoscrivere le Convenzioni direttamente o attraverso il proprio Gestore delegato o sub-delegato. Il Capitolo V (punto 4) della Parte Generale dell’Accordo Quadro disciplina il modello di delega da utilizzare e definisce la procedura per la sua validazione. 5. Sono oggetto delle Convenzioni esclusivamente i rifiuti di imballaggi in vetro rispondenti ai codici CER 15.01.07messi a disposizione del Convenzionato riconoscerà a quest’ultimo i corrispettivi previsti nell’Allegato 1, 15.01.06 (quest’ultimo limitatamente al risultato della raccolta congiunta determinati in funzione delle caratteristiche qualitative dei rifiuti di imballaggi in vetro e metallo) e il codice 19.12.05 (cioè rifiuti di imballaggio in vetro derivanti individuate seguendo le regole più oltre descritte. 4. Il corrispettivo da trattamento meccanico dei rifiutifatturare a carico del Convenzionante soggiacerà al regime IVA ordinario con aliquota agevolata del 10%, la c.d. “preselezione”) o il rottame di vetro “pronto al forno”, rispondente ai requisiti di materia prima seconda (MPS) idonea alla rifusione in vetreria e che ha cessato di essere considerata un rifiuto ai sensi del Regolamento EoWdell’art. 127-sexdecies della tabella A parte III allegata al DPR 673/1972; il Convenzionato emetterà le fatture, costituito all’origine da rifiuti di imballaggi di vetro rientranti nelle suddette classificazioni CERrelative ai quantitativi effettivamente ritirati, con cadenza mensile. 5. I rifiuti vetrosi costituiti da frazioni merceologiche similari ma diversi da quelli di imballaggio, come sopra definiti, sono esclusi dal presente Allegato Tecnico. Quale eccezione pagamenti delle fatture saranno effettuati a questa regola è accettato che non costituiscano frazione estranea i soli ritagli di lastra di vetro, purché non accoppiati o retinatimezzo bonifico bancario a 90 giorni data fattura fine mese. 6. Per quanto già riportato Il Convenzionato è tenuto a comunicare tempestivamente a CoReVe, secondo le modalità da quest’ultimo previste, ogni variazione dei dati e delle informazioni precisate al punto precedentesopra 2. La mancata o non tempestiva comunicazione configura inadempimento contrattuale e determina automaticamente la sospensione dei pagamenti di cui al punto sopra 3, esistono pertanto quattro tipologie di Convenzioni: 1. finché il Convenzionato conferisce il VM a CoReVenon provvede all’aggiornamento dei dati e delle informazioni. 27. Al fine Qualora il Convenzionato conferisca materiale non proveniente dalla raccolta differenziata urbana o riveniente da territori di evitare una eccessiva penalizzazione economica per i Convenzionati, nel rispetto dei limiti qualitativi minimi della fascia D, riportata cui non è in Allegato 1, riscontrati con le analisi merceologiche effettuate con le modalità previste in Allegato 2 e considerando gli imballaggi metallici frazione neutra (ovvero: gli imballaggi metallici non concorreranno alla formazione del parametro “Impurità totali”), possesso di delega conforme Coreve potrà applicare al Convenzionato è riconosciuto il corrispettivo della fascia D, riportato stesso una penale pari al 10% di quanto da esso percepito negli ultimi dodici mesi con riferimento al bacino in Allegato 1, per ogni tonnellata ritirata di VMquestione. 38. Nel caso la qualità riscontrata con le analisi merceologiche, considerando gli imballaggi metallici frazione neutra, sia inferiore alla fascia D riportata in Allegato1, il materiale è considerato in fascia E di ingiustificata sospensione o non conforme. 4. CoReVe mette all’asta il materiale tal quale messo a sua disposizione dal Convenzionato. È responsabilità e facoltà dell’impianto di trattamento individuato dall’aggiudicatario rendere gli imballaggi metallici selezionati dal VM eventualmente disponibili, x.xx centro di trattamento, a Ricrea e Cial. Il riduzione dei conferimenti da parte del Convenzionato, nella compilazione misura di oltre il 10% su base annua, CoReVe potrà trattenere dai pagamenti dovuti allo stesso una somma pari al corrispettivo previsto dalla convenzione moltiplicato per la quantità non conferite nel periodo in questione valutata pari a quella conferita durante l’ultimo pari periodo precedente ovvero, in mancanza di questo riferimento, sulla base del numero di cittadini dei Comuni coinvolti e della documentazione prevista dal modello di Convenzione locale attuativa del presente Allegato Tecnico, di cui al successivo art. 5.2, dovrà precisare che quanto conferito a CoReVe (o suo Mandatario) sarà derivante da raccolta congiunta di rifiuti di imballaggio in vetro e metallo (CER 15.01.06). Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, si fa riferimento a quanto riportato nei restanti articoliper abitante attuata nella regione durante l’anno precedente.

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Samples: Accordo Anci Coreve Allegato Tecnico Imballaggi Di Vetro, Accordo Anci Coreve Allegato Tecnico Imballaggi Di Vetro

CONVENZIONI LOCALI. A Obblighi delle Parti, corrispettivi e modalità di fatturazione e pagamento 1. Le Convenzioni disciplinano la cessioneconvenzioni locali sono sottoscritte: a. da una parte, da parte dei Convenzionati, dei dal Convenzionato che si impegna a mettere a disposizione del Convenzionante i rifiuti di imballaggio imballaggi in vetro relativi ad un definito bacino di raccolta aventi le caratteristiche qualitative precisate nell’Allegato 1, presso i luoghi e con le modalità definite nei successivi articoli; il Convenzionato si impegna inoltre a mettere in atto le raccomandazioni riportate nell’Allegato 2. b. dall’altra parte, dal Convenzionante che si impegna a ritirare i rifiuti di imballaggi in vetro aventi le caratteristiche qualitative precisate successivamente nell’allegato, secondo le modalità indicate nei successivi articoli, riconoscendo al Convenzionato i corrispettivi indicati nella tabella stessa. 2. Il Convenzionato ha l’obbligo di comunicare al Convenzionante, con le modalità indicate dal Convenzionante stesso, i dati e le informazioni relativi a: a. la composizione del bacino di raccolta. b. i sistemi e modalità di raccolta adottati; c. le quantità previsionali di raccolta su base annua, paragonate a quelle dell’anno precedente risultanti dal MUD dei Comuni che compongono il bacino di raccolta; 3. Il Convenzionante per il ritiro, la presa in carico e la conseguente acquisizione della proprietà titolarità/disponibilità senza riserve degli stessi, da parte di CoReVe, che si impegna a riconoscere al Convenzionato i corrispettivi indicati in Allegato 1. 2. Le Convenzioni sono sottoscritte dal Convenzionato e da CoReVe che, per adempiere alle relative obbligazioni può avvalersi di una Società cui è attribuito un mandato con rappresentanza (di seguito, Mandatario). Il Mandatario è un soggetto aggiudicatario delle Aste di CoReVe, perciò incaricato dell’esecuzione della Convenzione locale. 3. Per le operazioni di gestione dei rifiuti previste dalle Convenzioni a carico di CoReVe, il Mandatario si avvale di aziende specializzate nel trasporto e nel trattamento del rottame di vetro, che siano in possesso dei mezzi e delle attrezzature adeguati, nonché di tutte le necessarie autorizzazioni e certificazioni di legge. 4. I Comuni possono sottoscrivere le Convenzioni direttamente o attraverso il proprio Gestore delegato o sub-delegato. Il Capitolo V (punto 4) della Parte Generale dell’Accordo Quadro disciplina il modello di delega da utilizzare e definisce la procedura per la sua validazione. 5. Sono oggetto delle Convenzioni esclusivamente i rifiuti di imballaggi in vetro rispondenti ai codici CER 15.01.07messi a disposizione del Convenzionato riconoscerà a quest’ultimo i corrispettivi previsti nell’Allegato 1, 15.01.06 (quest’ultimo limitatamente al risultato della raccolta congiunta determinati in funzione delle caratteristiche qualitative dei rifiuti di imballaggi in vetro e metallo) e il codice 19.12.05 (cioè rifiuti di imballaggio in vetro derivanti individuate seguendo le regole più oltre descritte. 4. Il corrispettivo da trattamento meccanico dei rifiutifatturare a carico del Convenzionante soggiacerà al regime IVA ordinario con aliquota agevolata del 10%, la c.d. “preselezione”) o il rottame di vetro “pronto al forno”, rispondente ai requisiti di materia prima seconda (MPS) idonea alla rifusione in vetreria e che ha cessato di essere considerata un rifiuto ai sensi del Regolamento EoWdell’art. 127-sexdecies della tabella A parte III allegata al DPR 673/1972; il Convenzionato emetterà le fatture, costituito all’origine da rifiuti di imballaggi di vetro rientranti nelle suddette classificazioni CERrelative ai quantitativi effettivamente ritirati, con cadenza mensile. 5. I rifiuti vetrosi costituiti da frazioni merceologiche similari ma diversi da quelli di imballaggio, come sopra definiti, sono esclusi dal presente Allegato Tecnico. Quale eccezione pagamenti delle fatture saranno effettuati a questa regola è accettato che non costituiscano frazione estranea i soli ritagli di lastra di vetro, purché non accoppiati o retinatimezzo bonifico bancario a 90 giorni data fattura fine mese. 6. Per quanto già riportato Il Convenzionato è tenuto a comunicare tempestivamente a CoReVe, secondo le modalità da quest’ultimo previste, ogni variazione dei dati e delle informazioni precisate al punto precedentesopra 2. La mancata o non tempestiva comunicazione configura inadempimento contrattuale e determina automaticamente la sospensione dei pagamenti di cui al punto sopra 3, esistono pertanto quattro tipologie di Convenzioni: 1. finché il Convenzionato conferisce il VM a CoReVenon provvede all’aggiornamento dei dati e delle informazioni. 27. Al fine Qualora il Convenzionato conferisca materiale non proveniente dalla raccolta differenziata urbana o riveniente da territori di evitare una eccessiva penalizzazione economica per i Convenzionati, nel rispetto dei limiti qualitativi minimi della fascia D, riportata cui non è in Allegato 1, riscontrati con le analisi merceologiche effettuate con le modalità previste in Allegato 2 e considerando gli imballaggi metallici frazione neutra (ovvero: gli imballaggi metallici non concorreranno alla formazione del parametro “Impurità totali”), possesso di delega conforme Coreve potrà applicare al Convenzionato è riconosciuto il corrispettivo della fascia D, riportato stesso una penale pari al 10% di quanto da esso percepito negli ultimi dodici mesi con riferimento al bacino in Allegato 1, per ogni tonnellata ritirata di VMquestione. 38. Nel caso la qualità riscontrata con le analisi merceologiche, considerando gli imballaggi metallici frazione neutra, sia inferiore alla fascia D riportata in Allegato1, il materiale è considerato in fascia E di ingiustificata sospensione o non conforme. 4. CoReVe mette all’asta il materiale tal quale messo a sua disposizione dal Convenzionato. È responsabilità e facoltà dell’impianto di trattamento individuato dall’aggiudicatario rendere gli imballaggi metallici selezionati dal VM eventualmente disponibili, x.xx centro di trattamento, a Ricrea e Cial. Il riduzione dei conferimenti da parte del Convenzionato, nella compilazione misura di oltre il 10% su base annua, CoReVe potrà trattenere dai pagamenti dovuti allo stesso una somma pari al corrispettivo previsto dalla convenzione moltiplicato per la quantità non conferite nel periodo in questione valutata pari a quella conferita durante l’ultimo pari periodo precedente ovvero, in mancanza di questo riferimento, sulla base del numero di cittadini dei Comuni coinvolti e della documentazione prevista dal modello di Convenzione locale attuativa del presente Allegato Tecnico, di cui al successivo art. 5.2, dovrà precisare che quanto conferito a CoReVe (o suo Mandatario) sarà derivante da raccolta congiunta di rifiuti di imballaggio in vetro e metallo (CER 15.01.06). Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, si fa riferimento a quanto riportato nei restanti articoliper abitante attuata nella regione durante l’anno precedente.

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Samples: Accordo Anci Coreve Allegato Tecnico Imballaggi Di Vetro