Debito informativo. 1. La Residenza assolve al debito informativo minimo relativo ai movimenti degli utenti, ai servizi offerti, al personale, alle liste d’attesa, alle rette applicate secondo le modalità e le tempistiche indicate nell’allegato D della presente convenzione. 2. Qualora la Residenza non possieda un sistema gestionale autonomo automatizzato di rilevazione della presenza che consenta l’accertamento in tempo reale degli operatori (anche attraverso un link accessibile da web) presenti nella Residenza da parte dell’Azienda, l’ente gestore si impegna a garantire quanto previsto dall’articolo 8, comma 14 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23, utilizzando il sistema informativo messo all’uopo a disposizione dalla Regione. Rimane a carico della Residenza il costo per la strumentazione necessaria ai fini dell’utilizzo del suddetto sistema.
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Sources: Convenzione Per La Definizione Dei Rapporti Giuridici Ed Economici, Convenzione Per La Definizione Dei Rapporti Giuridici Ed Economici
Debito informativo. 1. La Residenza assolve Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo, riguardante i flussi informativi, nei confronti dell'Azienda e dell'Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e del SSN, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni dell’Azienda, con particolare riguardo alla necessità di garantire l’interfacciamento con il S.I.S.A.R. (Sistema informativo sanitario regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione, ovvero provvedere all’assolvimento del debito informativo minimo relativo ai movimenti degli utenti, ai servizi offerti, al personale, alle liste d’attesa, alle rette applicate secondo le modalità indicate da ATS. La mancata o parziale comunicazione del debito informativo, comporta una riduzione del 20% delle tariffe relative al periodo di riferimento della mancata o parziale comunicazione e le tempistiche indicate nell’allegato D della può comportare la risoluzione del presente convenzione.
2contratto. Qualora la Residenza non possieda un sistema gestionale autonomo automatizzato di rilevazione della presenza che consenta l’accertamento in tempo reale degli operatori (anche attraverso un link accessibile da web) presenti nella Residenza da parte dell’Azienda, l’ente gestore si impegna a garantire quanto previsto dall’articolo 8, comma 14 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23, utilizzando il sistema informativo messo all’uopo a disposizione dalla Regione. Rimane a carico della Residenza il costo per la strumentazione necessaria ai fini dell’utilizzo del suddetto sistema.PeFirrmatao dcigictalmeenttte ada:zSAiRoTINnI ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Data:13/12/2019 17:46:10
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