Durata del contratto Clausole campione

Durata del contratto. Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo. Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s’impegna tuttavia a prorogare l’assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio. Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all’altra parte almeno 120 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.
Durata del contratto. 12.1. La durata di efficacia del Contratto è fissata in anni 18 (diciotto) decorrenti dalla sua sottoscrizione, fatte salve le ipotesi di anticipata cessazione prevista dal presente contratto e dalla normativa vigente. E’ espressamente escluso il tacito rinnovo della concessione alla sua scadenza. 12.2. Allo scadere del termine di efficacia del Contratto, il Comune assumerà le determinazioni che riterrà opportune. Il Concessionario non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del Servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma, a nessun titolo. 12.3. Al fine di evitare interruzioni nella conduzione del Servizio, le Parti concordano che fino all’assunzione del Servizio da parte del nuovo affidatario individuato dal Comune, il Concessionario sarà comunque tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del Contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standards, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto. 12.4. Al termine del Contratto, anche per risoluzione, il Comune avrà la facoltà: a) di acquistare o far acquistare, e il Concessionario sarà obbligato a vendere, quanto segue: 1. i beni che si trovano in regolare manutenzione e conservazione e che a quel momento sono utilizzati per l’esercizio della farmacia, previo inventario, ad un corrispettivo da concordare tra le parti; 2. le scorte dei prodotti per la vendita che si trovano in regolare conservazione presenti a magazzino al valore determinato, previo inventario, secondo il metodo F.I.F.O. (First in - First Out); b) di subentrare o far subentrare nei contratti di fornitura e di locazione in corso di esecuzione sottoscritti dal Concessionario. Comunque i crediti che non siano relativi a contratti a prestazioni corrispettive, in corso di esecuzione, resteranno sulla titolarità del concessionario. Similmente i debiti non relativi a contratti a prestazioni corrispettive, in corso di esecuzione, graveranno su di esso.
Durata del contratto. Il contratto ha la durata indicata nel frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza di detto periodo (triennale), senza tacito rinnovo. Al Contraente è concesso, ove lo ritenga conveniente, richiedere la proroga del contratto per una durata massima di un anno, con preavviso di almeno 30 giorni antecedenti la scadenza. È inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione fino ad un massimo di 180 giorni, proroga finalizzata all’espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, dietro corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin da ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per il periodo richiesto dal Contraente. Per tale periodo di proroga alla Società spetterà per ogni giorno di copertura un importo di premio che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza. Resta fermo che il rapporto assicurativo si intende risolto di diritto, senza obbligo alcuno di risarcimento danni, nel caso di scioglimento del contraente e/o, comunque di cessazione dell’attività. Se lo scioglimento o la cessazione dell’attività si verificano nel corso dell’annualità assicurativa, la Società rimborserà l’eventuale rateo di premio pagato e non goduto (al netto delle imposte) al Contraente dalla data della predetta risoluzione. Viceversa, qualora il premio non fosse stato ancora pagato, il Contraente corrisponderà quanto eventualmente tenuto a pagare alla Società sino alla data di cessazione, ratei e regolazioni comprese.
Durata del contratto. Gli effetti del contratto decorrono dal 01/01/2020 fino al 31/12/2020 E’ escluso il rinnovo tacito. Il contratto è redatto in duplice copia, una per ciascun contraente. In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, incidenti sul contenuto del contratto, l’ATS procede alla modifica ed integrazione unilaterale del presente contratto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza della modifica ed integrazione di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione tramite PEC all’ATS e all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale.
Durata del contratto. Il contratto assicurativo ha effetto dalle ore 24,00 del 31.12.2006 fino alle ore 24,00 del 31.12.2009, con scadenze annuali intermedie al 31.12 di ciascun anno, e non è prorogabile automaticamente. E’ facolta’ della Amministrazione contraente, come anche della Societa’ assicuratrice, rescinderlo in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall’una all’altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non e’ consentito alla Societa’ assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per parte della presente polizza e/o solo per una o alcune delle garanzie da essa previste. E’ altresi’ facolta’ della Amministrazione richiedere alla Societa’, entro i 15 (quindici) giorni antecedenti la scadenza del contratto, la prosecuzione dello stesso alle medesi- me condizioni normative ed economiche per i 90 (novanta) giorni immediatamente suc- cessivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio – qualora la Societa’ accolga tale richiesta - pari a 90/360 del premio annuale che verrà corrisposto dalla Ammini- strazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.
Durata del contratto. 1. La durata dei contratti è triennale. 2. I contratti non sono rinnovabili. 3. E’ prevista una sola proroga del contratto junior per soli due anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro. La richiesta di proroga è avanzata dai Dipartimenti che hanno attivato il contratto con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, con le medesime modalità previste all’art. 4 per l’attivazione dei contratti. 4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente Regolamento e degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. 5. L’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su apposito registro, da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura competente in materia didattica. L’attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione tecnico- scientifica da sottoporre, annualmente, all’approvazione del Dipartimento di appartenenza. La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni può costituire giusta causa di recesso dal contratto.
Durata del contratto. Gli effetti del contratto decorrono dal 1/1/2018 fino al 31/12/2020. E’ escluso il rinno- vo tacito. In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, incidenti sul contenuto del contratto, l’ATS procede alla modifica ed integrazione unilaterale del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza della modifica ed integrazione di cui sopra, di recedere dal contratto dandone formale comu- nicazione all’ATS e all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale tra- mite raccomandata A/R o PEC.
Durata del contratto. La durata del servizio di cui al Lotto 2 decorre dalla data di stipula del contratto e dovrà svolgersi in maniera continuativa o comunque entro e non oltre un arco temporale di 70 giorni solari così come previsto all’art. 4 del Disciplinare di gara. Il contratto, nel suo complesso, comprensivo di tutte le attività oggetto del servizio di cui al Lotto 2, che avrà decorrenza dalla data di stipula contrattuale, si concluderà al termine del percorso formativo dei destinatari interessati (inteso come termine di tutte le attività e consegna dei relativi output). L'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto è strettamente connesso con la conclusione del servizio di formazione di cui al Lotto 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rimanda all’art. 6.2.1 del Capitolato Tecnico. Il contratto sarà a termine senza necessità di disdetta da parte della stazione appaltante. È escluso ogni tacito rinnovo del contratto. In ragione del fatto che alla data di stipula del presente contratto non si sono ancora concluse le verifiche dei requisiti autodichiarati dalla Ditta in sede di partecipazione alla gara, si dà atto che il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle Stazioni Appaltanti, ai sensi del comma 12 dell’art. 32 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Durata del contratto. L’assicurazione ha decorrenza e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza. Ai sensi delle norme vigenti in materia di contratti pubblici, si conviene che la scadenza del contratto è in ogni caso facoltà del Contraente chiedere ed ottenere dalla Società una proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 120 giorni (180 giorni, se oggetto di offerta migliorativa). La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta.
Durata del contratto. L’Assicurazione è stipulata per la durata di anni 3 (tre) con effetto dalle ore 24.00 del 31/07/2022 e scadenza alle ore 24.00 del 31/07/2025. La rata successiva alla prima scadrà il giorno 31/01/2023. L’assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto. È però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto per qualsiasi causa, richiedere alla Società una proroga tecnica temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione, e comunque per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni. La società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio della proroga, salvo ulteriori proroghe concordate fra le parti.