Decisione sulle riserve in corso d’opera Clausole campione
Decisione sulle riserve in corso d’opera. Per quanto concerne la definizione delle riserve in corso d’opera il compito del respon- sabile del procedimento è assai delicato in quanto deve dare luogo al procedimento di accordo bonario immediatamente dopo che le riserve dell’appaltatore abbiano rag- giunto il 10% dell’importo del contratto. In particolare, il responsabile del procedimento deve continuamente sorvegliare sull’entità delle riserve ed appena ha notizia – a seguito della comunicazione del diret- tore dei lavori – del raggiungimento della predetta aliquota deve:
1) valutare la loro ammissibilità e non manifesta infondatezza (art. 149, co. 2, reg.); valutare, cioè, che esse non abbiano carattere strumentale all’esclusivo fine di raggiungere la predetta aliquota del 10% necessa- ria ad attivare il procedimento di accordo bonario;
2) promuovere la costituzione della commissione nei casi in cui questa è obbligatoria (appalti di importo superiore ai 10.000.000 di euro) ovve- ro, pur essendo facoltativa (appalti di importo inferiore ai 10.000.000 di euro), l’amministrazione abbia deciso di costituirla; qualora invece si opti per la non costituzione della commissione, il procedimento di cui ai punti che seguono (e segnatamente la motivata proposta di accordo bonario) viene espletato direttamente dal responsabile del procedimento;
3) sollecitare direttore dei lavori e collaudatore in corso d’opera a forni- re alla commissione le loro relazioni sulle riserve dell’appaltatore;
4) vigilare affinché la commissione entro 90 giorni dal raggiungimento della predetta aliquota formuli motivata proposta di accordo ▇▇▇▇▇▇▇ ed affinché sulla stessa si pronuncino nei successivi 30 giorni ammi- nistrazione ed appaltatore;
5) redigere, in caso di raggiunto accordo, il verbale di accordo ▇▇▇▇▇▇▇ da far sottoscrivere ai rappresentanti dell’impresa e dell’ammini- strazione.
