Compiti del responsabile del procedimento Clausole campione
Compiti del responsabile del procedimento. Le funzioni e i compiti del Responsabile del Procedimento sono definiti dall’art. 6 Legge n. 241 del 1990 e s.m.i. , dall’art. 31 co 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalle disposizioni del presente Capi- tolato. Il RUP ai sensi della Legge 7 agosto 1990, 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di pro- grammazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non sia- no specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta al Responsabile del procedimento:
a) formulare proposte e fornire dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizio- ne di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predi- sposizione dell’avviso di preinformazione;
b) curare, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
c) curare il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
d) segnalare eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell’attuazione degli interventi;
e) accertare la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
f) fornire all’amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svol- gimento dell’attuazione dell’intervento, necessari per l’attività di coordinamento, indirizzo e control- lo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell’intervento;
g) proporre all’amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse ammini- strazioni;
h) proporre l’indizione o, ove competente, indire la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 ago- sto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, au- torizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
i) verificare e vigilare sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni;
j) comunicare i dati e le informazioni richieste dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici;
k) autorizzare il direttore dell’esecuzione a dare avvio all’esecuzione, anche anticipata, del contrat- to;
m) vistare, in segno di conferma, il “verbale di avvio dell’esecuzione d...
Compiti del responsabile del procedimento. 1. Il Responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge n. 241/1990, provvedendo fra l'altro:
a) a valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
b) ad accertare d'ufficio i fatti e adottare ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria; in particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) a proporre l'indizione o, avendone la competenza, ad indire conferenze di servizi;
d) a curare le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) ad adottare, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero a trasmettere gli atti all'Organo competente per l'adozione;
f) ad esercitare ogni attribuzione prevista dalla legge o dai regolamenti in ordine al regolare sviluppo dei procedimenti di competenza, nonché per la realizzazione di soluzioni di semplificazione amministrativa;
g) a svolgere inoltre tutti gli altri compiti indicati nel presente regolamento ed in disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli attinenti all'applicazione del D.P.R. n. 445/2000, con particolare riguardo all'autocertificazione ed agli accertamenti d'ufficio.
2. L'Organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal Responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.
Compiti del responsabile del procedimento. Il Responsabile del Procedimento esercita i compiti previsti dagli artt. 5 e 6 della legge n. 241/1990, dal presente regolamento e gli altri compiti indicati nelle istruzioni organizzative e di servizio.
Compiti del responsabile del procedimento. 9 Funzioni del Responsabile del Procedimento 9
Compiti del responsabile del procedimento legge 241/1990 e s.m.i.)
Compiti del responsabile del procedimento. Art. 25 – Conflitto di interessi
Compiti del responsabile del procedimento. 1. Il responsabile del procedimento esercita le seguenti attribuzioni:
a) verifica la documentazione relativa al procedimento e alla predisposizione degli atti richiesti; a)bis richiede il rilascio di dichiarazioni e la rettifica o l'integrazione di dichiarazioni o domande erronee o incomplete;
b) verifica l'esistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti per l'adozione del provvedimento;
c) acquisisce d'ufficio i documenti relativi al procedimento già in possesso dell'Amministrazione o di altra pubblica amministrazione;
d) acquisisce le informazioni o le certificazioni relative a stati, fatti o qualità non attestati in documenti acquisibili ai sensi della lettera c);
e) decide in merito alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti per l'adozione del provvedimento; e)bis cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
f) richiede il rilascio di dichiarazioni e la rettifica o l'integrazione di dichiarazioni o domande erronee o incomplete;
g) dispone l'ascolto degli interessati qualora lo ritenga opportuno o su richiesta degli interessati stessi;
h) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze dei servizi;
i) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione; in tale ultimo caso, l'organo comunale non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale;
j) sottoscrive, avendone la competenza, gli accordi integrativi e sostitutivi dei provvedimenti;
k) propone gli atti di competenza del responsabile del servizio e/o degli organi comunali, con controfirma delle relative proposte e attestazione del completamento dell'istruttoria;
l) cura gli adempimenti relativi al rilascio, nel corso del procedimento, di copie di atti e documenti;
m) dispone in merito alla domanda di accesso ai documenti amministrativi;
n) provvede a tutti gli altri adempimenti necessari ad un'adeguata e sollecita conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini.
Compiti del responsabile del procedimento. I compiti che la legge e il regolamento assegnano al responsabile del procedimento relativamente alle riserve dell’appaltatore sono di estrema importanza in quanto le sue valutazioni in ordine all’ammissibilità e fondatezza delle riserve stesse costituiscono, unitamente al parere del direttore dei lavori e del collaudatore, l’elemento su cui l’or- gano deliberante dell’ente committente basa le sue decisioni di rigetto o di accogli- mento delle pretese dell’appaltatore. Fondamentalmente, in questa materia l’attività del responsabile del procedimento si svolge in due momenti del rapporto:
a) quello concernente la fase relativa al procedimento di accordo bonario in corso d’opera;
b) e quello relativo alla fase successiva all’ultimazione dei lavori, quando è chiamato ad attivare un ulteriore e definitivo procedimento di accordo bonario per le eventuali riserve che non abbiamo già formato oggetto di un procedimento di accordo bonario in corso d’opera.
Compiti del responsabile del procedimento. 1. Il RACIS, quale responsabile del procedimento ai sensi del precedente art.8: • invia al Dipartimento, ai sensi delle previsioni di cui all’art.4, la rendicontazione delle spese sostenute per l’attuazione del progetto esecutivo, corredata della necessaria documentazione probatoria fornita anche dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute; • trasmette al Dipartimento una relazione finale comprensiva dei risultati conseguiti e della documentazione atta a giustificare tutti i costi.
Compiti del responsabile del procedimento. Il RP svolge tutti i compiti previsti dal comma 4 dell’art. 31 del d.lgs. n.50/2016 e da altre specifiche disposizioni del Codice, salve diverse esigenze derivanti dalla specifica procedura, ed in particolare: • Promuove, sovrintende e coordina tutte le attività tecniche, preliminari, propedeutiche ed attuative, finalizzate alla stesura del progetto di appalto da sottoporre ad approvazione nell’ambito della determina a contrarre; • propone la procedura di scelta del contraente per l’affidamento dell’appalto, la tipologia del contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione; • coordina l’andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione della documentazione di gara relativa all’appalto; • definisce i parametri variabili e le modalità di selezione per la scelta degli xx.xx. nel caso di procedure negoziate, in conformità a quanto previsto al successivo art. 4; • monitora i tempi di svolgimento della procedura di affidamento; • richiede all’Appaltante la nomina della Commissione Giudicatrice o dei componenti del Seggio; • raccoglie, verifica e trasmette alle autorità di vigilanza gli elementi relativi alla procedura ed all’affidamento secondo le prescrizioni del Codice e collabora con i responsabili della trasparenza delle aziende consorziate ai fini degli adempimenti previsti dalla l.n.190/2012; • controlla il corretto e razionale svolgimento della procedura e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate; • verifica, avvalendosi eventualmente del supporto tecnico della Commissione giudicatrice, la congruità delle offerte; • provvede sulle istanze di accesso agli atti, nei casi previsti al successivo Titolo 4.