DICHIARAZIONI RELATIVE ALL’AVVALIMENTO DEI REQUISITI. In caso di AVVALIMENTO dei requisiti il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all’art. 45 del D.Lvo n. 50/16 e smi può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di cui all’art. 83, c. 1 lett. b) e c) del D.lvo n. 50/16 e smi avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso il concorrente deve obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione alla gara: a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti di cui all’art. 80 del D.L.vo n. 50/16 e smi, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.L.vo n. 50/16 e smi; e) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e dalle stesse possono derivare conseguenze penali di cui all’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, c. 12 del D.Lvo n. 50/16 e smi nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Ai sensi dell’art. 89, c. 5 del D.Lvo n. 50/2016 e smi il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. Ai sensi dell’art. 89, c. 7 del D.Lvo n. 50/2016 e smi alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Ai sensi dell’art. 89, c. 8 del D.Lvo n. 50/2016 e smi il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione. Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nell’art. 89, c. 1 del D.Lvo n. 50/16 e smi e nella determina AVCP n. 2/2012 deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l’oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare “in modo determinato e specifico”. Pertanto il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell’impegno generico “a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente”. a) ISTANZA UNICA DI AMMISSIONE sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiranno il raggruppamento, dalla quale risulti: a1) il concorrente a cui sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo e le parti delle prestazioni che saranno eseguite da ciascuna singola impresa;
Appears in 2 contracts
Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
DICHIARAZIONI RELATIVE ALL’AVVALIMENTO DEI REQUISITI. In caso di AVVALIMENTO dei requisiti il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all’art. 45 del D.Lvo n. 50/16 e smi può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di cui all’art. 83, c. 1 lett. b) e c) del D.lvo n. 50/16 e smi avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso il concorrente deve obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione alla gara:
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti di cui all’art. 80 del D.L.vo n. 50/16 e smi50/16, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.L.vo n. 50/16 e smi50/16;
e) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e dalle stesse possono derivare conseguenze penali di cui all’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, c. 12 del D.Lvo n. 50/16 e smi nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Ai sensi dell’art. 89, c. 5 del D.Lvo n. 50/2016 e smi il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. Ai sensi dell’art. 89, c. 7 del D.Lvo n. 50/2016 e smi alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Ai sensi dell’art. 89, c. 8 del D.Lvo n. 50/2016 e smi il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione. Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nell’art. 89, c. 1 del D.Lvo n. 50/16 e smi e nella determina AVCP n. 2/2012 deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l’oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare “in modo determinato e specifico”. Pertanto il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell’impegno generico ““ a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente”. Trova altresì applicazione il disposto degli artt. 88 e 89 del DPR n. 207/2010 e smi, in quanto compatibili ai sensi dell’art. 216, c. 14.
a) ISTANZA UNICA DI AMMISSIONE sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiranno il raggruppamento, dalla quale risulti:
a1) il concorrente a cui sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo e le parti delle prestazioni che saranno eseguite da ciascuna singola impresa;
Appears in 2 contracts
Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
DICHIARAZIONI RELATIVE ALL’AVVALIMENTO DEI REQUISITI. In caso di AVVALIMENTO dei requisiti il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all’art. 45 del D.Lvo n. 50/16 e smi può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di cui all’art. 83, c. 1 lett. b) e c) del D.lvo n. 50/16 e smi avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso il concorrente deve obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione alla gara:
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti di cui all’art. 80 del D.L.vo n. 50/16 e smi, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimentoavvalimento da rendersi mediante compilazione del modello DGUE allegato alla presente (contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI); tale modello DGUE dovrà essere presentato in cartaceo, compilato e sottoscritto e riportato su supporto informatico cd rom o chiavetta USB;
c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.L.vo n. 50/16 e smi;
e) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; . A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e dalle stesse possono derivare conseguenze penali di cui all’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, c. 12 del D.Lvo n. 50/16 e smi nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Ai sensi dell’art. 89, c. 5 del D.Lvo n. 50/2016 e smi il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. Ai sensi dell’art. 89, c. 7 del D.Lvo n. 50/2016 e smi alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Ai sensi dell’art. 89, c. 8 del D.Lvo n. 50/2016 e smi il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione. Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nell’art. 89, c. 1 del D.Lvo n. 50/16 e smi e nella determina AVCP n. 2/2012 deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l’oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare “in modo determinato e specifico”. Pertanto il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell’impegno generico “a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente”.
a) ISTANZA UNICA DI AMMISSIONE sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiranno il raggruppamento, dalla quale risulti:
a1) il concorrente a cui sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo e le parti delle prestazioni che saranno eseguite da ciascuna singola impresa;
Appears in 1 contract
Samples: Disciplinary Agreement
DICHIARAZIONI RELATIVE ALL’AVVALIMENTO DEI REQUISITI. In caso di AVVALIMENTO (art. 89 D.Lvo n. 50/2016)
a) Circa l’AVVALIMENTO dei requisiti il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all’art. 45 del D.Lvo D.lvo n. 50/16 e smi può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di cui all’art. 83, c. 1 lett. b) e c) del D.lvo n. 50/16 e smi avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso il concorrente deve obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione alla gara:
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti di cui all’art. 80 del D.L.vo n. 50/16 e smi50/16, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.L.vo n. 50/16 e smi50/16;
e) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; . Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e dalle stesse possono derivare conseguenze penali di cui all’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, c. 12 del D.Lvo n. 50/16 e smi nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Ai sensi dell’art. 89, c. 5 del D.Lvo n. 50/2016 e smi il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. Ai sensi dell’art. 89, c. 7 del D.Lvo n. 50/2016 e smi alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Ai sensi dell’art. 89, c. 8 del D.Lvo n. 50/2016 e smi il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione. Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nell’art. 89, c. 1 del D.Lvo n. 50/16 e smi e nella determina AVCP n. 2/2012 deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l’oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare “in modo determinato e specifico”. Pertanto il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell’impegno generico ““ a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente”. Trova altresì applicazione il disposto degli artt. 88 e 89 del DPR n. 207/2010 e smi, in quanto compatibili ai sensi dell’art. 216, c. 14.
a) ISTANZA UNICA DI AMMISSIONE sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiranno il raggruppamento, dalla quale risulti:
a1) il concorrente a cui sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo e le parti delle prestazioni del servizio che saranno eseguite da ciascuna singola impresa;
a2) l’impegno che, in caso di aggiudicazione, tutti i soggetti che comporranno il raggruppamento, si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs 50/2016..
b) (per ciascuna impresa): il “Mod. A” e “B” e tutta la documentazione richiesta per l’impresa singola (ad esclusione della cauzione e della comunicazione di subappalto da presentarsi congiuntamente).
a) La documentazione richiesta per l’impresa singola;
b) ATTO COSTITUTIVO dell’A.T.I. con le caratteristiche di cui all’art. 48 del D.Lgs 50/2016 da cui risultino (in forma di scrittura privata autenticata), oltre alle parti del servizio svolte da ciascuna impresa partecipante all’A.T.I.:
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro
DICHIARAZIONI RELATIVE ALL’AVVALIMENTO DEI REQUISITI. In caso di AVVALIMENTO (art. 89 D.Lvo n. 50/2016)
a) Circa l’AVVALIMENTO dei requisiti il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all’art. 45 del D.Lvo D.lvo n. 50/16 e smi può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di cui all’art. 83, c. 1 lett. b) e c) del D.lvo n. 50/16 e smi avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso il concorrente deve obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione alla gara:
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti di cui all’art. 80 del D.L.vo n. 50/16 e smi50/16, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.L.vo n. 50/16 e smi50/16;
e) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e dalle stesse possono derivare conseguenze penali di cui all’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, c. 12 del D.Lvo n. 50/16 e smi nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Ai sensi dell’art. 89, c. 5 del D.Lvo n. 50/2016 e smi il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. Ai sensi dell’art. 89, c. 7 del D.Lvo n. 50/2016 e smi alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Ai sensi dell’art. 89, c. 8 del D.Lvo n. 50/2016 e smi il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione. Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nell’art. 89, c. 1 del D.Lvo n. 50/16 e smi e nella determina AVCP n. 2/2012 deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l’oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare “in modo determinato e specifico”. Pertanto il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell’impegno generico ““ a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente”. Trova altresì applicazione il disposto degli artt. 88 e 89 del DPR n. 207/2010 e smi, in quanto compatibili ai sensi dell’art. 216, c. 14.
a) ISTANZA UNICA DI AMMISSIONE sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiranno il raggruppamento, dalla quale risulti:
a1) il concorrente a cui sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo e le parti delle prestazioni del servizio che saranno eseguite da ciascuna singola impresa;
a2) l’impegno che, in caso di aggiudicazione, tutti i soggetti che comporranno il raggruppamento, si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs 50/2016..
b) (per ciascuna impresa): il “Mod. A” e “B” e tutta la documentazione richiesta per l’impresa singola (ad esclusione della cauzione e della comunicazione di subappalto da presentarsi congiuntamente).
a) La documentazione richiesta per l’impresa singola;
b) ATTO COSTITUTIVO dell’A.T.I. con le caratteristiche di cui all’art. 48 del D.Lgs 50/2016 da cui risultino (in forma di scrittura privata autenticata), oltre alle parti del servizio svolte da ciascuna impresa partecipante all’A.T.I.:
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro
DICHIARAZIONI RELATIVE ALL’AVVALIMENTO DEI REQUISITI. In caso di AVVALIMENTO dei requisiti il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all’art. 45 del D.Lvo n. 50/16 e smi può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di cui all’art. 83, c. 1 lett. b) e c) del D.lvo n. 50/16 e smi avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso il concorrente deve obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione alla gara:
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti di cui all’art. 80 del D.L.vo n. 50/16 e smi, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimentoavvalimento da rendersi mediante compilazione del modello DGUE allegato alla presente (contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI); tale modello DGUE dovrà essere presentato in cartaceo, compilato e sottoscritto e riportato su supporto informatico cd rom o chiavetta USB;
c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.L.vo n. 50/16 e smi;
e) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e dalle stesse possono derivare conseguenze penali di cui all’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, c. 12 del D.Lvo n. 50/16 e smi nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Ai sensi dell’art. 89, c. 5 del D.Lvo n. 50/2016 e smi il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. Ai sensi dell’art. 89, c. 7 del D.Lvo n. 50/2016 e smi alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Ai sensi dell’art. 89, c. 8 del D.Lvo n. 50/2016 e smi il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione. Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nell’art. 89, c. 1 del D.Lvo n. 50/16 e smi e nella determina AVCP n. 2/2012 deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l’oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare “in modo determinato e specifico”. Pertanto il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell’impegno generico “a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente”.
a) ISTANZA UNICA DI AMMISSIONE sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiranno il raggruppamento, dalla quale risulti:
a1) il concorrente a cui sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo e le parti delle prestazioni che saranno eseguite da ciascuna singola impresa;
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro
DICHIARAZIONI RELATIVE ALL’AVVALIMENTO DEI REQUISITI. In caso di AVVALIMENTO (art. 49 e 50 D.Lvo n. 163/2006) Circa l’AVVALIMENTO dei requisiti il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all’art. 45 del D.Lvo n. 50/16 e smi consorziato o raggruppato può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di cui all’art. 83, c. 1 lett. b) e c) del D.lvo n. 50/16 e smi avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso il concorrente deve obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione alla gara:
a) : • una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) ; • una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lvo n. 163/06 e s.m.i.; • una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 38 del D.L.vo D.Lvo n. 50/16 163/06 e smi, nonché s.m.i. nonchè il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
c) ; • una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
d) ; • una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.L.vo n. 50/16 e smi;
e) con altre imprese che partecipano alla gara; • in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; Le citate dichiarazioni dovranno il contratto dovrà essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e dalle stesse possono derivare conseguenze penali redatto tenendo altresì in considerazione il disposto di cui all’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 8088, c. 12 1 del D.Lvo DPR 207/2010 e s.m.i. e il contenuto della determina dell’AVCP n. 50/16 e smi nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude 2/2012. Pertanto il concorrente ed escute la garanzia. Ai sensi dell’art. 89, c. 5 del D.Lvo n. 50/2016 e smi il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. Ai sensi dell’art. 89, c. 7 del D.Lvo n. 50/2016 e smi alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Ai sensi dell’art. 89, c. 8 del D.Lvo n. 50/2016 e smi il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione. Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nell’art. 8946, c. 1 1bis del D.Lvo n. 50/16 163/06 e smi e nella determina AVCP n. 2/2012 deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l’oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare “in modo determinato e specifico”. Pertanto il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell’impegno generico “a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente”” Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia. Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e dalle stesse possono derivare conseguenze penali di cui all’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci. Si applica inoltre il disposto di cui all’art. 50 del D.Lvo n. 163/2006. Nel caso di dichiarazioni mendaci, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria.
a) ISTANZA UNICA DI AMMISSIONE sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiranno il raggruppamento, dalla quale risulti:
a1) il concorrente a cui sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo e le parti delle prestazioni che saranno eseguite da ciascuna singola impresa;
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Autocompattatori
DICHIARAZIONI RELATIVE ALL’AVVALIMENTO DEI REQUISITI. In caso di AVVALIMENTO dei requisiti il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all’art. 45 del D.Lvo D.lvo n. 50/16 e smi può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di cui all’art. 83, c. 1 lett. b) e c) del D.lvo n. 50/16 e smi avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso il concorrente deve obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione alla gara:
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti di cui all’art. 80 del D.L.vo n. 50/16 e smi50/16, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.L.vo n. 50/16 e smi50/16;
e) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e dalle stesse possono derivare conseguenze penali di cui all’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, c. 12 del D.Lvo n. 50/16 e smi nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Ai sensi dell’art. 89, c. 5 del D.Lvo n. 50/2016 e smi il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. Ai sensi dell’art. 89, c. 7 del D.Lvo n. 50/2016 e smi alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Ai sensi dell’art. 89, c. 8 del D.Lvo n. 50/2016 e smi il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione. Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nell’art. 89, c. 1 del D.Lvo n. 50/16 e smi e nella determina AVCP n. 2/2012 deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l’oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare “in modo determinato e specifico”. Pertanto il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell’impegno generico ““ a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente”. Trova altresì applicazione il disposto degli artt. 88 e 89 del DPR n. 207/2010 e smi, in quanto compatibili ai sensi dell’art. 216, c. 14.
a) ISTANZA UNICA DI AMMISSIONE sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiranno il raggruppamento, dalla quale risulti:
a1) il concorrente a cui sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo e le parti delle prestazioni che saranno eseguite da ciascuna singola impresa;
Appears in 1 contract
DICHIARAZIONI RELATIVE ALL’AVVALIMENTO DEI REQUISITI. In caso di AVVALIMENTO dei requisiti il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all’art. 45 del D.Lvo D.lvo n. 50/16 e smi può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di cui all’art. 83, c. 1 lett. b) e c) del D.lvo n. 50/16 e smi avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso il concorrente deve obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione alla gara:
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti di cui all’art. 80 del D.L.vo n. 50/16 e smi50/16, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.L.vo n. 50/16 e smi50/16;
e) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; . A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e dalle stesse possono derivare conseguenze penali di cui all’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, c. 12 del D.Lvo n. 50/16 e smi nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Ai sensi dell’art. 89, c. 5 del D.Lvo n. 50/2016 e smi il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. Ai sensi dell’art. 89, c. 7 del D.Lvo n. 50/2016 e smi alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Ai sensi dell’art. 89, c. 8 del D.Lvo n. 50/2016 e smi il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione. Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nell’art. 89, c. 1 del D.Lvo n. 50/16 e smi e nella determina AVCP n. 2/2012 deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l’oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare “in modo determinato e specifico”. Pertanto il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell’impegno generico ““ a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente”.. Trova altresì applicazione il disposto degli artt. 88 e 89 del DPR n. 207/2010 e smi, in quanto compatibili ai sensi dell’art. 216, c. 14. Per le A.T.I. non costituite, inoltre:
a) ISTANZA UNICA DI AMMISSIONE sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiranno il raggruppamento, dalla quale risulti:
a1) il concorrente a cui sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo capogruppo, le quote di partecipazione al raggruppamento e le parti delle prestazioni che saranno quote di lavori eseguite da ciascuna singola impresaimpresa il tutto in ossequio alle norme vigenti;
a2) l’impegno che, in caso di aggiudicazione, tutti i soggetti che comporranno il raggruppamento, si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs 50/2016 e smi.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro
DICHIARAZIONI RELATIVE ALL’AVVALIMENTO DEI REQUISITI. In caso di AVVALIMENTO (art. 89 D.Lvo n. 50/2016) Circa l’AVVALIMENTO dei requisiti il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all’art. 45 del D.Lvo D.lvo n. 50/16 e smi può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di cui all’art. 83, c. 1 lett. b) e c) del D.lvo n. 50/16 e smi avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso il concorrente deve obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione alla gara:
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti di cui all’art. 80 del D.L.vo n. 50/16 e smi50/16, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimentoavvalimento da rendersi mediante compilazione del modello DGUE allegato alla presente (contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI); tale modello DGUE dovrà essere presentato in cartaceo, compilato e sottoscritto e riportato su supporto informatico cd rom o chiavetta USB;
c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.L.vo n. 50/16 e smi50/16;
e) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e dalle stesse possono derivare conseguenze penali di cui all’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, c. 12 del D.Lvo n. 50/16 e smi nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Ai sensi dell’art. 89, c. 5 del D.Lvo n. 50/2016 e smi il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. Ai sensi dell’art. 89, c. 7 del D.Lvo n. 50/2016 e smi alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Ai sensi dell’art. 89, c. 8 del D.Lvo n. 50/2016 e smi il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione. Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nell’art. 89, c. 1 del D.Lvo n. 50/16 e smi e nella determina AVCP n. 2/2012 deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l’oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare “in modo determinato e specifico”. Pertanto il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell’impegno generico “a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente”.
a) ISTANZA UNICA DI AMMISSIONE sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiranno il raggruppamento, dalla quale risulti:
a1) il concorrente a cui sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo e le parti delle prestazioni che saranno eseguite da ciascuna singola impresa;
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro