Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Clausole campione

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l’Assicurato non abbiano agito con dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio. A parziale deroga all’Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede. Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di Dolo. Resta fermo il diritto della società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede. L’omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell’Assicurato / Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontaria dello stesso, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali errori od omissioni siano avvenute in buona fede. Resta inteso che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si é verificata.
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede. Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 c.c. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 c.c. La Società ha, peraltro, il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 c.c. rinunciando al relativo diritto di recesso. L’omissione, l’incompletezza o l’inesattezza da parte del Contraente e/o Assicurato delle dichiarazioni di circostanze eventualmente aggravanti il rischio durante il corso di validità della presente assicurazione così come all’atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano, tuttavia, il diritto al completo indennizzo, sempre che tali omesse, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano il frutto del dolo del Contraente, o dei legali rappresentanti degli Assicurati. Il Contraente e l’Assicurato sono esentati dall’obbligo di dichiarare i danni subiti previsti da polizze da loro sottoscritte per la copertura dei medesimi rischi prima della stipulazione della presente polizza di assicurazione. L’eventuale omissione da parte del Contraente della comunicazione di circostanze che aggravano il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale o comunque involontario, non pregiudica la presente assicurazione.
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede. Art. 2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede. Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Tuttavia, l’omissione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 Codice Civile). Tuttavia l'omissione, l’incompletezza o l’inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente Polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente e/o dell’Assicurato.
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede. L'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell'Assicurato / Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontaria dello stesso, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali errori od omissioni siano avvenute in buona fede. In deroga all’articolo 1893 c.c. – Aggravio del rischio - qualora si passi da una specializzazione di fascia di rischio più bassa ad una più elevata, l’Assicurato, entro 30 (trenta) giorni deve inviare apposita comunicazione di variazione alla Società, per il tramite del Broker. In questo caso l’assicurazione opera dalla data della variazione del rischio, diversamente trascorsi più di 30 (trenta) giorni l’Assicurazione opera dalla data di ricezione della comunicazione di variazione da parte del Broker. Il relativo adeguamento del Premio è effettuato alla prima scadenza annuale successiva alla variazione del rischio.
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede. Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia