Dipendenti in distacco sindacale. 1. Il comma 1 dell’art. 47 del CCNL del 14.9.2000, relativo alla tutela del trattamento economico del personale in distacco sindacale, è completato, prima del punto, con la seguente disciplina: “ivi comprese le quote della tredicesima mensilità, nonché la indennità di comparto disciplinata dall’art. 33.” 2. Il comma 2 dell’art. 47 del CCNL del 14.9.2000 è integrato come segue: “In sede di contrattazione decentrata integrativa detto personale dovrà essere considerato ai fini dell’art. 17, comma 2, lett. a) del CCNL dell’1.4.1999 e successive modificazioni e integrazioni nonché nella valutazione utile alla progressione economica orizzontale.”
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