Diritti, tutele, permessi sindacali e modalità di esercizio. I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità dei poteri e nell'esercizio dei diritti, permessi e tutele già spettanti a questi ultimi per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge 300/70. Al rappresentante di cui al secondo comma, punto a) del precedente articolo vengono riconosciute le prerogative, i poteri e le tutele riconosciuti alle RSA per effetto della Legge 300/70 e spettano 12 ore di permessi retribuiti annui per l'espletamento del proprio mandato. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle Organizzazioni Sindacali dai contratti collettivi di diverso livello in materia di diritti, permessi e libertà sindacali. Nelle strutture lavorative potrà essere utilizzato anche su richiesta delle XX.XX. a livello territoriale il monte ore delle assemblee. FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS convengono di valutare periodicamente l'andamento e l'uso del monte ore. Nelle strutture lavorative che a livello territoriale abbiano più di 15 dipendenti, e sia stata costituita la RSU, il monte ore per le assemblee dei lavoratori viene così ripartito: 70% a disposizione delle RSU, il restante 30% sarà utilizzato pariteticamente da FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS, previa comunicazione alle RSU. Pertanto, le prerogative sancite dall’articolo 20 della legge 300/70, sono estese, per la quota di loro competenza, anche alle Federazioni territoriali di cui al comma precedente.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Dipendenti Degli Studi d'Amministrazione, Contratto a Tempo Parziale (Part Time), Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro