Lavoro intermittente o a chiamata Clausole campione

Lavoro intermittente o a chiamata. Vista la tipologia specifica di settore competente al presente CCNL, soggetta a incarichi temporali di varia durata e a richieste in occasione di eventi , visto l’obiettivo di creare la prima regolamentazione lavoristica nel settore, al fine di incentivare l’occupazione, viene riconosciuta l’opportunità di utilizzo del lavoro a chiamata sia tempo determinato che indeterminato, senza i limiti di età e senza tener conto dello stato occupazionale dell’interessato.
Lavoro intermittente o a chiamata. E’ confermata la disciplina precedente. Il datore di lavoro può usare il lavoro intermittente nei casi individuati nei contratti collettivi, anche aziendali, anche per lo svolgimento di prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. In assenza di regolamentazione da parte dei contratti collettivi i casi in cui non è possibile svolgere lavoro intermittente sono individuati tramite Decreto ministeriale (in attesa dell’emanazione del Decreto si applica la disciplina contenuta nel Decreto ministeriale del 23 ottobre 2004 che ha elencato una serie di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia). Xxxxx ferma la possibilità di utilizzare il lavoro intermittente, al di fuori delle casistiche, per i soggetti con meno di 24 e più di 55 anni. Vengono ribaditi: - i limiti di utilizzo: massimo 400 giornate di lavoro effettivo nell’arco di 3 anni solari (pena la trasformazione in contratto a tempo pieno e indeterminato) con l’eccezione dei settori del turismo, pubblici esercizi e spettacolo; - i divieti per i quali non vi è più possibilità di deroga rispetto alla contrattazione collettiva; - l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare alla Direzione territoriale del lavoro, con sms o posta elettronica, la durata della prestazione prima dell’inizio della stessa o di un ciclo integrato di prestazioni non superiore a 30 giorni. Per quanto riguarda la disciplina del rapporto di lavoro resta fermo che il trattamento economico e normativo non deve essere complessivamente meno favorevole rispetto a quello dei lavoratori di pari livello. E’ confermata l’indennità di disponibilità qualora il contratto preveda l’obbligo di rispondere alla chiamata del datore di lavoro. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può costituire motivo di licenziamento e comportare la restituzione dell'indennità di disponibilità ma non, come previsto nella disciplina precedente, il risarcimento del danno. In caso di ricorso al lavoro a chiamata il lavoratore ha diritto a vedersi riconosciuta la conversione del proprio contratto a tempo indeterminato qualora il datore di lavoro non abbia effettuato la Valutazione dei Rischi (VdR) ai sensi del D. Lgs 81/2008.
Lavoro intermittente o a chiamata. Descrizione
Lavoro intermittente o a chiamata. Vengono ridefiniti i requisiti per l’utilizzo del lavoro “a chiamata” stabilendo che: - venga rimessa alla contrattazione collettiva la determinazione, con riferimento alle peculiarità e ai bisogni di ciascun settore merceologico, le situazioni che giustificano la stipulazione di contratti individuali di lavoro intermittente; - indipendentemente da quanto stabilito dai ccnl, possono essere posti in essere rapporti di lavoro intermittente con soggetti con più di 55 anni di età e con meno di 24 anni di età, a condizione che le prestazioni contrattuali vengano svolte entro il 25° anno di età. I contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge (18 luglio 2012), che non siano compatibili con le nuove norme, cesseranno di produrre effetti decorsi 12 mesi da tale data. Con la riforma viene introdotto inoltre un obbligo di comunicazione preventiva alla Direzione Territoriale del Lavoro con modalità semplificate (sms, fax o posta elettronica) prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni. Le modalità operative di comunicazione contenute nella nota della Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro del 9 Agosto 2012 dispongono di effettuare la comunicazione con apposito modulo mediante i seguenti canali: 1.FAX al n.000.000.000 a partire dal 13 agosto 2012; 2.SMS al n. 339.9942256 a partire dal 17 agosto 2012;
Lavoro intermittente o a chiamata. (1) Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 33 e ss., D.lgs. n. 276/2003, il contratto di lavoro intermittente, che può essere stipulato anche a tempo determinato, è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione dell’azienda, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei casi e alle condizioni di seguito riportate. (2) Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, relative ad attività derivanti da esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, ovvero per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. (3) Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età, fermo restando, in tale caso, che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il 25° anno di età. (4) Il ricorso al lavoro intermittente è vietato:
Lavoro intermittente o a chiamata. Art. 25 - Lavoro ripartito
Lavoro intermittente o a chiamata. Campo di applicazione a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991 che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione xxxxxxxxx, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente; c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.
Lavoro intermittente o a chiamata. È un contratto che si può attivare qualora si presenti la necessità di utilizzare un lavoratore per prestazioni con una frequenza non predeterminabile, permettendo al datore di lavoro di servirsi dell’attività del lavoratore, chiamandolo all’occorrenza. Sono spesso assunti con questa tipologia contrattuale i lavoratori dello spettacolo, gli addetti al centralino, i guardiani, receptionist. È richiesta la forma scritta del contratto (anche se solo ai fini della prova della sussistenza del contratto e non per la sua validità) indicando i contenuti previsti per legge, tra cui la durata a tempo determinato o indeterminato. Il contratto è ammesso per ciascun lavoratore e con il medesimo datore di lavoro per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate nell’arco di tre anni solari, ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. Nel caso in cui sia superato questo periodo, il rapporto di lavoro intermittente si trasforma in un rapporto a tempo pieno e indeterminato.
Lavoro intermittente o a chiamata. La disposizione contrattuale viene modificata al fine di rendere attuabile la deroga alla previsione normativa in tema di numero massimo di giornate complessive di utilizzo del lavoro intermittente (art. 13, comma 3 del D.Lgs n. 81/2015), mediante ricorso alla contrattazione di prossimità (art. 8 del DL n. 138/2011 convertito dalla Legge n. 148/2011). Infatti, con la sottoscrizione di contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali sussiste la possibilità di derogare al limite di 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari. Inoltre, si sottolinea che nel caso in cui il dipendente sia chiamato alla prestazione lavorativa, ◆ la stessa può avere anche una durata inferiore alle 8 ore giornaliere stabilite per il contratto a tempo pieno, ◆ purché ne sia data comunicazione al lavoratore e questi abbia accettato la richiesta dell’azienda.
Lavoro intermittente o a chiamata. Vista la tipologia specifica di settore competente al presente CCNL, soggetta ad incarichi temporali di varia durata ed a richieste in occasioni di eventi, al fine di incentivare l’occupazione, viene prevista l’opportunità di utilizzo del lavoro a chiamata o intermittente, sia a tempo determinato che indeterminato, senza limiti di età, con o senza indennità di disponibilità, per tutte le qualifiche e mansioni indicate nella declaratoria dei livelli di inquadramento dal Terzo al Settimo di cui all’art. 22 del CCNL.