Lavoro intermittente o a chiamata. Vista la tipologia specifica di settore competente al presente CCNL, soggetta a incarichi temporali di varia durata e a richieste in occasione di eventi , visto l’obiettivo di creare la prima regolamentazione lavoristica nel settore, al fine di incentivare l’occupazione, viene riconosciuta l’opportunità di utilizzo del lavoro a chiamata sia tempo determinato che indeterminato, senza i limiti di età e senza tener conto dello stato occupazionale dell’interessato. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro. Se nel contratto di lavoro intermittente è previsto l’obbligo per il lavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, è altresì stabilita la corresponsione di una indennità mensile di disponibilità per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione, la stessa è prevista nella misura pari al 20% della retribuzione mensile, calcolata sulla base della paga contrattuale del CCNL. In ogni caso si tiene conto di quanto previsto dal DM 10 marzo 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo. In caso di malattia o di altro evento da cui deriva la temporanea impossibilità di rispondere alla chiamata, il lavoratore intermittente è tenuto a informare il datore di lavoro secondo le modalità previste dall’art. 77 del presente CCNL, nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità. Se il lavoratore non informa il datore di lavoro nei termini anzidetti perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di 15 giorni, salva diversa previsione del contratto individuale. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata, nelle ipotesi di cui al precedente comma 2, è ricompreso nella fattispecie della assenza ingiustificata; anche in questo caso il lavoratore perde l’indennità di disponibilità.
Lavoro intermittente o a chiamata. Descrizione
Lavoro intermittente o a chiamata. (1) Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13 e seguenti del D.lgs. n. 81/2015 il contratto di lavoro intermittente, che può essere stipulato anche a tempo determinato, è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione dell’azienda, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente nei casi e alle condizioni di seguito riportate.
Lavoro intermittente o a chiamata. Il contratto di lavoro intermittente può essere oggi concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo e saltuario secondo le esigenze individuate dal CCNL con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età, fermo restando che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età . In ogni caso, fermi restando i presupposti di instaurazione del rapporto, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore, con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di 3 anni solari; in caso di superamento del predetto periodo, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. I periodi per i quali è possibile fare ricorso al lavoro a chiamata sono i seguenti: • durante il periodo feriale; • durante i periodi di maggiore intensità lavorativa relativi al peculiare settore relativo al campo di applicazione del presente CCNL.
Lavoro intermittente o a chiamata. Descrizione Attraverso la modifica degli articoli 34 e 35 del Dlgs 276/2003 viene modificata la normativa relativa al lavoro intermittente (prestazione lavorativa discontinua definita in base ad esigenze individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro, anche per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese e dell’anno): • viene abrogata la norma che stabiliva che, in caso di prestazione da svolgersi in periodi predeterminati, l’indennità di disponibilità venisse corrisposta solo in caso di chiamata effettiva, quindi da ora in poi l’indennità di disponibilità verrà comunque corrisposta • viene ampliato il limite di età per l’utilizzo al di fuori delle previsioni contrattuali, comprendendo soggetti sotto i 25 anni e sopra i 55 (non più 45). viene introdotto l’obbligo, per il datore di lavoro, di comunicarne la durata alla Direzione Territoriale del Lavoro mediante sms, fax o posta elettronica prima dell’inizio della prestazione, con sanzione da 400 a 2400 euro in caso di omissione • i contratti già sottoscritti, ma non compatibili con le nuove disposizioni previste, cessano di produrre effetti decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Lavoro intermittente o a chiamata. Vista la tipologia specifica di settore competente al presente CCNL, soggetta ad incarichi temporali di varia durata ed a richieste in occasioni di eventi, al fine di incentivare l’occupazione, viene prevista l’opportunità di utilizzo del lavoro a chiamata o intermittente, sia a tempo determinato che indeterminato, senza limiti di età, con o senza indennità di disponibilità, per tutte le qualifiche e mansioni indicate nella declaratoria dei livelli di inquadramento dal Terzo al Settimo di cui all’art. 22 del CCNL.
Lavoro intermittente o a chiamata. Vengono ridefiniti i requisiti per l’utilizzo del lavoro “a chiamata” stabilendo che: - venga rimessa alla contrattazione collettiva la determinazione, con riferimento alle peculiarità e ai bisogni di ciascun settore merceologico, le situazioni che giustificano la stipulazione di contratti individuali di lavoro intermittente; - indipendentemente da quanto stabilito dai ccnl, possono essere posti in essere rapporti di lavoro intermittente con soggetti con più di 55 anni di età e con meno di 24 anni di età, a condizione che le prestazioni contrattuali vengano svolte entro il 25° anno di età. I contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge (18 luglio 2012), che non siano compatibili con le nuove norme, cesseranno di produrre effetti decorsi 12 mesi da tale data. Con la riforma viene introdotto inoltre un obbligo di comunicazione preventiva alla Direzione Territoriale del Lavoro con modalità semplificate (sms, fax o posta elettronica) prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni. Le modalità operative di comunicazione contenute nella nota della Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro del 9 Agosto 2012 dispongono di effettuare la comunicazione con apposito modulo mediante i seguenti canali: 1.FAX al n.000.000.000 a partire dal 13 agosto 2012; 2.SMS al n. 339.9942256 a partire dal 17 agosto 2012;
Lavoro intermittente o a chiamata. La disposizione contrattuale viene modificata al fine di rendere attuabile la deroga alla previsione normativa in tema di numero massimo di giornate complessive di utilizzo del lavoro intermittente (art. 13, comma 3 del D.Lgs n. 81/2015), mediante ricorso alla contrattazione di prossimità (art. 8 del DL n. 138/2011 convertito dalla Legge n. 148/2011). Infatti, con la sottoscrizione di contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali sussiste la possibilità di derogare al limite di 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari. Inoltre, si sottolinea che nel caso in cui il dipendente sia chiamato alla prestazione lavorativa, ◆ la stessa può avere anche una durata inferiore alle 8 ore giornaliere stabilite per il contratto a tempo pieno, ◆ purché ne sia data comunicazione al lavoratore e questi abbia accettato la richiesta dell’azienda.
Lavoro intermittente o a chiamata. Vista la tipologia specifica di settore competente al presente CCNL, soggetta a incarichi temporali di varia durata e a richieste in occasione di eventi , visto l’obiettivo di creare la prima regolamentazione lavoristica nel settore, al fine di incentivare l’occupazione, viene riconosciuta l’opportunità di utilizzo del lavoro a chiamata sia tempo determinato che indeterminato, senza i limiti di età e lo stato occupazionale precedente .
Lavoro intermittente o a chiamata. E’ stato modificato il limite di età per la stipulazione del contratto, in particolare può in ogni caso essere concluso un contratto di lavoro a chiamata con soggetti con più di 55 anni d’età e con soggetti con meno di 24 anni d’età, fermo restando, in tale ultimo caso, che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età7. Viene introdotto, inoltre, l’obbligo a carico del datore di lavoro di effettuare, prima dell’inizio della prestazione lavorativa, una comunicazione contenente la durata della chiamata. La predetta comunicazione dovrà essere trasmessa alla Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competente, con modalità semplificate che verranno stabilite con decreto ministeriale congiunto. La mancata comunicazione comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400, per ciascun lavoratore. Qualora il lavoratore, nell’ambito di contratti di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali, si impegni a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, ha diritto all’indennità di disponibilità, indipendentemente dall’effettiva chiamata. Si precisa che i contratti di lavoro intermittente, già sottoscritti alla data di entrata in vigore della riforma (17 luglio 2012), che non siano compatibili con le predette disposizioni, cesseranno di produrre effetti decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore della medesima legge di riforma.