Lavoro intermittente o a chiamata. Vista la tipologia specifica di settore competente al presente CCNL, soggetta a incarichi temporali di varia durata e a richieste in occasione di eventi , visto l’obiettivo di creare la prima regolamentazione lavoristica nel settore, al fine di incentivare l’occupazione, viene riconosciuta l’opportunità di utilizzo del lavoro a chiamata sia tempo determinato che indeterminato, senza i limiti di età e senza tener conto dello stato occupazionale dell’interessato.
Lavoro intermittente o a chiamata. E’ confermata la disciplina precedente. Il datore di lavoro può usare il lavoro intermittente nei casi individuati nei contratti collettivi, anche aziendali, anche per lo svolgimento di prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. In assenza di regolamentazione da parte dei contratti collettivi i casi in cui non è possibile svolgere lavoro intermittente sono individuati tramite Decreto ministeriale (in attesa dell’emanazione del Decreto si applica la disciplina contenuta nel Decreto ministeriale del 23 ottobre 2004 che ha elencato una serie di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia). Xxxxx ferma la possibilità di utilizzare il lavoro intermittente, al di fuori delle casistiche, per i soggetti con meno di 24 e più di 55 anni. Vengono ribaditi: - i limiti di utilizzo: massimo 400 giornate di lavoro effettivo nell’arco di 3 anni solari (pena la trasformazione in contratto a tempo pieno e indeterminato) con l’eccezione dei settori del turismo, pubblici esercizi e spettacolo; - i divieti per i quali non vi è più possibilità di deroga rispetto alla contrattazione collettiva; - l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare alla Direzione territoriale del lavoro, con sms o posta elettronica, la durata della prestazione prima dell’inizio della stessa o di un ciclo integrato di prestazioni non superiore a 30 giorni. Per quanto riguarda la disciplina del rapporto di lavoro resta fermo che il trattamento economico e normativo non deve essere complessivamente meno favorevole rispetto a quello dei lavoratori di pari livello. E’ confermata l’indennità di disponibilità qualora il contratto preveda l’obbligo di rispondere alla chiamata del datore di lavoro. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può costituire motivo di licenziamento e comportare la restituzione dell'indennità di disponibilità ma non, come previsto nella disciplina precedente, il risarcimento del danno. In caso di ricorso al lavoro a chiamata il lavoratore ha diritto a vedersi riconosciuta la conversione del proprio contratto a tempo indeterminato qualora il datore di lavoro non abbia effettuato la Valutazione dei Rischi (VdR) ai sensi del D. Lgs 81/2008.
Lavoro intermittente o a chiamata. Descrizione
Lavoro intermittente o a chiamata. Art. 25 - Lavoro ripartito
Lavoro intermittente o a chiamata. È un contratto che si può attivare qualora si presenti la necessità di utilizzare un lavoratore per prestazioni con una frequenza non predeterminabile, permettendo al datore di lavoro di servirsi dell’attività del lavoratore, chiamandolo all’occorrenza. Sono spesso assunti con questa tipologia contrattuale i lavoratori dello spettacolo, gli addetti al centralino, i guardiani, receptionist. È richiesta la forma scritta del contratto (anche se solo ai fini della prova della sussistenza del contratto e non per la sua validità) indicando i contenuti previsti per legge, tra cui la durata a tempo determinato o indeterminato. Il contratto è ammesso per ciascun lavoratore e con il medesimo datore di lavoro per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate nell’arco di tre anni solari, ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. Nel caso in cui sia superato questo periodo, il rapporto di lavoro intermittente si trasforma in un rapporto a tempo pieno e indeterminato.
Lavoro intermittente o a chiamata. (1) Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13 e seguenti del D.lgs. n. 81/2015 il contratto di lavoro intermittente, che può essere stipulato anche a tempo determinato, è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione dell’azienda, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente nei casi e alle condizioni di seguito riportate.
(2) Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato: - per esigenze aziendali di carattere tecnico-produttivo-organizzativo; - per esigenze aziendali di carattere sostitutivo, fatti salvi i divieti di cui al comma 4 del presente articolo; - in periodi temporali predeterminati e di seguito indicati: - Vacanze Pasquali - Mesi di Luglio e Agosto - 22 dicembre/06 gennaio.
(3) Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi:
a) durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto;
b) luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dalla lavoratrice e dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata della lavoratrice e del lavoratore, che non può essere inferiore ad un giorno lavorativo;
c) trattamento economico e normativo spettante alla lavoratrice e al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
d) forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro, nonché modalità di rilevazione della prestazione;
e) tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
f) misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
(4) Il datore di lavoro è tenuto ad informare con cadenza biennale le rappresentanze sindacali aziendali sull’andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
(5) E’ demandata alla contrattazione di secondo livello la possibilità di individuare le ipotesi in cui sia prevista l’indennità di disponibilità e determinarne, contestualmente, l’importo che non deve, comunque, essere inferiore a quello fissato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
(6) Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere stipulato con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età, fermo restando che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il 25° anno di età. Il contratto, con eccezione dei settori previsti dall...
Lavoro intermittente o a chiamata. Il contratto di lavoro intermittente può essere oggi concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo e saltuario secondo le esigenze individuate dal CCNL con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età, fermo restando che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età . In ogni caso, fermi restando i presupposti di instaurazione del rapporto, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore, con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di 3 anni solari; in caso di superamento del predetto periodo, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. I periodi per i quali è possibile fare ricorso al lavoro a chiamata sono i seguenti: • durante il periodo feriale; • durante i periodi di maggiore intensità lavorativa relativi al peculiare settore relativo al campo di applicazione del presente CCNL.
Lavoro intermittente o a chiamata. E’ stato modificato il limite di età per la stipulazione del contratto, in particolare può in ogni caso essere concluso un contratto di lavoro a chiamata con soggetti con più di 55 anni d’età e con soggetti con meno di 24 anni d’età, fermo restando, in tale ultimo caso, che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età7. Viene introdotto, inoltre, l’obbligo a carico del datore di lavoro di effettuare, prima dell’inizio della prestazione lavorativa, una comunicazione contenente la durata della chiamata. La predetta comunicazione dovrà essere trasmessa alla Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competente, con modalità semplificate che verranno stabilite con decreto ministeriale congiunto. La mancata comunicazione comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400, per ciascun lavoratore. Qualora il lavoratore, nell’ambito di contratti di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali, si impegni a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, ha diritto all’indennità di disponibilità, indipendentemente dall’effettiva chiamata. Si precisa che i contratti di lavoro intermittente, già sottoscritti alla data di entrata in vigore della riforma (17 luglio 2012), che non siano compatibili con le predette disposizioni, cesseranno di produrre effetti decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore della medesima legge di riforma.
Lavoro intermittente o a chiamata. Vista la tipologia specifica di settore competente al presente CCNL, soggetta ad incarichi temporali di varia durata ed a richieste in occasioni di eventi, al fine di incentivare l’occupazione, viene prevista l’opportunità di utilizzo del lavoro a chiamata o intermittente, sia a tempo determinato che indeterminato, senza limiti di età, con o senza indennità di disponibilità, per tutte le qualifiche e mansioni indicate nella declaratoria dei livelli di inquadramento dal Terzo al Settimo di cui all’art. 22 del CCNL.
Lavoro intermittente o a chiamata. La disposizione contrattuale viene modificata al fine di rendere attuabile la deroga alla previsione normativa in tema di numero massimo di giornate complessive di utilizzo del lavoro intermittente (art. 13, comma 3 del D.Lgs n. 81/2015), mediante ricorso alla contrattazione di prossimità (art. 8 del DL n. 138/2011 convertito dalla Legge n. 148/2011). Infatti, con la sottoscrizione di contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali sussiste la possibilità di derogare al limite di 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari. Inoltre, si sottolinea che nel caso in cui il dipendente sia chiamato alla prestazione lavorativa, ◆ la stessa può avere anche una durata inferiore alle 8 ore giornaliere stabilite per il contratto a tempo pieno, ◆ purché ne sia data comunicazione al lavoratore e questi abbia accettato la richiesta dell’azienda.