Doveri e diritti Clausole campione
Doveri e diritti. 1. Il dirigente ha il dovere di dare all’impresa, nella esplicazione della propria attività di lavoro, una collaborazione attiva e intensa per la realizzazione dei fini aziendali, secondo le direttive dell’impresa stessa e le norme del presente contratto.
2. Il dirigente ha diritto al rispetto e alla tutela della sua dignità nell’espletamento della propria attività lavorativa.
3. Al dirigente è fatto divieto di comunicare notizie riservate di ufficio e svolgere attività contraria agli interessi dell’impresa, o comunque incompatibile con i doveri di ufficio, nonché di fare operazioni di borsa su strumenti finanziari derivati e di fare parte, a qualunque titolo, di organismi collegiali tributari, comunque denominati, nei casi in cui tale partecipazione non sia obbligatoria per legge.
4. I dirigenti la cui presenza è necessaria per la estrazione dei valori possono assentarsi dalla residenza previa segnalazione all’impresa, fornendo indicazioni per la loro reperibilità. Solo in caso di urgenti necessità possono prescindere da tale pre- ventiva segnalazione, dando all’impresa stessa, non appena possibile, motivato avviso della loro assenza.
5. I detentori di chiavi debbono garantirne la consegna per l’estrazione dei valori all’apertura dello sportello.
6. Per l’assunzione l’impresa può chiedere all’interessato il certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a 3 mesi e il certificato dei carichi pen- denti.
Doveri e diritti. 8 7.1 Doveri del Committente 8
7.1.1 Doveri generali 8
7.1.2 Doveri relativi all’uso del Certificato 9
7.1.3 Doveri relativi alla verifica 10
Doveri e diritti. Il Titolare del trattamento ha l’obbligo di adempiere a quanto prescritto dal Regolamento UE 679/2016 e di assicurare che il trattamento di dati personali svolto, direttamente o per suo conto dai Responsabili esterni nominati, rispetti i principi sanciti. Il Titolare del trattamento ha il diritto di vincolare il trattamento dei dati personali svolto dal Responsabile a specifiche istruzioni che lo stesso e tenuto a rispettare. Il Responsabile, per quanto di propria competenza, è tenuto al rispetto dei Principi applicabili al trattamento di dati personali, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, anche per i propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza, integrità e tutela dei dati, nonché a garantire l’utilizzo dei dati stessi esclusivamente per le finalità espresse nel presente documento e nel contratto sottoscritto tra le parti. Per i trattamenti operati all’interno della propria organizzazione, il Responsabile, prestatore di servizi, deve garantire l’adozione di un sistema di misure di sicurezza informatico ed organizzativo adeguato rispetto ai trattamenti da effettuare ed ai livelli di rischio presenti secondo i principi espressi all’art. 32 del Regolamento. Il Responsabile risponde direttamente in caso di eventuali violazioni derivanti da una sua condotta illecita o scorretta o in contrasto con i principi del Regolamento o le istruzioni impartite dal Titolare. A tale scopo, il Responsabile deve collaborare con il Titolare ed assisterlo nei casi in cui l’interessato eserciti i propri diritti, elencati nel Regolamento, adottando opportune misure organizzative e tecniche, nonché nei casi di evento di "data breach" o di necessaria valutazione d’impatto. Il Responsabile, inoltre, si impegna a mantenere indenne il Titolare del trattamento per qualsiasi sanzione, richiesta e/o danno o spesa, incluse quelle legali, che possano derivare da un mancato rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali allo stesso imputabile, ivi compresi eventuali risarcimenti danni avanzati dai soggetti Interessati, fatto salvo il mancato rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali sia imputabile al Titolare del trattamento ed il Responsabile abbia agito in fede ai requisiti contrattuali.
Doveri e diritti. Il dirigente ha il dovere di dare alla Azienda, nella esplicazione della propria attività di lavoro, una collaborazione attiva e intensa per la realizzazione dei fini aziendali, secondo le direttive della Azienda stessa e le norme del presente contratto. Il dirigente ha diritto al rispetto e alla tutela della sua dignità nell’espletamento della propria attività lavorativa. Al dirigente è fatto divieto di comunicare notizie riservate di ufficio e svolgere attività contraria agli interessi della Azienda, o comunque incompatibile con i doveri di ufficio, nonché di fare operazioni di borsa su strumenti finanziari derivati e di fare parte, a qualunque titolo, di Organismi collegiali tributari, comunque denominati, nei casi in cui tale partecipazione non sia obbligatoria per legge. I dirigenti la cui presenza è necessaria per l’estrazione dei valori possono assentarsi dalla residenza previa segnalazione alla Azienda, fornendo indicazioni per la loro reperibilità. Solo in caso di urgenti necessità possono prescindere da tale preventiva segnalazione, dando alla Azienda stessa, non appena possibile, motivato avviso della loro assenza. I detentori di chiavi devono garantirne la consegna per l’estrazione dei valori all’apertura dello sportello.
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