Doveri generali Clausole campione

Doveri generali. Il Committente che richiede la certificazione deve: - rispettare le prescrizioni del presente Regolamento Generale, incluse le disposizioni emanate da ACCREDIA; - rispettare quanto previsto dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di impianti ascensori e montacarichi; - attenersi al rispetto del presente regolamento e informare della ricaduta dei suoi contenuti, tutto il personale che svolge mansioni che sono riferibili ai requisiti indicati; - soddisfare sempre i requisiti di certificazione, compresa l'attuazione di opportune modifiche quando queste siano comunicate da SIC; - informare SIC, senza ritardo, di eventuali modifiche che possano influenzare la propria capacità di soddisfare i requisiti di certificazione; - non formulare analoga domanda di certificazione ad altro Organismo Notificato; - accettare, senza costi aggiuntivi per il cliente, l’eventuale presenza di ispettori ACCREDIA in accompagnamento alla SIC; - accettare altresì, valutatori SIC in affiancamento/addestramento e valutatori SIC in veste di osservatori (per attività di monitoraggio in campo); - conformare l’impianto elevatore ai pertinenti requisiti di legge applicabili (UNI CEI EN ISO/IEC 17065); - fornire tutte le informazioni/documenti che SIC potrà richiedere circa aspetti attinenti all’oggetto di certificazione e che SIC ritiene necessarie alla buona esecuzione della verifica; - non procedere, senza preventiva autorizzazione scritta di SIC, alla modifica di aspetti dell’impianto elevatore che implichino variazioni significative alle specifiche dell’impianto certificato; - accettare gli esiti della valutazione di conformità e le conseguenti decisioni di SIC e impegnarsi a risolvere le non conformità emerse nel corso delle attività di valutazione, secondo i tempi e xxxx concordati; - consentire a SIC l’effettuazione di attività di valutazione integrative rispetto a quanto previsto contrattualmente, qualora sia necessario verificare la risoluzione delle non conformità in funzione del loro numero e/o gravità - effettuare approfondimenti a seguito di informazioni e/o reclami pervenuti a SIC o qualora vi sia richiesta da parte dell’ente di accreditamento/autorità competente, a seguito di informazioni e/o reclami a loro pervenuti, relativi alle attività coperte dal regolamento, che possano mettere in dubbio la conformità ai requisiti di riferimento; tali valutazioni saranno a carico del Committente; - comunicare tempestivamente tutte le situazioni difformi rilevate dalle Autorità di Cont...
Doveri generali. Il rapporto di lavoro deve svolgersi in un clima di rispetto e di tolleranza. In particolare, i lavoratori / le lavoratrici non devono subire pregiudizio alcuno, né direttamente né indiret- tamente, a causa del loro sesso, dell’età, dell’origine, della lingua e della cultura. Tutte le parti, sia i superiori che le lavoratrici e i lavoratori, vi si adoperano.
Doveri generali. 1 Il lavoratore deve eseguire con la massima cura il lavoro affidatogli e tutelare in buona fede i legittimi interessi del datore di lavoro. Cura e diligenza 2 Egli dovrà utilizzare con competenza e cura i macchinari, gli attrezzi da lavoro, le installazioni, le infrastrutture tecniche, come pure i veicoli del datore di lavoro. Tutti gli strumenti di lavoro come pure i materiali impiegati per l'esecuzione dei lavori, dovranno essere trattati con la massima cura.
Doveri generali. Tutte le componenti del sistema confederale sono tenute:
Doveri generali. Art. 33 15

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).