Common use of Durata dell'Accordo Economico Collettivo Clause in Contracts

Durata dell'Accordo Economico Collettivo. Il presente accordo entra in vigore, salvo le diverse decorrenze previste per i singoli istituti, il 1 marzo 2009 e scadrà il 29 febbraio 2009 ; ove non venga disdetto da una delle parti con un preavviso di quattro mesi, si intenderà rinnovato per un anno e così di anno in anno. In caso di regolare disdetta esso resterà in vigore fino a che non sia sostituito da un successivo accordo. Le organizzazioni stipulanti degli agenti e rappresentanti di commercio danno atto all’altra parte contraente che l’accordo economico sottoscritto in pari data rappresenta una disciplina normativa e previdenziale del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, che contempera le attuali possibilità della economia nazionale con le esigenze della categoria rappresentata. Esse assumono pertanto impegno, in caso di presentazione di progetti di legge sulla materia, di portare a conoscenza dei presentatori stessi questo loro apprezzamento sugli accordi raggiunti in campo sindacale, che esse considerano lo strumento più idoneo per la regolamentazione dei rapporti dei propri associati con le case mandanti. Le parti stipulanti assumono altresì l’impegno di incontrarsi, su richiesta di una di esse, durante il periodo di vigenza del presente accordo, per esaminare lo stato del settore, le sue prospettive nonché le situazioni di mercato, anche per i riflessi che possano determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali della categoria degli agenti e rappresentanti di commercio. Le parti stipulanti il presente Accordo convengono che tutti i valori indicati in lire nell’Accordo stesso, verranno automaticamente convertiti in Euro (secondo il rapporto pari a 1.936,27 lire per ciascun Euro) a far data dal 1 marzo 2002. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo si impegnano ad esaminare e definire entro 1 anno dalla sottoscrizione del presente Accordo Economico Collettivo i problemi connessi al pagamento delle provvigioni derivanti da vendite effettuate attraverso il commercio elettronico. Le parti firmatarie del presente accordo economico collettivo si impegnano a costituire una commissione cui affidare l’incarico di elaborare una progetto per la formazione e l’aggiornamento professionale degli agenti e rappresentanti di commercio, individuando le modalità, le relative fonti di finanziamento utilizzabili, sia a carico delle parti sottoscriventi il presente accordo, sia a carico di fondi istituzionali, a livello nazionale e/o comunitario, a ciò preposti.

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Samples: Accordo Economico Collettivo, Accordo Economico Collettivo

Durata dell'Accordo Economico Collettivo. Il presente accordo entra in vigore, salvo le diverse decorrenze previste per i singoli istituti, il 1 marzo 2009 aprile 2002 e scadrà il 29 febbraio 2009 31 marzo 2006; ove non venga disdetto da una delle parti con un preavviso di quattro mesi, si intenderà rinnovato per un anno e così di anno in anno. In caso di regolare disdetta esso resterà in vigore fino a che non sia sostituito da un successivo accordo. Le organizzazioni stipulanti degli agenti e rappresentanti di commercio danno atto all’altra all'altra parte contraente che l’accordo l'accordo economico sottoscritto in pari data rappresenta una disciplina normativa e previdenziale del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, che contempera le attuali possibilità della economia nazionale con le esigenze della categoria rappresentata. Esse assumono pertanto impegno, in caso di presentazione di progetti di legge sulla materia, di portare a conoscenza dei presentatori stessi questo loro apprezzamento sugli accordi raggiunti in campo sindacale, che esse considerano lo strumento più idoneo per la regolamentazione dei rapporti dei propri associati con le case mandanti. Le parti stipulanti assumono altresì l’impegno l'impegno di incontrarsi, su richiesta di una di esse, durante il periodo di vigenza del presente accordo, per esaminare lo stato del settore, le sue prospettive nonché le situazioni di mercato, anche per i riflessi che possano determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali della categoria degli agenti e rappresentanti di commercio. Le parti stipulanti il presente Accordo convengono che tutti i valori indicati in lire nell’Accordo nell'Accordo stesso, verranno automaticamente convertiti in Euro (secondo il rapporto pari a 1.936,27 lire per ciascun Euro) a far data dal 1 marzo 2002. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo si impegnano ad esaminare e definire entro 1 anno dalla sottoscrizione del presente Accordo Economico Collettivo i problemi connessi al pagamento delle provvigioni derivanti da vendite effettuate attraverso il commercio elettronico. Le parti firmatarie del presente accordo economico collettivo si impegnano a costituire una commissione cui affidare l’incarico l'incarico di elaborare una progetto per la formazione e l’aggiornamento l'aggiornamento professionale degli agenti e rappresentanti di commercio, individuando le modalità, le relative fonti di finanziamento utilizzabili, sia a carico delle parti sottoscriventi il presente accordo, sia a carico di fondi istituzionali, a livello nazionale e/o comunitario, a ciò preposti.

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Samples: Economic Collective Agreement

Durata dell'Accordo Economico Collettivo. Il presente accordo entra in vigore, salvo le diverse decorrenze previste per i singoli istituti, il 1 marzo 2009 aprile 2002 e scadrà il 29 febbraio 2009 31 marzo 2006; ove non venga disdetto da una delle parti con un preavviso di quattro mesi, si intenderà rinnovato per un anno e così di anno in anno. In caso di regolare disdetta esso resterà in vigore fino a che non sia sostituito da un successivo accordo. Le organizzazioni stipulanti degli agenti e rappresentanti di commercio danno atto all’altra all'altra parte contraente che l’accordo l'accordo economico sottoscritto in pari data rappresenta una disciplina normativa e previdenziale del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, che contempera le attuali possibilità della economia nazionale con le esigenze della categoria rappresentata. Esse assumono pertanto impegno, in caso di presentazione di progetti di legge sulla materia, di portare a conoscenza dei presentatori stessi questo loro apprezzamento sugli accordi raggiunti in campo sindacale, che esse considerano lo strumento più idoneo per la regolamentazione dei rapporti dei propri associati con le case mandanti. Le parti stipulanti assumono altresì l’impegno l'impegno di incontrarsi, su richiesta di una di esse, durante il periodo di vigenza del presente accordo, per esaminare lo stato del settore, le sue prospettive nonché le situazioni di mercato, anche per i riflessi che possano determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali della categoria degli agenti e rappresentanti di commercio. Le parti stipulanti il presente Accordo convengono che tutti i valori indicati in lire nell’Accordo stesso, verranno automaticamente convertiti in Euro (secondo il rapporto pari a 1.936,27 lire per ciascun Euro) a Euro)a far data dal 1 marzo 2002. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo si impegnano ad esaminare e definire entro 1 anno dalla sottoscrizione del presente Accordo Economico Collettivo i problemi connessi al pagamento delle provvigioni derivanti da vendite effettuate attraverso il commercio elettronico. Le parti firmatarie del presente accordo economico collettivo si impegnano a costituire una commissione cui affidare l’incarico di elaborare una progetto per la formazione e l’aggiornamento professionale degli agenti e rappresentanti di commercio, individuando le alle modalità, le relative fonti di finanziamento utilizzabili, sia a carico delle parti sottoscriventi il presente accordo, sia a carico di fondi istituzionali, a livello nazionale e/o comunitario, a ciò preposti.

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Samples: Accordo Economico Collettivo

Durata dell'Accordo Economico Collettivo. Il presente accordo entra in vigore, salvo le diverse decorrenze previste per i singoli istituti, il 1 marzo 2009 e scadrà il 29 febbraio 2009 2012; ove non venga disdetto da una delle parti con un preavviso di quattro mesi, si intenderà rinnovato per un anno e così di anno in anno. In caso di regolare disdetta esso resterà in vigore fino a che non sia sostituito da un successivo accordo. Le organizzazioni stipulanti degli agenti e rappresentanti di commercio danno atto all’altra all'altra parte contraente che l’accordo l'accordo economico sottoscritto in pari data rappresenta una disciplina normativa e previdenziale del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, che contempera le attuali possibilità della economia nazionale con le esigenze della categoria rappresentata. Esse assumono pertanto impegno, in caso di presentazione di progetti di legge sulla materia, di portare a conoscenza dei presentatori stessi questo loro apprezzamento sugli accordi raggiunti in campo sindacale, che esse considerano lo strumento più idoneo per la regolamentazione dei rapporti dei propri associati con le case mandanti. Le parti stipulanti assumono altresì l’impegno l'impegno di incontrarsi, su richiesta di una di esse, durante il periodo di vigenza del presente accordo, per esaminare lo stato del settore, le sue prospettive nonché le situazioni di mercato, anche per i riflessi che possano determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali della categoria degli agenti e rappresentanti di commercio. Le parti stipulanti il presente Accordo convengono che tutti i valori indicati in lire nell’Accordo nell'Accordo stesso, verranno automaticamente convertiti in Euro (secondo il rapporto pari a 1.936,27 lire per ciascun Euro) a far data dal 1 marzo 2002. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo si impegnano ad esaminare e definire entro 1 anno dalla sottoscrizione del presente Accordo Economico Collettivo i problemi connessi al pagamento delle provvigioni derivanti da vendite effettuate attraverso il commercio elettronico. Le parti firmatarie del presente accordo economico collettivo si impegnano a costituire una commissione cui affidare l’incarico l'incarico di elaborare una progetto per la formazione e l’aggiornamento l'aggiornamento professionale degli agenti e rappresentanti di commercio, individuando le modalità, le relative fonti di finanziamento utilizzabili, sia a carico delle parti sottoscriventi il presente accordo, sia a carico di fondi istituzionali, a livello nazionale e/o comunitario, a ciò preposti.

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Samples: Accordo Economico Collettivo

Durata dell'Accordo Economico Collettivo. Il presente accordo entra in vigore, salvo le diverse decorrenze previste per i singoli istituti, il 1 marzo 2009 e scadrà il 29 febbraio 2009 2012; ove non venga disdetto da una delle parti con un preavviso di quattro mesi, si intenderà rinnovato per un anno e così di anno in anno. In caso di regolare disdetta esso resterà in vigore fino a che non sia sostituito da un successivo accordo. Le organizzazioni stipulanti degli agenti e rappresentanti di commercio danno atto all’altra all'altra parte contraente che l’accordo l'accordo economico sottoscritto in pari data rappresenta una disciplina normativa e previdenziale del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, che contempera le attuali possibilità della economia nazionale con le esigenze della categoria rappresentata. Esse assumono pertanto impegno, in caso di presentazione di progetti di legge sulla materia, di portare a conoscenza dei presentatori stessi questo loro apprezzamento sugli accordi raggiunti in campo sindacale, che esse considerano lo strumento più idoneo per la regolamentazione dei rapporti dei propri associati con le case mandanti. Le parti stipulanti assumono altresì l’impegno l'impegno di incontrarsi, su richiesta di una di esse, durante il periodo di vigenza del presente accordo, per esaminare lo stato del settore, le sue prospettive nonché le situazioni di mercato, anche per i riflessi che possano determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali della categoria degli agenti e rappresentanti di commercio. Le parti stipulanti il presente Accordo convengono che tutti i valori indicati in lire nell’Accordo nell'Accordo stesso, verranno automaticamente convertiti in Euro (secondo il rapporto pari a 1.936,27 lire per ciascun Euro) a far data dal 1 marzo 2002. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo si impegnano ad esaminare e definire entro 1 anno dalla sottoscrizione del presente Accordo Economico Collettivo i problemi connessi al pagamento delle provvigioni derivanti da vendite effettuate attraverso il commercio elettronico. Le parti firmatarie del presente accordo economico collettivo si impegnano a costituire una commissione cui affidare l’incarico l'incarico di elaborare una progetto per la formazione e l’aggiornamento l'aggiornamento professionale degli agenti e rappresentanti di commercio, individuando le modalità, le relative fonti di finanziamento utilizzabili, sia a carico delle parti sottoscriventi il presente accordo, sia a carico di fondi istituzionali, a livello nazionale e/o comunitario, a ciò preposti.

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