Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione Clausole campione

Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione. In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione. In mancanza di disdetta da parte del Contraente o della Società, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, la Polizza Convenzione si intende tacitamente rinnovata per una annualità e analogamente per le annualità successive. In mancanza di disdetta, comunicata al Contraente dal Conduttore mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni prima della scadenza di ogni periodo di assicurazione, la garanzia relativa alla singola adesione è prorogata per una ulteriore annualità, ed analogamente per le annualità successive. Il Contraente comunica alla Società, nei modi e tempi previsti dalla presente Polizza, l’elenco delle Adesioni per le quali la garanzia cessa nel periodo di assicurazione in corso; per tali Adesioni il premio è dovuto in proporzione al periodo di tempo per il quale si è goduto delle garanzie di polizza. In caso di cessazione della Polizza Convenzione, le singole adesioni in essere rimangono in vigore con la tacita proroga di cui al secondo capoverso del presente articolo. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Qualora, al termine del pagamento delle rate di finanziamento, il Conduttore non proceda al riscatto del bene, la garanzia prosegue a condizione che venga pagato il relativo premio. La copertura cessa comunque automaticamente trascorso un periodo massimo di 12 mesi dalla data di pagamento dell’ultima rata del finanziamento.
Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione. In mancanza di disdetta, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente.
Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione. In mancanza di disdetta data da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o la polizza si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.
Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione. Fatta eccezione per le polizze con durata temporanea (ossia di durata inferiore a un anno solare), in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata A/R spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’Assicurazione si intende prorogata di un anno e così successivamente.
Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione. In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’Assicura- zione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di un anno e così successivamente.
Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione. Salvo quanto previsto dall'art. 3.6, in mancanza di disdetta data da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del comma che precede. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione. In mancanza di disdetta da una delle parti, effettuata con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’Assicurazione viene prorogata per un anno e così successivamente. Il periodo di Assicurazione è stabilito nella durata di un anno; se l’Assicurazione è stipulata per una durata inferiore, il periodo di Assicurazione coincide con la durata stessa del contratto.
Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione. In mancanza di disdetta, inviata a mezzo raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, l'Assicurazione è prorogata per almeno un anno e così successivamente.
Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione. In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno un mese prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.