Fattura di chiusura del rapporto contrattuale Clausole campione
Fattura di chiusura del rapporto contrattuale. 39.1 In caso di chiusura del rapporto contrattuale in seguito a voltura o disattivazione, il gestore provvede ad emettere la fattura di chiusura entro il termine di cui all’Articolo 36, comma 36.2.
39.2 Con la fattura di chiusura il gestore provvede a conguagliare i consumi e alla restituzione del deposito cauzionale versato dall’utente finale, unitamente ai relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito.
39.3 Qualora l’importo dovuto dall’utente finale risulti inferiore a quello relativo al deposito cauzionale, maggiorato dei relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito, il gestore provvede al riaccredito della differenza tramite rimessa diretta entro quarantacinque (45) giorni solari dalla data di disattivazione, ovvero di voltura, della fornitura.
Fattura di chiusura del rapporto contrattuale. 39.1 In caso di chiusura del rapporto contrattuale in seguito a voltura o disattivazione, il gestore provvede ad emettere la fattura di chiusura entro il termine di cui all’Articolo 36, comma 36.2.
39.2 Con la fattura di chiusura il gestore provvede a conguagliare i consumi e alla restituzione del deposito cauzionale versato dall’utente finale, unitamente ai relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito.
Fattura di chiusura del rapporto contrattuale. 74.1 In caso di chiusura del rapporto contrattuale in seguito a voltura o disattivazione, il Gestore provvede ad emettere la fattura di chiusura entro i termini di fatturazione previsti, considerando l’ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura coincidente con il giorno di esecuzione della voltura o della disattivazione della fornitura. Nel caso di voltura, il Gestore utilizza l’autolettura del nuovo Utente quale lettura di cessazione per il precedente intestatario del contratto, come già indicato all’art.27.2.
74.2 Con la fattura di chiusura il Gestore provvede a conguagliare i consumi e alla restituzione del deposito cauzionale versato dall’Utente, unitamente ai relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito. Qualora l’importo dovuto dall’Utente risulti inferiore a quello relativo al deposito cauzionale, maggiorato dei relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito, il Gestore provvede al riaccredito della differenza tramite rimessa diretta entro quarantacinque (45) giorni solari dalla data di disattivazione, ovvero di voltura, della fornitura.
74.3 La lettura di cessazione coincide, nel caso di disattivazione della fornitura, con la lettura del misuratore rilevata dal Gestore in fase di chiusura del punto di consegna.
