Aspetti generali Clausole campione

Aspetti generali. I contributi alla mobilità sono assegnati esclusivamente per lo svolgimento all'estero di attività accademiche circoscritte nel periodo continuativo di mobilità assegnata. Per poter beneficiare della borsa di studio, lo studente assegnatario di mobilità dovrà, tassativamente prima della partenza, firmare il contratto di mobilità e seguire le indicazioni che saranno fornite al momento dell'assegnazione della mobilità stessa. E' consentito fruire del contributo soltanto una volta per ciascun ciclo di studio. La borsa non è cumulabile con altri contribuiti Sapienza (borse per tesi all'estero, borse Erasmus+ o di altri programmi di mobilità), ad esclusione della borsa per il diritto allo studio erogata da Laziodisco.
Aspetti generali. Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro subordinato instaurati tra le Aziende rientranti nell’ambito di applicazione previsto all’art. 183 del presente CCNL e il relativo Personale Dipendente. Il presente CCNL richiama o disciplina, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di Xxxxx, tutti i rapporti di lavoro e/o di collaborazione: quelli speciali a carattere formativo, quale l’Apprendistato; quelli atipici degli Addetti occupati con le diverse forme d’impiego, quali i Xx.Xx.Xx. e quelli propedeutici all’assunzione, quali lo Stage o Tirocinio. L’applicazione del presente CCNL, a qualsiasi titolo avvenuta, obbliga le Parti aziendali al suo integrale rispetto e, in particolare, è impregiudicato il diritto dei Lavoratori di usufruire di tutti i benefici contrattualmente a loro previsti. Il predetto principio si applica anche nei casi di applicazione contrattuale di fatto o di sostanziale mera trasposizione del presente testo contrattuale, da chiunque effettuato. Le disposizioni del presente Contratto sono correlate e inscindibili tra loro e, pertanto, per la corretta configurazione del sistema contrattuale, non ne è ammessa applicazione parziale, salvo che a favore del Dipendente e, eccezionalmente, per le eventuali deroghe consentite dalla Legge e/o dalla Contrattazione di Secondo livello, come previsto al punto 6) (Derogabilità) della Premessa Contrattuale o al punto 8) dell’art. 19 del presente CCNL. Pertanto, la corretta applicazione del presente CCNL comporta anche l'obbligo di aderire, secondo le previsioni contrattuali, all’Ente Bilaterale Confederale (En.Bi.C.), al fine di garantire ai Lavoratori la totalità dei diritti contrattualmente previsti.
Aspetti generali. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata e autonoma dalle altre attività di Società Reale Mutua di Assicurazioni (di seguito “Società”), che viene contraddistinta con il nome “REALE LINEA MERCATO GLOBALE” (di seguito “fondo”). Si tratta di un fondo ad accumulazione senza distribuzione di proventi, che restano compresi nel patrimonio dello stesso. Il fondo è suddiviso in quote e il numero delle quote componenti il fondo non è inferiore al numero di quote componenti la riserva matematica costituita per i corrispondenti contratti. La possibilità di fusione con altri fondi interni assicurativi è illustrata nell’articolo “Fusione con altri fondi interni”.
Aspetti generali. Xxxx Xxxx Xxx (di seguito Impresa) ha istituito e gestisce - secondo quanto riportato nel presente Regolamento - una speciale forma di gestione degli investimenti denominata SARA OBBLIGAZIONARIO (di seguito Fondo Interno). L’operatività del Fondo Interno decorre da 03/10/2017. Il patrimonio del Fondo Interno costituisce patrimonio separato e autonomo rispetto alle altre attività dell’Impresa, compreso quello relativo ad ogni altro Fondo Interno Assicurativo gestito dall’Impresa stessa. Il Fondo Interno è ad accumulazione, quindi non è prevista la distribuzione dei proventi che restano nel patrimonio del Fondo Interno stesso. Sono reinvestiti nel Fondo Interno anche gli interessi, i dividendi e le plusvalenze. Il Fondo Interno è ripartito in quote di pari valore: il numero di quote non deve risultare inferiore al numero di quote afferenti alla riserva matematica costituita per i contratti collegati al Fondo Interno stesso. Le prestazioni dei contratti collegati al Fondo Interno sono espresse in quote del Fondo Interno. La valuta di denominazione del Fondo Interno è l’Euro. È prevista per il Fondo Interno la possibilità di fusione con altri Fondi Interni Assicurativi dell’Impresa: si rimanda al seguente punto 8 per la descrizione delle motivazioni, modalità operative e tempistiche. Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione di ciascun contratto collegato al Fondo Interno.
Aspetti generali. Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro subordinato instaurati tra le Aziende esercenti attività nei settori del Commercio, rientranti nell’ambito di applicazione previsto all’art. 165 del presente CCNL e il relativo Personale Dipendente.
Aspetti generali. La Carta del Servizio Idrico Integrato della Solofra Servizi S.p.A si applica agli utenti del servizio idrico gestiti da questa società e costituisce integrazione dei contratti di fornitura di cui al vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato. Il predetto Regolamento costituisce parte integrante della presente Carta. Pertanto, tutte le condizioni più favorevoli nei confronti degli utenti contenute nella Carta si devono intendere sostitutive di quelle riportate nei contratti di fornitura e nello stesso Regolamento. La Carta verrà consegnata a tutti gli utenti che ne faranno richiesta ed è comunque possibile scaricarla dal sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx . L’approvazione e le successive modifiche della Carta saranno oggetto di un’informativa di sintesi in bolletta. La Carta è soggetta a revisione periodica ogni qual volta si verifichino mutamenti tali da rendere necessari adeguamenti. Questo documento è stato predisposto nel rispetto del quadro normativo di settore: - Regio Decreto n 523 del 1904 - “Testo unico sulle opere idrauliche”; - Regio Decreto n 1775 del 1933 - “Testo unico sulle acque”; - Legge 4 febbraio 1963, n. 129 “Piano regolatore generale degli acquedotti”; - Legge 8 luglio 1986, n. 349, di istituzione del Ministero dell’Ambiente; - Legge 21 gennaio 1994, n. 61, istitutiva dell’Agenzia Nazionale per la protezione dell’Ambiente; - Legge Regionale – Campania – 21 maggio 1997, n. 14 “Direttive per l’attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 6”; - Legge n.481/1995 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"; - Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”; - Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; - Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000; - Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”; - Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 27 “Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, recante attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"; - Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195 di attuazione della Direttiva 2003/4/CE su...
Aspetti generali. I contributi alla mobilità sono assegnati esclusivamente per lo svolgimento all'estero di attività accademiche (vedi art. 5 “Attività da svolgere nella sede estera e Learning Agreement”), la cui durata sia di almeno 3 mesi (90 giorni) e non superi i 12 mesi e dovranno essere realizzate durante l’Anno Erasmus che è compreso tra il 01/06/2019 ed il 30/09/2020. I contributi provengono da finanziamenti della Commissione europea, integrati da MIUR (Fondo Giovani) e dal Bilancio di Sapienza e sono da considerarsi come un contributo alle maggiori spese legate al soggiorno all’estero, pertanto vincolati all’effettiva partecipazione alle attività accademiche autorizzate prima della partenza. Per poter beneficiare dei contributi alla mobilità è necessario firmare, tassativamente prima della partenza, il contratto finanziario, disponibile sulla pagina web personale dello studente selezionato e seguire le indicazioni che saranno fornite al momento dell’assegnazione della mobilità. I contributi Erasmus+ sono, inoltre, legati agli studi e/o altre attività accademiche svolti presso l’università estera, precedentemente autorizzati dal Responsabile Accademico di Corso di studio (RAM), come descritto all’art. 6.4 “Learning Agreement”). Pertanto saranno tenuti alla restituzione parziale o totale del contributo MIUR, coloro che non ottengano, alla conclusione del periodo di mobilità, il riconoscimento di almeno 3 CFU nella regolare carriera universitaria. Questa clausola non si applica a dottorandi e specializzandi.
Aspetti generali. L’investimento in Strumenti Finanziari è adatto unicamente agli acquirenti in grado di comprendere la natura di tali Strumenti Finanziari e l’ampiezza della propria esposizione al rischio Potenziali conflitti di interessi
Aspetti generali. Anche se l’andamento del prezzo dei Certificati è indirettamente collegato alle performance della sottostante Attività di Riferimento, il valore di mercato dei Certificati non è una replica esatta delle performance della sottostante Attività di Riferimento. A meno che non sia previsto un importo di rimborso minimo, i Certificati in generale non conferiscono il diritto di ricevere un determinato prezzo di rimborso alla data di liquidazione o alla data di rimborso. I cambiamenti del valore delle Attività di Riferimento dei Certificati possono inoltre essere causa del crollo del valore dei Certificati molto al di sotto del prezzo pagato dall’investitore per i Certificati. In tal caso un investitore può perdere il capitale investito (il prezzo dei Certificati più i costi). Se l’Emittente effettua negoziazioni su valori mobiliari o su derivati collegati alle Attività di Riferimento sottostanti l’emissione di Certificati, il prezzo di mercato dell’Attività di Riferimento, e di conseguenza il valore dei Certificati, può essere influenzato negativamente, in particolare in prossimità della data di valutazione finale dei Certificati.
Aspetti generali. Nel caso in cui per una malattia o infortunio sia responsabile un terzo secon- do legge o colpa, l’assicuratore non deve fornire prestazioni, al massimo per la parte non coperta. Nell’ambito dei diritti di prestazione verso terzi non sussiste nessun obbligo di prestazione in base alle presenti CGA ÖKK UNO.