Flessibilità operativa, riorganizzazione degli orari e mobilità Clausole campione

Flessibilità operativa, riorganizzazione degli orari e mobilità. Art. 18 Riduzione dell’orario di attività
Flessibilità operativa, riorganizzazione degli orari e mobilità. 1. Al fine di adeguare maggiormente ‘'offerta di prestazioni o attività specialistiche e professionali, alla domanda dell'utenza, le aziende possono adottare provvedimenti tendenti a realizzare flessibilità operativa, anche temporanea, dell’orario di servizio in ambito aziendale e forme di mobilità interaziendale, previo parere dell’azienda di destinazione, anche a domanda dello specialista ambulatoriale o professionista interessato, fermo restando il mantenimento dell’orario complessivo di incarico. I provvedimenti sono adottati nel rispetto dei criteri generali previamente concordati, in sede regionale, in materia di mobilità. 2. I provvedimenti di cui al presente articolo devono essere comunicati al Comitato di cui all’art. 24, contestualmente alla notificazione all’interessato. Qualora non sussista il consenso dello specialista ambulatoriale o del professionista interessato, deve essere acquisito preventivo parere del Comitato di cui all’art. 24. 3. La mancata accettazione del provvedimento, dopo aver espletato la procedura di cui al comma 2, comporta la decadenza dall'incarico per le ore oggetto del trasferimento. 4. Nel caso di non agibilità temporanea della struttura, l’azienda assicura l’impiego temporaneo dello specialista in altra struttura idonea senza danno economico per l'interessato.
Flessibilità operativa, riorganizzazione degli orari e mobilità. 1. Al fine di adeguare maggiormente l’offerta di prestazioni o attività specialistiche e professionali alla domanda dell’utenza, in attuazione e coerentemente agli indirizzi regionali per la programmazione del fabbisogno di prestazioni specialistiche, le Aziende possono adottare provvedimenti tendenti a realizzare flessibilità operativa, anche temporanea, dell’orario e/o della sede di servizio in ambito aziendale. 2. Per esigenze di diverse Aziende del medesimo ambito zonale o di altre Aziende possono essere attivate procedure di mobilità interaziendale. In tal caso, anche su domanda dello specialista ambulatoriale, veterinario o professionista interessato e fermo restando il mantenimento dell’orario complessivo di incarico, previo parere delle Aziende di provenienza e di destinazione, i provvedimenti sono adottati nel rispetto dei criteri generali concordati, in sede regionale, in materia di mobilità. 3. I provvedimenti di cui al presente articolo devono essere comunicati al Comitato zonale contestualmente alla notificazione all’interessato. Qualora l’interessato abbia comunicato all’Azienda il mancato consenso è necessario acquisire preventivo parere del Comitato zonale. 4. La mancata accettazione del provvedimento, dopo aver espletato le procedure di cui al comma precedente, comporta la decadenza dall’incarico per le ore oggetto di flessibilità operativa o mobilità interaziendale. 5. Nel caso di non agibilità, o indisponibilità temporanea della struttura, l’Azienda assicura l’impiego temporaneo dello specialista ambulatoriale, veterinario o professionista in altra struttura idonea senza danno economico per l’interessato. 6. Le Aziende definiscono modalità e criteri di mobilità intraziendale da attuare prima delle procedure di cui all’articolo 20, riservata a coloro che abbiano svolto almeno 18 (diciotto) mesi di servizio nella sede di provenienza.
Flessibilità operativa, riorganizzazione degli orari e mobilità. Si richiamano integralmente i contenuti di cui all’art. 17 dell’ACN 29/07/2009 in materia di flessibilità operativa. Le Aziende, nell’adozione dei relativi provvedimenti, devono rispettare i seguenti criteri generali in materia di mobilità: • anzianità di servizio • residenza valutando prioritariamente la minore anzianità di servizio e in secondo ordine la residenza. Gli stessi criteri sono adottati in applicazione dell’art. 32 comma 8 dell’ACN.
Flessibilità operativa, riorganizzazione degli orari e mobilità. 1. Al fine di adeguare maggiormente l'offerta di prestazioni o attività specialistiche e professio- nali, alla domanda dell'utenza, le aziende pos- sono adottare provvedimenti tendenti a realiz- zare flessibilità operativa, anche temporanea, dell'orario di servizio in ambito aziendale e for- me di mobilità interaziendale, previo parere del- l’azienda di destinazione, anche a domanda del- lo specialista ambulatoriale o professionista in- teressato, fermo restando il mantenimento del- l'orario complessivo di incarico. I provvedimen- ti sono adottati nel rispetto dei criteri generali previamente concordati, in sede regionale, in materia di mobilità. 2. I provvedimenti di cui al presente articolo devono essere comunicati al Comitato di cui all'art. 24, contestualmente alla notificazione all’interessato. Qualora non sussista il consenso dello specialista ambulatoriale o del professionista interessato, de- ve essere acquisito preventivo parere del Comita- to di cui all’art.24. 3. La mancata accettazione del provvedimento, do- po aver espletato la procedura di cui al comma 2, comporta la decadenza dall'incarico per le ore og- getto del trasferimento. 4. Nel caso di non agibilità temporanea della strut- tura, l'azienda assicura l'impiego temporaneo del- lo specialista in altra struttura idonea senza dan- no economico per l'interessato.
Flessibilità operativa, riorganizzazione degli orari e mobilità. 1. Al fine di adeguare maggiormente l'offerta di prestazioni o attività specialistiche alla domanda dell'utenza, le Aziende, fermo restando il mantenimento dell'orario complessivo di incarico dello specialista, possono adottare provvedimenti tendenti a realizzare flessibilità operativa dell'orario di servizio in àmbito aziendale e forme di mobilità interaziendale. 2. La flessibilità operativa dell'orario di servizio in àmbito aziendale può riguardare: a) modificazioni dei turni orari di attività nell'àmbito dello stesso presidio; b) concentrazione dell'orario di attività presso uno stesso presidio; c) mobilità tra presidi collocati nello stesso comune; d) mobilità tra presidi collocati in comuni diversi. 3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dal soggetto aziendale competente, sentito lo specialista interessato. 4. La flessibilità organizzativa in àmbito interaziendale si realizza attraverso: a) concentrazione di attività tra Aziende infracomunali. Può essere disposta la concentrazione dell'attività presso una sola Azienda. La concentrazione è attuata appena si rende disponibile il turno vacante; b) concentrazione di attività tra aziende limitrofe della stessa Regione. Può essere disposta la concentrazione dell'attività presso una sola Azienda, prima di avviare la procedura per il conferimento dei turni vacanti attraverso aumenti di orario ai sensi dell'art. 9; c) mobilità tra Aziende infracomunali. Può essere disposta la mobilità, per una parte o per l'intero orario di servizio, a presidi, posti nello stesso comune, appartenenti ad altra Azienda; d) mobilità tra Aziende limitrofe della stessa Regione. Può essere disposta la mobilità, per una parte o per l'intero orario di servizio, a presidi di altra Azienda limitrofa. 5. I provvedimenti di cui al comma 4 sono adottati, anche a domanda dello specialista, mediante deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende interessate previa intesa tra le Aziende stesse e sentito l'interessato, escluso il caso in cui lo stesso ne abbia fatto richiesta. 6. Qualora non sussista il consenso dello specialista interessato, i provvedimenti di cui ai commi 2 e 4 sono adottati, nel rispetto dei criteri generali in materia di mobilità concordati in sede regionale con i sindacati di cui all'art. 20 comma 11, previo parere obbligatorio del Comitato di cui all'art. 11 che si esprime sulla sussistenza, o meno, di oggettivi impedimenti allo svolgimento da parte dello specialista dei nuovi turni di lavoro in assegnazi...
Flessibilità operativa, riorganizzazione degli orari e mobilità. Limite di età per inserimento in graduatoria ( art. 19 lett.a) integrata da norma transitoria n.5)