Formazione prevista Clausole campione

Formazione prevista. Gli standard formativi dei percorsi di Dottorato di Ricerca sono definiti in attuazione degli ordinamenti nazionali e universitari vigenti. La formazione esterna, svolta a cura dell’istituzione universitaria, prevede fino ad un massimo di 40 ore di formazione interdisciplinare nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale. La formazione interna all’impresa deve essere realizzata nell’ambito di un progetto di ricerca correlato al corso di dottorato. Il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, del titolo di Dottore di Ricerca.
Formazione prevista. Gli standard formativi dei percorsi sono quelli definiti in attuazione degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 226/2005 che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni (LEP). Il percorso di formazione interna ed esterna all'impresa deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, dei risultati previsti per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale. L’apprendista, al termine di ciascuna annualità del percorso, e ai fini dell’ammissione all’annualità successiva, deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna previste dal PFI. In caso di proroga del contratto (§12, lettera a), la durata della formazione interna per il consolidamento e l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche è di 80 ore e, i relativi contenuti, sono correlati alle competenze previste dalla contrattazione collettiva e definiti mediante l’aggiornamento del PFI. In questa ipotesi la formazione esterna non è obbligatoria.
Formazione prevista. Gli standard formativi dei percorsi di istruzione secondaria superiore sono quelli definiti nell’ambito della normativa nazionale di cui ai Decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010 e dai relativi decreti attuativi. In coerenza con il Decreto Interministeriale 12/10/2015, la durata annua della formazione per il IV e V anno è ripartita, di norma, nella misura di seguito indicata: Durate annue in ore Tipologia di percorso scolastico Durata ordinamentale Formazione esterna presso la scuola Formazione interna presso il datore di lavoro
Formazione prevista. Gli standard formativi dei percorsi di specializzazione tecnica superiore sono quelli definiti in attuazione degli articoli 9 e 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008. Assunto a base di calcolo l’orario obbligatorio del percorso formativo, pari a 800 o 1.000 ore, la durata annua è ripartita come segue: - 400 ore di “formazione esterna”, svolta presso l’istituzione formativa; - 400 o 600 ore di “formazione interna”, svolta presso l’impresa. Il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire il conseguimento della specializzazione e delle competenze relative alle figure nazionali di cui al Decreto 7 febbraio 2013 (“Definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008”).
Formazione prevista. Gli standard formativi dei percorsi di specializzazione tecnica superiore sono definiti in attuazione degli articoli da 6 a 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008. Assunto a base di calcolo l’orario obbligatorio dei percorsi formativi, pari a 900 ore, la durata annua è ripartita, di norma, come segue: - 150 ore di formazione esterna, svolta presso l’istituzione formativa, di cui:
Formazione prevista. Gli standard formativi dei percorsi di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono definiti in attuazione degli ordinamenti nazionali vigenti. Assunto a base di calcolo il numero dei crediti formativi accademici, la formazione esterna non può essere superiore al 60% del numero di ore impiegate nelle lezioni frontali previste nell’ambito dei crediti formativi di ciascun insegnamento. La formazione interna è pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna. Il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, dei risultati relativi al titolo da conseguire.
Formazione prevista. Gli standard formativi dei percorsi di Laurea triennale, magistrale o a ciclo unico sono definiti in osservanza degli ordinamenti universitari vigenti. La durata della componente formativa è ripartita come segue: - formazione esterna, svolta presso l’istituzione universitaria: massimo 60% della durata degli insegnamenti previsti; - formazione interna, svolta presso l’impresa: minimo 40% della durata degli insegnamenti previsti. Il percorso di formazione interna ed esterna all’impresa deve garantire una programmazione idonea al conseguimento del titolo in esito.
Formazione prevista. Gli standard formativi dei percorsi di Master di I e II livello sono definiti in attuazione degli ordinamenti vigenti. Assunto a base di calcolo il numero dei crediti universitari (60 CFU), la durata complessiva del percorso è ripartita, indicativamente, come segue: - 400 ore di formazione esterna, svolta presso l’istituzione universitaria; - 1.100 ore di formazione interna, svolta presso il datore di lavoro da suddividere, a titolo orientativo, tra: o quelle associate alle ore di formazione esterna previste per ogni singolo insegnamento del percorso formativo universitario, da svolgere o individualmente in affiancamento al tutor aziendale o in formazione frontale d’aula;
Formazione prevista. Per la realizzazione dei percorsi di apprendistato per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche, gli standard formativi, i contenuti e la durata della formazione sono definiti nel PFI, a cura del datore di lavoro, in coerenza con i rispettivi ordinamenti professionali e la contrattazione collettiva nazionale. La formazione interna non può essere inferiore al 20% del monte ore annuale contrattualmente previsto. La formazione esterna non è obbligatoria.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.

  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.