Forme di cooperazione. Le Autorità di cui all’articolo 1 del presente Accordo, al fine di dare attuazione all’articolo 4, collaborano in particolare secondo le seguenti modalità: a) scambio delle informazioni su: − i reati, i criminali, le organizzazioni criminali, il loro modus operandi, le loro strutture e i loro contatti; − i tipi di stupefacenti, di sostanze psicotrope e i loro precursori e sostanze dopanti, i luoghi e i metodi di produzione, i canali e i mezzi utilizzati dai trafficanti, le tecniche di occultamento, nonché i metodi di funzionamento dei controlli antidroga alle frontiere e l’impiego di nuovi mezzi tecnici, compresi i metodi di addestramento e di utilizzo di unità cinofile antidroga; − i reati di terrorismo, i terroristi, le organizzazioni terroristiche, il loro modus operandi, le loro strutture, reti e contatti; − gli strumenti legislativi e scientifici al fine di combattere il crimine, comprese le informazioni sull’analisi della minaccia criminale e terroristica; − i metodi impiegati per il contrasto alla migrazione illegale, al traffico e alla tratta di persone; − i passaporti ed altri documenti di viaggio, visti, timbri di ingresso ed uscita, al fine di individuare documenti falsi; − i reati economici, il riciclaggio e il reimpiego di denaro, l’individuazione, la localizzazione e il tracciamento dei patrimoni di provenienza illecita, nonché le infiltrazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici; − la formazione e l’aggiornamento professionale; b) scambio di esperienze relativo: − all’applicazione delle rispettive disposizioni normative in materia di sequestro e confisca dei proventi illeciti; − alle migliori prassi nel monitoraggio delle infiltrazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici; c) definizione di misure congiunte di sorveglianza della frontiera comune; d) adozione di misure, in conformità con il rispettivo ordinamento interno, dirette al contrasto del traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e altre merci, comprese le consegne sorvegliate transfrontaliere e le operazioni sottocopertura; e) cooperazione di polizia in Centri Comuni; f) rafforzamento della comunicazione, previa valutazione e verifica degli aspetti tecnici, anche attraverso il possibile scambio di apparecchiature radio rice-trasmittenti.
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Samples: Cooperazione Di Polizia, Cooperazione Di Polizia, Cooperazione Di Polizia
Forme di cooperazione. 1. Le Autorità di cui all’articolo 1 del presente Accordocompetenti, al fine di dare attuazione all’articolo 4alle disposizioni dell’articolo 5, collaborano in particolare secondo le seguenti modalità:
a) a. lo scambio delle informazioni di informazioni, in particolare su: − – i reati, i criminali, le organizzazioni criminali, il loro modus operandi, le loro strutture e i loro contatti; − , – i tipi di stupefacenti, stupefacenti e di sostanze psicotrope e psicotrope, i loro precursori e sostanze dopantisostan- ze chimiche di base, i luoghi e i metodi di produzione, i canali e i mezzi utilizzati dai trafficanti, le tecniche di occultamento, nonché i metodi di funzionamento dei controlli antidroga alle frontiere e l’impiego di nuovi mezzi tecnici, compresi i metodi di addestramento e di utilizzo di unità cinofile antidroga; − , – i reati di terrorismo, i terroristi, le organizzazioni terroristiche, il loro modus operandi, le loro strutture, reti e contatti; − – gli strumenti legislativi e scientifici al fine di combattere il crimine, comprese le informazioni sull’analisi della minaccia criminale e terroristica; − terrori- stica, – i metodi impiegati per il contrasto alla migrazione illegale, tratta di esseri umani e al traffico e alla tratta di persone; − migranti, – i passaporti ed altri documenti di viaggio, visti, timbri di ingresso ed uscita, al fine di individuare documenti falsi; − , – i reati economicieconomici e finanziari, il riciclaggio e il reimpiego di denaro, l’individuazione, la localizzazione e il tracciamento dei patrimoni di provenienza illecita, nonché illecita e le infiltrazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici; − la formazione e l’aggiornamento professionale;
b) scambio di esperienze relativo: − all’applicazione delle rispettive disposizioni normative in materia di sequestro e confisca dei proventi illeciti; − alle migliori prassi nel monitoraggio delle infiltrazioni criminali cri- minali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici;
c) b. lo scambio di esperienze, attraverso: – l’adozione, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa nazio- nale di ciascun Paese, delle misure necessarie a consentire l’impiego di tecniche investigative speciali, come le operazioni sotto copertura, le consegne sorvegliate e le osservazioni, – la condivisione di migliori prassi riferite ai settori di cooperazione di cui all’articolo 5 del presente Accordo, anche mediante la redazione di manuali, – la condivisione di migliori prassi nell’ambito del monitoraggio finan- ziario degli appalti pubblici, con particolare attenzione all’accertamento delle infiltrazioni criminali nelle società che partecipano alle procedure di assegnazione dei lavori pubblici;
c. la formazione professionale congiunta attraverso moduli formativi, in parti- colare per i servizi nella zona di frontiera; a tale scopo saranno individuati punti di contatto per la pianificazione e l’esecuzione dei corsi;
d. l’utilizzo di tecniche specialistiche per il contrasto della criminalità;
e. la definizione di misure congiunte di sorveglianza della frontiera comune, se del caso istituendo unità miste, secondo le modalità definite nel Titolo IV del presente Accordo;
d) adozione f. l’adozione di misure, in conformità con il rispettivo ordinamento interno, dirette misure di contrasto al contrasto del traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e o altre merci, comprese quali le consegne sorvegliate transfrontaliere, secondo le modalità di cui all’Intesa d’esecuzione del 17 novembre 2009 sulle consegne sorvegliate transfrontaliere tra la Svizzera e le operazioni sottocopertural’Italia;
e) cooperazione g. l’attività del centro comune.
2. Le Autorità competenti stabiliscono di polizia comune accordo procedure di informa- zione nonché piani di intervento congiunti per le situazioni che necessitino un coor- dinamento delle rispettive unità, in Centri Comuniparticolare:
a. in occasione di avvenimenti che mettono in pericolo l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica e che richiedono l’adozione di particolari misure di poli- zia nella zona di frontiera;
f) rafforzamento della comunicazione, previa valutazione b. in presenza di atti criminosi di particolare gravità verificatisi sul territorio di una Parte e verifica degli aspetti tecnici, anche attraverso il possibile scambio di apparecchiature radio rice-trasmittentiinteresse per l’altra Parte;
c. in caso di ricerche di autori di reato in fuga;
d. in caso di incremento del flusso di persone in transito alla frontiera.
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