Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale. Parte terza - Disciplina dei rapporti di lavoro - Titolo XXXI - Norme disciplinari
Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale. Permessi, ferie, festività e congedi - Capo 4 - Congedi
Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale. Trattenuta contributi sindacali L'Art. 32 della “Disciplina 2013” è abrogato e sostituito dal seguente Art. 32 - trattenuta contributo sindacale Ferma restando la norma di cui all'art. 243 bis, l’azienda provvederà altresì alla trattenuta del contributo associativo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore. La lettera di delega conterrà l’indicazione dell’ammontare del contributo da trattenere e l’Organizzazione Sindacale a cui l’azienda dovrà versarlo. L'azienda verserà mensilmente, salvo diverso accordo scritto con le XX.XX. di appartenenza del lavoratore, l’importo della trattenuta al sindacato di spettanza; contemporaneamente, su richiesta della medesima organizzazione sindacale, trasmetterà a quest'ultimo l’elenco dei lavoratori iscritti evidenziando la quota associativa trattenuta ad ognuno di essi. L'impegno assunto dal lavoratore con lettera di delega riguarda anche ogni eventuale variazione del contributo associativo sindacale, debitamente segnalata dall'Organizzazione Sindacale all'azienda, con lettera raccomandata, salvo dichiarazione espressa in senso contrario.
Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale. Titolo VIII - Orario di lavoro
Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale. Titolo XIII - Sospensione delle prestazioni - Capo 1 - Malattia
Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale. Premessa Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale
Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale. Trasferimenti L'Art. 112 della “Disciplina 2013” è abrogato e sostituito dal seguente:
Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale. Relazioni sindacali - Capo 1 - Livello Nazionale
Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale. Sezione - Servizi Fiduciari - Titolo IX - Trattamento economico
Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale. Contratto a tempo determinato e somministrazione a tempo determinato Gli artt. 63, 65 e 66 della “Disciplina 2013” sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 63 - Contratto a tempo determinato Le Parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva nell’esercizio precedente, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all'art. 67 “Disciplina 2013”, per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, nonché per la stipula di contratti a tempo determinato di sostegno all'occupazione di cui all'art. 69 bis. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti e consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti e consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti e consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori. Ferme restando le misure indicate nei precedenti commi, l’Azienda potrà assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori superiore rispetto a quello previsto per ciascuna unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive. Le assunzioni annuo di lavoratori a tempo determinato effettuate in base al comma precedente non potranno comunque superare il 28% annuo dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unita produttiva nell'esercizio precedente. In caso di successione di contratti a tempo determinato non si applicano le disposizioni di cui all'art. 21, comma 2, primo periodo, D.Lgs. 81/2015, nel caso in cui l’assunzione sia motivata da ragioni sostitutive.