Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale. Parte terza - Disciplina dei rapporti di lavoro - Titolo XXVI - Passaggi di qualifica
Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale. Permessi, ferie, festività e congedi - Capo 4 - Congedi
Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale. Il C.C.N.L. della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO) Le Parti stipulanti convengono che il complesso normativo definito dal presente testo rappresenta il C.C.N.L. della Distribuzione Moderna Organizzata (di seguito denominato più brevemente C.C.N.L. o C.C.N.L. DMO). Le Parti sono altresì concordi nel ritenere qui richiamati come parte integrante del presente Contratto, gli istituti, gli articoli o le clausole del C.C.N.L. TDS del 18.7.2008 - così come integrati e modificati dal Contratto Collettivo Nazionale in vigore al 31.12.2013 applicato dalle Aziende aderenti a Federdistribuzione (di seguito denominata “Disciplina 2013”) - il cui contenuto non risulti modificato dal presente C.C.N.L. DMO. Le Parti convengono, infine, di recepire integralmente il contenuto, gli articoli e le clausole, che devono qui intendersi richiamati, dell'Accordo Interconfederale del 27.7.1994 in materia di R.S.U. e dell'Accordo Interconfederale applicativo del D.Lgs. 626/1994 del 18.11.1996, attualmente in applicazione nelle Aziende del settore della DMO, che costituiscono nella loro formulazione alla data di sottoscrizione del presente Contratto Collettivo, la specifica disciplina del presente nuovo C.C.N.L. DMO in materia di R.S.U. e di salute e sicurezza sul lavoro. I contenuti rimarranno in applicazione, quindi, fino alla sottoscrizione di nuovi accordi in materia ad opera delle Parti stipulanti il presente C.C.N.L. o contenuti in una disciplina sottoscritta anche da Federdistribuzione. Le Parti sono altresì concordi e dichiarano che ogni riferimento diretto ed indiretto all'Associazione Imprenditoriale previsto dalla contrattazione collettiva e dagli Accordi Interconfederali di cui sopra e da intendersi riferite a Federdistribuzione.
Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale. Bilateralità e welfare - Titolo VI -
Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale. Capitolo VI
Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale. Titolo XIII - Sospensione delle prestazioni - Capo 1 - Malattia
Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale. Contratto a tempo determinato e somministrazione a tempo determinato Gli artt. 63, 65 e 66 della “Disciplina 2013” sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 63 - Contratto a tempo determinato Le Parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva nell’esercizio precedente, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all'art. 67 “Disciplina 2013”, per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, nonché per la stipula di contratti a tempo determinato di sostegno all'occupazione di cui all'art. 69 bis. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti e consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti e consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti e consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori. Ferme restando le misure indicate nei precedenti commi, l’Azienda potrà assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori superiore rispetto a quello previsto per ciascuna unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive. Le assunzioni annuo di lavoratori a tempo determinato effettuate in base al comma precedente non potranno comunque superare il 28% annuo dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unita produttiva nell'esercizio precedente. In caso di successione di contratti a tempo determinato non si applicano le disposizioni di cui all'art. 21, comma 2, primo periodo, D.Lgs. 81/2015, nel caso in cui l’assunzione sia motivata da ragioni sostitutive.
Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale. Trasferimenti L'Art. 112 della “Disciplina 2013” è abrogato e sostituito dal seguente:
Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale. Parte terza - Disciplina dei rapporti di lavoro - Titolo X - Tempo parziale (PartTime)
Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale. Relazioni sindacali - Capo 1 - Livello Nazionale