Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale Clausole campione

Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale. Articolo 35
Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale. Parte terza - Disciplina dei rapporti di lavoro - Titolo XXVI - Passaggi di qualifica
Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale. Titolo IX - Permessi, ferie, festività e congedi - Capo 4 - Congedi
Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale. Sezione - Servizi Fiduciari - Titolo V - Rapporto di lavoro
Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale. Apprendistato La materia dell'apprendistato di cui alla “Disciplina 2013” è regolamentata sulla base dei seguenti principi. Le Parti confermano che i contenuti, gli articoli e le clausole, che devono qui intendersi richiamati, dell'Accordo di riordino complessivo della disciplina dell'apprendistato del 24.3.2012 attualmente applicato nelle Aziende del settore della DMO nonché della “Disciplina 2013” se non modificata dal suddetto Accordo di riordino complessivo del 24.3.2012, costituiscono, nella loro formulazione al 31.12.2013, il contenuto del presente nuovo C.C.N.L. del settore della DMO in tema di apprendistato, fatta eccezione per le specifiche previsioni in materia di proporzione numerica, procedura di applicabilità, periodo di prova e percentuali di conferma, successivamente indicate. Anche con riguardo a tale Accordo, ogni riferimento diretto ed indiretto all'Associazione imprenditoriale e da intendersi riferito a Federdistribuzione. Il contenuto dell'Accordo, immodificabile se non per accordo scritto tra le Parti stipulanti il presente C.C.N.L., rimarrà in applicazione fino alla individuazione e sottoscrizione di una nuova disciplina in materia ad opera delle Parti che sottoscrivono il presente C.C.N.L.. La materia dell'apprendistato di cui alla “Disciplina 2013” è regolamentata sulla base dei seguenti principi. Le Parti confermano che i contenuti, gli articoli e le clausole, che devono qui intendersi richiamati, dell'Accordo di riordino complessivo della disciplina dell'apprendistato del 24.3.2012 attualmente applicato nelle Aziende del settore della DMO nonché della “Disciplina 2013” se non modificata dal suddetto Accordo di riordino complessivo del 24.3.2012, costituiscono, nella loro formulazione al 31.12.2013, il contenuto del presente nuovo C.C.N.L. del settore della DMO in tema di apprendistato, fatta eccezione per le specifiche previsioni in materia di proporzione numerica, procedura di applicabilità, periodo di prova e percentuali di conferma, successivamente indicate. Anche con riguardo a tale Accordo, ogni riferimento diretto ed indiretto all'Associazione imprenditoriale e da intendersi riferito a Federdistribuzione. Il contenuto dell'Accordo, immodificabile se non per accordo scritto tra le Parti stipulanti il presente C.C.N.L., rimarrà in applicazione fino alla individuazione e sottoscrizione di una nuova disciplina in materia ad opera delle Parti che sottoscrivono il presente C.C.N.L..
Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale. Titolo XIII - Sospensione delle prestazioni - Capo 3 - Gravidanza e puerperio
Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale. Parte II - Bilateralità e welfare - Titolo VI -
Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale. Elemento Economico di Garanzia L'articolo della “Disciplina 2013” intitolato “Elemento Economico di Garanzia” è abrogato e sostituito dal seguente: Elemento Economico di Garanzia L'elemento Economico di Garanzia è disciplinato secondo i seguenti principi: - verrà erogato con la retribuzione di novembre 2019; - compete ai lavoratori a tempo indeterminato nonché agli apprendisti in forza al novembre 2019, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi; l’Azienda calcolerà l’importo spettante, secondo quanto previsto dall'art. 191 della “Disciplina 2013”, in proporzione all'effettiva prestazione lavorativa svolta alle proprie dipendenze nel periodo 0.00.0000 - 00.00.0000; - per i lavoratori a tempo parziale, l’importo sarà calcolato secondo il criterio di proporzionalità di cui all'art. 76 “Disciplina 2013”; - l’importo non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le Parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto; - l’importo è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuali o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal C.C.N.L., che venga corrisposto successivamente all’1.1.2019; - si tratta di un istituto sperimentale legato alla durata del presente rinnovo; - importo: Quadri, I e II livello III e IV livello V e VI livello Protocollo per la gestione di gravi crisi aziendali La pesante crisi economica attraversata dal nostro Paese negli ultimi anni continua a produrre i propri negativi effetti sull'intero sistema produttivo nazionale con forti impatti sull'occupazione e sulla competitività delle Aziende. Il ciclo economico italiano si è contraddistinto per la progressiva caduta dei consumi, fondamentale variabile economica per le Aziende della Distribuzione Moderna Organizzata, dalla quale dipendono direttamente - a differenza di altri comparti - i risultati dell'intero settore. Gli effetti di questa crisi potranno protrarsi anche nel prossimo futuro. È pertanto intenzione delle Parti con il presente accordo fornire risposte e supporto sia ai lavoratori, ed alle loro aspettative di lavoro, sia alle Aziende ed al loro bisogno di essenziali recuperi di competitività e produttività. Le Parti individueranno temi specifici e strategici sui quali convogliare attività condivise, in grado di offrire nuove prospettive e maggiore fiducia ai lavoratori ed alle Aziende, anche attraverso co...
Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale. Trasferimenti L'Art. 112 della “Disciplina 2013” è abrogato e sostituito dal seguente:
Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale. Titolo II - Relazioni sindacali - Capo 3 - Contrattazione integrativa di secondo livello - Livello territoriale - Livello aziendale