FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA. 1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la realizzazione e la gestione del piano dell’offerta formativa dell’istituto e per la realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola. Le risorse utilizzabili, per le funzioni strumentali, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti sulla base dell'applicazione dell’art. 37 del CCNI del 31.08.99 e sono annualmente assegnate dal MPI. 2. Tali funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza con il piano dell’offerta formativa che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali dall’insegnamento e i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione d’istituto. 3. Le scuole invieranno tempestivamente al Direttore generale regionale competente schede informative aggiornate in ordine alla quantità e alla tipologia degli incarichi conferiti, e ciò allo scopo di effettuarne il monitoraggio. 4. Le istituzioni scolastiche possono, nel caso in cui non attivino le funzioni strumentali nell’anno di assegnazione delle relative risorse, utilizzare le stesse nell’anno scolastico successivo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA. 1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la realizzazione e l’espletamento di specifiche funzioni–obiettivo riferite alle seguenti aree: la gestione del piano dell’offerta formativa dell’istituto formativa, il sostegno al lavoro dei docenti, interventi e servizi per la gli studenti, realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola. Le risorse utilizzabili, per le funzioni strumentali, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti sulla base dell'applicazione dell’art. 37 del CCNI del 31.08.99 e sono annualmente assegnate dal MPI.
2. Tali funzioni strumentali sono identificate ed attribuite dal collegio dei docenti, in coerenza con delibera del specifici piani dell’offerta formativa. Il collegio dei docenti in coerenza con determina contestualmente e puntualmente, oltre alle funzioni - obiettivo, le competenze professionali necessarie per il piano dell’offerta formativa cheperseguimento di tali funzioni, contestualmentei parametri e le cadenze per la valutazione dei risultati attesi e la durata di ciascun incarico. L’incarico è rinnovabile. Lo stesso collegio dei docenti designa, ne definisce criteri altresì, il responsabile di attribuzioneciascuna funzione, numero sulla base della valutazione comparativa sia di comprovate esperienze professionali e destinatariculturali comunque acquisite sia di specifici corsi di formazione organizzati dall’Amministrazione della Pubblica Istruzione o sottoposti, per quanto concerne la qualità della formazione, alla vigilanza da parte dell’Amministrazione stessa. Le stesse Costituisce requisito preferenziale la dichiarata disponibilità a permanere nella scuola per tutta la durata dell’incarico. 2.Gli incarichi aventi ad oggetto le funzioni-obiettivo menzionate nel comma 1 sostituiscono precedenti incarichi di natura analoga e non possono comportare esoneri totali dall’insegnamento e i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione d’istitutodall’insegnamento.
3. Le scuole invieranno tempestivamente al Direttore generale regionale competente schede informative aggiornate in ordine alla quantità e alla tipologia degli incarichi conferiti, e ciò allo scopo di effettuarne il monitoraggio.
4. Le istituzioni scolastiche possono, nel caso in cui non attivino le funzioni strumentali nell’anno di assegnazione delle relative risorse, utilizzare le stesse nell’anno scolastico successivo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale
FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA. (art.28 del CCNL 26-5-1999)
1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la realizzazione e la gestione del piano dell’offerta formativa dell’istituto e per la realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola. Le risorse utilizzabili, per le funzioni strumentali, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti spettanti, nell'anno scolastico 2002-03, sulla base dell'applicazione dell’art. 37 del CCNI del 31.08.99 31.08.9923 e sono annualmente assegnate dal MPIMIUR.
2. Tali funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza con il piano dell’offerta formativa che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali dall’insegnamento e i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione d’istituto.
3. Le scuole invieranno tempestivamente al Direttore generale regionale competente schede informative aggiornate in ordine alla quantità e alla tipologia degli incarichi conferiti, e ciò allo scopo di effettuarne il monitoraggio.
4. Le istituzioni scolastiche possono, nel caso in cui non attivino le funzioni strumentali nell’anno di assegnazione delle relative risorse, utilizzare le stesse nell’anno scolastico successivo, con la stessa finalità.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA. 1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la realizzazione e la gestione del piano dell’offerta formativa dell’istituto e per la realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola. Le risorse utilizzabili, per le funzioni strumentali, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti sulla base dell'applicazione dell’applicazione dell’art. 37 del CCNI del 31.08.99 e sono annualmente assegnate dal MPI.
2. Tali funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza con il piano dell’offerta formativa che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali dall’insegnamento e i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione d’istituto.
3. Le scuole invieranno tempestivamente al Direttore generale regionale competente schede informative aggiornate in ordine alla quantità e alla tipologia degli incarichi conferiti, e ciò allo scopo di effettuarne il monitoraggio.
4. Le istituzioni scolastiche possono, nel caso in cui non attivino le funzioni strumentali nell’anno di assegnazione delle relative risorse, utilizzare le stesse nell’anno scolastico successivo.
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FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA. (art.28 del CCNL 26-5-1999)
1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la realizzazione e la gestione del piano dell’offerta formativa dell’istituto e per la realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola. Le risorse utilizzabili, per le funzioni strumentali, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti spettanti, nell'anno scolastico 2002-03, sulla base dell'applicazione dell’art. 37 del CCNI del 31.08.99 e sono annualmente assegnate dal MPIMIUR.
2. Tali funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza con il piano dell’offerta formativa che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali dall’insegnamento e i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione d’istituto.
3. Le scuole invieranno tempestivamente al Direttore generale regionale competente schede informative aggiornate in ordine alla quantità e alla tipologia degli incarichi conferiti, e ciò allo scopo di effettuarne il monitoraggio.
4. Le istituzioni scolastiche possono, nel caso in cui non attivino le funzioni strumentali nell’anno di assegnazione delle relative risorse, utilizzare le stesse nell’anno scolastico successivo, con la stessa finalità.
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