Disposizioni generali. Le norme relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disc...
Disposizioni generali. 1. I posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono essere assegnati per trasferimento solo agli insegnanti in possesso del corrispondente titolo di studio.
2. I posti attivati in strutture ospedaliere e carcerarie possono essere assegnati per trasferimento a domanda ai docenti che ne fanno espressa richiesta (1) ovvero assegnati d’ufficio ai soli docenti titolari su tali tipi posto.
3. Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti. Tale obbligo non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno o DOS nella scuola secondaria di secondo grado. Pertanto tale personale conserva titolo alle precedenze di cui all’art. 7 punti II) e IV) del presente contratto. Per i docenti provenienti dai ruoli delle scuole speciali il servizio prestato nelle predette scuole è considerato utile ai fini del compimento del quinquennio su posto di sostegno, e viceversa. Tale disposizione è riferita anche al personale titolare su posti ad indirizzo didattico differenziato, alla luce della interpretazione sistematica di quanto previsto alla prima parte del presente comma. Ovviamente anche la successiva disposizione del comma 5 va letta nel senso della intercambiabilità nell’ambito delle tre tipologie di servizio descritte.
4. Ai fini del computo del quinquennio (che include l’eventuale anno di decorrenza giuridica derivante dalla applicazione del decreto legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto 2001, art. 1, comma 4-bis), è calcolato l'anno scolastico in corso.
5. L'insegnante titolare di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno che non ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento solo per la medesima tipologia di posto ovvero per altra tipologia di posto speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato per accedere alla quale possegga il relativo titolo di specializzazione.
6. L'insegnante titolare di posto speciale o di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento tanto per posti comuni quanto per posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno, per accedere ai quali possegga il relat...
Disposizioni generali. 1. Le clausole contrattuali che disciplinano il trattamento economico si applicano ai dirigenti di prima e di seconda fascia, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 nel rispetto del principio dell’art. 24, comma 3 del medesimo decreto legislativo.
2. In attuazione dei principi di cui al citato art. 24, commi 2 e 3, per i dirigenti di prima fascia tali clausole vanno intese come parametri di base del contratto individuale che determinerà “gli istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi”.
3. In relazione alle risorse finanziarie disponibili per i dirigenti di prima fascia, l’applicazione del richiamato art. 24, comma 2,, è avviata nel presente CCNL e si completerà nel secondo biennio economico 2004-2005 al termine della graduale rideterminazione dell’importo annuo della retribuzione di posizione parte fissa il cui onere continua ad essere posto a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti medesimi.
4. Il personale delle amministrazioni, in possesso dei requisiti e delle qualifiche individuate dai rispettivi ordinamenti, cui venga conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell’art.19 del d.lgs. n.165/2001, è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico e ad esso spetta il trattamento economico fisso ed accessorio della dirigenza di cui al presente CCNL.
Disposizioni generali. Il Programma Erasmus+, oltre a promuovere la mobilità degli studenti europei a fini di studio, prevede anche la possibilità per gli stessi di effettuare un tirocinio presso un’impresa, un centro di ricerca o di formazione presenti in uno dei paesi europei partecipanti al Programma. Il tirocinante avrà così l’opportunità di acquisire competenze specifiche e una migliore comprensione della cultura socio-economica del Paese ospitante e potrà ricevere per il periodo di tirocinio un contributo comunitario ad hoc, oltre che le certificazioni e il riconoscimento di cui all’art. 7 del presente bando. Il tirocinio attraverso lo svolgimento di attività a tempo pieno riconosciute come parte integrante del programma di studi consentirà agli studenti di acquisire una professionalità in linea con la loro formazione accademica. La permanenza presso l’ente ospitante non può essere inferiore a 2 mesi e deve contare un numero minimo di 30 ore lavorative settimanali. I giorni lavorativi variano a seconda dell’ente ospitante e alle sue esigenze organizzative. Le borse assegnate in forza del presente bando sono parte del progetto Mobility Consortia (2021-1- IT02-KA131-HED-000010969 /Higher Education Mobility Consortium Accreditation 2021-1-IT02- KA130-HED-000008081), gestito dall’ente capofila e accreditato HEI, Mine Vaganti NGO (xxx.xxxxxxxxxxx.xxx). Il Consorzio, gestito da MVNGO, comprende 9 Università italiane: Università degli Studi di Tor Vergata di Roma, Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Cagliari, Accademia di Belle Arti “Xxxxx Xxxxxx” di Sassari, Università degli Studi di Enna "Kore", Università degli Studi di Bari “Xxxx Xxxx”, Università degli Studi di Camerino, Accademia di Belle Arti di Macerata e Università degli Studi di Foggia; sei NGO; otto tra Enti Pubblici e Privati. Il Consorzio mette a disposizione di ciascun ateneo partner una parte delle complessive 20 borse di tirocinio formativo della durata di 3 mesi ciascuna. Le borse di mobilità per traineeship sono destinate agli studenti regolarmente iscritti nell’a.a. 2021/2022 e nell’a.a. 2022/2023, ad un corso di laurea triennale o ad un corso di laurea specialistica o magistrale o magistrale a ciclo unico, nonché agli studenti iscritti a corsi di dottorato e Scuole di Specializzazione dell’Università degli Studi di Enna "Kore"”, così ripartite: - n. 2 agli studenti regolarmente iscritti ad un corso di laurea triennale o ad un corso di laurea specialistica o magistrale o magistrale a ci...
Disposizioni generali i) Una parte non divulgherà informazioni riservate all'altra, senza la sottoscrizione di un accordo di riservatezza separato volto a regolare tali divulgazioni.
ii) Le licenze correlate ai Programmi, i contratti di licenza inclusi nei Programmi, eventuali condizioni di licenza da accettare online, servizi cloud o clausole online per i Servizi sono da considerarsi nulli ed invalidi, e termini e condizioni dell’Accordo prevalgono sugli stessi.
iii) Le parti non pubblicizzeranno la loro relazione commerciale attraverso materiali pubblicitari; di marketing o promozionali di alcun tipo, senza previo consenso scritto dell'altra parte, fatto salvo quanto richiesto dalla legge.
iv) INTESA può trattare ed archiviare le informazioni di contatto del Personale del Fornitore, in relazione alle prestazioni regolatedall’Accordo, ovunque INTESA conduca operazioni commerciali.
v) L'Accordo non garantisce alcuna esclusiva alle parti, ed entrambe le parti possono progettare, sviluppare, produrre, acquistare o commercializzare prodotti o servizi in concorrenza. Ciascuna parte è responsabile di determinare le assegnazioni del proprio Personale.
vi) Qualsiasi modifica all'Accordo deve essere effettuata per iscritto e deve essere firmata da entrambe le parti. In caso di conflitto, l'ordine di precedenza sarà il seguente: A) qualsiasi modifica accettata a prezzi, modalità di pagamento, quantità o termini di consegna contenuti in un Ordine; B) le presenti CGA (inclusi gli Allegati ad esso).
vii) Il Fornitore è un contraente indipendente e il presente Accordo non crea una relazione di agenzia, partnership o joint venture tra INTESA e il Fornitore o il Personale del Fornitore. INTESA non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il Personale del Fornitore.
viii) Le parti saranno considerate responsabili per danni, distruzione, perdite o furti ("Perdita") dei rispettivi beni materiali (di proprietà o in leasing). Le parti dovranno fare riferimento ai propri accordi assicurativi, stipulati a copertura di tale Xxxxxxx.
ix) Nessuna delle due parti può cedere i diritti ottenuti in virtù dell’Accordo a terzi o Consociate, senza previo consenso scritto dell'altra parte, ma tale consenso non dovrà essere negato ingiustificatamente; è fatto salvo il caso in cui ciascuna delle parti ceda l’Accordo in seguito alla vendita di parte sostanziale della sua azienda che utilizza l’Accordo. Qualsiasi cessione non autorizzata dell’Accordo deve essere considerata nulla. Il Fornitore non delegher...
Disposizioni generali. Fermo restando quanto previsto nei precedenti Articoli 8.12, 9.9, 11.5 e 11.6 con riferimento alla efficacia delle disposizioni del presente Patto nei confronti dei Soci Trasferenti, Soci Venditori, Soci Recedenti e Soci Non Rilevanti, le Parti prendono atto e convengono che a seguito dell’esercizio del Diritto di Prelazione, di una Opzione Put, della Disdetta o della Diluizione, tutte le Parti (incluso, a seconda del caso, il relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante) dovranno attivarsi prontamente per porre in essere, ciascuna secondo quanto di propria competenza, tutto quanto necessario e/o opportuno (i) per addivenire alla eliminazione di tutti i diritti attribuiti al relativo Socio Trasferente, Socio Venditore, Socio Recedente o Socio Non Rilevante ai sensi del presente Patto e, (ii) per procurare il rinnovo degli organi sociali della Società e delle Società Controllate in piena conformità a quanto disciplinato nel presente Articolo 12, a seconda del caso, entro (a) la relativa Data di Trasferimento Prelazione, Data di Trasferimento Put o la Data della Comunicazione di Disdetta per quanto riguarda rispettivamente il Socio Trasferente, Socio Venditore o il Socio Recedente o (b) entro [5 (cinque)] Giorni Lavorativi dalla Data di Diluizione per quanto riguarda il Socio Non Rilevante.
Disposizioni generali. Art. 1 (Ambito di applicazione e regole generali)
1. L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso.
2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.
3. I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa.
4. Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l’incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci.
5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta.
6. L’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.
7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.
Disposizioni generali. Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti.
Disposizioni generali. Il presente Contratto di Licenza è disciplinato dalle leggi italiane, e l’Utente riconosce e accetta che i principi in materia di conflitto di leggi, nonché la Convenzione ONU relativa alla Vendita Internazionale di Beni Mobili non sono applicabili. Questo Contratto di Licenza costituisce l'intero accordo tra l'Utente e Symantec in relazione al Software e: (i) sostituisce qualsiasi precedente o contemporanea comunicazione, proposta o dichiarazione scritta o orale relativa all'oggetto di tale contratto; e (ii) prevale su qualsiasi clausola contraria o integrativa di qualsiasi preventivo, ordinazione, ricevuta o comunicazione simile intercorsa tra le parti. Nulla nel presente Contratto di Licenza arrecherà pregiudizio a eventuali diritti dell’Utente ai sensi della disciplina vigente a tutela del consumatore o di altre leggi applicabili nell’ordinamento dell’Utente che siano contrattualmente inderogabili. Il Contratto di licenza si risolverà in caso di qualsiasi violazione da parte dell’Utente che sia proibita ai sensi del presente Contratto di licenza e l’Utente cesserà qualsiasi utilizzazione, e distruggerà qualsiasi copia del Software nonché della Documentazione. Le esclusioni di garanzie e danni e le limitazioni di responsabilità sopravvivranno alla terminazione. Il presente Contratto di licenza può essere modificato esclusivamente in forza di quanto previsto nella Documentazione ovvero mediante un documento scritto e sottoscritto sia dall'Utente che da Symantec.
Disposizioni generali. La quantificazione dei consumi di energia elettrica avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal misuratore. I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in fattura con l’ordine indicato al comma 10.13.