Garantire la riservatezza Clausole campione

Garantire la riservatezza a. Il Responsabile del trattamento garantisce l’osservanza della riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito della presente designazione. b. Il Responsabile del trattamento garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e che esse ricevano e che venga loro data la formazione necessaria in materia di trattamenti dei dati personali.
Garantire la riservatezza. L’Emittente definisce una serie di misure (barriere) protettive delle informazioni erette sia all’interno che verso l’esterno per impedire l’accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di persone ulteriori rispetto a quelle che devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione. L’Emittente garantisce che l’Informazione Privilegiata rimanga riservata. In questo senso, sono pre- disposte misure organizzative esterne ed interne, tra cui l’istituzione del Registro ai sensi del para- grafo 4.5.1 della presente Procedura, idonee a segregare l’Informazione Privilegiata e a impedirne una impropria circolazione interna ed esterna.