GARANZIA RISCHIO VOLO Clausole campione

GARANZIA RISCHIO VOLO. Premesso che l'Assicurato non assume in alcun caso la veste di vettore aereo, a parziale deroga di quanto indicato all’art. Esclusioni valide per tutte le garanzie” punti l) e m) per quanto riguarda i danni subiti dai Clienti in occasione di viaggi aerei, anche charters, la garanzia vale a condizione che i viaggi siano effettuati su mezzi aerei classificati come aeromobili dalle competenti Autorità, che tali aeromobili siano in regola con le disposizioni di legge, di regolamenti o norme e abilitazioni relative allo stato di navigabilità e di efficienza e che siano realizzati da società di traffico di linea o da altri vettori purché siano autorizzate al trasporto pubblico di passeggeri. Questa garanzia opera in eccedenza ad eventuali altre polizze esistenti per lo stesso rischio, da chiunque sottoscritte, ovvero a secondo rischio, e viene prestata dall'inizio delle operazioni di imbarco, al compimento di quelle di sbarco, di ogni singola tratta di viaggio aereo.