Assicurazione Danni a terzi da parte dell’Agenzia di viaggio/Tour Operator
Assicurazione Xxxxx a terzi da parte dell’Agenzia di viaggio/Tour Operator
DIP – Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A. Prodotto: “R.C. Professionale per Agenzie di viaggio e Tour Operator - Mod. 20331”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Questa Assicurazione copre eventuali danni provocati a terzi da parte dell’Agenzia di viaggio/Tour Operator nello svolgimento della propria attività. Potrai scegliere tra la soluzione BASIC con massimale tripartito e quella MEDIUM o PLUS con massimale unico.
Che cosa è assicurato?
✓ Garanzia R.C.P. – Responsabilita’ Civile Professionale entro l’importo massimo di seguito riportato in base alla soluzione scelta:
- BASIC Euro 2.100.000,00 per anno assicurativo con il limite di Euro 500.000,00 per persona ed Euro 250.000,00 per danni a cose,
- MEDIUM Euro 2.100.000,00
- PLUS Euro 2.500.000,00
Copre i danni di cui sei responsabile tu o persone delle quali devi rispondere. Opera nello svolgimento di una delle seguenti attività:
- Intermediario di servizi turistici,
- Organizzatore di viaggi con eventuale prestazione in proprio di servizi di cucina, medico infermieristici, sociali, ricreativi, sportivi a livello dilettantistico;
- Venditore di servizi turistici ad altri organizzatori di viaggi;
- Venditore e/o intermediatore di servizi non propriamente turistici, ma che sono comunque oggetto dell’attività dell’Assicurato nel rispetto della vigente legislazione complementari e/o integrativi dei servizi turistici forniti ai viaggiatori;
I danni devono essere causati a persone, cose e animali e sei coperto anche per i danni da vacanza rovinata.
La Garanzia include anche le Maggiori Spese per Inadempimento Contrattuale: nel caso in cui per inadempimento totale e parziale dei servizi relativi all’esecuzione del viaggio o soggiorno, tu dovessi portarli a termine per rispettare gli obblighi contrattuali, Europ Assistance ti autorizza ad organizzarli, sempre che l’evento dannoso sia dovuto alla tua responsabilità coperta dalle presenti Condizioni di Polizza.
Sono comprese le maggiori spese incontrate a tale scopo entro l’importo massimo di seguito riportato in base alla soluzione scelta:
- BASIC Euro 15.000,00 per anno assicurativo ed Euro 1.000,00 per persona;
- MEDIUM o PLUS Euro 30.000,00 per anno assicurativo ed Euro 1.500,00 per persona.
La Garanzia include anche l’Organizzazione di viaggi studenteschi con estensione alla responsabilità personale degli insegnanti che accompagnano le scolaresche medesime, nonché alla responsabilità personale degli studenti, per danni involontariamente arrecati a terzi., fino al massimale di Euro 1.550.000,00.
✓ Garanzia R. C. T. – Responsabilità civile verso terzi entro l’importo massimo di seguito riportato in base alla soluzione scelta:
- BASIC Euro 2.100.000,00 per anno assicurativo con il limite di Euro 500.000,00 per persona ed Euro 250.000,00 per danni a cose,
- MEDIUM Euro 2.100.000,00
- PLUS Euro 2.500.000,00
Copre i danni a terzi di cui sei responsabile in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione dei locali adibiti all’attività descritta al punto precedente e delle attrezzature che vi si trovano.
In particolare la garanzia si estende al rischio che deriva:
- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, allestimento e smontaggio di stand;
- dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni anche in qualità di committente dei lavori se affidata ad altri la manutenzione;
- dalla gestione della mensa aziendale, anche per i danni subiti dai dipendenti;
- dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e con cani;
- dalla proprietà e dalla gestione nell’ambito dell’azienda di distributori automatici di cibi, bevande.
- quale committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, pulizia, e posa in opera di macchinari ed attrezzature relative all’attività dichiarata in polizza;
- per i danni provocati dai dipendenti che, per conto dell’Assicurato, si trovino alla guida di veicoli a motore.
✓ Garanzia R.C.O. – Responsabilita’ Civile verso i dipendenti entro l’importo massimo di seguito riportato in base alla soluzione scelta:
- BASIC Euro 500.000,00 per anno assicurativo con il limite di Euro 250.000,00 per persona
- MEDIUM e PLUS Euro 1.000.000,00 per anno assicurativo con il limite di Euro 500.000,00 per persona
Copre fino a 5 dipendenti/collaboratori/stagisti senza maggiorazioni di premio. Europ Assistance si obbliga a tenerti indenne di quanto devi pagare (capitali, interessi, spese) quale civilmente responsabile:
- per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro tuoi dipendenti, addetti alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione;
- per i danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, causati ai prestatori di lavoro, di cui al precedente punto per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non
Che cosa non è assicurato?
🗶 Non sono assicurati:
- fallimento, insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti capo all’Assicurato e/o ai suoi fornitori di servizi;
- dolo dell’Assicurato;
- i danni avvenuti in territori in stato di guerra, sia essa dichiarata o meno, e di guerra civile;
- i danni conseguenti a scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
- i danni derivanti da atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale;
- i danni derivanti direttamente o indirettamente causati o derivanti da atti di terrorismo, intendendosi come atto di terrorismo ogni atto di violenza o minaccia di violenza rivolto ad una collettività indeterminata di persone e perpetrato per motivi politici, religiosi, etnici, ideologici e simili. L’atto di violenza o la minaccia di violenza è tale da diffondere panico, terrore, insicurezza nella popolazione o in parte di essa e ad esercitare influenze su un governo o istituzioni statali per costringere chi ha il potere a prendere decisioni a fare o tollerare soluzioni che non avrebbero accettato in condizioni normali.
- i danni conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di polizze di assicurazione o ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- danni conseguenti a smarrimento, distruzione, deterioramento, sottrazione di denaro, preziosi, documenti o titoli al portatore;
- i danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo, di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware, in ordine alla gestione delle date;
- i danni di qualsiasi natura o, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura asbesto;
- derivanti da trasformazioni dell’atomo o da uso di sostanze radioattive;
- relativi alla circolazione di veicoli a motore, nonché alla proprietà e all’uso di natanti o aeromobili;
- verificatesi durante l’uso di mezzi di trasporto aereo anche laddove il/i danneggiato/i si trovi/no sul mezzo in qualità di pilota/i, membro/i dell’equipaggio passeggero/i o sia/no dipendenti/collaboratori della contraente, nel qual caso la garanzia cesserà di essere operante dal momento dell’imbarco fino a sbarco avvenuto (fatta eccezione per la garanzia Rischio Volo).
🗶 La garanzia R.C.P. inoltre non comprende:
- la responsabilità derivante all’Assicurato dalla prestazione in proprio del servizio di trasporto;
- la responsabilità derivante all’Assicurato dalla prestazione in proprio del servizio di alloggio;
- la responsabilità derivante all’Assicurato dalla prestazione in proprio di qualsiasi altro tipo di servizio diverso da quelli indicati in oggetto;
- i danni di cui il venditore debba eventualmente rispondere assumendo la qualità di organizzatore a seguito della violazione degli obblighi relativi alle indicazioni da riportare sul documento di viaggio ai sensi dell’art. 51 bis del Dlgs 79/2011;
- gli importi dovuti a titolo di restituzione totale o parziale del costo del pacchetto o servizio turistico acquistato o dell’eventuale minor valore della prestazione eseguita rispetto alla prestazione dovuta.
🗶 La garanzia R.C.T. inoltre non comprende i danni:
- a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
- da furto;
- dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti fissi diversi da quelli ove si svolge l’attività assicurata;
- alle cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate o trovantisi sui mezzi in sosta nell’ambito dei luoghi ove si svolge l’attività;
- da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- da lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni eseguiti in proprio dall’Assicurato;
- derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- derivanti da interruzione o sospensione di attività di terzi;
- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato ed allo stesso non imputabili ai sensi di legge;
- conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo.
🗶 Per la Garanzia R.C.O., inoltre, sono esclusi i sinistri dovuti ad epidemie e pandemie e le conseguenze delle stesse.
🗶 La garanzia Perdite Pecuniarie-Xxxxxxxx Xxxxxxxxx inoltre non comprende:
- overbooking;
inferiore all’11% calcolata sulla base della tabella allegata al D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124. ✓ Garanzia Perdite Pecuniarie – Xxxxxxxx Xxxxxxxxx se in conseguenza di circostanze inevitabili o straordinarie sopravvenute, non imputabili a te, risulti impossibile: - fornire durante il viaggio, una parte sostanziale dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, Europ Assistance terrà esente altresì l’Assicurato del costo sostenuto per offrire al viaggiatore: - l’alloggio - per un periodo non superiore a tre notti e ove possibile di categoria equivalente a quello di categoria pattuito - laddove risulti impossibile assicurare il rientro del viaggiatore; - non si applica il limite di tre notti nel caso i viaggiatori coinvolti siano persone a mobilità ridotta loro accompagnatori, donne in stato di gravidanza, minori non accompagnati e persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l’organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno 48 ore prima dell’inizio del pacchetto. La presente garanzia è prestata con il limite massimo di Euro 25.000,00 per ciascun evento ed Euro 50.000,00 per anno assicurativo. ✓ Rischio Volo. Per quanto riguarda i danni subiti dai soli Clienti in occasione di viaggi aerei, anche charters, la garanzia vale a condizione che i viaggi siano effettuati su mezzi aerei classificati come aeromobili dalle competenti Autorità, che tali aeromobili siano in regola con le disposizioni di legge, di regolamenti o norme e abilitazioni relative allo stato di navigabilità e di efficienza e che siano realizzati da società di traffico di linea o da altri vettori purché siano autorizzate al trasporto pubblico di passeggeri. Tale estensione di garanzia viene prestata entro i limiti dei massimali di Euro 250.000,00 per persona con il limite per aeromobile del massimale riportato in polizza alla Garanzia R.C.P. | - eventi conosciuti con un anticipo di almeno 2 giornate lavorative rispetto all’inizio del pacchetto; - colpa grave dell’Assicurato o del viaggiatore; - ritardi e mancate coincidenze dei mezzi di trasporto dovute a qualsiasi motivo; - annullamento da parte dell’Operatore Turistico; - il rimborso della differenza di prezzo laddove le soluzioni alternative proposte abbiano comportato un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella prevista nel contratto di pacchetto, - infortunio e malattia del viaggiatore; Inoltre, sono esclusi i sinistri dovuti ad epidemie e pandemie e le conseguenze delle stesse. Ci sono limiti di copertura? ! Sanzioni Internazionali (valido per tutte le Garanzie) Le “Sanzioni Internazionali” indicano l’insieme delle disposizioni nazionali e internazionali che regolano gli embarghi, gli individui e le entità sanzionate, il finanziamento del terrorismo e le restrizioni commerciali adottate da: i) Nazioni Unite; (ii) Unione Europea; (iii) Stati Uniti d'America, principalmente attraverso l'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; (iv) Regno Unito e (v) giurisdizioni nazionali che disciplinano le presenti Condizioni di Assicurazione. Europ Assistance Italia S.p.A. non è tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, né a liquidare sinistri, né a fornire prestazioni o servizi descritti nelle Condizioni di Assicurazione se questo la espone a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o di giurisdizioni nazionali applicabili che disciplinano le presenti Condizioni di Assicurazione. Questa clausola prevarrà su qualsiasi clausola contraria eventualmente contenuta in queste Condizioni di Assicurazione. Per ulteriori dettagli puoi di visitare: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx- utili/international-regulatory-information-links La copertura assicurativa non è operante nei seguenti Paesi: Siria, Xxxxx del Nord, Iran, Venezuela, Bielorussia e in Crimea Attenzione! Se sei una “United States Person” e sei a Cuba, per poter avere l’assistenza, Indennizzi/Risarcimenti previsti in Polizza devi dimostrare ad Europ Assistance Italia S.p.A. di essere a Cuba rispettando le leggi USA. Senza l’autorizzazione al tuo soggiorno a Cuba Europ Assistance Italia S.p.A. non può fornire l’assistenza e riconoscerti Indennizzi/Risarcimenti. ! Non sono considerate terzi - il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell’Assicurato e, se questi non è una persona fisica, il suo legale rappresentante, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; - i tuoi dipendenti soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, quando subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio. ! Per l’organizzazione di viaggi studenteschi si risarcisce a secondo rischio rispetto ad eventuali altre polizze di Responsabilità Civile già esistenti e stipulate dagli insegnanti o dagli istituti scolastici. | |
Dove vale la copertura? ✓ La presente polizza vale per sinistri occorsi in tutti i paesi del Mondo. | ||
Che obblighi ho? Quando sottoscrivi il contratto: hai l’obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete. Le dichiarazioni non vere, inesatte o non comunicate, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C. In corso di contratto: hai l’obbligo di comunicare eventuali cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio. L’omessa comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 C.C. In caso di Sinistro: hai l’obbligo di comunicare per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. l’esistenza di altre assicurazioni da te sottoscritte aventi le medesime caratteristiche di questa (art. 1910 C.C.) e di rispettare i termini per la denuncia del sinistro. | ||
Quando e come devo pagare? Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla sottoscrizione della polizza coi mezzi di pagamento previsti dalla normativa. Le rate di premio successive devono essere pagate entro 15 giorni dopo quello di scadenza con i medesimi sistemi di pagamento. Puoi scegliere tra un frazionamento annuale o semestrale. Il premio è comprensivo delle imposte. Con questa polizza devi anche regolare il premio alla firma alla fine di ogni annualità fornendo per scritto i dati del tuo fatturato indicando il fatturato di organizzazione, il fatturato di intermediazione e il numero di dipendenti/collaboratori/stagisti. Se i dati di fatturato saranno maggiori di quelli inizialmente previsti, e se necessario un adeguamento del tasso, la polizza verrà sostituita. | ||
Quando comincia la copertura e quando finisce? L’assicurazione, salvo il buon fine del pagamento, dura un anno dalla data di conclusione del contratto e, in mancanza di disdetta data da una delle parti, è prorogata tacitamente di anno in anno. La copertura, salvo il buon fine del pagamento, decorre dalle ore 24 del giorno indicato sul modulo di polizza. | ||
Come posso disdire la polizza? Puoi disdire la polizza scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. una lettera raccomandata a/r entro 30 giorni prima della scadenza. |
Assicurazione Xxxxx a terzi da parte dell’Agenzia di viaggio/Tour Operator
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni) Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A.
Prodotto: “R.C. Professionale per Agenzie di viaggio e Tour Operator - Mod. 20331” Data redazione del DIP aggiuntivo Danni: 08.03.2022
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente/assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente/assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Europ Assistance Italia S.p.A., Xxx xxx Xxxxxx, x. 0 – 00000 Xxxxxx (XX) - tel. 02.58.38.41 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx – e- mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx - pec: XxxxxXxxxxxxxxxXxxxxxXxX@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
Il suo patrimonio netto ammonta ad Euro 91.539.336 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 79.539.336.
L’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 190%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare dei fondi propri a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità pari ad Euro 109.939.000 e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 57.779.000. Il requisito patrimoniale minimo è pari ad Euro 26.000.000.
I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2020. Aggiornamenti successivi relativi alla situazione patrimoniale dell’impresa saranno disponibili consultando il sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx.
Al contratto si applica la legge Italiana
Che cosa è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Che cosa NON è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Ci sono limiti di copertura? | |
Garanzia R.C.P. Responsabilità Civile Professionale (obbligatoria) | ! Per i danni derivanti dalla proprietà e manutenzione di insegne, si applica uno scoperto del 10% sull’importo di ogni sinistro, con il minimo di Euro 50,00 per persona danneggiata e il massimo di Euro 1.500,00 per sinistro; ! Per la garanzia Maggiori Spese per inadempimento contrattuale si applica una franchigia di Euro 250,00 per persona danneggiata. |
Garanzia R.C.T. Responsabilità Civile verso Terzi (obbligatoria) | ! Per i danni da spargimento d’acqua conseguenti a guasti o rotture accidentali degli impianti idrici o di riscaldamento è prevista una franchigia di Euro 250,00 per sinistro; ! Per la garanzia Rischio Committenza è prevista una franchigia di Euro 2.500,00 per sinistro. |
Garanzia R.C.O. Responsabilità Civile verso Dipendenti (obbligatoria) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Garanzia Perdite Pecuniarie – Garanzia Pacchetti (obbligatoria) | ! per la “Garanzia Perdite Pecuniarie - Garanzia pacchetti”: - per la fornitura di servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico scoperto del 20% dell’importo di ogni sinistro con un minimo di Euro 50,00 per ogni danneggiato ed un massimo di Euro 1.500,00 per evento. - per costi di alloggio in caso di mancato rientro del viaggiatore scoperto del 15% dell’importo di ogni sinistro con un minimo di Euro 50,00 per ogni danneggiato ed un massimo di Euro 1.500,00 per evento. |
Xxxxxxxx Xxxxxxx volo (obbligatoria) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Dove vale la copertura?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | ||
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: | Garanzie (obbligatorie): R.C.P. Responsabilità Civile Professionale, R.C.T. Responsabilità Civile verso Terzi, R.C.O. Responsabilità Civile verso Dipendenti, Perdite pecuniarie – Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx Volo In caso di sinistro devi fare la denuncia entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza. Per fare la denuncia: - accedi al portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx o al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx alla sezione SINISTRI e segui le istruzioni oppure - scrivi una lettera a Europ Assistance Italia S.p.A. - Via del Mulino n.4 - 20057 Assago (MI). Sulla busta scrivi UFFICIO LIQUIDAZIONE SINISTRI. È necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. |
Assistenza Diretta/ in convenzione: | Garanzie (obbligatorie): R.C.P. Responsabilità Civile Professionale, R.C.T. Responsabilità Civile verso Terzi, R.C.O. Responsabilità Civile verso Dipendenti, Perdite pecuniarie – Garanzia pacchetti, Garanzia Rischio Volo Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance. | |
Gestione da parte di altre imprese: | Garanzie (obbligatorie): R.C.P. Responsabilità Civile Professionale, R.C.T. Responsabilità Civile verso Terzi, R.C.O. Responsabilità Civile verso Dipendenti, Perdite pecuniarie – Garanzia pacchetti, Xxxxxxxx Xxxxxxx Volo Non è prevista gestione da parte di altre imprese. | |
Prescrizione: | Garanzie (obbligatorie): R.C.P. Responsabilità Civile Professionale, R.C.T. Responsabilità Civile verso Terzi, R.C.O. Responsabilità Civile verso Dipendenti I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione. Fermo quanto previsto, per i danni alla persona, al 2° comma dell’art.44 del Decreto Legislativo N.79/2011, nonché, per i danni diversi da quelli alla persona, al 3° comma dell’art. 45 del Decreto Legislativo N.79/2011, riferiti ai termini prescrizionali dei diritti del Consumatore di servizio turistico al risarcimento delle citate tipologie di danno. Garanzie (obbligatorie): Perdite pecuniarie – Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Rischio Volo I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. | |
Obblighi dell’impresa | Garanzie (obbligatorie): R.C.P. Responsabilità Civile Professionale, R.C.T. Responsabilità Civile verso Terzi, R.C.O. Responsabilità Civile verso Dipendenti, Perdite pecuniarie – Garanzia pacchetti, Garanzia Rischio Volo Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 gg da quest’ultima. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | I mezzi di pagamento ammessi sono: |
- assegni bancari o circolari muniti di clausola di non trasferibilità ed intestati a Europ Assistance Italia S.p.A. (escluso se l’acquisto della polizza avviene a distanza), - accrediti diretti sui conti correnti bancari e postali intestati a Europ Assistance Italia S.p.A. mediante bonifico bancario, bollettino di conto corrente bancario, sistema POS. Xxx l'intermediario lo consenta, è ammesso anche il pagamento a mezzo di carta di credito. I pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l'ammontare del premio annuo (ancorché frazionato) non superi l’importo di Euro 750,00 (escluso se l’acquisto della polizza avviene a distanza). | |
Rimborso | Recesso in caso di sinistro: puoi recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo ad Europ Assistance. Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della tua comunicazione. Nei successivi quindici giorni Europ Assistance ti rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di 30 giorni. |
Durata | La copertura vale per le richieste di risarcimento che ti vengono presentate per la prima volta durante il periodo di Xxxxxxx. Tali richieste devono essere conseguenti a fatti o circostanze accaduti non oltre 12 mesi prima della data di effetto dell’assicurazione e di cui tu non ne eri a conoscenza. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Recesso in caso di sinistro: puoi recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo ad Europ Assistance. Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della tua comunicazione. Nei successivi quindici giorni Europ Assistance ti rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di 30 giorni. |
Risoluzione | Non sono previsti casi in cui hai il diritto di risolvere il contratto al di fuori di quelli eventualmente indicati alla sezione “Quando e come devo pagare? – Rimborso”. |
Il prodotto è adatto alle agenzie di viaggio o i T.O. che vogliono tutelare il proprio patrimonio, in caso di danni cagionati a terzi, dei quali siano civilmente responsabili nell'ambito della propria attività professionale. | |
Quali costi devo sostenere? | |
- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al: 13,49%. | |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Xxxx inoltrare eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. – c.a. Ufficio Reclami a mezzo: - Posta: Xxx xxx Xxxxxx x.0 - 00000 Xxxxxx (XX); - Fax: 00.00.00.00.00 - Pec: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx - E-mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Europ Assistance Italia S.p.A. risponderà al tuo reclamo nel termine di 45 giorni dalla ricezione come previsto dalla normativa. |
All’IVASS | Se non sei soddisfatto dell'esito del reclamo o se non hai ricevuto una risposta da parte di Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrai rivolgerti all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 06/00.00.00.00, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, allegando alla tua richiesta la documentazione relativa al reclamo trattato da Europ Assistance. nel reclamo devi indicare: • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; |
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Come posso disdire la polizza?
A chi è rivolto questo prodotto?
• ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. | |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA, è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9 /8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del tuo avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A. |
Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell’ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L’istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Xxx xxx Xxxxxx x.0 - 00000 Xxxxxx (XX), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. | |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. |
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. | |
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere puoi presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet |
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (CD HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Europ Assistance Italia S.P.A.
“R.C. Professionale per Agenzie di viaggio e Tour Operator”
Contratto di assicurazione danni
Stipulato con
Europ Assistance Italia S.p.A. con sede in Xxx xxx Xxxxxx x.0 - 00000 Xxxxxx (XX) – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 n. 152) – Iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 100.108 – Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi – Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
Edizione 08.03.2022
R.C. Professionale per Agenzie di viaggio e Tour Operator
Condizioni di Assicurazione – Mod. 20331
INDICE
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 2
SEZIONE I – DESCRIZIONE DELLE GARANZIE 5
A) GARANZIA R.C.P. - RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE 5
B) GARANZIA R.C.T. - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 5
C) GARANZIA R.C.O. - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO DIPENDENTI 6
D) GARANZIA PERDITE PECUNIARIE - GARANZIA PACCHETTI 6
E) GARANZIA RISCHIO VOLO 6
SEZIONE II – ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DELLE GARANZIE 7
Art. 26 ECLUSIONI… 7
A) GARANZIA R.C.P. - RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE 8
B) GARANZIA R.C.T. - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 8
D) GARANZIA PERDITE PECUNIARIE - GARANZIA PACCHETTI 8
Art. 27 SANZIONI INTERNAZIONALI 9
Art. 28 LIMITAZIONI DELLE GARANZIE… 9
SEZIONE III – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO E DI EUROP ASSISTANCE 10
Art. 29 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 10
COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA 1
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.
Art. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto ad Europ Assistance l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni da lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con compagnie diverse da Europ Assistance, ai sensi dell’art. 1910 C.C.
Art. 3 - DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO
L’assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di Polizza e scade alle ore 24.00 del giorno indicato sullo stesso; l’Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento medesimo, ferme le successive scadenze e il diritto di Europ Assistance al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.
Il premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
I premi devono essere corrisposti ad Europ Assistance o, qualora presente, all’intermediario autorizzato da Europ Assistance stessa all’incasso dei premi.
Art. 4 - RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta data da una delle Parti all’altra tramite lettera raccomandata A.R. o via mail all’indirizzo XxxxxXxxxxxxxxxXxxxxxXxX@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx specificando “Disdetta + numero di polizza”, inviata almeno trenta giorni prima della scadenza, la Polizza si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente di anno in anno.
Art. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 C.C.
Art. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 - REGOLAZIONE DEL PREMIO
Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili; esso viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, fermo il premio minimo garantito stabilito in polizza.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente o l’Assicurato deve fornire per iscritto ad Europ Assistance il consuntivo dei dati necessari alla regolazione del premio, realizzati nello stesso periodo, indicando:
- Introiti di organizzazione;
- Provvigioni di intermediazione;
- numero dei dipendenti/collaboratori/stagisti.
Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte di Europ Assistance.
Le regolazioni del premio vengono effettuate applicando i tassi riportatati sul Modulo di Polizza.
Qualora all’atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio subisca degli incrementi rispetto a quelli inizialmente dichiarati tali da rendere necessario un adeguamento dei premi, la polizza verrà sostituita, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, applicando i corrispondenti nuovi tassi.
I parametri che influiranno sulla variazione del premio sono:
- Numero dei dipendenti/collaboratori/stagisti superiore a 5,
- Volume d’affari superiore a Euro 1.000.000,00,
- Fatturato di organizzazione superiore a Euro 300.000,00.
Europ Assistance ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente o l’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari (quali il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).
Art. 8 - PREMIO MINIMO GARANTITO
Alla sottoscrizione della presente polizza e ad ogni rinnovo annuale dell’assicurazione, il Contraente si impegna a corrispondere ad Europ Assistance, a titolo di premio minimo garantito, l’importo previsto nel Modulo di Polizza.
In caso di rinnovo automatico, il Contraente si impegna a versare ad Europ Assistance, al medesimo titolo, l’importo di cui sopra eventualmente aggiornato secondo le modalità previste dal terzo comma dell’art. “Regolazione del Premio”.
Art. 9 - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO DI REGOLAZIONE
Se il Contraente o l’Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati così come previsti all’art.7 “Regolazione del premio” o il pagamento della differenza attiva dovuta, Europ Assistance può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente o l’Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per Europ Assistance di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti e/o sostituiti, se il Contraente o l’Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, Europ Assistance, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Art. 10 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 11 - VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE
Se il Contraente è un’Azienda, in caso di alienazione dell’Azienda stessa o di parte delle sue attività, tutti gli effetti della polizza si trasmetteranno all’acquirente. Nel caso di fusione della Società Contraente, la polizza continuerà con la Società incorporante o con quella frutto della fusione. Nei casi di trasformazione o di cambiamento di ragione sociale del Contraente, la presente polizza continuerà con la nuova forma societaria. Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dal Contraente, o aventi causa, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi ad Europ Assistance, la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni. Nei casi di scioglimento della Società Contraente o della sua messa in liquidazione la polizza cessa con effetto immediato ed i premi eventualmente pagati e non goduti saranno rimborsati previo conguaglio con il premio minimo garantito annuo calcolato pro – rata.
Art. 12 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di sinistro, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, il Contraente o Europ Assistance possono recedere dall’assicurazione con preavviso scritto, a mezzo lettera raccomandata A.R., di 30 giorni. In caso di recesso Europ Assistance, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto del Contraente o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.
Art. 13 - TERMINI DI PRESCRIZIONE
Ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione. Fermo quanto previsto per i danni alla persona, all'art. 43 comma 8, nonché per i danni diversi da quelli alla persona, all'art. 43 comma 7 del Decreto Legislativo n. 79/2011 come modif. dal D.lgs.62/2018 riferiti ai termini prescrizionali dei diritti del Consumatore di servizio turistico al risarcimento delle citate tipologie di danno.
Art. 14 - LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE
La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
Art. 15 - FORMA DEL CONTRATTO
La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 16 - VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l’Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese.
Art. 17 - ANTICIPATA RISOLUZIONE
Nel caso di scioglimento e/o risoluzione anticipata del contratto per cessazione del rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione anticipata o annullamento previsti agli artt. 1 e 5 “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” e “Aggravamento del rischio”, spetta ad Europ Assistance l’intero ammontare del premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894, 1896, 1898 del Codice Civile.
Art. 18 - CLAUSOLA BROKER (VALIDA SOLO PER LE POLIZZE INTERMEDIATE DA BROKER)
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al Broker, il cui nominativo è riportato nel Modulo di Polizza. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker il quale tratterà con Europ Assistance.
Le comunicazioni relative a quanto oggetto della presente polizza, ad eccezione delle richieste di assistenza e/o di rimborso, devono essere effettuate dalle Parti a mezzo lettera raccomandata, telefax per il tramite del Broker. Ogni comunicazione così effettuata si intenderà come fatta direttamente alla Parte destinataria.
Art. 19 - CONFORMITÀ AGLI OBBLIGHI DI LEGGE
La presente assicurazione risponde alle prescrizioni ed agli obblighi assicurativi del “Codice del Turismo” (D. Lgs. 79/2011) così come modificato dal D. Lgs. n. 62/2018 e, fin quando applicabile, della C.C.V. “Convention Internationale relative au Contract de Voyage” (Convenzione di Bruxelles del 23/4/1970 ratificata in Italia con la Legge n. 1084 del 27/12/1977), nonché a quanto sancito dal D.Lgs. n. 206 del 06.09.2005 – Codice del Consumo.
Art. 20 - DESCRIZIONE DEL RISCHIO
L’assicurazione è prestata a favore dell’Assicurato per le garanzie ed alle condizioni indicate negli articoli delle norme che regolano l’assicurazione, in quanto richiamate nel Modulo di Polizza e relativo intercalare ed in quanto sia stato pagato il relativo premio, nella sua qualità di Intermediario e/o Organizzatore di Viaggi e per tutte le sue sedi operative, purché dislocate nel territorio della Repubblica italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Art. 21 - RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE
L’assicurazione è valida a condizione che l’Assicurato sia in regola con le norme di legge relative alle autorizzazioni ed alle licenze di esercizio.
Art. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Europ Assistance quando ti fornisce le Xxxxxxxx potrebbe venire a conoscenza e utilizzare i dati personali di altre persone. In qualità di Assicurato ti impegni a far conoscere a queste persone l’Informativa sul trattamento dei dati e a farti dare il loro consenso scritto al trattamento dei loro dati relativi alla salute per finalità assicurative. Puoi usare la seguente formula di consenso: “Ho letto l’Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali relativi alla salute necessari alla gestione delle Garanzie da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell’informativa”.
SEZIONE I – DESCRIZIONE DELLE GARANZIE
Che cosa è assicurato?
Art. 23 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
A) GARANZIA R.C.P. - RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
Europ Assistance si impegna a tenere indenne l’Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi per:
a. Danni alla persona;
b. Danni diversi da quelli alla persona;
c. Danno da vacanza rovinata, intendendosi per tale solo ed esclusivamente quello previsto dall'art. 46 del Codice del Turismo, con il limite di Euro 30.000,00 per sinistro;
in conseguenza di un fatto involontario verificatosi in relazione all’esercizio di una impresa legalmente costituita ed autorizzata ad una o più delle seguenti attività:
- intermediazione di servizi turistici;
- organizzazione di viaggi, con eventuale prestazione in proprio di servizi di cucina, medico infermieristici, sociali, ricreativi, sportivi a livello dilettantistico;
- vendita di servizi turistici ad altri organizzatori di viaggi;
- vendita e/o intermediazione di servizi non propriamente turistici, ma che sono comunque oggetto dell’attività dell’Assicurato nel rispetto della vigente legislazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: vendita di corsi di studio, eventi sportivi, fiere e manifestazioni, biglietti per spettacoli e manifestazioni sportive) complementari e/o integrativi dei servizi turistici forniti ai viaggiatori;
sempreché il danno sia risarcibile a termini di Polizza.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
Maggiori spese per inadempimento contrattuale
Nel caso in cui a seguito dell’inadempimento totale e parziale dei servizi relativi all’esecuzione del viaggio o soggiorno, l’Assicurato si trovasse nella necessità di portare a termine detti servizi al fine di rispettare gli obblighi contrattuali, Europ Assistance autorizza l’Assicurato ad organizzare tali servizi, sempre che l’evento dannoso sia imputabile a responsabilità dell’Assicurato coperta dalle Condizioni di Polizza.
Sono comprese le maggiori spese incontrate a tale scopo, sempreché le stesse siano ragionevolmente necessarie ad evitare o contenere i danni, proporzionate all’evento e non differibili. L’Assicurato si impegna a mettere a disposizione di Europ Assistance gli importi eventualmente recuperati dai fornitori dei servizi.
Organizzazione di viaggi studenteschi
Qualora l’Assicurato organizzi viaggi di scolaresche e studenti, l’assicurazione viene estesa alla responsabilità personale degli insegnanti che accompagnano le scolaresche medesime, nonché alla responsabilità personale degli studenti, per danni involontariamente arrecati a terzi.
Questa garanzia viene prestata fino alla concorrenza massima di Euro 1.550.000,00 per evento e in secondo rischio rispetto ad eventuali altre polizze di Responsabilità Civile già esistenti e stipulate dagli insegnanti o dagli istituti scolastici.
B) GARANZIA R.C.T. - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
Europ Assistance si impegna a tenere indenne l’Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione dei locali adibiti all’attività descritta in polizza e delle attrezzature ivi esistenti.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
La garanzia si estende al rischio derivante:
a) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, nonché dall’allestimento e dallo smontaggio di stand;
b) dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati, con l’intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
c) dalla gestione della mensa aziendale, compreso il rischio conseguente alla somministrazione di cibi e bevande, restando però esclusa in caso di gestione affidata a terzi la responsabilità civile imputabile al gestore, con l’intesa che la garanzia vale anche per i danni subiti dai dipendenti;
d) dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e con cani;
e) dalla proprietà e dalla gestione nell’ambito dell’azienda di distributori automatici di cibi, bevande e simili, nonché dall’esistenza di distributori di proprietà di terzi.
La garanzia opera, inoltre, per la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile:
f) quale committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, pulizia, verifiche, riparazioni, sostituzioni, installazioni e posa in opera di macchinari ed attrezzature relative all’attività dichiarata in polizza;
g) per i danni provocati dai dipendenti che, per conto dell’Assicurato, si trovino alla guida di veicoli a motore, sempreché:
- tali veicoli non siano di proprietà dell’Assicurato stesso, né da questi presi o dati in locazione;
- non operi una copertura assicurativa, obbligatoria per legge o facoltativa, per la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore.
La garanzia vale anche per i danni corporali subiti dalle persone trasportate. Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e relativo coniuge o convivente more uxorio, parente o affine con lui convivente. L’assicurazione a questo titolo viene prestata sempreché risulti provato che il dipendente alla guida del veicolo era munito di regolare patente di abilitazione.
C) GARANZIA R.C.O. - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO DIPENDENTI
La presente garanzia è sempre operante fino al limite di cinque dipendenti/collaboratori/stagisti. In caso di superamento di tale limite la presente garanzia sarà valida solo se ne è stato pagato il premio aggiuntivo.
Europ Assistance si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi, spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, assicurati ai sensi del predetto D.P.R., addetti alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro, di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore all’11% calcolata sulla base della tabella allegata al D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124.
L’assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge. Restano comunque escluse dalla garanzia le malattie professionali.
La garanzia R.C.O. vale anche per l’azione di rivalsa esperita dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/6/1984 n. 222.
D) GARANZIA PERDITE PECUNIARIE - GARANZIA PACCHETTI
Se in conseguenza di circostanze inevitabili o straordinarie sopravvenute, non imputabili all’Assicurato, risulti impossibile:
a. fornire durante il viaggio, una parte sostanziale dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, Europ Assistance terrà esente l’Assicurato del costo sostenuto per offrire al viaggiatore soluzioni alternative adeguate, di valore e/o qualità – ove possibile – equivalente o superiore a quelle previste in contratto, per permettere la prosecuzione del contratto di pacchetto di viaggio inclusa l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato.
b. Europ Assistance terrà esente altresì l’Assicurato del costo sostenuto per offrire al viaggiatore:
- l’alloggio - per un periodo non superiore a tre notti e ove possibile di categoria equivalente a quello di categoria pattuito - laddove risulti impossibile assicurare il rientro del viaggiatore;
- non si applica il limite di tre notti nel caso i viaggiatori coinvolti siano persone a mobilità ridotta (definite dall’art. 2, par.1, lett. a del Reg. (CE) n. 1107/2006), loro accompagnatori, donne in stato di gravidanza, minori non accompagnati e persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l’organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno 48 ore prima dell’inizio del pacchetto.
La presente garanzia è prestata con il limite massimo di Euro 25.000,00 per ciascun evento ed Euro 50.000,00 per anno assicurativo.
E) GARANZIA RISCHIO VOLO
Premesso che l'Assicurato non assume in alcun caso la veste di vettore aereo, a parziale deroga di quanto indicato all’art. Esclusioni valide per tutte le garanzie” punti l) e m) per quanto riguarda i danni subiti dai Clienti in occasione di viaggi aerei, anche charters, la garanzia vale a condizione che i viaggi siano effettuati su mezzi aerei classificati come aeromobili dalle competenti Autorità, che tali aeromobili siano in regola con le disposizioni di legge, di regolamenti o norme e abilitazioni relative
allo stato di navigabilità e di efficienza e che siano realizzati da società di traffico di linea o da altri vettori purché siano autorizzate al trasporto pubblico di passeggeri.
Questa garanzia opera in eccedenza ad eventuali altre polizze esistenti per lo stesso rischio, da chiunque sottoscritte, ovvero a secondo rischio, e viene prestata dall'inizio delle operazioni di imbarco, al compimento di quelle di sbarco, di ogni singola tratta di viaggio aereo.
Tale estensione di garanzia viene prestata entro i limiti dei massimali di Euro 250.000,00 per persona con il limite per aeromobile del massimale riportato in polizza alla Garanzia R.C.P.
Dove valgono le garanzie?
Art. 24 - ESTENSIONE TERRITORIALE
Indica i Paesi dove avviene il sinistro per i quali puoi richiedere le garanzie. Si intende il Mondo.
Quando cominciano le coperture e quando finiscono?
Art. 25 - DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE
L’assicurazione, salvo il buon fine del pagamento, dura un anno dalla data di conclusione del contratto e, in mancanza di disdetta data da una delle parti, è prorogata tacitamente di anno in anno. La copertura, salvo il buon fine del pagamento, decorre dal le ore 24 del giorno indicato sul modulo di polizza.
SEZIONE II – ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DELLE GARANZIE
Che cosa non è assicurato?
Art. 26 - ESCLUSIONI
• ESCLUSIONI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE
Con riferimento ai rischi assicurati, l’assicurazione non comprende:
a. fallimento, insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti capo all’Assicurato e/o ai suoi fornitori di servizi;
b. dolo dell’Assicurato;
c. i danni avvenuti in territori in stato di guerra, sia essa dichiarata o meno, e di guerra civile;
d. i danni conseguenti a scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
e. i danni derivanti da atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale;
f. i danni derivanti direttamente o indirettamente causati o derivanti da atti di terrorismo, intendendosi come atto di terrorismo ogni atto di violenza o minaccia di violenza rivolto ad una collettività indeterminata di persone e perpetrato per motivi politici, religiosi, etnici, ideologici e simili. L’atto di violenza o la minaccia di violenza è tale da diffondere panico, terrore, insicurezza nella popolazione o in parte di essa e ad esercitare influenze su un governo o istituzioni statali per costringere chi ha il potere a prendere decisioni a fare o tollerare soluzioni che non avrebbero accettato in condizioni normali.
g. i xxxxx conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di polizze di assicurazione o ritardi nel pagamento dei relativi premi;
h. i danni conseguenti a smarrimento, distruzione, deterioramento, sottrazione di denaro, preziosi, documenti o titoli al portatore;
i. i danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico, di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware, in ordine alla gestione delle date;
j. i danni di qualsiasi natura o, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura asbesto;
k. i danni derivanti da trasformazioni dell’atomo o da uso di sostanze radioattive;
l. i danni relativi alla circolazione di veicoli a motore, nonché alla proprietà e all’uso di natanti o aeromobili;
m. i danni verificatesi durante l’uso di mezzi di trasporto aereo anche laddove il/i danneggiato/i si trovi/no sul mezzo in qualità di pilota/i, membro/i dell’equipaggio passeggero/i o sia/no dipendenti/collaboratori della contraente, nel qual caso la garanzia cesserà di essere operante dal momento dell’imbarco fino a sbarco avvenuto.
• ESCLUSIONI VALIDE PER LE SINGOLE GARANZIE
A) GARANZIA R.C.P. - RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
Inoltre, la garanzia non comprende:
a. la responsabilità derivante all’Assicurato dalla prestazione in proprio del servizio di trasporto;
b. la responsabilità derivante all’Assicurato dalla prestazione in proprio del servizio di alloggio;
c. la responsabilità derivante all’Assicurato dalla prestazione in proprio di qualsiasi altro tipo di servizio diverso da quelli indicati in oggetto;
d. i danni di cui il venditore debba eventualmente rispondere assumendo la qualità di organizzatore a seguito della violazione degli obblighi relativi alle indicazioni da riportare sul documento di viaggio ai sensi dell’art. 51 bis del Dlgs 79/2011;
e. gli importi dovuti a titolo di restituzione totale o parziale del costo del pacchetto o servizio turistico acquistato o dell’eventuale minor valore della prestazione eseguita rispetto alla prestazione dovuta.
B) GARANZIA R.C.T. - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
Inoltre, la garanzia non comprende i danni:
a. a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
b. da furto;
c. dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti fissi diversi da quelli ove si svolge l’attività assicurata;
d. alle cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
e. alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate o trovantisi sui mezzi in sosta nell’ambito dei luoghi ove si svolge l’attività;
f. da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
g. da lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni eseguiti in proprio dall’Assicurato;
h. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
i. derivanti da interruzione o sospensione di attività di terzi;
j. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato ed allo stesso non imputabili ai sensi di legge;
k. conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo.
C) GARANZIA R.C.O. - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO DIPENDENTI
Inoltre, sono esclusi i sinistri dovuti ad epidemie e pandemie e le conseguenze delle stesse.
D) GARANZIA PERDITE PECUNIARIE - GARANZIA PACCHETTI
Inoltre, la garanzia non comprende:
a. overbooking;
b. eventi conosciuti con un anticipo di almeno 2 giornate lavorative rispetto all’inizio del pacchetto;
c. colpa grave dell’Assicurato o del viaggiatore;
d. ritardi e mancate coincidenze dei mezzi di trasporto dovute a qualsiasi motivo;
e. annullamento da parte dell’Operatore Turistico;
f. il rimborso della differenza di prezzo laddove le soluzioni alternative proposte abbiano comportato un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella prevista nel contratto di pacchetto turistico;
g. infortunio e malattia del viaggiatore;
Inoltre, sono esclusi i sinistri dovuti ad epidemie e pandemie e le conseguenze delle stesse.
Ci sono limiti di copertura?
Art. 27 - SANZIONI INTERNAZIONALI
Le “Sanzioni Internazionali” indicano l’insieme delle disposizioni nazionali e internazionali che regolano gli embarghi, gli individui e le entità sanzionate, il finanziamento del terrorismo e le restrizioni commerciali adottate da: i) Nazioni Unite; (ii) Unione Europea; (iii) Stati Uniti d'America, principalmente attraverso l'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; (iv) Regno Unito e (v) giurisdizioni nazionali che disciplinano le presenti Condizioni di Assicurazione.
Europ Assistance Italia S.p.A. non è tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, né a liquidare sinistri, né a fornire prestazioni o servizi descritti nelle Condizioni di Assicurazione se questo la espone a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o di giurisdizioni nazionali applicabili che disciplinano le presenti Condizioni di Assicurazione. Questa clausola prevarrà su qualsiasi clausola contraria eventualmente contenuta in queste Condizioni di Assicurazione.
Per ulteriori dettagli puoi di visitare:
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx-xxxxx/xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxx
La copertura assicurativa non è operante nei seguenti Paesi: Siria, Xxxxx del Nord, Iran, Venezuela, Bielorussia e in Crimea Attenzione!
Se sei una “United States Person” e sei a Cuba, per poter avere l’assistenza, Indennizzi/Risarcimenti previsti in Polizza
xxxx dimostrare ad Europ Assistance Italia S.p.A. di essere a Cuba rispettando le leggi USA.
Senza l’autorizzazione al tuo soggiorno a Cuba Europ Assistance Italia S.p.A. non può fornire l’assistenza e riconoscerti Indennizzi/Risarcimenti.
Art. 28 - LIMITAZIONI DELLE GARANZIE
• PERSONE NON CONSIDERATE TERZI Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell’Assicurato e, se questi non è una persona fisica, il suo legale rappresentante, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b) i dipendenti dell’Assicurato soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, quando subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.
Europ Assistance riconosce la qualifica di terzi ai dipendenti e collaboratori dell’Assicurato non soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro I.N.A.I.L., ammettendoli ai benefici della garanzia, nei limiti dei massimali di R.C.O., qualora risulti che il dipendente/collaboratore sia rimasto vittima di infortunio in occasione di lavoro o di servizio per fatto imputabile a responsabilità civile dell’Assicurato o di persona della quale esso debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 C.C. e sempreché la causa dell’infortunio non sia imputabile al collaboratore stesso.
• SCOPERTI E FRANCHIGIE
a) per le responsabilità conseguenti ai danni della “Garanzia R.C.P. – Responsabilità civile Professionale” lettera b), si applica uno scoperto pari al 10% dell’importo di ogni sinistro, con il minimo di Euro 50,00 per ogni danneggiato ed il massimo di Euro 1.500,00 per sinistro; per le responsabilità conseguenti ai danni per Xxxxxxxx spese per inadempimento contrattuale, si applica una franchigia di Euro 250,00 per persona danneggiata;
b) per le responsabilità conseguenti ai danni della “Garanzia R.C.T. – Responsabilità civile verso terzi”:
- limitatamente ai danni da spargimento d’acqua conseguenti a guasti o rotture accidentali degli impianti idrici o di riscaldamento il risarcimento viene corrisposto con una franchigia di Euro 250,00 per ciascun sinistro;
- limitatamente alla garanzia “di cui alla lettera f) e g), l’assicurazione viene prestata con una franchigia di Euro 2.500,00 per ciascun sinistro;
c) per le responsabilità conseguenti ai danni della “Garanzia Perdite Pecuniarie- Garanzia pacchetti”.:
- per quanto disciplinato al punto a) 20% dell’importo di ogni sinistro con un minimo di Euro 50,00 per ogni danneggiato ed un massimo di Euro 1.500,00 per evento.
- per quanto disciplinato al punto b) 15% dell’importo di ogni sinistro con un minimo di Euro 50,00 per ogni danneggiato ed un massimo di Euro 1.500,00 per evento.
• VALIDITA’
Premesso che la garanzia non è operante per i danni conseguenti a fatti o circostanze già note all’Assicurato all’inizio del periodo di assicurazione, la copertura assicurativa vale per le richieste di risarcimento presentate all’Assicurato
per la prima volta durante il periodo di efficacia dell’assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti posti in essere non oltre 12 mesi prima della data di effetto dell’assicurazione.
SEZIONE III – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO E DI EUROP ASSISTANCE
Che obblighi hai e che obblighi ha l’impresa?
Art. 29 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1913 C.C., dovrà, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure effettuare una denuncia - accedendo al portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri)
oppure
dare avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino n.4 - 20057 Assago (MI), indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri".
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C.
Agli effetti dell’assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), l’Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta pretorile a norma della legge infortuni, allegando documentazione relativa al numero di dipendenti in forza al momento del sinistro.
Resta in ogni caso convenuto fra le parti che è espressamente riconosciuta ad Europ Assistance la facoltà di eccepire direttamente al Cliente/Consumatore il mancato adempimento di quanto previsto, in merito ad eventuali reclami, dall’art. 49 del Decreto Legislativo N.79/2011.
Art. 30 - CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
• GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
Europ Assistance assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico di Europ Assistance le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Europ Assistance ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Europ Assistance non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penale.
• DIRITTO DI SURROGAZIONE
Europ Assistance è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L’Assicurato si impegna a fornire tutti i documenti e le informazioni utili per consentire l’esercizio del diritto di rivalsa.
Europ Assistance rinuncia a rivalersi nei confronti dei dipendenti dell’Assicurato, accompagnatori o collaboratori che agiscono nell’ambito delle loro mansioni.
Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 La informiamo che, a partire dal 1 Novembre 2013, è possibile attraverso l’accesso all’area riservata nel sito internet di Europ Assistance Italia S.p.A. consultare le Sue coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato di pagamento dei premi e le relative scadenze.
COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA
Informativa sul trattamento dei dati per finalità assicurative e commerciali
(ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali)
I Dati personali sono le informazioni che riguardano una persona e che permettono di riconoscerla tra altre persone. Sono Dati personali ad esempio il nome e cognome, il numero di carta di identità o di passaporto, le informazioni relative allo stato di salute, come la malattia o l’infortunio, le informazioni relative a reati e condanne penali.
Esistono norme1 che tutelano i Dati personali per proteggerli da utilizzi non corretti. Europ Assistance Italia, quale Titolare del Trattamento, rispetta queste norme e, anche per questo motivo, desidera informarla su cosa fa dei Suoi Dati personali.
Se quanto è descritto in questa Informativa non è sufficiente o desideri far valere un diritto previsto dalla normativa, puoi scrivere al Responsabile della protezione dei dati presso Europ Assistance Italia - Xxx xxx Xxxxxx x.0 - 00000 Xxxxxx (XX) o via mail a XxxxxxxXxxxxxxxxxXxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Perché Europ Assistance Italia utilizza i Tuoi Dati personali e cosa succede se Tu non li fornisci o non autorizzi ad usarli
Europ Assistance Italia utilizza i Tuoi Dati personali, se necessario anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, per le seguenti finalità assicurative:
- svolgere l’attività che è prevista dalla polizza ovvero per fornire le PRESTAZIONI e le GARANZIE; svolgere l’attività assicurativa ovvero ad esempio proporre e gestire la polizza, raccogliere i premi, riassicurarsi, fare attività di controllo e statistiche: i Tuoi Dati comuni, che potrebbero essere anche relativi alla Tua posizione vengono trattati per adempimento contrattuale; per trattare, laddove necessario, i Tuoi Dati relativi allo stato di salute dovrai fornire il Tuo consenso; nel processo di preventivazione e acquisto online di alcune polizze e in alcuni processi di gestione di PRESTAZIONI e GARANZIE vengono usati processi decisionali automatizzati2.
- svolgere l’attività assicurativa, prevenire e individuare le frodi, intraprendere azioni legali e comunicare alle Autorità possibili reati, recuperare i crediti, effettuare comunicazioni infragruppo, tutelare la sicurezza degli edifici e degli strumenti informatici sviluppare soluzioni informatiche, processi e prodotti: i Tuoi Dati, anche quelli relativi allo stato di salute per i quali haI prestato consenso o relativi a condanne penali e reati vengono trattati per interesse legittimo della compagnia e di terzi;
- svolgere l’attività che è prevista dalla legge, come ad esempio la conservazione dei documenti di polizza e di sinistro; rispondere alle richieste delle autorità, come ad esempio dei Carabinieri, dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): i Xxxx Xxxx, inclusi quelli relativi allo stato di salute o relativi a condanne penali e reati vengono trattati per adempimento di legge o regolamentari.
Se Tu non fornisci i Tuoi Dati personali e/o non acconsenti ad usarli, Europ Assistance Italia non potrà svolgere l’attività per le
finalità assicurative e quindi non potrà neppure fornire le GARANZIE e le PRESTAZIONI.
Inoltre, Tu, fornendo il relativo consenso, potrai autorizzare Europ Assistance Italia ad utilizzare i Tuoi Dati personali (non quelli relativi allo stato di salute o alle condanne penali) per le seguenti finalità commerciali:
1. per ricevere pubblicità o offerte a Te dedicate per i prodotti di Europ Assistance Italia, per permetterci di contattarti per sapere quale nuovo servizio Ti piacerebbe e come ti sei trovato quando hai avuto bisogno dei servizi che hai utilizzato. Effettueremo queste attività inviandoti una lettera, un fax o una e-mail, contattandoti ai tuoi numeri di telefono, mandandoti messaggi sul cellulare3;
2. per comunicare i Tuoi Dati personali ad Europ Assistance Vai SpA4 che li utilizzerà per mandarti pubblicità dei prodotti di Europ Assistance Vai, per contattarla per sapere quale nuovo servizio Le piacerebbe e come si è trovato quando ha avuto bisogno dei servizi che hai utilizzato. Europ Assistance Vai effettuerà queste attività inviandoti una lettera, un fax o una e- mail, contattandoti ai tuoi numeri di telefono, mandandoti messaggi sul cellulare. L’informativa di Europ Assistance Vai è presente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/Xxxxxxx-xxx;
1 Il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy) e la normativa italiana primaria e secondaria
2 Per processo decisionale automatizzato si intende quel processo di gestione che non prevede l’intervento di un operatore: tale processo ha tempi di gestione più brevi. Se vuole richiedere l’intervento di un operatore in relazione all’acquisto di polizze può chiamare o scrivere al Servizio Clienti, in relazione alle Prestazioni può chiamare la Struttura Organizzativa e per le Garanzie può scrivere alla Liquidazione Sinistri ai contatti presenti sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e sulla Polizza.
3 Questa autorizzazione viene richiesta non solo ai fini della normativa sulla tutela dei dati personali, ma anche della normativa assicurativa
4 Europ Assistance Vai utilizzerà i Dati personali in qualità di autonomo Titolare del trattamento.
3. per fare una attività di profilazione, anche attraverso computer, ovvero una analisi dei prodotti e servizi che Tu ha utilizzato, con lo scopo di individuare le tue esigenze/preferenze e migliorare così la nostra offerta. Questa analisi verrà effettuata tramite processi decisionali automatizzati.
Per ricevere le PRESTAZIONI e le GARANZIE della polizza, non è necessaria l’autorizzazione per le finalità commerciali.
Come Europ Assistance Italia utilizza i Tuoi Dati personali e a chi li comunica
Europ Assistance Italia, attraverso suoi dipendenti, collaboratori ed anche soggetti/società esterni,5 utilizza i Dati personali che ha ottenuto da Te o da altre persone (come ad esempio dal contraente di polizza, da un tuo parente o dal medico che ti ha curata, da un compagno di viaggio o da un fornitore) sia su carta sia con il computer o app.
Per le finalità assicurative e commerciali Europ Assistance Italia potrà comunicare i Tuoi Dati personali, se necessario, a soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo ed altri soggetti che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa6.
Europ Assistance Italia, in base alla attività che deve svolgere, potrà usare i Tuoi Dati personali in Italia e all’estero e comunicarli anche a soggetti con sede in Stati che si trovano al di fuori dell’Unione Europea e che potrebbero non garantire un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il trasferimento dei Tuoi Dati personali verso soggetti al di fuori dell’Unione Europea avverrà con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Tu hai il diritto di ottenere le informazioni e, se opportuno, una copia delle garanzie adottate per trasferire i Tuoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l’Ufficio Protezione Dati.
Europ Assistance Italia non renderà accessibili al pubblico i Tuoi Dati personali.
Per quanto tempo Europ Assistance Italia conserva i Tuoi Dati personali
Europ Assistance Italia conserva i Tuoi Dati personali per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate secondo quanto previsto dalla normativa o, se mancante, in base ai tempi che di seguito vengono riportati.
• I Dati personali contenuti nei contratti di assicurazione, trattati di assicurazione e contratti di coassicurazione, fascicoli di sinistro e contenzioso, vengono conservati per 10 anni dalla ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile o per ulteriori 5 anni ai sensi delle disposizioni regolamentari assicurative.
• I Dati personali comuni raccolti in qualsiasi occasione (ad esempio stipula di una polizza, richiesta di un preventivo) accompagnati da consenso/rifiuto del consenso per le promozioni commerciali e la profilazione vengono conservati senza scadenza, così come le evidenze delle relative modifiche da Te apportate nel corso del tempo al consenso/rifiuto. Rimane fermo il tuo diritto ad opporti in ogni momento a tali trattamenti e a richiedere la cancellazione dei tuoi dati laddove non sussistano condizioni contrattuali o normative che prevedano la necessaria conservazione.
• I Dati personali raccolti a seguito dell’esercizio dei diritti degli interessati vengono conservati per 10 anni dall’ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile
• I Dati personali di soggetti che hanno frodato o tentato di frodare vengono conservati anche oltre il termine di 10 anni.
In generale, per tutto quanto non espressamente specificato, si applica il termine di conservazione decennale previsto dall’articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore.
Quali sono i Xxxx diritti a tutela dei Tuoi Dati personali
In relazione al trattamento dei Tuoi Dati personali Tu ha i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, revoca, opposizione che potrai far valere con le modalità riportate nel successivo paragrafo “Come puoi fare per far valere i tuoi
5 Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o Contitolari, e svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, soccorsi stradali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri ed altri erogatori convenzionati di servizi, società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
6 Al Contraente di polizza, altre filiali di Europ Assistance, Società del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, banche); compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, medici, consulenti e altri professionisti; fornitori come carrozzerie, soccorritori, demolitori, strutture sanitarie, società che gestiscono i sinistri, altre società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di mailing, di profilazione e che rilevano il grado di soddisfazione dei clienti. Le informative sul trattamento dei dati dei soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo e degli altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa che agiscono quali Titolari del Trattamento si trovano presso gli stessi (es presso i fornitori) e/o su xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
diritti a tutela dei tuoi dati personali”. I diritti sono esercitabili anche nei confronti di Europ Assistance Vai se Tu hai fornito il consenso al trattamento per finalità di promozione commerciale dei prodotti di Europ Assistance Vai.
Tu hai il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali e puoi trovare maggiori informazioni sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Come puoi fare per far valere i Xxxx diritti a tutela dei Tuoi dati personali
- Per conoscere quali sono i Tuoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia o da Europ Assistance Vai (diritto di accesso);
- per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile, cancellare, limitare ed esercitare il diritto di portabilità sui Tuoi Dati personali trattati presso Europ Assistance Italia o Europ Assistance Vai;
- per opporsi al trattamento dei Tuoi Dati personali basato sull’interesse legittimo del titolare o di un terzo salvo che il titolare o il terzo dimostri la prevalenza di detti interessi legittimi rispetto ai Tuoi oppure tale trattamento sia necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; per opporsi al trattamento dei Tuoi Dati personali per finalità di marketing diretto
- se il trattamento che ha posto in essere la Società si basa sul Tuo consenso, per revocare il consenso prestato in qualunque momento fermo restando che la revoca del consenso precedentemente prestato non toglie liceità al trattamento effettuato con il Tuo consenso prima della revoca.
puoi scrivere a:
Ufficio Protezione Dati - Europ Assistance Italia SpA - Xxx xxx Xxxxxx x.0 - 00000 Xxxxxx (XX), anche via mail: XxxxxxxXxxxxxxxxxXxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx dove potrai anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in materia di protezione dei dati personali adottate da Europ Assistance Italia.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicurazione: il contratto di Assicurazione.
Cliente: qualunque persona fisica o giuridica che stipuli con l’Assicurato un contratto di organizzazione di viaggio e/o di intermediazione di servizi turistici.
Codice del Turismo: codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo introdotto dal D.lgs n. 79 del 2011 comprese sin d’ora le successive modifiche.
Consumatore di servizio turistico: il fruitore di un servizio turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio.
Contraente: la persona giuridica con sede legale in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano, indicate nel Modulo di Polizza, che sottoscrive la Polizza di Assicurazione in Italia, Repubblica di San Marino x Xxxx Città del Vaticano, per sé o a favore di terzi e che ne assume i relativi oneri.
Danno materiale: la distruzione od il deterioramento di cose.
Europ Assistance: l’Impresa di assicurazioni, cioè Europ Assistance Italia S.p.A - Xxx xxx Xxxxxx x.0 - 00000 Xxxxxx (XX) – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi
- Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
Fatturato: l’importo complessivo derivante dall’insieme di:
- Introiti di organizzazione intesi come gli importi complessivi, esclusa l’I.V.A., pagati dai Clienti, comprensivi delle spese di viaggio, di alloggio, di altri servizi turistici e delle commissioni pagate ai venditori;
- Provvigioni di intermediazione intese come le commissioni ricevute dalla vendita di viaggi tutto compreso organizzati da altri, nonché dalla vendita di biglietteria o di qualsiasi altro servizio turistico con l'esclusione delle commissioni relative a quei servizi inclusi nei viaggi di propria organizzazione. È da intendersi quale provvigione di intermediazione anche la differenza tra quanto pagato dal cliente e quanto corrisposto dall’Assicurato al fornitore dei servizi turistici nel caso di vendita di pacchetti turistici e/o di singoli servi turistici acquistati al netto e rivenduti indicando il nome dell’effettivo organizzatore del viaggio e/o del fornitore dei servizi.
Fornitore di servizi: qualunque persona fisica o giuridica di cui l’Assicurato si avvalga per fornire una prestazione di servizi ai clienti.
Franchigia: l'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
Garanzia: l’assicurazione per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell’indennizzo e per la quale, sia stato pagato il relativo premio.
Indennizzo: la somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro.
Massimale: il massimo impegno indennitario/risarcitorio di Europ Assistance.
Modulo di Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente e l’Assicurato e che contiene i dati relativi alla Polizza formandone parte integrante.
Organizzatore: un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera c), numero 2.4) dell'art. 33 D. Lgs. n. 79/2011 così come modificato dal D. Lgs. n. 62/2018 Pacchetto turistico: È un pacchetto turistico la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici oppure
2.5) acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione online ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
Perdite patrimoniali: il pregiudizio economico causato a terzi che non sia conseguenza di danni materiali e/o di danni corporali.
Polizza: il documento contrattuale composto dalle Condizioni di Assicurazione e dal Modulo di Polizza allegato.
Premio: la somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione della presente polizza assicurativa.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto: la parte dell’ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.
Servizio turistico:
1) il trasporto dei passeggeri; l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali o per corsi di lingua di lungo periodo;
2) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28/04/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 12 luglio 2008, o di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A, a norma del decreto legislativo 16/01/2013 n. 2;
3) qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui sopra e non sia un servizio finanziario e assicurativo.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Venditore: il professionista diverso dall'organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore e servizi turistici collegati (ai sensi dell'art. 33 lett. l) D.lgs. n. 79/2011 così come modificato dal D.Lg. n. 62/2018 art.1).
Preventivo di Polizza Assicurativa – DANNI– R.C. Professionale per Agenzie di viaggio e Tour Operator
Cod Prod
PdV / AdV
POLIZZA DI ASSICURAZIONE (riservato alla Direzione)
Denominazione
Cod sub agenzia
UBICAZIONE ATTIVITA’ (se diversa dalla Contraente)
FATTURATO DICHIARATO
PREMIO
Qualora dal calcolo del tasso applicato sul Fatturato risulti un premio alla firma superiore ad Euro 500,00 il tasso lordo complessivo sarà applicato sull’80% del fatturato dichiarato dal Contraente.
(tipologia prodotto)
INTESTATARIO DI POLIZZA | |||||
Cognome e Nome/ Ragione sociale | |||||
Indirizzo | Città | Cap | Prov. | ||
Data nascita | Comune di nascita | Prov. | Codice fiscale/ P.IVA | ||
Attività svolta: | Insegna: |
DATI DI PREVENTIVO
Decorrenza ore 24 del:
Scadenza ore 24 del:
Durata mesi:
Frazionamento Tacito rinnovo Rata successiva
Pol. sostituita n°
anni:
gg:
Indirizzo | Nr. Civico | |
Cap | Città | Prov. |
Fatturato: | |
Provvigioni di Intermediazione: | Introiti di Organizzazione: |
Premio alla firma | Rate successive | |||||
RAMI | Imponibile | Imposte | Lordo | Imponibile | Imposte | Lordo |
Totale |
L’Intestatario di polizza dichiara di aver ricevuto e letto prima della sottoscrizione del Contratto il Set informativo, comprensivo di Condizioni di Assicurazione Mod. 20331, nonché l’Informativa sul trattamento dei dati. Si impegna a farli conoscere agli eventuali altri Assicurati che non potranno opporre la non conoscenza degli stessi.
Firma del Contraente
Ho letto l’Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali relativi alla salute necessari alla gestione della polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell’informativa. Mi impegno a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati per la gestione della polizza, del contenuto dell’Informativa e di acquisire dagli stessi il consenso al trattamento dei loro dati.
Inoltre, per le finalità commerciali:
☐ do il consenso ☐ non do il consenso
al trattamento dei miei Dati per finalità di marketing e promozionali e di rilevazione del grado di soddisfazione del cliente
☐ do il consenso ☐ non do il consenso
alla comunicazione dei miei Dati a Europ Assistance Vai e al trattamento da parte di Europ Assistance Vai dei miei Dati per finalità di marketing e promozionali e di rilevazione del grado di soddisfazione del cliente
☐ do il consenso ☐ non do il consenso
al trattamento dei miei Dati personali per eseguire le attività di profilazione
Firma del Contraente
(le scelte sopra indicate sono quelle che risultano ad oggi registrate negli archivi informatici delle Società Europ Assistance in Italia: potrai in ogni momento modificarle scrivendo a XxxxxxxXxxxxxxxxxXxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx o collegandoti alla tua area riservata sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx)
AVVERTENZA
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione/garanzia.
Europ Assistance Italia S.p.A.
Data emissione preventivo:
Validità preventivo:
DATA REDAZIONE 08_03_2022
Preventivo di Polizza Assicurativa – DANNI - R.C. Professionale per Agenzie di viaggio e Tour Operator - Allegato 1
Organizzazione | Intermediazione | |||||
Garanzie | Limiti | Massimali (€) | Tasso per mille | Premio Lordo (€) | Tasso per mille | Premio Lordo (€) |
Garanzia Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) | per sinistro | |||||
con il limite per persona di | ||||||
con il limite per danni a cose di | ||||||
Garanzia Responsabilità civile Professionale (R.C.P.) | per sinistro | |||||
con il limite per persona di | ||||||
con il limite per danni a cose di | ||||||
Garanzia Perdite Pecuniarie | per anno | |||||
per persona | ||||||
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | ||||||
per evento | ||||||
Garanzia Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) | per sinistro e per anno assicurativo | |||||
con il limite per persona di | ||||||
Xxxxxxxx Xxxxxxx volo | ||||||
Maggiori spese sostenute per adempimento obbligazioni contrattuali |
Numero dipendenti/collaboratori/stagisti
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SEDI OPERATIVE
Europ Assistance Italia S.p.A.
Oggetto: Aggiornamento dell’articolo Sanzioni Internazionali delle Condizioni di Assicurazione
Gentile Cliente,
ad integrazione e/o sostituzione di quanto riportato nelle tue Condizioni di Assicurazione, ti segnaliamo che Europ Assistance Italia S.p.A. non potrà garantirti la copertura assicurativa e non potrà fornirti assistenza se per fare questo è esposta a sanzioni, divieti o restrizioni ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito.
Per questo motivo alle tue Condizioni di Assicurazione viene aggiunto il seguente articolo:
Art. – SANZIONI INTERNAZIONALI
Europ Assistance Italia S.p.A. non è tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, né a liquidare sinistri, né a fornire prestazioni o servizi descritti nelle Condizioni di Assicurazione se questo la espone a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o di giurisdizioni nazionali applicabili che disciplinano le presenti Condizioni di Assicurazione.
Questa clausola prevarrà su qualsiasi clausola contraria eventualmente contenuta in queste Condizioni di Assicurazione. Per ulteriori dettagli puoi di visitare:
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx-xxxxx/xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxx
La copertura assicurativa non è operante nei seguenti Paesi: Siria, Xxxxx del Nord, Iran, Bielorussia, Russia, e nelle seguenti Regioni: Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia, Kherson.
Attenzione!
Se sei una “United States Person” e sei a Cuba o Venezuela, per poter avere l’assistenza, Indennizzi/Risarcimenti previsti in Polizza devi dimostrare ad Europ Assistance Italia S.p.A. di essere a Cuba o Venezuela rispettando le leggi USA.
Senza l’autorizzazione al tuo soggiorno a Cuba o in Venezuela Europ Assistance Italia S.p.A. non può fornire l’assistenza e riconoscerti Indennizzi/Risarcimenti.
Ti segnaliamo che qualora i paesi o i territori sopra indicati siano contenuti nell’Art/Definizione “Estensione Territoriale”, essi sono da intendersi esclusi dalle Condizioni di Assicurazione.
Tutto quanto sopra prevarrà su qualsiasi articolo contrario eventualmente contenuto nelle Condizioni di Assicurazione.
Cordiali Saluti,
Europ Assistance Italia S.p.A.