Generalità e Prove Clausole campione

Generalità e Prove. I manufatti in argomento dovranno presentare elevato grado di impermeabilità e resistenza meccanica nonchè, per i tubi, generatrici diritte e svergolamenti contenuti nei limiti di tolleranza. Ogni tubo dovrà riportare contrassegni indelebili che permettano di individuare il marchio di fabbrica, la data di fabbricazione, il diametro nominale e la classe (5). La conformità della fornitura alla norma sarà attestata dal riferimento “UNI” anche esso chiaramente riportato su ogni tubo e giunto della fornitura stessa. La designazione sarà effettuata in base al valore del diametro nominale, al valore della lunghezza ed alla classe di pressione (6). Nel caso di tubi per condotte in pressione di diametro superiore a 1000 mm, in luogo della classe di pressione si indicheranno i valori minimi garantiti della pressione di scoppio (7). I giunti ed i raccordi dovranno presentare caratteristiche non inferiori a quelle dei corrispondenti tubi. Le parti dei giunti non di fibro-cemento dovranno soddisfare alle norme vigenti per i relativi materiali. Le guarnizioni elastiche di tenuta, realizzate a base di gomma naturale o sintetica, dovranno essere conformi alle prescrizioni della norma UNI EN 681/1 (elementi di tenuta in elastomero) o di altra specifica normativa emanata sull’argomento. Le prove di accettazione potranno essere eseguite in fabbrica od in cantiere ad esclusiva scelta della Direzione Lavori. La formazione dei lotti e le modalità di prelevamento dei manufatti da sottoporre a prova saranno conformi alle specifiche di cui alle Appendici A e B rispettivamente delle UNI EN 512 e 588-1 (relativamente a prodotti non sottoposti a certificazione da parte di un Organismo esterno). I giunti montati dovranno resistere senza perdite alle prove di tenuta prescritte per i tubi corrispondenti, e questo anche con la massima deviazione angolare di montaggio tra i pezzi giuntati indicata e garantita dal fabbricante. Qualora un tubo od un elemento di giunto non soddisfacesse ad una delle prove, la prova stessa dovrà essere ripetuta su un numero doppio di unità dello stesso tipo. L’eventuale esito negativo giustificherà in questo caso il rifiuto del lotto. Tutti gli oneri e le spese connessi all’esecuzione delle prove, siano esse eseguite in cantiere che in stabilimento, saranno a carico delL’Appaltatore.

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  • GENERALITA’ Il presente Regolamento è relativo alle attività di ispezione effettuate dal Settore CSI-ISP di CSI S.p.A. in qualità di Organismo di Ispezione di tipo A in conformità ai requisiti della norma UNI XXX XX XXX/XXX 00000 “Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di Organismi che effettuano attività di ispezione”. Il Regolamento si applica a tipologie di ispezione dei seguenti campi: • Prove e verifiche funzionali su prodotti e componenti (del settore automotive) L’attività di ispezione può essere effettuata a fronte di: • Norme o direttive tecniche riconosciute • Documenti tecnici approvati da autorità pubbliche, ad es. Ministero, Comunità Europea, ecc. • Capitolato del committente con requisiti tecnici specifici. L’esecuzione dell’attività di ispezione è subordinata all’accettazione da parte del richiedente dei Regolamenti ACCREDIA RG-01 ed RG-01-04 per gli aspetti di sua competenza, in particolare dell’accettazione del diritto di accesso alla sua sede per gli ispettori ACCREDIA insieme con gli ispettori CSI-ISP. CSI-ISP assicura l’assenza di conflitto di interesse di qualunque natura per il proprio personale coinvolto nelle attività di ispezione ed inoltre garantisce l’assoluta riservatezza verso terzi per tutte le informazioni di cui venga in possesso. In accordo ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 l’accesso ai servizi di ispezione non è discriminatorio né funzione delle dimensioni aziendali o dell’appartenenza ad Associazioni o Gruppi di imprese ma è consentito a qualsiasi Richiedente che ne faccia richiesta formale. Inoltre è indipendente dal numero di Rapporti di Ispezione già rilasciati al suddetto Richiedente.

  • Generalità L’Appaltatore deve provvedere alla conduzione delle prestazioni oggetto del Con- tratto con personale idoneo, di provate capacità ed adeguato, qualitativamente e numericamente, alle necessità connesse alla prestazione in relazione agli oneri ed obblighi derivanti dal Contratto/Accordo quadro. I lavoratori impiegati nell’espletamento del servizio – assunti a tempo determinato o indeterminato dall’appaltatore in base agli usuali e regolari contratti di lavoro su- bordinato ovvero di prestazione di lavoro autonomo conformi alla vigente disciplina di settore - saranno soggetti, anche laddove la prestazione venga effettuata presso locali Anas, all’esclusivo potere organizzativo, direttivo e disciplinare dell’Appalta- tore che risponderà dei danni alle persone e alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione Appaltante; in relazione a ciò l’Appaltatore si obbliga a contrarre apposita polizza assicurativa e si obbliga espressamente a tenere indenne e a manlevare Anas da ogni e qualsivoglia azione risarcitoria e/o pretesa retributiva da chiunque proposta nei confronti della pre- detta Stazione Appaltante A seguito di esplicita richiesta di Anas, l'Appaltatore dovrà comprovare la corre- sponsione, ai dipendenti impiegati nell’appalto, dei trattamenti retributivi loro do- vuti, inoltrando alla stessa copia della documentazione di lavoro ad essa relativa. L’Appaltatore non ha comunque diritto ad alcun compenso se, per far fronte alle prestazioni contrattuali, risulta necessario modificare, rispetto a quanto inizial- mente previsto, la consistenza del personale da impiegare, in termini qualitativi e/o quantitativi. L’Appaltatore è tenuto ad impiegare personale di gradimento di Anas ed è tenuto a procedere all'allontanamento e/o alla sostituzione - nel rispetto delle norme vigenti e senza oneri per Anas - di quel personale per il quale Anas avanzasse apposita richiesta. Tali aspetti sono regolamentati nella Specifica Tecnica. Nel caso di esercizio di tale facoltà, l’Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non gradite entro e non oltre 2 (due) giorni dal ricevimento della co- municazione. L’Appaltatore si impegna altresì alla sostituzione preventiva del personale assente per ferie e tempestiva in caso di malattia, ecc. allo scopo di evitare disservizi nell’espletamento del servizio. Prima dell'inizio delle prestazioni, l’Appaltatore dovrà consegnare a Anas l'elenco del personale -proprio e di ogni sub-contraente presente sul sito o presso locali Anas- corredato da un estratto del Libro Unico del Lavoro (“LUL”) dei datori di lavoro. L’Appaltatore garantisce altresì di astenersi dall’utilizzo di lavoro minorile, manodo- pera in nero o forme equivalenti di sfruttamento. L'Appaltatore è ritenuto responsabile unico dell'operato del proprio personale im- piegato nello svolgimento del servizio. L'Appaltatore è tenuto a fornire al suddetto personale indumenti di lavoro decorosi, adeguati alle caratteristiche dell'attività da svolgere e muniti di scritta di identifica- zione (da concordare con Anas) che rendano evidente il nome della Ditta di appar- tenenza. Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto. In par- ticolare è tenuto all’assoluto riserbo in ordine agli atti e ai documenti di cui viene a conoscenza nel corso dello svolgimento della prestazione. Al personale in parola è fatto divieto assoluto di utilizzare le attrezzature e le appa- recchiature Anas (fotocopiatrici, fax, telefoni, ecc.), che esulano dall’espletamento del servizio. L’Appaltatore s’impegna a richiamare e, se del caso, sostituire il personale che non osserva una condotta irreprensibile.

  • Limiti Il peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da società di gestione armonizzate del Gruppo varia dallo 0% al 100%. Gli investimenti in OICR possono rappresentare fino al 100% delle attività del Comparto China & India Equities, tuttavia l’incidenza massima consentita per ogni OICR non deve essere superiore al 20%. Il comparto può investire in fondi di fon- di hedge fino al 10% delle sue attività a condizione che tali fondi siano regolati e soggetti a monitoraggio continuo. Il comparto può altresì investire in strumenti del mercato monetario denominati in euro. Tali investimenti non saranno superiori al 30% delle attività del comparto. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari e derivati utilizzati in modo prevalente per la copertura del rischio, per una gestione efficiente del portafoglio e dei cash flow. La normativa assicurativa vieta l’utilizzo degli strumenti finanziari derivati a fini spe- culativi. Il comparto non è a distribuzione dei proventi. Il valore della quota dell’OICR è calcolata giornalmente; tuttavia ai fini delle valo- rizzazioni attinenti al presente contratto si farà esclusivamente riferimento a quelle del venerdì di ogni settimana oppure, nel caso in cui tale giorno coincidesse con un giorno festivo in Italia/Lussemburgo o di chiusura dei mercati italiani/lussem- burghesi, a quelle del primo giorno utile precedente. La gestione patrimoniale degli attivi è delegata a Generali Fund Management S.A. Il comparto è annualmente certificato da Xxxxx & Young. ISIN: LU0609444749 Il comparto, denominato in Euro, è di tipo azionario ed è operativo dal 26 aprile 2011.

  • Aspetti generali I contributi alla mobilità sono assegnati esclusivamente per lo svolgimento all'estero di attività accademiche circoscritte nel periodo continuativo di mobilità assegnata. Per poter beneficiare della borsa di studio, lo studente assegnatario di mobilità dovrà, tassativamente prima della partenza, firmare il contratto di mobilità e seguire le indicazioni che saranno fornite al momento dell'assegnazione della mobilità stessa. E' consentito fruire del contributo soltanto una volta per ciascun ciclo di studio. La borsa non è cumulabile con altri contribuiti Sapienza (borse per tesi all'estero, borse Erasmus+ o di altri programmi di mobilità), ad esclusione della borsa per il diritto allo studio erogata da Laziodisco.

  • LIMITI TERRITORIALI L’assicurazione vale per il mondo intero.

  • Dati generali collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx

  • Limiti di indennizzo Della somma assicurata la Società, in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più: a) del 20% con il massimo di € 1.500,00 per denaro e valori ovunque riposti. Tale limite di indennizzo s’intende elevato sino al 50% della somma assicurata con il massimo di € 5.000,00 nel caso detti beni siano custoditi in cassaforte e/o armadio corazzato; a condizione che tali difese vengano violate: Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l’assicurazione copre le relative spese; b) di € 8.000,00 per singolo oggetto per: tappeti, quadri, arazzi, oggetti d’arte, argenteria, non costituenti merci dell’attività dichiarata; c) del 10% con il massimo di € 1.500,00 per oggetti ed effetti d’uso personale posti nei locali ove si svolge l’attività assicurata; d) del 10% con il massimo di € 1.000,00 per preziosi relativi al contenuto dell’abitazione comunicante con i locali dell’Azienda e non costituenti merce dell’attività dichiarata; e) del 10% per merci e attrezzature riposte in cantine, box, magazzini ed altre eventuali dipendenze purché nella stessa ubicazione indicata in polizza; f) del 10% per danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti a terzi per legge.

  • Esclusioni generali L’Assicurazione non è operante nei casi di: a) eventi derivanti dalla pratica di sport aerei e motonautici; b) eventi derivanti da atti dolosi e di pura temerarietà dell’Assicurato; c) eventi derivanti da situazioni patologiche note all’Assicurato alla data di inizio della copertura e/o loro conseguenze, ricadute o recidive; d) cure dovute per malattie mentali, disturbi psichici in genere e nervosi; e) aborto volontario; f) eventi conseguenti ad abuso di alcolici e psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni assunti volontariamente; g) eventi derivanti da abuso di alcool, psicofarmaci ad uso non terapeutico, stupefacenti e allucinogeni; h) guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, atti vandalici, terremoti, influenze atmosferiche e fenomeni naturali aventi caratteristiche di calamità; i) conseguenze dirette e indirette di trasmutazione dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; j) cure o eliminazione di difetti fisici o di malformazioni congenite, applicazioni di apparecchi protesici, cure infermieristiche, termali e dimagranti; k) prestazioni aventi finalità di carattere estetico, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio avvenuto a seguito di incidente stradale verificatosi nel corso della garanzia; l) le cure dentarie e paradontoiatriche non rese necessarie da infortunio verificatosi nel corso del contratto e, in ogni caso, le protesi dentarie; m) l’acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici o terapeutici, salvo per gli apparecchi applicati durante l’intervento; n) sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); o) il suicidio o il tentato suicidio.

  • Principi generali 1. La disciplina del presente Disciplinare è ispirata a principi di semplificazione, competizione, open access, non discriminazione, efficacia e neutralità tecnologica allo scopo di valorizzare e garantire il trasparente ed efficace uso e condivisione delle risorse della RPR da parte dei Concessionari, ai fini dello sviluppo di un contesto competitivo e concorrenziale di settore ed assicurando la connettività diffusa e il superamento del digital divide nel Territorio. La messa a disposizione delle risorse della RPR è autorizzata nelle forme qui espresse nel rispetto dei principi amministrativi e concorrenziali ed a condizioni eque, obiettive, trasparenti e non discriminatorie tra Operatori. Laddove possibile, per il raggiungimento delle finalità contemplate dal Disciplinare, sono da preferirsi forme di condivisione ed uso promiscuo della RPR e delle relative risorse periferiche tra Operatori, scongiurando inutili duplicazioni d’investimenti in opere infrastrutturali laddove incidenti sul decoro o libera fruibilità del territorio, nel quadro di una maggiore condivisione, razionalità e più capillare e diffusa digitalizzazione ed offerta dei servizi della società dell’informazione a vantaggio degli amministrati e della connettività diffusa. 2. Gli Operatori Concessionari di Diritti d’Uso sulle risorse della RPR hanno l’obbligo di tenere indenne il Concedente da ogni onere derivante dalle opere e dagli interventi di sistemazione delle infrastrutture ed aree pubbliche coinvolte dagli interventi di posa di Fibra Ottica e predisposizione dei relativi apparati attivi necessari a garantire l’accesso e l’uso delle infrastrutture della RPR, oltre che di installazione e manutenzione dei suddetti. I Canoni indicati nel Listino ed in genere gli Importi richiesti sono finalizzati a contribuire in via continuativa e sostenibile alla manutenzione, sviluppo e valorizzazione della RPR ed a garantirne la copertura e diffusione in favore della popolazione regionale. 3. I diritti concessi agli Operatori Concessionari a norma del presente Disciplinare sono in ogni caso temporanei; gli Operatori devono sottostare agli obblighi economici previsti nel Listino, orientati al costo secondo i principi regolamentari applicabili e in linea con il Parere richiesto dalla Regione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). 4. È fatto obbligo agli Operatori Concessionari che fruiscono delle risorse della RPR di garantire l’osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l’offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi del Codice. Gli Operatori Concessionari sono tenuti a promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di comunicazione elettronica ed a garantire in modo flessibile l’accesso e l’interconnessione per le reti di comunicazione elettronica a larga banda, nonché a garantire la convergenza, l’interoperabilità tra reti e servizi di comunicazione elettronica e l’utilizzo di standard aperti. L’uso della Rete è garantito in regime di neutralità tecnologica, nel rispetto delle prescrizioni del Codice. 5. I prezzi indicati nel Listino sono individuati ed aggiornati nel rispetto della piena replicabilità dei costi da parte degli Operatori interconnessi e sono in ogni caso tenute in considerazione, ove applicabili, le tariffe applicate sul mercato in contesti pubblici e privati analoghi, anche a livello europeo. Il Disciplinare ed il Xxxxxxx si ispirano ai principi di trasparenza, equità, non discriminazione e proporzionalità, obiettività, pertinenza ed efficienza dell’investimento, nel quadro del generale interesse dello sviluppo della concorrenza di settore e dei servizi della società dell’informazione sul territorio. 6. Ferme restando le prescrizioni del Codice e delle disposizioni regolamentari applicabili, è fatto divieto all’Operatore Concessionario di Risorse ai sensi del presente Disciplinare, di cedere ad Operatori terzi qualsivoglia diritto su dette risorse e/o di fornire forme di garanzie sulle medesime.

  • Definizioni generali Ai fini del presente Accordo si applicano le seguenti definizioni: 1. «Risultato di mitigazione trasferito a livello internazionale»: