Gestione dell’account di firma remota, firma remota automatica e firma remota verificata Clausole campione

Gestione dell’account di firma remota, firma remota automatica e firma remota verificata. Questo processo consente al titolare la gestione dell’account di firma remota in modalità self-provisioning, attraverso le apposite pagine messe a disposizione dal portale. Le stesse operazioni potranno essere effettuate anche per account di firma remota automatica e verificata. Le operazioni di gestione dell’account di firma remota includono: cambio della password associata all’utenza di firma remota; recupero della password associata all’utenza di firma remota; recupero della username associata all’utenza di firma remota. Ogni caso prevede il riconoscimento dell’utente attraverso più credenziali associate all’account di firma.

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  • Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. 2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente, ai sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno. 4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

  • Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

  • DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l9indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all9articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20. In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all9articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all9articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara: a) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all9articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell9offerta; b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara; c) di essere edotto degli obblighi derivanti dal <Codice di Comportamento dei Dipendenti di Roma Capitale= approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 141 del 30 dicembre 2016 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; d) di accettare i seguenti Protocolli impegnandosi a rispettarne i contenuti: 1) il <Protocollo d9intesa= ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale; 2) il <Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati=, che allega sottoscritto (cfr paragrafo 14); e) di essere a conoscenza che Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all9art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell9imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell9impresa con funzioni specifiche relative all9affidamento alla stipula e all9esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p. 319 bis, c.p. 319 ter c.p., 319 xxxxxx c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.=. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell9articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011; f) di essere a conoscenza che l9Amministrazione, laddove ricorrenti, comunica alla UIF - Unità di Informazione Finanziaria per l9Italia, dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui venga a conoscenza nell9esercizio della propria attività istituzionale ai sensi dell9articolo 10, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2007 e delle <Linee Guida sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti operazioni sospette in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo= (Allegato n. 9 del P.T.P.C.T. allegato alla deliberazione di Giunta Capitolina n. 34 del 19 febbraio 2021), a prescindere dalla rilevanza e dall9importo dell9operazione sospetta, tenendo conto anche degli indicatori di anomalia previsti, in via non esaustiva, dalle <Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche amministrazioni= dell9UIF del 23 aprile 2018, richiamate nelle predette Linee guida; g) ai sensi della l. n. 190/2012, all9art. 1, comma 9, lettera e): - dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, di non essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità - entro il quarto grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione capitolina che per competenza ed attività effettivamente espletata hanno preso parte alla definizione della documentazione di gara ed allo svolgimento della medesima e coloro che – dipendenti dell9amministrazione capitolina o delle municipalità interessate – saranno coinvolti nell9aggiudicazione, esecuzione e verifica delle prestazioni contrattuali; ovvero - dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, di essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità - entro il quarto grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione capitolina che per competenza ed attività effettivamente espletata hanno preso parte alla definizione della documentazione di gara ed allo svolgimento della medesima e coloro che – dipendenti dell9amministrazione capitolina o delle municipalità interessate – saranno coinvolti nell9aggiudicazione, esecuzione e verifica delle prestazioni contrattuali, specificando nella forma più chiara e dettagliata possibile le generalità dei soggetti interessati ed i rispettivi dati anagrafici, nonché il grado di parentela e/o affinità.=;

  • Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva Articolo 22 Obblighi assicurativi.

  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.

  • Modalità di presentazione della domanda Le domande sono presentate dai datori di lavoro in favore dei propri dipendenti previo accordo, sottoscritto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sulla base degli accordi interconfederali e dei sistemi di contrattazione vigente, che attesti l’esistenza di un pregiudizio per la propria attività e per i lavoratori coinvolti, utilizzando l’apposita procedura telematica disponibile sul sito della Regione Liguria, nell’area tematica raggiungibile nella pagina “indice” della funzionalità “Comunicazioni Obbligatorie” attivabile dalla sezione “Servizi” della pagina xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx. • Le domande, con allegati in formato .pdf il verbale di accordo sindacale e la copia fronte-retro del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica, compilando l’apposito modulo on-line accessibile nella pagina “indice” della funzionalità Comunicazioni Obbligatorie attivabile dalla sezione “Servizi” della pagina xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx. • Successivamente, una volta inviata telematicamente la domanda, deve essere scaricata la ricevuta della domanda di CIGD proposta dal sistema stesso e inviata, unitamente alla fotocopia copia fronte-retro del documento d’identità in xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx. • La Regione Liguria istruisce le domande secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. • La Regione Liguria può non concedere l’autorizzazione per mancanza dei requisiti richiesti. • La Regione Liguria predispone il relativo decreto di ammissibilità alla fruizione del trattamento di integrazione salariale in deroga che sarà pubblicato sul sistema informatico delle Comunicazioni Obbligatorie della Regione Liguria. • Sarà data al datore di lavoro richiedente comunicazione dell’esito del procedimento tramite informazione all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato sull’istanza che dovrà pertanto essere costantemente letta e aggiornata. • Il datore di lavoro provvede altresì a indicare le ore di CIGD usufruite per ogni mese autorizzato, utilizzando la funzionalità “Rendicontazione Mensile delle CIG in deroga” disponibile nella pagina “indice” del sistema telematico delle “Comunicazioni On Line” attivabile dalla sezione “Servizi” della pagina xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx, con l’avvertenza che in carenza non sarà possibile procedere alla liquidazione delle spettanze ai lavoratori. • La Regione Liguria istruisce le “Rendicontazioni Mensili delle CIG in deroga” secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. • La Regione Liguria invierà il successivo decreto di autorizzazione al pagamento delle indennità, predisposto mese per mese, all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che provvederà ad erogare i trattamenti direttamente al lavoratore, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili. • Il datore di lavoro provvede, tramite i sistemi informatici dell’INPS, alle attestazioni telematiche del numero di ore di sospensione fruite (modello SR41) per ogni lavoratore e per ogni mese. • L’INPS - Direzione Regionale della Liguria può negare o revocare l’autorizzazione a seguito di documentati motivi ostativi.

  • Procedura per la valutazione del danno L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta da una delle parti : b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.