Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. 1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l’appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante numero data rilasciata dalla società/dell’istituto agenzia/filiale di per l’importo di euro pari al per cento dell’importo del presente contratto.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposti dai commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua esecuzione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m.12 marzo 2004, n. 123.
Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. Articolo 22 Obblighi assicurativi.
Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. 1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria numero in data / / rilasciata dalla società Agenzia per l'importo di euro (euro / ).
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004 n. 123.
Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. 1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante …………...........…............….…….. numero …………....… in data rilasciata dalla società / dall'istituto ….................………….……………………….. agenzia / filiale di ………........................………….. per l'importo di €. (Eu- ro ……………………………………………………../00) pari al % dell'importo del presente con- tratto.
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
3. La garanzia sarà svincolata ai sensi delle norme vigenti in materia.
4. Nei casi di inadempienze contrattuali dell’appaltatore, la stazione appaltante ha diritto di rivalersi sulla polizza anzidetta. La Stazione Appaltante può inoltre richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove la stessa sia venuta meno del tutto od in parte.
Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n° 50/2016, l’IMPRESA AGGIUDICATARIA a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto, ha costituito il deposito cauzionale definitivo mediante atto di fideiussione n. Rep. n° il / / ( ) pari al per cento dell’importo del presente contratto.
2. In caso di inadempienza contrattuale il Comune di Latina avrà diritto di provvedere alla eliminazione di tale inadempienza mediante prelevamento della relativa somma dal deposito come sopra costituito e l’IMPRESA AGGIUDICATARIA dovrà reintegrarlo nel termine che le sarà prefisso.
3. Per gli effetti dell’art. 103 comma 5 del D. Lgs. n° 50/2016, la garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata
4. L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. 1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l’appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del DLgs 50/2016, mediante
2. La garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a decorrere secondo le modalità ed i tempi indicati al citato art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto.
3. L’amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, nei casi previsti al comma 4 dell’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto; in detti casi la stessa ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa ha prestato apposita cauzione definitiva, ai sensi comma 1 dell’art. 103 D.lgs. 50/2016, fino a concorrenza della somma di € 12.504.546,37 (euro Dodicimilionicinquecentoquattromilacinquecentoquarantasei/37 centesimi). Xx.Xx.Xx.:
a) ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Impresa;
b) ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;
c) può richiedere all'Impresa la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno, in tutto od in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa. La garanzia deve essere integrata ogni volta che Xx.Xx.Xx. abbia provveduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. La cauzione definitiva si svincola con le modalità di cui al comma 5 dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016.
Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. 1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva) mediante
Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. 1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o che siano previsti negli atti da questo richiamati, l’Appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza fidejussoria n. […] rilasciata in data […]/[…]/2022 da […] per l’importo di […] € (diconsi […] euro/[…] centesimi).
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecu- zione dei lavori, nel limite massimo del 75% (settanta cinque virgola zero cente- simi ogni cento) dell’iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25% (venti cinque virgola zero cen- tesimi ogni cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all’emissione del certificato di collaudo.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al decreto del Mini- stero delle Attività Produttive 12.3.2004, n. 123 e ss.mm.ii. (nel seguito, “dMAP”).
Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. 1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria assicurativa numero in data rilasciata dalla Compagnia assicurativa , Agenzia di ( ), con sede in Xxx/Xxxxxx , x. , (xxxxxx): mediante fideiussione bancaria numero in data rilasciata dall’Istituto bancario Agenzia di ( ), con sede in Xxx/Xxxxxx , x. , (xxxxxx): mediante fideiussione numero in data rilasciata dall’Intermediario Finanziario con sede in Via/Piazza , n. , iscritto nell'albo di cui all'art.106 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, per l'importo di €. pari al % dell'importo del presente contratto, (eventualmente aggiungere, qualora l’importo della garanzia sia stato ridotto ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016): in ragione dei requisiti soggettivi posseduti dall’appaltatore ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 che hanno permesso la riduzione dell’importo da garantire.
2. Trova applicazione quanto indicato negli Artt. 36 e 37 del Capitolato speciale d’appalto, a cui le parti rimandano.