Divieto di cessione del contratto e dei crediti È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo quadro e i singoli contratti attuativi, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della società utilizzatrice, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. La cessione di credito soggiace, in ogni caso, alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.ii. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la società utilizzatrice, ha la facoltà di dichiarare risolto rispettivamente il presente atto e i singoli contratti attuativi.
CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. L’Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto stabilito dal suddetto art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. E’ fatto comunque divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui sopra, Zètema avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, nonché di incamerare la cauzione, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
Cessione del contratto e cessione dei crediti 1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito 1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa. 2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, AMA avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto. 3. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
Cessione dei crediti E’ vietata la cessione dei Contratti attuativi, sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. Per la cessione dei crediti si applica quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che recita: Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato. E’ ammesso che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediatore finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o copia autentica, sia trasmesso alla PROVINCIA DI SALERNO prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento. La cessione in violazione di quanto sopra indicato dà diritto alla PROVINCIA DI SALERNO di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, con conseguente diritto al risarcimento dei danni. La PROVINCIA DI SALERNO farà salve anche nei confronti della cessionaria, tutte le eccezioni e le riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore dell’Impresa.
Cessione del credito L’Impresa ha la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall’esecuzione del presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di Credito. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nel documento devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento. La cessione del credito è opponibile all’Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua notifica. Tale cessione del credito è consentita a condizione che sia contenuta nei limiti dei canoni maturati e non sia necessaria al reintegro della cauzione.
CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO 13.1. Salvi gli effetti di vicende soggettive dell’Appaltatore che determinino il trasferimento delle posizioni giuridiche dello stesso a titolo universale, quali a titolo esemplificativo, rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni, trasformazioni societarie, cessioni o affitti di azienda o di un ramo della stessa, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il Contratto di Appalto, a pena di nullità della cessione stessa. 13.2. E’ vietata qualsiasi cessione del credito afferente il corrispettivo contrattuale, con la conseguente responsabilità dell’Appaltatore nei confronti della Committente e dei rispettivi cessionari. 13.3. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure e mandati all’incasso.
Determinazione del danno In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, la Società procede alla liquidazione del danno e del relativo pagamento al netto delle franchigie eventualmente previste. Nel caso di spese sostenute all’estero, il rimborso verrà effettuato in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all’Euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.
Divieto di cessione del contratto e subappalto È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.