Common use of Incrementi degli stipendi tabellari Clause in Contracts

Incrementi degli stipendi tabellari. 1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall’art. 2 del CCNL sottoscritto il 31.7.2009 del biennio economico 2008-2009, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegata Tabella A, con le decorrenze ivi stabilite. 2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite dall’allegata Tabella B. 3. A decorrere dal 1/4/2018, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare, come indicato nell’allegata Tabella C. Nella medesima tabella è altresì prevista, con la stessa decorrenza, in corrispondenza delle categorie A, B, C, e D, una ulteriore posizione, a cui si accede mediante progressione economica a carico delle risorse stabili del Fondo di cui all’art. 67.

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Incrementi degli stipendi tabellari. 1. Gli stipendi tabellariIl trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie, come previsti definito dall’art. 2 6 del CCNL sottoscritto il 31.7.2009 del biennio economico 2008-31 luglio 2009, sono incrementati è incrementato degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegata Tabella A, nella tabella A con le decorrenze ivi stabilitepreviste. 2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, dei trattamenti economici tabellari delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie risultanti dall’applicazione del comma 1, 1 sono rideterminati nelle misure ed alle e con le decorrenze stabilite dall’allegata Tabella dalla allegata tabella B. 3. A decorrere dal 1/4/20181/5/2018, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellarenel trattamento economico di cui al comma 2, come indicato nell’allegata Tabella C. Nella medesima tabella è altresì prevista, con la stessa decorrenza, in corrispondenza delle categorie A, B, C, e D, una ulteriore posizione, a cui si accede mediante progressione economica a carico delle risorse stabili del Fondo di cui all’art. 67.C.

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Incrementi degli stipendi tabellari. 1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall’art. 2 del CCNL sottoscritto il 31.7.2009 31/7/2009 del biennio economico 2008-2009, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegata Tabella A, con le decorrenze ivi stabilite. 2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite dall’allegata Tabella B. 3. A decorrere dal 1/4/2018, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare, come indicato nell’allegata Tabella C. Nella medesima tabella è altresì prevista, con la stessa decorrenza, in corrispondenza delle categorie A, B, C, e D, una ulteriore posizione, a cui si accede mediante progressione economica a carico delle risorse stabili del Fondo di cui all’art. 67.

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