Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento Clausole campione

Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento. 1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento. 1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:
Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento. Art. 43 - Piano operativo di sicurezza
Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento. 26 Art. 42. Piano operativo di sicurezza 27
Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento. Art. 72 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento. 1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: a)per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b)per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento. (per xxxxxxxx non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 3, comma 3, decreto n. 494 del 1996) (in alternativa, per cantieri di entità e tipologia previsti dall'art. 3, comma 3, decreto n. 494 del 1996)
Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento. 1. L’appaltatore può presentare al CSE una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nei seguenti casi:
Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza. L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci le proposte si intendono accolte. L’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, ne maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento. 1. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento loro trasmesso dalla Stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese dal piano stesso.