Common use of Indennità di vacanza contrattuale Clause in Contracts

Indennità di vacanza contrattuale. In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, in riferimento a quanto stabilito all art. 6, in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del presente contratto, verrà corrisposto ai lavoratori/lavoratrici un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato indennità di vacanza contrattuale. L importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato come segue: per le aree professionali: 88% della voce stipendio; per il 1° e 2° livello dei quadri direttivi: 89% della voce stipendio; per il 3° livello dei quadri direttivi: 79% della voce stipendio e dell ad personam di cui all art. 66, 10° comma, del presente contratto nazionale; per il 4° livello dei quadri direttivi: 79% della voce stipendio; 87% della maggiorazione di grado (per ogni punto di maggiorazione) prima del passaggio aziendale dei funzionari ai quadri direttivi; dopo tale passaggio detta percentuale andrà applicata all ad personam percepito a tale titolo. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell inflazione programmata. L indennità non sarà più erogata dalla data di decorrenza dell accordo di rinnovo del contratto nazionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Indennità di vacanza contrattuale. In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, in riferimento a quanto stabilito all artdall’art. 67, in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del presente contratto, verrà corrisposto ai lavoratori/lavoratrici un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato indennità di vacanza contrattuale. L importo L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato come segue: per le aree professionali: 88% della voce stipendio; per il 1° e 2° livello dei quadri direttivi: 89% della voce stipendio; per il 3° livello dei quadri direttivi: 79% della voce stipendio e dell ad dell’ad personam di cui all artall’art. 6674, 10° comma, del presente contratto nazionale; per il 4° livello dei quadri direttivi: o 79% della voce stipendio; o 87% della maggiorazione di grado (per ogni punto di maggiorazione) prima del passaggio aziendale dei funzionari ai quadri direttivi; dopo tale passaggio detta percentuale andrà applicata all ad all’ad personam percepito a tale titolo. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell inflazione dell’inflazione programmata. L indennità L’indennità non sarà più erogata dalla data di decorrenza dell accordo dell’accordo di rinnovo del contratto nazionale.

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Samples: Associazione Nazionale

Indennità di vacanza contrattuale. 1. In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, in riferimento a quanto stabilito all artall’art. 6, in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del presente contratto, verrà corrisposto ai lavoratori/lavoratrici un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato indennità di vacanza contrattuale. 2. L importo L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato come segue: per le aree professionali: 88% della voce stipendio; per il 1° e 2° livello dei quadri direttivi: 89% della voce stipendio; per il 3° livello dei quadri direttivi: 79% della voce stipendio e dell ad dell’ad personam di cui all artall’art. 66, 10° comma, del presente contratto nazionale; per il 4° livello dei quadri direttivi: 79% della voce stipendio; 87% della maggiorazione di grado (per ogni punto di maggiorazione) prima del passaggio aziendale dei funzionari ai quadri direttivi; dopo tale passaggio detta percentuale andrà applicata all ad all’ad personam percepito a tale titolo. 3. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell inflazione dell’inflazione programmata. 4. L indennità L’indennità non sarà più erogata dalla data di decorrenza dell accordo dell’accordo di rinnovo del contratto nazionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Indennità di vacanza contrattuale. In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, in riferimento a quanto stabilito all artdall’art. 67, in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del presente contratto, verrà corrisposto ai lavoratori/lavoratrici un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato indennità di vacanza contrattuale. L importo L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato come segue: per le aree professionali: 88% della voce stipendio; per il 1° e 2° livello dei quadri direttivi: 89% della voce stipendio; per il 3° livello dei quadri direttivi: 79% della voce stipendio e dell ad dell’ad personam di cui all artall’art. 6674, 10° comma, del presente contratto nazionale; per il 4° livello dei quadri direttivi: 79% della voce stipendio; 87% della maggiorazione di grado (per ogni punto di maggiorazione) prima del passaggio aziendale dei funzionari ai quadri direttivi; dopo tale passaggio detta percentuale andrà applicata all ad all’ad personam percepito a tale titolo. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell inflazione dell’inflazione programmata. L indennità L’indennità non sarà più erogata dalla data di decorrenza dell accordo dell’accordo di rinnovo del contratto nazionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro