Area Contrattuale Clausole campione

Area Contrattuale. 1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai dirigenti delle imprese di credito, finanziarie ed a quelli delle imprese controllate che svolgono atti- vità creditizia, finanziaria, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 385/93, o strumentale, ai sensi degli artt. 10 e 59 del medesimo decreto. 2. Si fa riferimento, altresì, in quanto compatibili con la figura del dirigente, alle previsioni di cui al cap. I del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 gennaio 2012 per i quadri direttivi e le aree professionali.
Area Contrattuale. 1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai di- rigenti delle aziende del Gruppo Equitalia SpA (già Riscossione SpA) e di Riscossione Sicilia S.p.A. e Società controllata ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito nella Legge 2 dicembre 2005, n. 248, recepita dalla Regione Siciliana con propria Leg- ge 22 dicembre 2005, n. 19, che svolgono attività di riscossione sulla base delle disposizioni contenute nel citato art. 3. 2. Si fa riferimento, altresì, in quanto compatibili con la figura del di- rigente, alle previsioni di cui al Cap. I del CCNL 9 aprile 2008 per i qua- dri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1ª alla 3ª). 3. È escluso dall’applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro: a) il dirigente espressamente assunto e normalmente adibito a servizi o a gestioni non aventi una diretta relazione con la funzione di riscos- sione svolta ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito nella Legge 2 dicembre 2005, n. 248, recepita dal- la Regione Siciliana con propria Legge 22 dicembre 2005, n. 19. Per servizi o gestioni speciali, ai sensi di quanto previsto alla lett. a) del presente articolo, devono intendersi attività o nuclei distinti quali, ad esempio: le mense, le colonie, ecc.
Area Contrattuale. Si intendono comprese in un’unica area contrattuale: le imprese e società autorizzate all’esercizio dell’assistenza assicurativa che operano in esecuzione delle prestazioni ad esse necessarie e collegate per l’assistenza alle persone in difficoltà, e le imprese, società, enti o consorzi intrinsecamente ordinate e funzionali alle stesse. Le parti, partendo dalla situazione in essere, concordano, relativamente all’ambito di applicazione del contratto di cui all’articolo 1, di promuovere ed estendere l’ampliamento del settore alle società autorizzate all’esercizio del ramo 18. Le parti convengono, altresì, che le attività, svolte dalle imprese e società rientranti nell’area contrattuale, di in-bound ed out-bound relative ad informazioni tecnico-commerciali di vendita, post-vendita, servizi telemarketing e simili, attraverso canali telefonici, non riconducibili all’ambito dell’assistenza assicurativa autorizzata all’esercizio dell’assistenza a persone vengono svolte utilizzando il personale inquadrato al livello D1, fatte salve le posizioni in essere, come previsto dal vigente CCNL all’articolo 11. Rivestendo l’area IT una significativa importanza nell’ambito aziendale le parti confermano di considerarla rientrante nell’ambito di applicazione del contratto A.I.S.A.; relativamente a quest’area in sede aziendale a fronte di particolari esigenze potranno essere concordate con le R.S.A. soluzioni meglio rispondenti alle caratteristiche di ogni singola azienda.
Area Contrattuale. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del CCNL Federcasse 9.01.2019 delle Aree Professionali e Quadri Direttivi e dall’art. 1, comma 1, del CCNL Federcasse 22/5/2008 dei Dirigenti, nei confronti delle Lavoratrici e dei Lavoratori oggetto del trasferimento del ramo d’azienda continueranno ad essere applicati i trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL stipulato da Federcasse tempo per tempo vigente, corrispondenti al livello di inquadramento ed all’anzianità aziendale da ciascuno maturata.
Area Contrattuale. Iscrizione permanente ad ABI di ABAS e applicazione del CCNL del Credito tempo per vigente, sia ai dipendenti attualmente interessati dal trasferimento sia a quelli di futura assunzione in ABAS.
Area Contrattuale. Il rafforzamento dell’area contrattuale rappresenta uno dei punti fondanti della difesa dell’occupazione del settore. Questo obiettivo diventa centrale in previsione della presentazione dei futuri Piani industriali ed alla luce dell’evoluzione della realizzazione dei Piani Industriali precedenti.
Area Contrattuale. Il CCNL si applica ai dirigenti delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali e Artigiane, di cui all'art. 33, D.lgs. n. 385/93, e delle altre Aziende già destinatarie del CCNL 5.6.92, come modificato il 18.7.95, che svolgono attività creditizia, finanziaria, ai sensi dell’art. 1, D.lgs. n. 385/93, o strumentale, ai sensi degli artt. 10 e 59 del medesimo decreto e che siano aderenti a FEDERCASSE, anche tramite le Federazioni locali, o controllate da Aziende aderenti. Si fa riferimento, altresì, in quanto compatibili con la figura del dirigente, alle previsioni di cui al capitolo I, CCNL 21.12.07 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali.
Area Contrattuale. Si intendono comprese in un'unica area contrattuale: le imprese e società autorizzate all'esercizio dell'assistenza assicurativa che operano in esecuzione delle prestazioni ad esse necessarie e collegate per l'assistenza alle persone in difficoltà, e le imprese, società, enti o consorzi intrinsecamente ordinate e funzionali alle stesse. Nota a verbale: Le parti, partendo dalla situazione in essere, concordano, relativamente all'ambito di applicazione del contratto di cui all'articolo l, di promuovere ed estendere l'ampliamento del settore alle società autorizzate all'esercizio del ramo 18. Le parti convengono, altresì, che le attività, svolte dalle imprese e società rientranti nell'area contrattuale, di in-bound ed out-bound relative ad informazioni tecnico-commerciali di vendita, post-vendita, servizi telemarketing e simili, attraverso canali telefonici, non riconducibili all'ambito dell'assistenza assicurativa autorizzata all'esercizio dell'assistenza a persone vengono svolte utilizzando il personale inquadrato al livello D1, fatte salve le posizioni in essere, come previsto dal vigente CCNL all'articolo 11. Rivestendo l'area IT una significativa importanza nell'ambito aziendale le parti confermano di considerarla rientrante nell'ambito di applicazione del contratto A.I.S.A.; relativamente a quest'area in sede aziendale a fronte di particolari esigenze potranno essere concordate con le R.S.A. soluzioni meglio rispondenti alle caratteristiche di ogni singola azienda.
Area Contrattuale. In ordine ai contenuti e all'area contrattuale: a) si conviene che la materia dell'accordo è costituita dal trattamento economico e dagli istituti normativi di carattere economico del rapporto di impiego anche con riferimento ai contenuti della legge quadro sul pubblico impiego; b) si conferma la unicità dell'accordo, già sancita nei precedenti contratti, per tutti i dipendenti operanti nel settore anche con riferimento a quanto in materia dispone I'art. 47 della legge 833/1978 nonchè per quelli operanti negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui alla legge 132/68; c) in considerazione di quanto dispone l'art. 82 del D.P.R. 761/1979, circa la gradualità di utilizzazione del personale da parte delle USL e della applicazione nei loro confronti della relativa disciplina, si conviene di operare, nel presente accordo, tenendo presenti le norme ed i principi del D.P.R. 761/79, per quanto possibile, in modo da evitare e per il personale degli ospedali e per il personale degli altri comparti che confluirà nelle USL, con particolare riferimento al personale dipendente degli ospedali provinciali e dalle strutture e servizi psichiatrici pubblici, ulteriori variazioni specie negli inquadramenti e nel trattamento economico, in un processo di necessaria perequazione dei trattamenti economici e contestuale omogeneizzazione degli ordinamenti. Le parti in una visione globale di tutto l'assetto sanitario e nella convinzione che la regolamentazione del rapporto degli operatori sanitari debba essere uniforme, concordano che la normativa prevista dal presente accordo sia applicata per tutti i presidi e ospedali pubblici e privati di qualsiasi natura.
Area Contrattuale. (Cap. I) Il tema in oggetto è uno dei più delicati affrontati dalle Parti stipulanti in occasione dei rinnovi contrattuali del settore del credito dal 1990 ad oggi. La disciplina concerne, infatti, l' individuazione del campo di applicazione del C.C.N.L. attraverso l' identificazione delle imprese e, in particolare, delle attività da esse espletate, che ne rappresentano i destinatari. L' argomento è anche trattato dall' accordo quadro del 28 febbraio 1998 (6), dove è stato, tra l' altro, convenuto sull' esigenza di concordare, tra le Parti stipulanti il C.C.N.L., una nuova articolazione della normativa dedicata all' area contrattuale, considerato che "vi sono attività di intermediazione finanziaria rispetto alle quali le banche operano in concorrenza con soggetti non bancari e che ci sono fasi di lavorazione che non risultano peculiari del settore bancario in quanto non sono specifiche del processo produttivo dell' intermediazione bancaria". L' impostazione contrattuale che ne è scaturita con il rinnovo dell' 11 luglio 1999 è dunque diversa dal passato: in buona sostanza, nell' individuare strumenti idonei a favorire la competitività del settore, l' area contrattuale è stata modulata con attenzione specifica alle attività svolte dalle aziende. Tanto premesso, il nuovo C.C.N.L. - in sostituzione delle precedenti previsioni contrattuali sull' area contrattuale - è stato stipulato non solo per il personale delle aziende di credito e finanziarie, ma anche di quelle controllate che svolgono attività creditizia e finanziaria, ai sensi dell' art. 1 del d.lgs. n. 385/1993 (7), o strumentale, ai sensi degli artt. 10 e 59 del medesimo decreto (8). Pertanto, schematicamente, il nuovo C.C.N.L. dell' 11 luglio 1999 si applica ai dipendenti delle: - aziende di credito e aziende finanziarie; - aziende da queste controllate che svolgono attività creditizia, o finanziaria, o strumentale. Ai fini della valutazione della sussistenza, o meno, di tale condizione di controllo, è opportuno ricordare che, fatti salvi gli eventuali coordinamenti in fase di stesura del testo del C.C.N.L., la "nozione" finora utilizzata è quella riveniente dai citati C.C.N.L. di settore del 1994 e 1995. In particolare, il dato normativo di riferimento è l' art. 2359 ▇.▇., ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇. ▇ ▇ ▇. ▇, ▇▇▇▇ modifica ex d.lgs. 127 del 1991, il quale stabilisce che sono considerate società controllate: - le società di cui un' altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza...