INDENNIZZO PER IL CASO PERDITA DI IMPIEGO. Nel caso in cui, durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa, si verifichi un Sinistro dal quale derivi la Perdita di Impiego dell’Assicurato, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario, trascorso un Periodo di Franchigia Assoluta di 60 giorni, una somma pari all’ammontare delle Rate Mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari al rapporto tra la somma delle rate dell’anno e 12) in scadenza durante tale periodo, moltiplicato per il rapporto fra il capitale assicurato alla Data di Decorrenza della Polizza Convenzione e l’importo dovuto al Contraente a tale data ai sensi del Piano di Ammortamento Originario e così per ogni periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro e nei limiti dei massimali previsti nel presente articolo. Per ogni Sinistro, il primo Indennizzo, pari ad una Rata Mensile, sarà liquidato solo se siano trascorsi 60 giorni consecutivi di Disoccupazione. Gli Indennizzi successivi saranno liquidati al termine di ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione. La copertura Perdita di Impiego prevede seguenti massimali: - Indennizzo mensile: per ogni mese di durata del Sinistro, l’Indennizzo non può eccedere il massimale di Euro 2.000,00; - massimale per Sinistro: il numero massimo di pagamenti mensili che la Società effettua a titolo di Indennizzo per il caso Perdita di Impiego per lo stesso Xxxxxxxx è di n.12 Indennizzi mensili; - massimale globale: il numero massimo di pagamenti mensili che la Società effettua a titolo di Indennizzo per il caso Perdita di Impiego è di n. 36 Indennizzi mensili per l’intera durata della copertura assicurativa. ATTENZIONE: la copertura Perdita di Impiego opera, fatti salvi i massimali sopra indicati, fino a che perduri lo stato di Disoccupazione. Nel caso in cui l’Assicurato trovi un nuovo impiego come Lavoratore Dipendente di Ente Privato, egli potrà denunciare un nuovo sinistro per Perdita di Impiego solo dopo che sia trascorso il Periodo di Riqualificazione, vale a dire solo dopo che siano trascorsi 90 giorni consecutivi in cui l’Assicurato abbia svolto la propria Normale Attività Lavorativa e superato il periodo di prova. L’Assicurato, Lavoratore Dipendente di Ente Privato, perde il proprio impiego e denuncia il Sinistro alla Società, trasmettendo la documentazione completa. Valutato il Sinistro e trascorsi 60 giorni consecutivi di Disoccupazione (Periodo di Franchigia Assoluta),la Società eroga mensilmente l’Indennizzo, che non può superare Euro 2.000,00. Per poter erogare gli indennizzi successivi al primo è necessario che l’Assicurato dimostri alla Società il perdurare dello stato di Disoccupazione fornendo la relativa documentazione.
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INDENNIZZO PER IL CASO PERDITA DI IMPIEGO. Nel caso in cui, durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa, si verifichi un Sinistro dal quale derivi la Perdita di Impiego dell’Assicurato, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario, trascorso un Periodo di Franchigia Assoluta di 60 giorni, una somma pari all’ammontare delle Rate Mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari al rapporto tra la somma delle rate dell’anno e 12) in scadenza durante tale periodo, moltiplicato per il rapporto fra il capitale assicurato alla Data di Decorrenza della Polizza Convenzione e l’importo dovuto al Contraente a tale data ai sensi del Piano di Ammortamento Originario e così per ogni periodo di 30 giorni consecutivi mese di durata del Sinistro, un Indennizzo pari a quanto indicato nel pacchetto scelto al momento dell’adesione: BASIC € 400,00 12 Indennizzi mensili per lo stesso Sinistro e nei limiti dei massimali previsti nel presente articolo36 Indennizzi mensili per l’intera durata della copertura assicurativa CORE € 600,00 LARGE € 800,00 FULL € 1.000,00 SUPER € 1.200,00 ATTENZIONE: l’Indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro, il massimale di Euro 1.200,00 in caso di adesione al pacchetto “Super”. Per ogni Sinistro, il primo Indennizzo, pari ad una Rata Mensile, Indennizzo mensile sarà liquidato solo se siano trascorsi 60 giorni consecutivi di Disoccupazione. Gli Indennizzi successivi saranno liquidati al termine di ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione. La copertura Perdita di Impiego prevede i seguenti massimali: - Indennizzo mensile: per ogni mese di durata del Sinistro, l’Indennizzo non può eccedere il massimale di Euro 2.000,00sarà pari a quello corrispondente al pacchetto scelto; - massimale per Sinistro: il numero massimo di pagamenti mensili che la Società effettua a titolo di Indennizzo per il caso Perdita di Impiego per lo stesso Xxxxxxxx è di n.12 Indennizzi mensili; - massimale globale: il numero massimo di pagamenti mensili che la Società effettua a titolo di Indennizzo per il caso Perdita di Impiego è di n. 36 Indennizzi mensili per l’intera durata della copertura assicurativa. ATTENZIONE: la copertura Perdita di Impiego opera, fatti salvi i massimali sopra indicati, fino a che perduri lo stato di Disoccupazione. Nel caso in cui l’Assicurato trovi un nuovo impiego come Lavoratore Dipendente di Ente Privato, egli potrà denunciare un nuovo sinistro Sinistro per Perdita di Impiego solo dopo che sia trascorso il Periodo di Riqualificazione, vale a dire solo dopo che siano trascorsi 90 giorni consecutivi in cui l’Assicurato abbia svolto la propria Normale Attività Lavorativa e superato il periodo di prova. L’Assicurato, Lavoratore Dipendente di Ente Privato, perde il proprio impiego e denuncia il Sinistro alla Società, trasmettendo la documentazione completa. Valutato il Sinistro e trascorsi 60 giorni consecutivi di Disoccupazione (Periodo di Franchigia Assoluta),la Assoluta), la Società eroga mensilmente l’Indennizzo, che non può superare pari ad Euro 2.000,00. 1.200,00 in caso di adesione a pacchetto “Super”, Per poter erogare gli indennizzi Indennizzi successivi al primo è necessario che l’Assicurato dimostri alla Società il perdurare dello stato di Disoccupazione fornendo la relativa documentazione. Trascorsi alcuni mesi, l’Assicurato trova un nuovo impiego come Lavoratore Dipendente di Ente Privato. Il Sinistro è quindi chiuso e la Società non eroga più l’Indennizzo mensile. Dopo 65 giorni consecutivi di lavoro, tuttavia, l’Assicurato si trova nuovamente in stato di Disoccupazione. NO, in quanto l’Assicurato non è tornato a svolgere l’attività lavorativa come Lavoratore Dipendente di Ente Privato per 90 giorni consecutivi prima di denunciare un nuovo Sinistro per Perdita di Impiego (Periodo di Riqualificazione).
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