Novero dei Terzi. Tutti gli Assicurati sono considerati terzi tra loro.
Novero dei Terzi non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:
a) il legale rappresentante, il coniuge, i genitori, i figli dello stesso, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) i dipendenti dell'Assicurato, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione all’attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto diversamente previsto in polizza. Sono considerati Terzi:
a) i Tesserati e persone non associate ammesse a prendere parte alle discipline sportive nei confronti dell'A.S.I. e dei suoi Organi centrali, periferici e delle Società/Circoli affiliati;
b) limitatamente al caso di Morte o Lesioni Personali Gravi o Gravissime così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale, gli Atleti Tesserati partecipanti alle manifestazioni sportive con l'esclusione dei danni da essi subiti derivanti da Rischio Elettivo dello Sport praticato (rischio intrinseco dello Sport al quale si sottopone volontariamente colui che lo pratica).
Novero dei Terzi. Si prende atto fra le parti che non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro dipendenti del Contraente obbligatoriamente assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni quando opera la garanzia RCO di cui all'art. 19. Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti, sono considerati terzi:
1) qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio;
2) per danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi;
3) per danni subiti quando fruiscano delle prestazioni mediche e sanitarie erogate dalla Contraente. A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti (compresi i componenti il comitato di gestione, il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario, nonché i revisori dei conti), anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività. La qualifica di terzo si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, specializzandi non strutturati, non stipendiati, ecc.) che prestano servizio presso l’Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro, qualora gli stessi non debbano essere assicurati in base al DPR 30/6/1965, n. 1124: in questo caso opererà la garanzia R.C.O.
Novero dei Terzi. Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante il quale peraltro mantiene la qualifica di “Terzo” limitatamente alle lesioni corporali subite durante lo svolgimento del proprio incarico e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati. Gli Assicurati sono considerati Terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società. Non sono considerati Terzi ai fini della garanzia RCT solamente i dipendenti del Contraente o equiparati, limitatamente ai danni alla persona, quando subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio ed opera la garanzia RCO.
Novero dei Terzi. Non sono considerati terzi i prestatori di lavoro - dipendenti e non dipendenti - nei confronti dei quali la Contraente, le sue strutture e le Società affilate ed aggregate alla FITRI siano tenute all’assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L., quando subiscano il danno in occasione di servizio. Sono considerati Terzi fra di loro: • i Tesserati, ed i Tesserati stessi aderenti alla FITRI nei confronti di quest'ultima, dei Comitati Centrali e Periferici, delle Società Sportive affiliate ed aggregate; • il coniuge, i genitori, i figli degli Assicurati, nonché qualsiasi parente o affine con essi convivente, esclusivamente nel caso in cui, pur sussistendo i precedenti rapporti, il danno si sia verificato durante l’effettivo svolgimento delle attività per cui è operante la garanzia ed alle quali partecipano contemporaneamente danneggiante e danneggiato.
Novero dei Terzi. Ai fini dell’Assicurazione prestata con la presente polizza, non sono considerati terzi:
Novero dei Terzi. Ai fini delle garanzia R.C.T., non sono considerati terzi esclusivamente l'Assicurato ed i dipendenti rientranti nella garanzia R.C.O., salvo quando subiscano un danno nella loro qualità di pazienti.
Novero dei Terzi. Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di “terzo” limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati. Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O./I. (Art. 4 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell’orario di lavoro o servizio oppure per i danni materiali sofferti durante il servizio. Resta fermo il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.
Novero dei Terzi. Tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, sono considerati terzi tra loro e rispetto al Contraente e Assicurato. Non sono considerati terzi - per i casi di morte o lesioni personali subite in occasione di servizio – i Prestatori di Lavoro presso la Sede Centrale, operando nei loro confronti la garanzia RCO. Non è considerato Terzo il Legale Rappresentante dell'Assicurato, che però assume la qualifica di terzo:
1. limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico se ed in quanto non operante la garanzia RCO;
2. per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando assume la qualifica di utente dei servizi erogati dall’Ente.
Novero dei Terzi. Si prende atto tra le Parti che sono considerati Terzi tutte le Persone, fisiche e giuridiche, ad esclusione degli Amministratori e Dipendenti dell’Assicurato, iscritti al’I.N.A.I.L., qualora subiscano il danno per causa di lavoro. Non sono considerati terzi esclusivamente i Prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazione, interpretazioni, ed i loro aventi diritto, nonché il legale rappresentante dell'Ente, limitatamente ai danni corporali subiti in occasione di lavoro o di servizio. Quindi i prestatori di lavoro sopra definiti, sono considerati terzi qualora subiscano un danno mentre non sono in servizio. .