INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono: - estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell’organizzatore; - estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile; - periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo; - modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.); - parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.). L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari. Al momento della conclusione del contratto l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vetto- re/i effettivo/i , fermo quanto previsto dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella cd. “black list” prevista dal medesimo Regolamento.
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Samples: Compravendita Di Pacchetto/Servizio Turistico, Contratto Di Vendita Di Pacchetti Turistici, Compravendita Di Pacchetto/Servizio Turistico
INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono: - estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell’organizzatore; - estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile; - periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo; - modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.); - parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.). L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari. Al momento della conclusione del contratto l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vetto- revettore/i effettivo/i , fermo quanto previsto dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella cd. “black list” prevista dal medesimo Regolamento.
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Samples: Contratto Di Vendita Di Pacchetti Turistici, Proposal for the Sale of Travel Package/Service, Contratto Di Vendita Di Pacchetti Turistici
INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono: - • estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell’organizzatore; - • estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile; - • periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo; - • modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.); - • parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.). L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari. Al momento della conclusione del contratto l’organizzatore L’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vetto- revettore/i effettivo/i al momento della conclusione del contratto, fermo quanto previsto dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella cd. “black list” prevista dal medesimo Regolamento.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto Di Viaggio, Condizioni Generali Di Contratto Di Viaggio
INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – catalogo, anche su supporto elettronico o per via telematica - telematica, una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica tecnica, del catalogo o del programma fuori catalogo sono: - :
a) estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell’organizzatore; - ;
b) estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile; - ;
c) periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo; - ;
d) modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore turista, per cessione contratto di acquisto pacchetto (Art. 39 Cod. Tur.); - ;
e) parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio viaggio, per le revisioni consentite (Art. 40 Cod. Tur.). L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari. Al momento della conclusione del contratto l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vetto- re/i del vettore effettivo/i , fermo quanto previsto dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro sua eventuale inclusione nella cd. “black list” prevista dal medesimo Regolamento.
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INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono: - estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell’organizzatore; - estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile; - periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo; - modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.); - parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.). L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari. Al momento della conclusione del contratto l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vetto- revettore/i effettivo/i i, fermo quanto previsto dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella cd. “black list” prevista dal medesimo Regolamento.
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INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – catalogo, anche su supporto elettronico o per via telematica - telematica, una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono: - estremi dell’autorizzazione dell´autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell’organizzatoredell´organizzatore; - estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile; - periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo; - modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.); - parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.). L’organizzatore L´organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari. Al momento della conclusione del contratto l’organizzatore l´organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità l´identità del/i vetto- revettore/i effettivo/i , fermo quanto previsto dall’artdall´art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella cd. “black list” prevista dal medesimo Regolamentoregolamento.
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Samples: Condizioni Generali Viaggio Adulti
INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono: - estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell’organizzatore; - estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile; - periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo; - modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.); - parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.). L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari. Al momento della conclusione del contratto l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vetto- revettore/i effettivo/i , fermo quanto previsto dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione inclu- sione nella cd. “black list” prevista dal medesimo Regolamento.
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