La detrazione degli interessi sul mutuo per acquisto immobile diverso dall’abitazione principale. Sono detraibili nella misura del 19% gli interessi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari, stipulati prima del 1993, per l’acquisto di altri immobili. Per i mutui stipulati fra il 1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 1992, la detrazione spetta solo per l’acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale, e per i quali non sia variata tale condizione (per esempio, la locazione dell’immobile). Per i mutui, stipulati a partire dal 1° gennaio 1993, per l’acquisto di immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale non è prevista alcuna detrazione. Il contribuente che si è accollato un mutuo, anche per successione a causa di morte, dopo il 1° gennaio 1993, ha diritto alla detrazione se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire dalla data di accollo.
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