Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana.
INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12) Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo
ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione.
Decorrenza e disapplicazioni 1. Con l’entrata in vigore del presente capo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto), cessano di avere efficacia i seguenti articoli: - Art. 14 del CCNL del 3.11.2005 dell’Area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Orario di lavoro dei dirigenti) ; - Art. 15 del CCNL del 3.11.2005 dell’Area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa); - Art. 16 del CCNL del 3.11.2005 dell’Area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Servizio di guardia) fatto salvo quanto previsto all’art.26, comma 4, “Servizio di Guardia”; - Art. 17 del CCNL del 3.11.2005 dell’Area IV e art. 17 del CCNL del 3.11.2005 e 16, comma 6, del CCNL integrativo del 6.5.2010 dell’Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Pronta disponibilità); - Art. 7 del CCNL del 17.10.2008 dell’Area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero) - Art. 22 del CCNL del 5.12.1996, art. 6 del CCNL del 10.2.2004 e art. 27, comma 1, del CCNL del 17.10.2008 dell’Area IV e art. 21 del CCNL del 5.12.1996, art. 6 del CCNL del 10.2.2004 e art. 28, comma 1, del CCNL del 17.10.2008 dell’Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Riposo settimanale); - Art.7 del CCNL del 10.2.2004 dell’Area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Lavoro notturno); - Art. 28 del CCNL del 10.2.2004, art. 24, comma 16, del CCNL del 3.11.2005 e art. 16, comma 4, del CCNL del 6.5.2010 dell’Area IV e art. 28 del CCNL del 10.2.2004, art. 24, comma 18, del CCNL del 3.11.2005 e art. 16, comma 2, del CCNL del 6.5.2010 dell’Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Lavoro straordinario); - Art. 8 del CCNL del 5.7.2006 dell’Area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Turni di guardia notturni) fatto salvo quanto previsto all’art.26, comma 6, “Servizio di Guardia”.
Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni Le coperture offerte dal contratto relativamente all’Istituto Scolastico Assicurato, con le modalità, i limiti e le esclusioni specificate in Polizza e nelle condizioni di Assicurazione e differenziate in base alle scelte effettuate dal Contraente, sono le seguenti: - INCENDIO. La Società, nella forma a Valore intero o a Primo rischio assoluto, indennizza i Danni materiali e diretti al Fabbricato e/o al Contenuto, anche se di proprietà di terzi, causati da Incendio, fulmine, Esplosione, Implosione, Scoppio, sviluppo di fumi, gas e vapori, nonché da tutti gli altri eventi indicati all’Art. 2.1 “Garanzia base” e seguenti, cui si rinvia per gli aspetti di maggiore dettaglio. - FURTO E RAPINA. La Società, nella forma a Primo rischio assoluto, indennizza i Danni materiali e diretti dovuti alla perdita del Contenuto, anche se di proprietà di terzi, causati da Furto all’interno del Fabbricato, Furto commesso dall’esterno senza introduzione nei locali contenenti i beni assicurati, Rapina e/o Estorsione avvenuta nei locali contenenti le Cose assicurate. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia all’Art. 3.1 “Garanzia base” e seguenti. - RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI. Le coperture offerte dal contratto, con le modalità ed esclusioni specificate nelle Norme che regolano l’assicurazione della Responsabilità Civile Rischi Diversi: a) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI: la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto inerente allo svolgimento dell’attività esercitata. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere. Si rinvia all’Art. 4.1. “Oggetto dell’assicurazione”, lett. a) e seguenti delle Norme che regolano la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori di lavoro per gli aspetti di dettaglio.