LETTERA DI VETTURA. 2.1 Il Cliente, in assenza di diverse pattuizioni scritte, si obbliga a con- segnare la singola spedizione, unitamente alla relativa lettera di vettura compilata e sottoscritta, ove presente, anche per accettazione delle 2.2 La lettera di vettura deve essere compilata in ogni parte, compresa la sezione riguardante le modalità di pagamento, in modo chiaro e leg- gibile e deve essere sottoscritta dal Mittente. In particolare, la lettera di vettura deve prevedere le esatte e complete indicazioni di mittente e destinatario, comprensive di codice di avviamento postale (CAP), del numero telefonico di entrambi i soggetti, di fax, di indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata, ove presenti. 2.3 Nel caso in cui, alla data del 1° Novembre 2019, siano stati acqui- stati carnet di lettere di vettura prepagate, il Cliente è tenuto ad utiliz- zare il servizio corrispondente, entro e non oltre il termine riportato, a pena di decadenza. Le lettere di vettura, dopo la data di scadenza in- dicata, non potranno essere in alcun modo utilizzate, compensate e/o rimborsate. Nella ipotesi di utilizzo, di una lettera di vettura oltre la data indicata, Poste addebiterà al Cliente stesso, nuovamente, il costo della spedizione maggiorato del 20% sullo stesso importo, salva l’azione per il risarcimento di eventuali danni subiti. 2.4 Il Cliente, con il pagamento del relativo supplemento, potrà richiede- re copia della lettera di vettura sottoscritta dal destinatario (c.d. “POD”). Poste, trascorsi due anni, potrà distruggere le prove di consegna della spedizione stessa. Di tale circostanza, il Cliente si obbliga ad informare preventivamente il destinatario e qualsiasi altro soggetto che possa avere un interesse nella spedizione. 2.5 Le Parti convengono che il mittente riportato nella singola Lettera di Vettura è da intendersi come il soggetto legittimato a proporre reclami a Poste, in sostituzione del Cliente nell’esercizio della relativa facoltà che si intende, ad ogni effetto, ceduta all’esito della compilazione e presentazione della Lettera di Vettura stessa. Resta ferma la possibilità per il mittente di delegare un terzo, ivi compreso il destinatario, a tale fine.
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LETTERA DI VETTURA. 2.1 Il Cliente, in assenza di diverse pattuizioni scritte, si obbliga a con- segnare la singola spedizione, unitamente alla relativa lettera di vettura compilata e sottoscritta, ove presente, anche per accettazione delledelle pre- senti CGC e di ogni ulteriore documento cui si faccia espresso rimando. Con riferimento alla singola spedizione, nella ipotesi di discordanza tra le indicazioni apposte sulla modulistica relativa al Servizio, prevarranno le indicazioni riportate sulla lettera di vettura.
2.2 La lettera di vettura deve essere compilata in ogni parte, compresa compre- sa la sezione riguardante le modalità di pagamento, in modo chiaro e leg- gibile leggibile e deve essere sottoscritta dal Mittente. In particolare, la lettera di vettura deve prevedere le esatte e complete indicazioni di mittente e destinatario, comprensive di codice di avviamento postale (CAP), del numero telefonico di entrambi i soggetti, di fax, di indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata, ove presenti.
2.3 Nel caso in cui, alla data del 1° Novembre 2019, siano stati acqui- stati carnet di lettere di vettura prepagate, il Cliente è tenuto ad utiliz- zare il servizio corrispondente, entro e non oltre il termine riportato, a pena di decadenza. Le lettere di vettura, dopo la data di scadenza in- dicataindicata, non potranno essere in alcun modo utilizzate, compensate e/o rimborsate. Nella ipotesi ipote- si di utilizzo, di una lettera di vettura oltre la data indicata, Poste addebiterà si riserva di addebitare al Cliente stesso, nuovamente, il costo della spedizione maggiorato del 20% sullo stesso importoimporto a titolo di risarcimento, salva l’azione per il risarcimento di salvi eventuali ulteriori danni subiti. Le lettere di vettura dovranno riportare le indicazioni di cui all’art. 6, D.lgs. 21.11. 2005, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni.
2.4 Il Cliente, con il pagamento del relativo supplementoservizio accessorio, potrà richiede- re richiedere copia della lettera di vettura sottoscritta dal destinatario (c.d. “POD”).
2.5 In assenza di specifica autorizzazione scritta rilasciata da soggetto munito di idonei poteri, la lettera di vettura non è trasferibile a terzi ad al- cun titolo o ragione. Qualora il Cliente abbia disatteso il divieto di cessio- ne di lettere di vettura, Poste si riserva la facoltà di sospendere, anche senza preavviso, qualsiasi tipologia di servizio e di risolvere di diritto gli accordi intercorsi, fatta salva la richiesta di risarcimento di danni ulteriori.
2.6 Fermo restando quanto sopra, nella ipotesi di cessione di lettere di vettura, anche se autorizzata, il Mittente/Cliente rimarrà l’unico interlo- cutore e l’unico soggetto legittimato, nei confronti di Poste, trascorsi due anniad avanzare richieste in relazione alle prestazioni eseguite delle quali Poste rispon- derà, potrà distruggere le prove in ogni caso, nei limiti ed ai sensi delle presenti condizioni. Il Clien- te/Mittente si impegna, anche per gli effetti di consegna della spedizione stessacui all’art. Di 1381 c.c., in relazione alle prestazioni eseguite ai sensi delle presenti CGC, a fare in modo che soggetti terzi non avanzino pretese, ad alcun titolo, nei confronti di Poste. Inoltre, il Cliente rinuncia espressamente, sin d’ora, a chiamare in giudizio Poste per pretese di terzi cessionari di lettere di vettura o, comunque, per pretese derivanti da tale circostanzacessione. Rinuncia, inoltre, a rivalersi nei confronti di Poste in caso di rimborso, risarcimento danni, previsti anche da provvedimenti giudiziari o transazioni, per l’ef- fetto dei quali il Cliente stesso sia stato obbligato a corrispondere som- me. Inoltre, in relazione all’ipotesi sopra citata, qualora Poste per l’effetto di qualsivoglia provvedimento, anche giudiziario, sia stata condannata a rispondere oltre i limiti di cui alle presenti condizioni generali, il Cliente si obbliga ad informare preventivamente il destinatario e qualsiasi altro soggetto che possa avere un interesse impegna a rifondere la stessa Poste. Il Cliente/Xxxxxxxx, nella spedizione.
2.5 Le Parti convengono che il mittente riportato nella singola Lettera ipotesi di Vettura è da intendersi come il soggetto legittimato cessione di lettere di vettura di Poste a proporre reclami a Posteterzi, rimarrà l’unico sogget- to responsabile nei confronti dei terzi medesimi, in sostituzione del Cliente nell’esercizio della relativa facoltà che si intenderelazione a pretese avanzate, ad ogni effetto, ceduta all’esito della compilazione e presentazione della Lettera di Vettura stessa. Resta ferma la possibilità per il mittente di delegare un terzo, ivi compreso il destinatario, a tale finesia in via giudiziale sia in xxx xxxxxxxxxxxxxxx.
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LETTERA DI VETTURA. 2.1 Il Cliente, in assenza di diverse pattuizioni scritte, si obbliga a con- segnare la singola spedizione, unitamente alla relativa lettera di vettura vettu- ra compilata e sottoscritta, ove presente, anche per accettazione delle
2.2 La lettera di vettura deve essere compilata in ogni parte, compresa la sezione riguardante le modalità di pagamento, in modo chiaro e leg- gibile e deve essere sottoscritta dal Mittente. In particolare, la lettera di vettura deve prevedere le esatte e complete indicazioni di mittente e destinatario, comprensive di codice di avviamento postale (CAP), del numero telefonico di entrambi i soggetti, di fax, di indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata, ove presenti.
2.3 Nel caso in cui, alla data del 1° Novembre 2019, siano stati acqui- stati carnet di lettere di vettura prepagate, il Cliente è tenuto ad utiliz- zare il servizio corrispondente, entro e non oltre il termine riportato, a pena di decadenza. Le lettere di vettura, dopo la data di scadenza in- dicata, non potranno essere in alcun modo utilizzate, compensate e/o rimborsate. Nella ipotesi di utilizzo, di una lettera di vettura oltre la data indicata, Poste addebiterà al Cliente stesso, nuovamente, il costo della spedizione maggiorato del 20% sullo stesso importo, salva l’azione per il risarcimento di eventuali danni subiti.
2.4 Il Cliente, con il pagamento del relativo supplemento, potrà richiede- re copia della lettera di vettura sottoscritta dal destinatario (c.d. “POD”). Poste, trascorsi due anni, potrà distruggere le prove di consegna della spedizione stessa. Di tale circostanza, il Cliente si obbliga ad informare preventivamente il destinatario e qualsiasi altro soggetto che possa avere un interesse nella spedizione.
2.5 Le Parti convengono che In assenza di specifica autorizzazione scritta rilasciata da soggetto munito di idonei poteri, la lettera di vettura non è trasferibile a terzi ad alcun titolo o ragione.
2.6 Fermo restando quanto sopra, nella ipotesi di cessione di lettere di vettura, anche se autorizzata, il mittente riportato nella singola Lettera Mittente/Cliente rimarrà l’unico interlo- cutore e l’unico soggetto legittimato, nei confronti di Vettura è da intendersi come il soggetto legittimato a proporre reclami a PosteXxxxx, ad avan- zare richieste in relazione alle prestazioni eseguite delle quali Poste risponderà, in sostituzione del Cliente nell’esercizio della relativa facoltà ogni caso, nei limiti ed ai sensi delle presenti condizioni. Il Cliente/Xxxxxxxx si impegna, anche per gli effetti di cui all’art. 1381 c.c., in relazione alle prestazioni eseguite ai sensi delle presenti condi- zioni, a fare in modo che si intendesoggetti terzi non avanzino pretese, ad ogni effettoalcun titolo, ceduta all’esito della compilazione e presentazione della Lettera nei confronti di Vettura stessa. Resta ferma la possibilità per il mittente di delegare un terzo, ivi compreso il destinatario, a tale finePoste.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto
LETTERA DI VETTURA. 2.1 Il Cliente, in assenza di qualora non siano state previste per iscritto diverse pattuizioni scrittemodalità operative, si obbliga a con- segnare consegnare la singola spedizione, unitamente alla relativa spedizione compilando e sottoscrivendo contestualmente la lettera di vettura compilata e sottoscritta, ove presentevettura, anche per accettazione delle
2.2 delle presenti Condizioni Generali di Trasporto e di ogni ulteriore documento cui si faccia espresso rimando. Con l’accettazione della proposta commerciale di Nexive e/o con la sottoscrizione della lettera di vettura, il Cliente, sotto la propria responsabilità, dichiara di avere la piena, legittima titolarità e disponibilità delle spedizioni e del contenuto delle stesse o di essere un mandatario autorizzato da soggetto che ne abbia la titolarità e disponibilità. La lettera di vettura non è trasferibile a terzi ad alcun titolo o ragione. Nella ipotesi di discordanza tra le indicazioni riportate nella documentazione fornita dal Cliente ovvero nella modulistica relativa alla spedizione, prevarranno le indicazioni di cui alla lettera di vettura. Si considereranno, invece come non apposte sulla lettera di vettura eventuali indicazioni del Cliente, qualora siano in contrasto con le caratteristiche del servizio prescelto. La lettera di vettura deve essere compilata in ogni sua parte, compresa la sezione riguardante comprese le modalità di pagamento, in modo chiaro e leg- gibile leggibile e deve essere sottoscritta dal MittenteCliente. In particolare, la lettera di vettura deve prevedere le esatte e complete indicazioni di mittente e destinatario, devono essere comprensive di codice di avviamento postale (CAP)cap, del dei numero telefonico (fisso e mobile) di entrambi i soggetti, di fax, fax e di indirizzo di posta elettronica e elettronica. In caso di posta elettronica certificatacontrassegno, ove presenti.
2.3 Nel caso in cui, alla data del 1° Novembre 2019, siano stati acqui- stati carnet di lettere di vettura prepagate, il Cliente è tenuto ad utiliz- zare il servizio corrispondente, entro e non oltre il termine riportato, a pena di decadenza. Le lettere di vettura, dopo la data di scadenza in- dicata, non potranno essere in alcun modo utilizzate, compensate e/o rimborsate. Nella ipotesi di utilizzo, di una lettera di vettura oltre dovrà contenere, inoltre, l'espresso conferimento del "mandato di incasso". Dalla lettera di vettura sarà desumibile il luogo di presa in consegna e quello di scarico della merce trasportata, nonché natura, peso, quantità e numero delle cose trasportate. Il Cliente prende atto ed accetta che la data indicatasottoscrizione per ricevuta della spedizione, Poste addebiterà al Cliente stesso, nuovamente, il costo della spedizione maggiorato da parte del 20% sullo stesso importo, salva l’azione per il risarcimento di eventuali danni subiti.
2.4 Il Cliente, con il pagamento del relativo supplementodestinatario, potrà richiede- re essere acquisita da Nexive anche mediante strumenti informatici, quali ad es. scansione della firma, firma elettronica o digitale. II Cliente potrà richiedere a Nexive la copia della lettera di vettura sottoscritta dal destinatario (c.ddestinatario, con pagamento del relativo supplemento. “POD”). PosteIl Cliente prende atto ed accetta che Nexive, trascorsi due annianni dall'affidamento della spedizione, potrà avrà facoltà di distruggere le prove la lettera di consegna della spedizione stessa. Di tale circostanza, il Cliente si obbliga ad informare preventivamente il destinatario e qualsiasi altro soggetto che possa avere un interesse nella spedizionevettura sottoscritta dal destinatario.
2.5 Le Parti convengono che il mittente riportato nella singola Lettera di Vettura è da intendersi come il soggetto legittimato a proporre reclami a Poste, in sostituzione del Cliente nell’esercizio della relativa facoltà che si intende, ad ogni effetto, ceduta all’esito della compilazione e presentazione della Lettera di Vettura stessa. Resta ferma la possibilità per il mittente di delegare un terzo, ivi compreso il destinatario, a tale fine.
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Samples: Condizioni Generali Di Trasporto
LETTERA DI VETTURA. 2.1 Il Cliente, in assenza di diverse pattuizioni scritte, si obbliga a con- segnare consegnare la singola spedizione, unitamente alla relativa lettera di vettura compilata e sottoscritta, ove presente, anche per accettazione delledelle presenti CGC e di ogni ulteriore documento cui si faccia espresso rimando. Con riferimento alla singola spedizione, nella ipotesi di discordanza tra le indicazioni apposte sulla modulistica relativa al Servizio, prevarranno le indicazioni riportate sulla lettera di vettura.
2.2 La lettera di vettura deve essere compilata in ogni parte, compresa la sezione riguardante le modalità di pagamento, in modo chiaro e leg- gibile leggibile e deve essere sottoscritta dal Mittente. In particolare, la lettera di vettura deve prevedere le esatte e complete indicazioni di mittente e destinatario, comprensive di codice di avviamento postale (CAP), del numero telefonico di entrambi i soggetti, di fax, di indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata, ove presenti.,
2.3 Nel caso in cui, alla data del 1° Novembre 2019, siano stati acqui- stati carnet di lettere di vettura prepagate, il Cliente è tenuto ad utiliz- zare il servizio corrispondente, entro e non oltre il termine riportato, a pena di decadenza. Le lettere di vettura, dopo la data di scadenza in- dicataindicata, non potranno essere in alcun modo utilizzate, compensate e/o rimborsate. Nella ipotesi di utilizzo, di una lettera di vettura oltre la data indicata, Poste addebiterà si riserva di addebitare al Cliente stesso, nuovamente, il costo della spedizione maggiorato del 20% sullo stesso importoimporto a titolo di risarcimento, salva l’azione per il risarcimento di salvi eventuali ulteriori danni subiti. Le lettere di vettura dovranno riportare le indicazioni di cui all’art. 6, D.lgs. 21.11. 2005, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni.
2.4 Il Cliente, con il pagamento del relativo supplementoservizio accessorio, potrà richiede- re richiedere copia della lettera di vettura sottoscritta dal destinatario (c.d. “POD”).
2.5 In assenza di specifica autorizzazione scritta rilasciata da soggetto munito di idonei poteri, la lettera di vettura non è trasferibile a terzi ad alcun titolo o ragione. PosteQualora il Cliente abbia disatteso il divieto di cessione di lettere di vettura, trascorsi due anniPoste si riserva la facoltà di sospendere, potrà distruggere le prove anche senza preavviso, qualsiasi tipologia di consegna della spedizione stessaservizio e di risolvere di diritto gli accordi intercorsi, fatta salva la richiesta di risarcimento di danni ulteriori.
2.6 Fermo restando quanto sopra, nella ipotesi di cessione di lettere di vettura, anche se autorizzata, il Mittente/Cliente rimarrà l’unico interlocutore e l’unico soggetto legittimato, nei confronti di Xxxxx, ad avanzare richieste in relazione alle prestazioni eseguite delle quali Poste risponderà, in ogni caso, nei limiti ed ai sensi delle presenti condizioni. Di Il Cliente/Xxxxxxxx si impegna, anche per gli effetti di cui all’art. 1381 c.c., in relazione alle prestazioni eseguite ai sensi delle presenti CGC, a fare in modo che soggetti terzi non avanzino pretese, ad alcun titolo, nei confronti di Xxxxx. Inoltre, il Cliente rinuncia espressamente, sin d’ora, a chiamare in giudizio Poste per pretese di terzi cessionari di lettere di vettura o, comunque, per pretese derivanti da tale circostanzacessione. Rinuncia, inoltre, a rivalersi nei confronti di Poste in caso di rimborso, risarcimento danni, previsti anche da provvedimenti giudiziari o transazioni, per l’effetto dei quali il Cliente stesso sia stato obbligato a corrispondere somme. Inoltre, in relazione all’ipotesi sopra citata, qualora Poste per l’effetto di qualsivoglia provvedimento, anche giudiziario, sia stata condannata a rispondere oltre i limiti di cui alle presenti condizioni generali, il Cliente si obbliga ad informare preventivamente il destinatario e qualsiasi altro impegna a rifondere la stessa Poste. Il Cliente/Xxxxxxxx, nella ipotesi di cessione di lettere di vettura di Poste a terzi, rimarrà l’unico soggetto che possa avere un interesse nella spedizione.
2.5 Le Parti convengono che il mittente riportato nella singola Lettera di Vettura è da intendersi come il soggetto legittimato a proporre reclami a Posteresponsabile nei confronti dei terzi medesimi, in sostituzione del Cliente nell’esercizio della relativa facoltà che si intenderelazione a pretese avanzate, ad ogni effetto, ceduta all’esito della compilazione e presentazione della Lettera di Vettura stessa. Resta ferma la possibilità per il mittente di delegare un terzo, ivi compreso il destinatario, a tale finesia in via giudiziale sia in xxx xxxxxxxxxxxxxxx.
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LETTERA DI VETTURA. 2.1 Il Cliente, in assenza di qualora non siano state previste per iscritto diverse pattuizioni scrittemodalità operative, si obbliga a con- segnare consegnare la singola spedizione, unitamente alla relativa spedizione compilando e sottoscrivendo contestualmente la lettera di vettura compilata e sottoscritta, ove presentevettura, anche per accettazione delle
2.2 delle presenti Condizioni Generali di Trasporto e di ogni ulteriore documento cui si faccia espresso rimando. Con l’accettazione della proposta commerciale di Siposta e/o con la sottoscrizione della lettera di vettura, il Cliente, sotto la propria responsabilità, dichiara di avere la piena, legittima titolarità e disponibilità delle spedizioni e del contenuto delle stesse o di essere un mandatario autorizzato da soggetto che ne abbia la titolarità e disponibilità. La lettera di vettura non è trasferibile a terzi ad alcun titolo o ragione. Nella ipotesi di discordanza tra le indicazioni riportate nella documentazione fornita dal Cliente ovvero nella modulistica relativa alla spedizione, prevarranno le indicazioni di cui alla lettera di vettura. Si considereranno, invece come non apposte sulla lettera di vettura eventuali indicazioni del Cliente, qualora siano in contrasto con le caratteristiche del servizio prescelto. La lettera di vettura deve essere compilata in ogni sua parte, compresa la sezione riguardante comprese le modalità di pagamento, in modo chiaro e leg- gibile leggibile e deve essere sottoscritta dal MittenteCliente. In particolare, la lettera di vettura deve prevedere le esatte e complete indicazioni di mittente e destinatario, devono essere comprensive di codice di avviamento postale (CAP)cap, del dei numero telefonico (fisso e mobile) di entrambi i soggetti, di fax, fax e di indirizzo di posta elettronica e elettronica. In caso di posta elettronica certificatacontrassegno, ove presenti.
2.3 Nel caso in cui, alla data del 1° Novembre 2019, siano stati acqui- stati carnet di lettere di vettura prepagate, il Cliente è tenuto ad utiliz- zare il servizio corrispondente, entro e non oltre il termine riportato, a pena di decadenza. Le lettere di vettura, dopo la data di scadenza in- dicata, non potranno essere in alcun modo utilizzate, compensate e/o rimborsate. Nella ipotesi di utilizzo, di una lettera di vettura oltre dovrà contenere, inoltre, l'espresso conferimento del "mandato di incasso". Dalla lettera di vettura sarà desumibile il luogo di presa in consegna e quello di scarico della merce trasportata, nonché natura, peso, quantità e numero delle cose trasportate. Il Cliente prende atto ed accetta che la data indicatasottoscrizione per ricevuta della spedizione, Poste addebiterà al Cliente stesso, nuovamente, il costo della spedizione maggiorato da parte del 20% sullo stesso importo, salva l’azione per il risarcimento di eventuali danni subiti.
2.4 Il Cliente, con il pagamento del relativo supplementodestinatario, potrà richiede- re essere acquisita da SiPosta anche mediante strumenti informatici, quali ad es. scansione della firma, firma elettronica o digitale. II Cliente potrà richiedere a Siposta la copia della lettera di vettura sottoscritta dal destinatario (c.ddestinatario, con pagamento del relativo supplemento. “POD”). PosteIl Cliente prende atto ed accetta che Siposta, trascorsi due annianni dall'affidamento della spedizione, potrà avrà facoltà di distruggere le prove la lettera di consegna della spedizione stessa. Di tale circostanza, il Cliente si obbliga ad informare preventivamente il destinatario e qualsiasi altro soggetto che possa avere un interesse nella spedizionevettura sottoscritta dal destinatario.
2.5 Le Parti convengono che il mittente riportato nella singola Lettera di Vettura è da intendersi come il soggetto legittimato a proporre reclami a Poste, in sostituzione del Cliente nell’esercizio della relativa facoltà che si intende, ad ogni effetto, ceduta all’esito della compilazione e presentazione della Lettera di Vettura stessa. Resta ferma la possibilità per il mittente di delegare un terzo, ivi compreso il destinatario, a tale fine.
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