Modifiche apportate da NUCLECO Clausole campione
Modifiche apportate da NUCLECO. Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e nei limiti e con le modalità ivi stabilite, PROPRIETA’ STATO LIVELLO DI CATEGORIZZAZIONE PAGINE Procurement e Definitivo Pubblico 13/40 ▇▇▇▇▇▇▇ ha facoltà di impartire all’AFFIDATARIA, con apposito ordine scritto del Direttore dell’Esecuzione del contratto, le variazioni ritenute necessarie, a condizione che queste non siano tali da mutare sostanzialmente l’oggetto della prestazione, fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto. In tal caso, l’ AFFIDATARIA ha l’obbligo di eseguire le prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario e non può far valere alcun diritto alla risoluzione del Contratto. L’ordine scritto di cui sopra deve contenere: gli estremi dell’approvazione NUCLECO, la descrizione della variante, l’eventuale cronoprogramma e il nuovo corrispettivo. L’AFFIDATARIA è tenuta a dare immediata esecuzione all’ordine, salva l’iscrizione di riserva o contestazioni nei modi e nei tempi stabiliti. Oltre il limite del quinto dell’importo del contratto di cui sopra, l’AFFIDATARIA può recedere dal Contratto con il solo diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, valutate ai prezzi contrattuali. Nel caso di variazioni in aumento delle attività, NUCLECO stabilisce, ove occorra, un nuovo termine per l’ultimazione delle prestazioni. In ogni caso, l’AFFIDATARIA ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’AFFIDATARIA e che siano ritenute opportune da NUCLECO.
