Monitoraggio e riesame Clausole campione
Monitoraggio e riesame. Al fine di assicurare un costante ed efficace monitoraggio delle misure di prevenzione e protezione adottate sui luoghi di lavoro, la Società: • assicura un costante monitoraggio delle misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; • assicura un costante monitoraggio dell’adeguatezza e della funzionalità di tali misure a raggiungere gli obiettivi prefissati e della loro corretta applicazione; • compie approfondita analisi con riferimento ad ogni incidente, mancato incidente o infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali lacune nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere. Al fine di adempiere adeguatamente all’attività di monitoraggio ora descritta, la Società, laddove la specificità del campo di intervento lo richiedesse, farà affidamento a risorse esterne con elevato livello di specializzazione. La Società garantisce che gli eventuali interventi correttivi necessari, vengano predisposti e tempestivamente attuati. Al termine dell’attività di monitoraggio di cui al precedente paragrafo, i sistemi adottati dalla Società per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori sono sottoposti ad un riesame periodico da parte del Datore di Lavoro, al fine di accertare che lo stesso sia adeguatamente attuato e garantisca il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Della suddetta attività di riesame e degli esiti della stessa deve essere data evidenza su base documentale.
Monitoraggio e riesame. I principi sanciti dalla dichiarazione interessano i cittadini, le autorità pubbliche, le parti sociali e la società civile a tutti i livelli. Rivestono importanza anche per le imprese, sia nel ruolo di utenti dei servizi digitali che di soggetti attivi cui spettano determinate responsabilità nello spazio digitale. La Commissione promuoverà attività di comunicazione e di dialogo con gli Stati membri e tutti i soggetti interessati per sensibilizzare e garantire un impegno condiviso rispetto ai principi sanciti dalla dichiarazione.
Monitoraggio e riesame. La SGR sottopone a monitoraggio l’efficacia delle misure di esecuzione degli ordini su strumenti finanziari e delle strategie adottate e, se del caso, corregge eventuali carenze; inoltre; riesamina le misure di esecuzione su strumenti finanziari e le strategie adottate con periodicità almeno annuale e, comunque, quando ritenuto opportuno al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per gli investitori.
